Conto Termico 3.0: guida ai nuovi incentivi 2026
Gli incentivi del Conto Termico per l’efficientamento energetico, il fotovoltaico e la climatizzazione ad alta efficienza: requisiti di accesso e regole operative
Il Conto Termico 3.0 è il nuovo incentivo statale erogato dal GSE che agevola interventi di:
- incremento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti;
- produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 è stato pubblicato il D.M. 07/08/2025 che disciplina il meccanismo di incentivazione; dal 19 dicembre 2025 sono disponibili anche le Regole operative del Conto Termico 3.0; dal 2 febbraio 2026 è attivo il PortalTermico 3.0 per la presentazione delle richieste di incentivo.
Il Conto Termico è un’agevolazione non soggetta a scadenza, non prevede una detrazione fiscale ma un contributo a fondo perduto e può essere sempre valutata per ogni progetto di efficientamento energetico di:
- abitazioni residenziali;
- edifici dell’ambito terziario adibiti ad attività produttive;
- edifici pubblici.
In questo articolo, trovi la guida alle novità del Conto Termico 3.0 in vigore dal 25 dicembre 2025 e un’ampia sintesi del funzionamento dell’incentivo (soggetti e interventi ammessi, intensità del contributo, modalità di accesso).
Per iniziare, scarica le faq per avere un quadro generale del Conto Termico 3.0 ed essere pronto a rispondere alle domande che i tuoi clienti sicuramente ti faranno.
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Indice
- Quali sono le novità del Conto Termico 3.0
- Da quando è operativo il Conto termico 3.0?
- Chi può accedere al Conto Termico 3.0?
- Quali requisiti sono richiesti per l’accesso al Conto termico 3.0
- Conto termico 3.0: quali gli interventi ammessi?
- Quali documenti servono per il Conto Termico 3.0?
- Quali contributi sono previsti dal Conto Termico 3.0
- Come si calcola il Conto termico 3.0?
- Come chiedere il Conto termico 3.0
- Tutti gli approfondimenti sul Conto termico 3.0
- Come funziona (il vecchio) Conto Termico 2.0
Quali sono le novità del Conto Termico 3.0
Diverse le novità introdotte dal D.M. 07/08/2025 rispetto al Conto Termico 2.o:
- estensione anche agli edifici non residenziali privati (ambito terziario);
- incentivi all’installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con impianto a pompe di calore elettriche;
- contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica riservato alle Pubbliche Amministrazioni e agli ETS non economici, pari al 50% della spesa da sostenere;
- accesso all’incentivo esteso alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo collettivo;
- equiparazione degli enti del terzo settore alle amministrazioni pubbliche;
- incentivi a sistemi di riscaldamento bivalenti e pompe di calore add-on;
- innalzamento dell’incentivo al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su edifici ad uso pubblico di proprietà di piccoli comuni con popolazione fino 15.000 abitanti, per interventi sugli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale;
- per immobili pubblici ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici come NZEB, con aumento volumetrico fino al 25% e anche in sito diverso, purché all’interno del medesimo comune e nell’ambito di un “progetto integrato”;
- ampliamento delle spese ammissibili: non solo i costi per la fornitura e posa in opera degli impianti e delle tecnologie oggetto di incentivo, ma anche le spese relative a progettazione, diagnosi energetiche, attestati di prestazione energetica (APE), sistemi di accumulo e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
- maggiorazione dell’incentivo per alcune categorie di interventi di efficienza energetica che utilizzano componenti esclusivamente prodotti nell’Unione Europea o che prevedono l’installazione di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al “registro delle tecnologie del fotovoltaico”.

Il testo ufficiale del Decreto
Disponibile per il download gratuito il D.M. 07/08/2025.
Le regole applicative del Conto Termico 3.0
Disponibili per il download gratuito le regole applicative approvate il 19 dicembre 2025.
I Contratti tipo del Conto termico 3.0
L’ARERA ha approvato, con la Delibera 567/2025/R/efr del 23 dicembre 2025, i contratti-tipo del nuovo Conto Termico 3.0 in vigore dal 25 dicembre 2025.
Si tratta di due distinti modelli contrattuali (qui disponibili insieme per il download gratuito):
- il Contratto tipo per le istanze di accesso tramite prenotazione;
- il Contratto tipo per le istanze in accesso diretto.
I Contratto tipo (detta anche Scheda-Contratto) riportano le clausole contrattuali che regolano il rapporto tra il GSE e il Soggetto Responsabile nel periodo di incentivazione. Qui maggiori dettagli
PortalTermico 3.0: attivo dal 2 febbraio 2026, sospeso dal 3 marzo, riaperto dal 13 aprile
Il Portaltermico 3.0 per l’accesso agli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0 è attivo dal 2 febbraio 2026.
Il Portaltermico 3.0 permette di:
- visualizzare tutti gli edifici e le richieste delle quali si è Soggetti Responsabili, accedendo alla sezione “edifici”;
- operare per conto di altri Soggetti Responsabili in qualità di soggetto delegato.
Il Portale è accessibile tra i servizi di Efficienza energetica dell’Area Clienti.
Il GSE ha messo a disposizione anche la guida, qui disponibile per il download gratuito.
Con un comunicato stampa diffuso il 3 marzo 2026, il GSE ha annunciato la sospensione temporanea della presentazione di nuove richieste di incentivo sul portale del Conto Termico 3.0.
Il motivo? Un’affluenza senza precedenti. Nei primissimi giorni di apertura del nuovo portale, le richieste pervenute hanno raggiunto la cifra monstre di circa 1,3 miliardi di euro.
Il portale è stato riaperto – solo in modalità di accesso diretto – dal 13 aprile 2026. Con la riapertura del Portale è stata prevista anche una proroga dei termini per l’invio delle istanze con scadenza ricadente nel periodo di sospensione.
Proroga straordinaria di 40 giorni per le pratiche in sospeso
Come chiarito dal GSE, le richieste di ammissione al Conto Termico 3.0 per le quali il termine dei 90 giorni dalla data di fine lavori (termine ultimo per la presentazione della richiesta di ammissione, nelle forme dell’accesso diretto, ricade nel periodo di sospensione del Portale CT 3.0, compreso tra il 03/03/2026 e il 12/04/2026, è prevista una proroga di 40 giorni per la presentazione della domanda. La stessa estensione si applica anche agli interventi conclusi tra il 25 dicembre 2025 e il 12 aprile 2026, con l’obiettivo di evitare che i soggetti responsabili possano decadere dal diritto all’incentivo per cause non imputabili alla propria gestione operativa.
Accanto alla proroga, il GSE ha fornito anche indicazioni operative precise sulla compilazione delle domande, introducendo alcune modalità eccezionali. In particolare, per consentire l’invio delle richieste dopo la riapertura del portale, è richiesto di indicare come “data di conclusione dell’intervento” la data di presentazione della domanda.
Un aspetto che richiede particolare attenzione riguarda poi la data dell’ultimo pagamento. Il GSE chiarisce che questa dovrà essere aggiornata alla data di presentazione della domanda solo nel caso in cui, a seguito della modifica precedente, risulti oltre il limite dei 120 giorni rispetto alla nuova data di conclusione. In tutti gli altri casi, invece, la data dell’ultimo pagamento dovrà rimanere invariata.
Rimodulazione dei limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi del Conto Termico per l’anno 2026
Contesulamente il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha stabilito, con Decreto direttoriale n. 72 del 10 aprile 2026, la rimodulazione dei limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi del Conto Termico per l’anno 2026.
Il limite complessivo di spesa annua cumulata di 900 milioni di euro è suddiviso in 450 milioni di euro destinati agli interventi realizzati dalle amministrazioni pubbliche e 450 milioni di euro destinati agli interventi realizzati da soggetti privati.
La rimodulazione garantisce, dunque, un incremento di 50 milioni di euro per le pubbliche amministrazioni e si pone l’obiettivo di assicurare la continuità dell’operatività del meccanismo incentivante alla luce della numerosità e della distribuzione delle istanze presentate a partire dall’entrata in vigore della nuova disciplina.
Catalogo degli apparecchi domestici pre-qualificati
Dal 15 aprile 2026 è disponibile il catalogo degli apparecchi domestici pre-qualificati incentivabili con il Conto termico 3.0.
Si tratta di cinque file PDF per le seguenti categorie e apparecchi:
- III.A – Pompe di calore
- III.B – Sistemi ibridi
- III.C – Caldaie a biomassa
- III.C – Sistemi solari termici
- III.E – Scaldaacqua PDC
Qui puoi scaricare il file .zip con i file PDF forniti dal GSE.
Da quando è operativo il Conto termico 3.0?
Il Conto Termico 3.0 è in vigore dal 25 dicembre 2025.
Ciò significa che:
- il vecchio Conto termico 2.0 può essere chiesto a due condizioni: 1) conclusione dei lavori di realizzazione degli interventi entro il 25 dicembre 2025; 2) richiesta di accesso agli incentivi presentata entro il termine di 60 giorni dalla conclusione degli interventi;
- il nuovo Conto termico 3.0 può essere chiesto con accesso diretto per i lavori conclusi dopo il 25 dicembre entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento.
Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, sono soggette alla disciplina prevista dal Conto Termico 2.0.
Esso continua ad applicarsi:
- per le istanze di prenotazione dell’amministrazione pubblica accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data di entrata in vigore del decreto (25 dicembre 2025);
- per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell’impianto esistente e all’installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di contratto per l’approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali l’istanza di accesso agli incentivi sia presentata entro un anno dall’entrata in vigore del D.M. 07/08/2025 (quindi il 25 dicembre 2026).
- per le istanze per la richiesta degli incentivi trasmesse prima del 25 dicembre 2025.
Chi può accedere al Conto Termico 3.0?
Come già detto, il Conto Termico 3.0 ha ampliato la platea dei beneficiari.
In generale, possono accedere al Conto termico 3.0:
- Pubbliche Amministrazioni (incluse scuole, ospedali, RSA);
- Privati e Imprese;
- Enti del Terzo Settore e cooperative sociali/di abitanti;
- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e configurazioni di autoconsumo collettivo.
Ognuna di queste categorie può accedere al Conto Termico per specifiche tipologie di interventi.
Sia i soggetti pubbliche che quelli privati possono avvalersi, in qualità di soggetto responsabile, di una ESCO mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica.
Incremento dell’efficienza energetica negli edifici
- le pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore;
- imprese e privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario.
Produzione di energia termica da fonti rinnovabili
- le pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore;
- i privati, per gli interventi eseguiti su:
- su edifici appartenenti all’ambito terziario;
- su edifici appartenenti all’ambito residenziale.
Cosa si intende per privati e imprese ai fini del Conto termico 3.0?
Nella definizione di “privati” rientrano tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche; tra questi anche le imprese, ovvero qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro, a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica.
Ai fini del Conto termico 3.0, cosa si intende per impresa?
Nel decreto è fornita la seguente definizione:
qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. Tra le imprese sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali a titolo non esaustivo associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi.
Non è prevista pertanto nessuna limitazione settoriale né il riferimento a codici ATECO di attività escluse.
Sono tuttavia previsti requisiti ostativi generali, per cui l’incentivo è accessibile a tutte le imprese, fatte salve le seguenti esclusioni:
- imprese per le quali ricorre una delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 (esclusione automatica) e 95 (esclusione non automatica) del D.Lgs. 36/2023;
- imprese soggette a divieto, decadenza o sospensione ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, riguardante gli effetti delle misure di prevenzione;
- imprese in difficoltà economica;
- imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero emesso a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali o incompatibili con il mercato interno.
Inoltre, non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali, prima dell’avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:
- nome e dimensioni dell’impresa;
- descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- ubicazione del progetto;
- elenco dei costi del progetto;
- tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro);
- importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
Come detto, ai fini dell’accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i soggetti privati, possono avvalersi di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di servizio energia o di un contratto di prestazione energetica.
Limitatamente agli interventi realizzati in ambito residenziale che prevedono una sostituzione impiantistica, il contratto di prestazione energetica o di servizio energia deve avere ad oggetto interventi di dimensioni superiori a 70 kW, in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o superiore a 20 metri quadri, in caso di installazione di impianti solari termici.
Leggi anche “Conto termico 3.0 alle imprese: come funziona
Quali edifici residenziali rientrano nel Conto termico 3.0
Rientrano nell’ambito residenziale le seguenti categorie:
- A/1 – Abitazioni signorili;
- A/2 – Abitazioni civili;
- A/3 – Abitazioni economiche;
- A/4 – Abitazioni popolari;
- A/5 – Abitazioni ultrapopolari;
- A/6 – Abitazioni rurali;
- A/7 – Villini;
- A/11 – Abitazioni tipiche dei luoghi.
Da precisare che agli interventi realizzati su interi edifici o parti comuni di edifici caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario), è attribuito l’ambito catastale prevalente per l’edificio, calcolato in base ai millesimi.
Quali edifici dell’ambito terziario rientrano nel Conto termico 3.0
Rientrano nell’ambito terziario, gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale:
- A/10 (uffici e studi privati);
- Gruppo B;
- B/1 – collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi;
- B/2 – case di cura, ospedali e poliambulatori senza fine di lucro;
- B/3 – prigioni e riformatori;
- B/4 – uffici pubblici;
- B/5 – scuole e laboratori scientifici;
- B/6 – biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie ecc.;
- B/7 – cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti;
- Gruppo C ad esclusione di C/6 (stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse od aperte);
- C/1 – negozi e botteghe – locali adibiti alla vendita di beni o servizi;
- C/2 – magazzini e locali di deposito – Locali usati per il deposito di merci, cantine e soffitte;
- C/3 – laboratori per arti e mestieri – Locali destinati allo svolgimento di attività artigianali o professionali;
- C/4 – fabbricati e locali per esercizi sportivi – Edifici o locali utilizzati per attività sportive;
- Gruppo D ad esclusione di D9 (edifici galleggianti);
- D/1 – opifici;
- D/2 – alberghi e pensioni;
- D/3 – teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili;
- D/4 – case di cura ed ospedali;
- D/5 – istituti di credito, cambio ed assicurazione;
- D/6 – fabbricati e locali per esercizi sportivi;
- D/7 – fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- D/8 – fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole;
- Gruppo E ad esclusione di E2 (ponti comunali o provinciali a pedaggio), E4 (recinti esigenze pubbliche), E6 (fari, semafori e torri pubblici);
- E/1 – stazioni di trasporto;
- E/3 – fabbricati esigenze pubbliche;
- E/5 – fortificazioni e loro dipendenze;
- E/7 – fabbricati per culto pubblico;
- E/8 – costruzioni nei cimiteri;
- E/9 – altri edifici a destinazione particolare.
Quali enti pubblici possono chiedere il Conto termico 3.0?
Ecco l’elenco fornito dal decreto:
- amministrazioni pubbliche, loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti;
- enti pubblici economici e autorità di sistema portuale, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni;
- cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base all’articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- enti contenuti nell’elenco ISTAT;
- società in house come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, laddove realizzino gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, sugli immobili dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti;
- concessionari che gestiscano servizi pubblici utilizzando immobili di Enti territoriali o locali;
- società cooperative sociali costituite ai sensi dell’articolo 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui all’articolo 9, comma 1, della medesima disposizione.
Oltre che direttamente, le amministrazioni pubbliche, possono avvalersi, in qualità di soggetto responsabile, alternativamente:
- di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica;
- di altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di quelli preposti, ai sensi della normativa vigente, all’attuazione dei medesimi interventi, tra i quali, l’Agenzia del Demanio o i provveditorati alle opere pubbliche, qualora tali soggetti agiscano in qualità di Soggetto Responsabile;
- di un soggetto privato nell’ambito di forme di partenariato pubblico-privato, ad esclusione del partenariato sociale, nei limiti delle spese sostenute dall’amministrazione pubblica nell’ambito del medesimo contratto;
- delle comunità energetiche ovvero delle configurazioni di autoconsumo di cui sono membri.
Quali enti della Pubblica Amministrazione possono accedere al Conto termico 3.0?
Il D.Lgs. 165/2001 chiarisce che per “amministrazioni pubbliche” si intendono:
- tutte le amministrazioni dello Stato, comprese scuole e istituti di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e i loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi per le case popolari;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici a livello nazionale, regionale e locale;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del decreto si applicano anche al CONI.
Leggi anche Conto termico 3.0 PA: le opportunità per i Comuni e Pubbliche amministrazioni
Quali enti del terzo settore possono chiedere il Conto Termico 3.0
Per il Conto Termico 3.0 sono assimilati alle amministrazioni pubbliche (e beneficiano di tutte le deroghe previste) gli enti del terzo settore (“ETS”), ovvero gli enti definiti all’articolo 4 del D.Lgs. 117/2017 e inclusi nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Sono enti del Terzo settore:
- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti filantropici;
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative;
- le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Gli Enti del Terzo Settore sono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni ai fini dell’accesso agli incentivi del Conto Termico per gli interventi previsti al Titolo II o Titolo III a seconda del carattere commerciale o meno dell’attività da loro svolta.
Gli ETS non economici sono assimilati alla Pubblica Amministrazione in relazione alle disposizioni che disciplinano il perimetro degli interventi incentivabili, le modalità di accesso agli incentivi, le modalità di erogazione degli incentivi, l’intensità e la cumulabilità degli incentivi.
Gli ETS economici sono assimilati alla Pubblica Amministrazione in relazione alle disposizioni che disciplinano le modalità di accesso agli incentivi e le modalità di erogazione degli incentivi.
In particolare:
- se non svolgono attività economica, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti sia dal Titolo II (interventi di piccole dimensioni finalizzati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici) sia dal Titolo III (interventi che riguardano direttamente la produzione di energia termica da fonti rinnovabili);
- se svolgono attività economica, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Titolo III (interventi che riguardano direttamente la produzione di energia termica da fonti rinnovabili); possono accedere agli incentivi per interventi previsti dal Titolo II (interventi di piccole dimensioni finalizzati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici) esclusivamente per interventi su edifici ricadenti nella categoria catastale dell’ambito terziario.
Quali requisiti sono richiesti per l’accesso al Conto termico 3.0
Per accedere agli incentivi occorre tener conto di specifiche condizioni e requisiti:
- interventi solo su edifici esistenti, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano alla data di presentazione dell’istanza di incentivazione ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F);
- interventi solo su edifici dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente al momento dell’entrata in vigore del decreto (nel caso di più edifici o unità immobiliari, gli stessi devono essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste agli allegati I e II al decreto; l’impianto è registrato presso i pertinenti catasti regionali, ove presenti);
- disponibilità dell’edificio o unità immobiliare ove l’intervento viene realizzato da parte del soggetto interessato, in qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale o personale di godimento;
- sostituzione e non nuova installazione di impianti, salvo eccezioni (ad es. solare termico);
- redazione del progetto tecnico sopra i 12 m²;
- installazione di contabilizzazione del calore sopra i 100 m²;
- pratica online: la richiesta di incentivo va caricata sul Portaltermico attraverso la scheda domanda entro 90 giorni dalla fine lavori.
Conto termico 3.0: quali gli interventi ammessi?
| SOGGETTI AMMESSI | ||
INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER L’INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI
| AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | SOGGETTI PRIVATI esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’AMBITO TERZIARIO |
INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI
| AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | SOGGETTI PRIVATI
|
Conto Termico 3.0 per il fotovoltaico anche ai privati?
Il nuovo Conto Termico 3.0 ha esteso la gamma degli interventi ammessi a contributo, includendo anche l’installazione di impianti fotovoltaici. Ma solo per le pubbliche amministrazioni e gli interventi su edifici in ambito terziario. Possono quindi chiederlo le imprese, ma non i privati per interventi su edifici residenziali.
Inoltre, il fotovoltaico è incentivato solo se installato contestualmente alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.
Per saperne di più: Conto termico 3.0 per fotovoltaico e solare termico: chi è dentro e chi è fuori
Conto Termico 3.0 per le pompe di calore: a quali condizioni?
Le pompe di calore rappresentano la voce incentivabile per eccellenza del Conto termico 3.0. Esse compaiono in buona parte degli interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Per saperne di più: Conto termico 3.0 per le pompe di calore: la guida veloce
Conto termico 3.0 per stufe a biomassa: cosa è incentivato?
Il nuovo Conto Termico 3.0 conferma gli incentivi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a biomassa.
Il nuovo Conto Termico 3.0 riconosce gli incentivi per l’installazione di infissi solo alle P.A. e ai privati con riferimento agli interventi su edifici in ambito terziario.
I beni ricondizionati sono agevolabili con il Conto termico 3.0?
I beni e i componenti ricondizionati rientrano tra le spese ammissibili. Il ricondizionatore o il produttore che rimette sul mercato i beni è tenuto a garantirne la conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, assicurando che le prestazioni siano equivalenti a quelle di un apparecchio nuovo.
Come funziona il Conto termico 3.0 per gli infissi?
Il nuovo Conto Termico 3.0 riconosce gli incentivi per l’installazione di infissi solo alle P.A. e ai privati con riferimento agli interventi su edifici in ambito terziario.
Per saperne di più: Il Conto termico 3.0 per gli infissi
Requisiti specifici di ammissibilità per le imprese
Per gli interventi di efficienza energetica effettuati dalle imprese sono previsti requisiti specifici di ammissibilità.
Sono ammessi esclusivamente gli incentivi in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all’investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all’investimento.
Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonché del miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante, fa fede l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), redatto prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Ci sono eccezioni per le aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale che accedono al Conto termico
Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa all’incentivo, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.
Per interventi nelle aree non metanizzate, è inoltre possibile sostituire generatori a GPL con generatori a biomassa che rispettino i requisiti del decreto, beneficiando di un coefficiente premiante sulle emissioni di polveri pari a 1,5.
Infine, per le nuove installazioni, l’accesso agli incentivi è subordinato al conseguimento di una certificazione ambientale di classe 5 stelle o superiore, secondo quanto previsto dal decreto.
Quali documenti servono per il Conto Termico 3.0?
Per istruire la pratica, bisogna produrre un set di documenti tecnici variabile in base al tipo di intervento.
In generale, sono richieste:
- documenti tecnici comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal GSE;
- rilievi fotografici pre e post-intervento;
- fatture, ricevute di pagamento e bonifici;
- l’asseverazione del tecnico;
- diagnosi energetica e APE (in casi specifici);
- in alcuni casi una relazione tecnica di progetto;
- eventuali certificazioni o dichiarazioni necessarie a dimostrare la conformità dell’intervento.
Ogni modifica all’intervento deve essere comunicata tempestivamente al GSE, sia durante l’erogazione dell’incentivo sia nei cinque anni successivi. Tali variazioni non possono mai comportare un aumento del contributo riconosciuto.
Per approfondire leggi : Documenti GSE, attestazioni e certificazioni per il Conto Termico 3.0
Il GSE può rigettare una richiesta di Conto Termico per inadeguata documentazione fotografica
Il TAR Lazio, con sentenza 23797/2024, ha rigettato l’istanza di un Comune che si era visto negare dal GSE l’incentivo previsto dal Conto termico per la trasformazione di alcuni edifici esistenti in edifici a energia quasi Zero.
La richiesta di incentivo non è stata accolta dal GSE in quanto, dalla valutazione dell’ulteriore documentazione fotografica pervenuta, risulta confermato che l’edificio esistente, oggetto della richiesta di concessione dell’incentivo, non sia dotato di impianto di climatizzazione, in contrasto con le disposizioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. e) del D.M. 16/02/2016; inoltre, l’ulteriore documentazione inviata recante il computo metrico e il capitolato d’appalto dei lavori di installazione dell’impianto di riscaldamento non è idonea in quanto afferente ad una progettualità risalente all’annualità 1960.
In sede cautelare, il TAR ha rigettato l’istanza in quanto “non si ravvisano sufficienti elementi di fondatezza per l’accoglimento dell’invocata istanza cautelare, sia in quanto il Comune ricorrente non ha comprovato con le modalità prescritte dalle Regole Applicative l’esistenza dell’impianto di climatizzazione oggetto di sostituzione, sia in quanto lo stato di fatto ante operam dell’intervento appare riferibile ad un edificio ancora in fase di realizzazione e non già esistente, pertanto non rispondente alle condizioni di ammissibilità agli incentivi (in termini, TAR Lazio, questa sez. III-ter, ord. n. 1001 del 18 febbraio 2021)”.
In sostanza posto il presupposto della preesistenza dell’edificio, il Comune ricorrente non ha fornito adeguati elementi istruttori in corso di procedimento idonei a supportare le relative tesi difensive.
Con riguardo al Conto Termico 2.0, l’art. 4, comma 1, del D.M. 16/02/2016 annovera tra gli interventi incentivabili la trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”.
Le regole applicative del D.M. 16/02/2016 adottate dal GSE richiedono, per tali interventi, che il richiedente debba produrre – oltre ad asseverazioni, relazioni, tecniche, stratigrafie, dettagli costruttivi, certificazioni e diagnosti energetiche – la “documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in un documento elettronico in formato PDF: per ogni singola tipologia di intervento realizzato, allegare un dossier fotografico con vista d’insieme ante operam, durante le fasi di lavorazione e post operam”.
Ne discende che grava sulla parte ricorrente, anche in ossequio al principio di vicinanza e disponibilità della prova, fornire la documentazione adeguata e necessaria per provare la preesistenza del bene.
Nel caso di specie, tale prova non risulta essere stata fornita anzitutto in sede procedimentale derivandone il rigetto del motivo di ricorso.
Quando è richiesta la diagnosi energetica per accedere al Conto Termico 3.0?
In casi specifici, le richieste di incentivo vanno corredate da:
- diagnosi energetica precedente l’intervento;
- attestato di prestazione energetica successivo all’intervento.
La richiesta di Conto termico deve essere sempre corredata da diagnosi energetica redatta prima dell’intervento e da attestato di prestazione energetica (APE) redatto al termine dei lavori per gli interventi:
- di isolamento termico delle superfici opache dell’involucro edilizio (II.A);
- finalizzati alla trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero – NZEB (II.D).
Per i seguenti interventi:
- sostituzione degli infissi e delle chiusure trasparenti (II.B);
- installazione di schermature solari o sistemi di ombreggiamento (II.C);
- impianti con pompe di calore elettriche o a gas alimentate da fonti aerotermiche, geotermiche o idrotermiche (III. A);
- sistemi ibridi factory made o bivalenti (III. B);
- generatori di calore alimentati a biomassa (III. C);
- impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria o integrazione alla climatizzazione, anche abbinati a sistemi di solar cooling (III. D);
- scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di quelli elettrici o a gas (III.E);
- allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti (III.F);
- sistemi di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili (III.G).
l’obbligo di diagnosi energetica è previsto esclusivamente quando:
- le opere interessano l’intero edificio;
- l’impianto di riscaldamento presenta una potenza nominale complessiva pari o superiore a 200 kW.
La diagnosi energetica non è mai richiesta per l’installazione di:
- impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo;
- impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.
La diagnosi energetica è sempre richiesta alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti del Terzo Settore che intendono accedere al Conto Termico tramite la procedura di prenotazione.
Le diagnosi energetiche precedenti l’intervento devono essere infatti allegate già all’atto della prenotazione per gli interventi II.A e II. D e per gli interventi II.B, II.C e III. A- III.G da realizzare su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 200 kW.
Per gli altri interventi (nello specifico II.E, II.F, II.G, II.H e interventi II.B, II.C, III.A-III.G su edifici con potenza dell’impianto inferiore a 200 kW), la diagnosi energetica è sostituita da una relazione tecnica descrittiva dell’intervento atta a dimostrare l’ammissibilità dell’intervento al meccanismo di incentivazione.
Per lo specifico intervento II.D, la richiesta di concessione dell’incentivo deve essere sempre corredata da diagnosi energetica, relazione tecnica progettuale (inclusiva degli elaborati grafici ante-operam e postoperam dell’edificio oggetto di intervento) e da facsmile di attestato di prestazione energetica post-operam recante la classificazione dell’edificio nzeb. In caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, la relazione tecnica dovrà riportare anche una tabella riepilogativa delle volumetrie ante-operam e post-operam.
Per saperne di più, leggi “Diagnosi energetica e Conto Termico 3.0: quando serve è anche incentivata!”
Quali contributi sono previsti dal Conto Termico 3.0
L’incentivo del Conto Termico 3.0 varia in base al tipo di intervento e al soggetto richiedente;
- di norma, non può eccedere il 65% delle spese sostenute sia per le PA che per i privati;
- per le imprese: varia dal 25% al 65%;
- può arrivare fino al 100% delle spese per i comuni con meno di 15.000 abitanti e specifici edifici pubblici (scuole, ospedali, RSA);
- è erogato in rate annuali costanti (2–5 anni);
- viene versato in un’unica rata nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia inferiore o uguale a 15.000 euro.
Di seguito sono riportate le tabelle che sintetizzano per ogni tipologia di intervento la percentuale incentivata della spesa ammissibile, il valore massimo dell’incentivo e la durata dell’incentivo.
Scarica le tabelle sintetiche cura del GSE degli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0, con massimali delle spese ammissibili e incentivo massimo erogabile (ove applicabili).
Il Conto Termico 3.0 può essere cumulato con altri incentivi o bonus?
No, il Conto termico non può essere cumulato con altri bonus edilizi.
Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali
Tuttavia, in caso di ristrutturazione di edificio è possibile ad esempio richiedere sia l’Ecobonus per il cappotto dei muri che il Conto Termico per l’installazione dell’impianto solare termico.
Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, gli incentivi del Conto termico sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.
Abbiamo approfondito l’argomento qui: La cumulabilità del Conto Termico 3.0 con le detrazioni fiscali
Incentivi per l’incremento dell’efficienza energetica
| Tipologia di intervento | Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa) | Valore massimo dell’incentivo [€] |
| A Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica | 40 | ≤1.000.000 |
| B Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell’intervento. | 40 | 500.000 |
| C Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento infissi, anche integrati, o mobili | 40 | 90.000 |
| C Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature | 40 | 10.000 |
| C Installazione di sistemi di filtrazione solari | 40 | 30.000 |
| D Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero NZEB” – zona climatica A, B, C | 65 | 2.500.000 |
| D Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero NZEB” – zona climatica D, E, F | 65 | 3.000.000 |
| E (i) Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l’illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne – installazione di lampade ad alta efficienza | 40 | 50.000 |
| E (ii) Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l’illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne – installazione di lampade a led | 40 | 140.000 |
| F Installazione di tecnologie di building automation | 40 | 100.000 |
| G Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici | 30 | 110.000 |
| H Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo | 20 | 100.000 |
Per gli interventi di cui alle lettere D), E) e F) si applica una maggiorazione del 10% nel caso in cui i componenti utilizzati siano prodotti nell’Unione Europea.
Per interventi realizzati nelle zone climatiche E e F la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 50%.
Per gli interventi combinati (efficienza energetica + produzione di energia termica da fonti rinnovabili) la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55% per ognuno degli interventi.
Limitatamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprietà dell’amministrazione pubblica, è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la conseguente ricostruzione degli edifici NZEB, nel rispetto del limite di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una localizzazione differente, purché nell’ambito di un “progetto integrato” e nel medesimo territorio comunale.
Per gli interventi di cui alla lettera H (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), l’incentivo è calcolato nel limite del 20% di un costo massimo ammissibile, definito come segue:
Costo massimo ammissibile per l’impianto fotovoltaico
- Fino a 20 kW → 1.500 €/kW
- Da 20 kW a 200 kW → 1.200 €/kW
- Da 200 kW a 600 kW → 1.100 €/kW
- Da 600 kW a 1.000 kW → 1.050 €/kW
Costo massimo ammissibile per il sistema di accumulo: 1.000 €/kWh
Incrementi dell’incentivo per moduli fotovoltaici iscritti al registro (art. 12 D.L. 181/2023):
- +5%: moduli prodotti negli Stati membri dell’UE con efficienza a livello di modulo almeno pari a 21,5% (comma 1, lettera a) art. 12);
- +10%: moduli con celle e moduli prodotti negli Stati membri dell’UE con efficienza a livello di cella pari almeno a 23,5% (comma 1, lettera b) art. 12);
- +15%: moduli prodotti negli Stati membri dell’UE, composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, con efficienza di cella almeno pari a 24% (comma 1, lettera c) art. 12).
L’incentivo è comunque non superiore all’incentivo riconosciuto per l’intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
Incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
| Tipologia di intervento | Percentuale incentivata della spesa ammissibile | Valore massimo dell’incentivo Imax (€) |
| Pompe di calore elettriche | Massimale determinato sulla base della producibilità stimata | |
| Pompe di calore a gas | Massimale determinato sulla base della producibilità stimata | |
| Generatori di calore alimentati da biomassa | Massimale determinato sulla base della producibilità stimata | |
| Solare termico e solar cooling | Massimale determinato sulla base della producibilità stimata | |
| Scaldacqua a pompa di calore | 40 | Varia in base alle classi energetiche di prodotto e alla capacità |
| Sistemi ibridi factory made e sistemi bivalenti a pompa di calore | Calcolato sulla base delle caratteristiche delle pompe di calore installate nel sistema | |
| Allacciamento con installazione sottostazione TLR PnSc ≤ 50 kW | 65 | 6.500 |
| Allacciamento con installazione sottostazione TLR 50 kW< PnSc ≤150 kW | 65 | 15.000 |
| Allacciamento con installazione sottostazione TLR PnSc >150 kW | 65 | 30.000 |
| Microcogeneratori alimentati da fonti rinnovabili | 65 | 100.000 |
A quanto ammonta il contributo del Conto termico 3.0 per le P.A.?
In deroga alla regola generale del 65%, l’incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti e ferma restando l’applicazione dei livelli massimi dell’incentivo spettante:
- per gli interventi realizzati su edifici di Comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati;
- per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, appartenenti a qualunque categoria catastale.
Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto
interesse.
Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, gli incentivi del Conto termico sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.
A quanto ammonta il contributo del Conto termico 3.0 per le imprese?
Sono previste disposizioni specifiche per le spese ammissibili relative agli interventi realizzati dalle imprese:
- i costi ammissibili sono i costi complessivi di investimento;
- la spesa degli incentivi erogati non può superare il limite annuo di 150 milioni di Euro complessivi e il limite di 30 milioni di Euro per singola impresa e intervento;
- nel caso di interventi di efficienza energetica, i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili;
- per le piccole e medie imprese sono inclusi, tra le spese ammissibili anche i costi relativi alla redazione dell’attestato di prestazione energetica ante e post-intervento;
- per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica, l’intensità degli incentivi riconosciuti alle imprese non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile (per gli altri soggetti è compreso tra il 40 e il 65%), ma possono essere aumentate:
- del 20% in caso di interventi realizzati da piccole imprese e del 10% per interventi realizzati da medie imprese;
- del 15% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e del 5% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- del 15% qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all’investimento;
- per gli interventi per produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza, l’intensità degli incentivi non supera il 45% dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali (arrivando così al 65%) per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di dieci punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- gli incentivi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili e in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità prevista;
- ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L’IVA applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili.
Durata degli incentivi per tipologia di intervento
Gli interventi sono incentivati in rate annuali costanti, secondo le seguenti modalità:
| Tipologia di Intervento | Durata dell’Incentivo (anni) |
|---|---|
| Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato | 5 |
| Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato | 5 |
| Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili | 5 |
| Trasformazione “edifici a energia quasi zero” | 5 |
| Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti | 5 |
| Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore | 5 |
| Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche | Come intervento abbinato |
| Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche | Come intervento abbinato |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW | 2 |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW | 5 |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW | 2 |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile superiore a 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW | 5 |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW | 2 |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW | 5 |
| Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati | 2 |
| Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati | 5 |
| Sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore | 2 |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti | 5 |
| Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili | 5 |
In caso di multi-intervento, i pagamenti sono uniformati alla durata massima prevista dagli interventi che lo costituiscono.
Come si calcola il Conto termico 3.0?

Come chiedere il Conto termico 3.0
Per accedere al Conto termico 3.0, i soggetti interessati possono presentare domanda al GSE tramite il Portaltermico 3.0 (attivo dal 2 febbraio 2026) attraverso due modalità alternative:
- accesso diretto (entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento);
- prenotazione (modalità riservata alle pubbliche amministrazioni).
La richiesta di accesso agli incentivi deve essere effettuata tramite il Portaltermico, dove al Soggetto Responsabile viene resa disponibile la scheda-domanda.
Per presentare richiesta di accesso, diretto o mediante prenotazione, il Soggetto Responsabile è tenuto preliminarmente a registrarsi sul portale dedicato del GSE nella sezione Area Clienti https://areaclienti.gse.it/.
Cosa si intende per conclusione dei lavori?
Per data di conclusione dei lavori dell’intervento si intende la data di ultimazione dei lavori, e delle attività correlate, per le quali sono state sostenute le spese ammissibili agli incentivi.
La data di conclusione dell’intervento non può superare i 120 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento. Per i soggetti privati è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a 120 giorni precedenti la conclusione dei lavori, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento.
La data di conclusione dell’intervento deve essere univocamente individuata nell’asseverazione di conformità al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/05.
Per gli interventi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, per data di conclusione dell’intervento è da intendersi la data di collaudo o la data del certificato di regolare esecuzione; in caso di appalto riferito ad una pluralità d’interventi tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell’incentivo, la data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) finale nel quale è incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per il quale si richiede l’incentivo.
Conto termico 3.0 con accesso diretto (privati e PA)
La richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità agli incentivi e la dilazione dei pagamenti può arrivare fino a 120 giorni, con esclusione delle prestazioni professionali (quelle richieste per gli interventi di piccola dimensione per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici e la redazione di diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi).
Per le amministrazioni pubbliche che optino per la procedura di accesso diretto, anche per il tramite di una ESCO, l’erogazione dell’incentivo viene effettuato in un’unica rata.
Conto termico 3.0 con prenotazione e rata di acconto (PA)
Solo le pubbliche amministrazioni che operano direttamente o tramite una ESCO che agisce per loro conto, possono trasmettere al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo. La richiesta può essere presentata quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- diagnosi energetica e atto amministrativo: è presente una diagnosi energetica accompagnata da un provvedimento o altro atto che attesti l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi indicati nella diagnosi e conformi agli articoli 5 e 8 del decreto. Se si prevede un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo deve essere allegato all’atto. In caso di edifici colpiti da calamità naturale, è possibile inviare direttamente il progetto esecutivo in deroga all’obbligo della diagnosi;
- contratto di prestazione energetica con ESCO: se la ESCO è qualificata come Soggetto Responsabile;
- contratto integrato per la riqualificazione energetica: comprende un contratto di prestazione energetica o altro contratto di fornitura integrato che consenta di determinare le spese ammissibili previste per l’intervento preposto. La domanda deve includere copia del contratto firmato da entrambe le parti ed esecutivo dalla data di riconoscimento della prenotazione da parte del GSE e la scheda-domanda firmata dal Soggetto responsabile con l’impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini previsti dal contratto o dal provvedimento;
- atto di assegnazione lavori: presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo che confermi l’assegnazione dei lavori, accompagnato dal verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione, lo stesso ente procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all’incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo.
L’amministrazione può chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta.
Nei casi di accesso agli incentivi tramite prenotazione, la scheda-domanda deve essere firmata dal Soggetto Responsabile e contenere l’impegno ad eseguire o affidare i lavori secondo i termini previsti dal contratto o dal provvedimento amministrativo.
A pena di decadenza dal diritto alla prenotazione, il Soggetto Responsabile deve rispettare le seguenti tempistiche:
- Avvio lavori: entro 18 mesi dalla data di accettazione della prenotazione da parte del GSE, deve essere presentata al GSE una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’inizio dei lavori.
- Conclusione lavori: entro 12 mesi dalla presentazione della dichiarazione di avvio lavori, deve essere inviata una dichiarazione sostitutiva che attesti la fine dei lavori. Per gli interventi finalizzati alla trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero NZEB, il termine per la conclusione dei lavori è esteso a 36 mesi.
Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO, per la procedura di accesso tramite prenotazione, possono richiedere l’erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell’avvio dei lavori, di una rata intermedia e di una rata di saldo a valle della realizzazione dell’intervento. La rata di acconto è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell’incentivo è di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di due anni. La restante quota è distribuita uniformemente tra la rata intermedia e la rata a saldo.
In riferimento agli Uffici speciali per la ricostruzione e all’articolo 4-quinquies del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, è prevista una procedura semplificata per l’accesso agli incentivi destinati a interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell’area dell’Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016.
- Avvio lavori: entro 18 mesi dalla data di accettazione della prenotazione da parte del GSE, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’inizio dei lavori.
- Conclusione lavori: entro 48 mesi dalla presentazione della dichiarazione di avvio lavori, deve essere presentata una dichiarazione che attesti la conclusione dei lavori.
Inoltre, nel caso in cui il Soggetto Responsabile non intenda richiedere l’erogazione in acconto degli incentivi, deve comunicare tale decisione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui comunica l’avvio dei lavori. Resta confermato il rispetto delle tempistiche per la comunicazione della conclusione dei lavori, entro i termini indicati ai precedenti punti.
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti, comporta la decadenza dal diritto alla prenotazione e decorsi tali termini, il GSE comunica la decadenza dal diritto alla prenotazione e avvia il recupero di quanto già erogato a titolo di acconto. Ai fini della determinazione di tali termini, non vengono computati i tempi di fermo nella realizzazione dell’intervento derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall’autorità competente e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.
Accesso semplificato agli incentivi per interventi di piccole dimensioni
Per gli interventi riguardanti generatori fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 m², è prevista una procedura semplificata di accesso agli incentivi. Tale procedura si basa sulla precompilazione dei campi della scheda-domanda, utilizzando componenti con caratteristiche garantite presenti nel Catalogo degli apparecchi domestici pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.
Accedono al Catalogo esclusivamente gli apparecchi per i quali il produttore ha fornito documentazione comprovante la conformità ai requisiti tecnici definiti nell’allegato I del decreto. Questa certificazione permette agli interventi di beneficiare di un iter semplificato, sia in termini di tempi sia di adempimenti burocratici.
In particolare, per generatori termici fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 m², l’installazione di componenti inclusi nel Catalogo consente una procedura di accesso agli incentivi ancora più semplice, grazie alla precompilazione automatica dei dati nella scheda domanda.
I dati inseriti nella scheda sono sottoposti a un controllo automatico, volto a verificare:
- il rispetto dei requisiti minimi per gli interventi, come indicato negli allegati del decreto;
- la congruità dei costi relativi all’installazione.
Dal 15 aprile 2026 è disponibile il catalogo degli apparecchi domestici pre-qualificati incentivabili con il Conto termico 3.0.
Si tratta di cinque file PDF per le seguenti categorie e apparecchi:
- III.A – Pompe di calore
- III.B – Sistemi ibridi
- III.C – Caldaie a biomassa
- III.C – Sistemi solari termici
- III.E – Scaldaacqua PDC
Qui puoi scaricare il file .zip con i file PDF forniti dal GSE.
Obbligo di richiesta preliminare di accesso agli incentivi per le imprese
Le imprese che intendono accedere al Conto termico 3.0 sono tenute, prima dell’avvio dei lavori, a presentare una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:
- nome e dimensioni dell’impresa;
- descrizione del progetto, comprese le date di inizio
- fine;
- ubicazione del progetto;
- elenco dei costi del progetto;
- tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
Asseverazione conto termico 3.0
È la certificazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, che attesta la conformità dell’intervento alle prescrizioni tecniche e normative del D.M. 7 agosto 2025 e delle Regole Applicative.
Nel dettaglio, il tecnico abilitato deve descrivere dettagliatamente la tipologia di intervento realizzato, con indicazioni specifiche a seconda della natura dell’intervento (es. sostituzione generatori di calore, serramenti, impianti fotovoltaici, microcogenerazione, ecc.). Per ogni tipologia di intervento (isolamento termico, sostituzione chiusure trasparenti, installazione sistemi di schermatura, trasformazione in edifici a energia quasi zero, sostituzione impianti di climatizzazione, installazione sistemi di building automation, infrastrutture di ricarica veicoli elettrici, impianti fotovoltaici, ecc.) vengono indicati i dati tecnici rilevanti come superfici, potenze, efficienze, caratteristiche dei componenti installati. Viene dichiarato l’eventuale adeguamento di ponti termici e l’installazione o presenza di sistemi di termoregolazione e nel caso di sistemi complessi come pompe di calore, sistemi ibridi o bivalenti, viene attestata la conformità ai requisiti tecnici e normativi, con eventuale allegazione di dichiarazioni di compatibilità e relazioni tecniche.
Tutti gli approfondimenti sul Conto termico 3.0
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Conto Termico 3.0 – Tabella delle percentuali e dei massimali di incentivo
Come funziona (il vecchio) Conto Termico 2.0
Chi può richiedere il contributo a valere sul (vecchio) Conto Termico 2.0?
Al momento, in attesa della piena operatività del Conto Termico 3.0, i soggetti che possono accedere al meccanismo del Conto Termico 2.0 sono:
- per gli Interventi di Tipo 1 e di Tipo 2: le Pubbliche Amministrazioni che includono anche gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le Cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le Società a patrimonio interamente pubblico e le Società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali;
- esclusivamente per gli Interventi di Tipo 2: i privati, ovvero persone fisiche, condomini e imprese (soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario).
L’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente dai soggetti ammessi o per il tramite di una ESCO: per le Pubbliche Amministrazioni attraverso la sottoscrizione di un contratto di prestazione energetica, per i soggetti privati anche mediante un contratto di servizio energia previsti dal D.Lgs. 115/2008.
Conto termico 2.0: agevolazioni in percentuale
Il Conto Termico prevede incentivi che vanno dal 40% al 65% della spesa sostenuta, a seconda dei soggetti richiedenti e di alcune variabili:
- fino al 65% per la demolizione e ricostruzione di edifici a energia quasi zero;
- fino al 40% per:
- interventi di isolamento di pareti e coperture;
- sostituzione di chiusure finestrate con altre più efficienti;
- installazione di schermature solari;
- sostituzione dei corpi illuminanti;
- installazione di tecnologie di building automation;
- sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a condensazione;
- fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F;
- fino al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico);
- fino al 65% per la sostituzione di impianti tradizionali con impianti a pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici.
Il Conto Termico è cumulabile con altri incentivi di natura non statale e nell’ambito degli interventi precedentemente indicati.
Finanzia inoltre il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le PA (e le ESCo che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati e le cooperative di abitanti e quelle sociali.
Conto termico 2.0 per privati: interventi agevolati
Il Conto Termico 2.0 incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di edifici o singole unità immobiliari accatastate e dotate di un impianto di riscaldamento.
Si tratta di interventi (art. 4, comma 2) di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti:
- 2.A – Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 2000 kW)
- 2.B – Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (stufe, termo-camini o caldaie con potenza termica nominale fino a 2000 kWt)
- 2.C – Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 2500 m2)
- 2.D – Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
- 2.E – Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore
Per il Conto Termico 2.0 privati, i costi massimi ammissibili sono determinati sulla base della producibilità stimata dell’intervento; il contributo massimo è del 65% in funzione delle caratteristiche dell’impianto.
Per le caldaie, le pompe di calore, i collettori solari, etc., inclusi nel Catalogo degli apparecchi domestici reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, la procedura di accesso è semplificata, poiché la conformità dei requisiti tecnici al dettato normativo è stata preventivamente verificata dal GSE.

Conto termico 2.0 Privati
Tabella sinottica (Conto termico 2.0 Privati, Condomini e Imprese – Fonte: GSE)
| TIPOLOGIA INTERVENTO | COSTO UNITARIO AMMISSIBILE | PERCENTUALESPESA RICONOSCIBILE E INCENTIVO MASSIMO EROGABILE |
| 2.A Sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore fino a 2.000 kW | Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata | Massimo 65% in funzione delle caratteristiche dell’impianto |
| 2.B Sostituzione di impianti di climatizzazione con generatori a biomassa fino a 2.000 kW | Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata | Massimo 65% in funzione delle caratteristiche dell’impianto |
| 2.C Installazione di collettori solari termici fino a 2.500 mq | Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata | Massimo 65% in funzione delle caratteristiche dell’impianto |
| 2.D Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore | Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata | Massimo 65% in funzione delle caratteristiche dell’impianto |
| 2.E Sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi (caldaie a condensazione + pompa di calore) | Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata | Massimo 65% in funzione delle caratteristiche dell’impianto |
Per le caldaie, le pompe di calore, i collettori solari, etc., inclusi nel Catalogo degli apparecchi domestici reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, la procedura di accesso è semplificata, poiché la conformità dei requisiti tecnici al dettato normativo è stata preventivamente verificata dal GSE.
Conto termico per le PA: interventi agevolati
Gli interventi di tipo 1 di cui all’art. 4, comma 1 sono destinati esclusivamente alle Pubbliche amministrazioni. Si tratta di interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti:
- 1.A – Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato
- 1.B – Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato
- 1.C – Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione
- 1.D – Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESCo (Energy Service Company), fissi o mobili, non trasportabili
- 1.E – Trasformazione in “edifici a energia quasi zero”
- 1.F – Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti
- 1.G – Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore

Conto Termico 2.0 – PA
Tabelle sinottiche (Conto termico PA – Fonte: GSE)
| TIPOLOGIA INTERVENTO | PERCENTUALE SPESA RICONOSCIBILE E INCENTIVO MASSIMO EROGABILE |
| 1.A Isolamento termico di superfici opache | 40% (*) (**) 400.000 € |
| 1.B Sostituzione di infissi | 40% (**) 75.000 € o 100.000 € in relazione alla zona climatica |
| 1.C Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione | 40% (**) 3.000 € o 40.000 € in relazione alla potenza impianto |
| 1.D Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento | 40% 5.000 € o 30.000 € a seconda della tipologia di intervento |
| 1.E Trasformazione degli edifici in nZEB | 65% 1.500.000 € o 1.750.000 € in relazione alla zona climatica |
| 1.F Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne con sistemi di illuminazione | 40% 30.000 € o 70.000 € in relazione al tipo di lampada |
| 1.G Installazione di tecnologie di building automation degli impianti termici ed elettrici degli edifici | 40% 50.000 € |
| 2.A Sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore fino a 2.000 kW | Massimo 65% in funzione delle caratteristiche dell’impianto |
| 2.B Sostituzione di impianti di climatizzazione con generatori a biomassa fino a 2.000 kW | Massimo 65% in funzione delle caratteristiche dell’impianto |
| 2.C Installazione di collettori solari termici fino a 2.500 mq | Massimo 65% in funzione delle caratteristiche dell’impianto |
| 2.D Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore | Massimo 65% in funzione delle caratteristiche dell’impianto |
| 2.E Sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi (caldaie a condensazione + pompa di calore) | Massimo 65% in funzione delle caratteristiche dell’impianto |
| Diagnosi energetica + APE | 100% – ERP 5.000 € – Ospedali e Case di cura 18.000 € – Altri edifici 13.000 € |
| * Per interventi realizzati nelle zone climatiche E e F, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 50%. ** Per interventi che prevedano, oltre a un intervento 1.A, anche un intervento a scelta tra le tipologie 1.C, 2.A, 2.B, 2.C o 2.E, la percentuale della spesa ammissibile è pari al 55% per ognuno degli interventi. | |
| TIPOLOGIA INTERVENTO | COSTO UNITARIO AMMISSIBILE |
| 1.A Isolamento termico di superfici opache | Tra 80 €/mq e 250 €/mq |
| 1.B Sostituzione di infissi | 350 €/mq (zone A, B, C) 450 €/mq (zone D, E, F) |
| 1.C Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione | 160 €/kW (P<= 35 kW) 130 €/kW (P>35 kW) |
| 1.D Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento | 150 €/mq (schermature) 30 €/mq (sistemi controllo) |
| 1.E Trasformazione degli edifici in nZEB | 500 €/mq (zone A, B, C) 575 €/mq (zone D, E, F) |
| 1.F Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne con sistemi di illuminazione | 15 €/mq (lampade alta efficienza) 35 €/mq (lampade a led) |
| 1.G Installazione di tecnologie di building automation degli impianti termici ed elettrici degli edifici | 25 €/mq |
| 2.A Sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore fino a 2.000 kW | Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata |
| 2.B Sostituzione di impianti di climatizzazione con generatori a biomassa fino a 2.000 kW | Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata |
| 2.C Installazione di collettori solari termici fino a 2.500 mq | Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata |
| 2.D Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore | Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata |
| 2.E Sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi (caldaie a condensazione + pompa di calore) | Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata |
| Diagnosi energetica + APE | Tra 1 €/mq e 3,5 €/mq |
Come si calcola l’incentivo in conto termico 2.0?
La modalità per il calcolo degli incentivi in conto termico per tutte le tipologie di intervento sono quelle previste dall’allegato 1 del D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0).
Per ogni tipologia di intervento esistono modalità di calcolo specifiche per determinare l’ammontare dell’incentivo totale e dell’incentivo totale massimo erogabile dal GSE.
Gli incentivi sono regolati da contratti di diritto privato tra il GSE e il Soggetto Responsabile. Gli incentivi sono corrisposti dal GSE nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, se l’importo del beneficio complessivamente riconosciuto non supera i 5.000 euro.
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Come si richiedono gli incentivi del Conto Termico 2.0?
La richiesta di incentivo deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori a pena della decadenza del diritto all’incentivo.
I pagamenti, inoltre, non potranno essere datati più indietro di 90 giorni dalla data di presentazione dell’incentivo. Tutti i soggetti ammissibili possono fare richiesta di incentivo al GSE direttamente o delegando un tecnico (soggetto delegato). Ove gli interventi siano stati realizzati nel quadro di un contratto di prestazione energetica (EPC), sarà la ESCo titolare del contratto a richiedere l’incentivo.
La richiesta operativa degli incentivi deve avvenire tramite l’apposito applicativo informatico PortalTermico gestito dal G.S.E. (Gestore Servizi energetici), tramite il quale i soggetti compilano e inviano la documentazione necessaria per l’ammissione all’incentivo.
L’accesso agli incentivi può avvenire attraverso 2 modalità:
- accesso diretto: a seguito della conclusione degli interventi, il Soggetto Responsabile trasmette al GSE, attraverso l’apposita sezione del Portaltermico, specifica istanza di concessione degli incentivi, redatta secondo il modello indicato nell’Allegato 2 delle presenti Regole Applicative;
- prenotazione: ricorrendo le condizioni di cui all’art. 6, le PA, e le ESCo che operano per conto della PA, ad esclusione delle Cooperative di Abitanti e le Cooperative Sociali, possono presentare al GSE, per la prenotazione dell’incentivo, una scheda domanda a preventivo, redatta secondo il modello contenuto nell’Allegato 2 delle Regole Applicative.
Per la prenotazione dell’incentivo, le PA, ad eccezione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, possono presentare la scheda-domanda a preventivo, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni in presenza di:
- una Diagnosi Energetica e un atto amministrativo attestante l’impegno alla realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella Diagnosi Energetica;
- un Contratto di prestazione energetica stipulato tra la PA e una ESCo;
- un Provvedimento o un atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori con il verbale di consegna dei lavori.
La richiesta di prenotazione deve essere accettata dal GSE. In tal caso, quest’ultimo procede a impegnare, a favore del richiedente, la somma corrispondente all’incentivo spettante.
Gli importi dell’incentivo saranno erogati entro i 30 giorni successivi al bimestre in cui ricade la sottoscrizione della scheda-contratto.
In caso di accesso a prenotazione, la rata di acconto è erogata entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvio dei lavori, previa sottoscrizione della scheda-contratto.
Conto Termico 2.0: tutta la documentazione aggiornata
Il Conto termico 2.0 è disciplinato dal D.M. 16/02/2016 e dalle relative regole applicative.
Il GSE ha pubblicato le nuove nuove regole applicative del Conto Termico 2.0 ed aggiornato il Catalogo degli apparecchi domestici pre-qualificati incentivabili.
Nello specifico, le principali novità riguardano:
- l’aggiornamento delle modalità operative riguardanti l’attivazione delle condizioni contrattuali;
- la stima degli incentivi per interventi realizzati su strutture sanitarie pubbliche, ricomprese tra le residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale;
- l’inclusione tra i soggetti beneficiari – Pubbliche Amministrazione anche delle Società in house, laddove realizzino gli interventi del Conto Termico sugli immobili dell’Amministrazione o delle Amministrazioni controllanti;
- la gestione delle richieste per gli interventi realizzati per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione nei Comuni del Cratere Sisma 2016;
- il recepimento dei nuovi obblighi di integrazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per interventi realizzati su nuovi edifici/ristrutturazione rilevanti;
- chiarimenti sui requisiti di ammissibilità per la sostituzione di chiusure trasparenti in policarbonato e l’introduzione dell’incentivazione delle pellicole solari basso emissive.
Il Catalogo è disponibile direttamente dal Portaltermico e consente agli utenti di richiedere l’incentivo con una procedura semplificata che non necessita dell’invio dei documenti tecnici e delle certificazioni dell’apparecchio scelto per il proprio intervento di efficienza energetica.
Ecco di seguito tutta la documentazione utile per gestire la pratica per il Conto termico 2.0.
Le Guide GSE del Conto Termico 2.0
Segnaliamo anche la recente pubblicazione da parte del GSE nelle nuove Mappe del Conto Termico 2.0, agile guide veloci (qui disponibili in PDF) specifiche per:
- privati;
- condomini;
- imprese;
- Pubbliche Amministrazioni (accesso diretto e prenotazione).
Contatore Conto termico
Il Contatore del Conto Termico; è lo strumento che consente di monitorare i dati relativi agli incentivi riconosciuti tramite il Conto Termico.
Per l’anno 2024, sulla base delle informazioni disponibili al 1° agosto, il contatore stima un impegno di spesa complessivo pari a 438 milioni di euro, di cui 180 milioni per interventi di privati e 258 milioni per interventi della Pubblica Amministrazione (dei quali 86 milioni mediante prenotazione).
Gli importi impegnati rientrano nei limiti di spesa annui previsti dalla normativa, pari a 500 milioni di euro per i privati e 400 milioni di euro per la PA.

Contatore ContoTermico
Leggi anche:
Gli errori da evitare per non perdere l’incentivo Conto Termico
Guida GSE – Corretto dimensionamento degli impianti solari termici
Guida GSE – Concetto di edificio nell’ambito del Conto Termico

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/conto-termico-come-funziona/



Buongiorno. Complimenti per la completezza delle informazioni che fornite. Desidero, cortesemente, sapere se installando caldaia a condensazione e sostituendo impianto climatizzazione con pompa di calore, posso usufruire degli incentivi Conto Termico. I tecnici che ho consultato per i suddetti lavori, non conoscono la normativa, insistono con la detraziobe fiscale in 10 anni. Grazie se vorrete dare risposta al quesito. Buona giornata.
Ottima spiegazione
Il decreto è un po pesante da sintetizzare
esistono particolarità nei finanziamenti 3.0 riferite alle grandi imprese private?
Grazie
Sul Vs tutorial leggo che è obbligatoria la asseverazione di un tecnico <>
Volevo chiedere se è obbligatoria in tutti i casi o se, invece, per un intervento di un privato in amibot residenziale, possa essere evitata. Grazie mille.
L’asseverazione di un tecnico abilitato è generalmente richiesta per attestare la conformità dell’intervento ai requisiti tecnici e prestazionali del Decreto. Nello specifico è obbligatoria per:
interventi di isolamento termico (II.A);
sostituzione infissi (II.B);
schermature solari (II.C);
building Automation (II.F);
trasformazione in edifici nZEB (II.D);
sistemi di illuminazione (II.E);
installazione di infrastrutture di ricarica veicoli (II.G) non presenti nel Catalogo;
impianti fotovoltaici (II.H);
generatori a biomassa, pompe di calore e sistemi ibridi con potenza termica nominale superiore a 35 kWt;
impianti solari termici con superficie lorda superiore a 50 m2;
installazione di unità di microcogenerazione (III.G);
interventi di allaccio al teleriscaldamento (III.F).
L’asseverazione non è richiesta per gli interventi riguardanti apparecchi inclusi nel Catalogo del GSE.