Conto termico 3.0 per stufe a biomassa: cosa sapere
Come sfruttare il nuovo Conto Termico per caldaie a biomassa, stufe e termocamini a pellet o a legna
Il nuovo Conto Termico 3.0, in vigore dal 25 dicembre 2025, introduce un pacchetto di incentivi dedicati all’efficienza energetica e all’utilizzo di fonti rinnovabili. Le agevolazioni riguardano un ampio ventaglio di interventi: dall’installazione di pompe di calore al solar cooling, fino ai sistemi a biomassa, con benefici rivolti sia alle Pubbliche Amministrazioni sia ai soggetti privati, in ambito residenziale e terziario.
In questo articolo concentriamo l’attenzione su un intervento specifico: la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a biomassa.
Per ogni approfondimento leggi la guida completa con FAQ al Conto termico 3.0 e valuta il software Praticus-CT – disponibile in versione aggiornata al Conto Termico 3.0 – e scopri come effettuare velocemente il calcolo degli incentivi in conto termico per tutte le tipologie di intervento e gestire in modo corretto la pratica.
Indice
- Chi può chiedere il Conto termico per gli impianti a biomassa?
- Quali interventi sono ammessi al Conto termico per stufe a biomassa?
- Quali specifiche tecniche devono avere le stufe a biomassa per accedere al Conto termico 3.0
- A quanto ammonta il Conto Termico per le stufe a biomassa?
- Quali sono le spese ammissibili?
- Come si calcola il Conto termico 3.0 per le stufe a biomassa?
- Come chiedere il Conto termico 3.0 per le stufe a biomassa?
- Diagnosi energetica e stufe a biomassa
- Quale documentazione occorre per chiedere il Conto termico 3.0 per le stufe a biomassa?
- Quale documentazione il soggetto responsabile deve conservare?
Chi può chiedere il Conto termico per gli impianti a biomassa?
L’agevolazione è prevista dal Titolo III “Interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili” e pertanto vi possono accedere.
- le Pubbliche Amministrazioni;
- i soggetti privati sia per gli interventi su edifici in ambito terziario che residenziale.
Quali interventi sono ammessi al Conto termico per stufe a biomassa?
Sono agevolate con il Conto Termico 3.0:
- caldaie a biomassa;
- stufe ed i termocamini a pellet;
- termocamini a legna;
- stufe a legna.
Sono compresi anche i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.
Sono sistemi bivalenti quelli costituiti da una pompa di calore, intesa come generatore principale, abbinata ad una caldaia a condensazione alimentata a gas come generatore secondario non assemblato in fabbrica. Il sistema bivalente può essere costituito anche dall’abbinamento di una pompa di calore con un generatore a biomassa.
Il sistema o apparecchio ibrido factory made integra due o più sotto unità funzionali (a titolo esemplificativo una pompa di calore elettrica o a gas e una caldaia a condensazione a gas o a biomassa) per mezzo di un sistema di regolazione «intelligente», assemblato in fabbrica o factory made.
Devono essere corredati da specifica documentazione tecnica, resa disponibile dal fabbricante, contenente obbligatoriamente almeno:
- le modalità di installazione, uso e manutenzione del sistema/apparecchio ibrido;
- gli schemi tecnici e funzionali riportanti le indicazioni dei collegamenti idronici ed elettrici;
- una dichiarazione di prodotto ibrido.
Fanno eccezione le aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale: esse sono ammesse all’incentivo, oltre che per la sostituzione, anche per l’installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa.
Quali specifiche tecniche devono avere le stufe a biomassa per accedere al Conto termico 3.0
Per accedere agli incentivi, è necessario rispettare una serie di requisiti tecnici e di soglia regolati dall’Allegato 1 del D.M.07/08/2025.
Sono ammesse le caldaie a biomassa per interventi di sostituzione di generatori di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio per la climatizzazione invernale degli edifici, incluse le serre esistenti e i fabbricati rurali esistenti. In caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale, le caldaie devono assicurare, oltre alle prescrizioni di seguito indicate, emissioni di particolato (PP 10) non superiori a 1 mg/Nm3.
Sono ammesse ad incentivo le caldaie a biomassa, le stufe ed i termocamini a pellet, i termocamini a legna e le stufe a legna:
- per interventi volti alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale eventualmente abbinati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- per interventi volti, anche in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere;
- per interventi di sostituzione dei generatori di calore installati presso le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento. Tutti i generatori di calore sostituiti devono essere alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio. In caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale, il generatore a biomassa deve assicurare emissioni di particolato non superiore a 1 mg/Nm3. L’intervento è circoscritto alla riqualificazione della sola centrale termica, con l’esclusione del circuito secondario del teleriscaldamento.
Per aziende agricole e imprese del settore forestale, nelle aree non servite da metano, è ammessa la sostituzione di generatori alimentati a GPL con nuovi generatori a biomassa che garantiscano un coefficiente premiante sulle emissioni di polveri pari a 1,5. Le Regioni possono comunque limitare questa possibilità ai sensi dell’art. 3-quinquies del D.Lgs. 152/2006.
L’accesso agli incentivi per i generatori di calore alimentati con biomassa è subordinato, alla trasmissione della certificazione ambientale di cui al D.M. 186/2017, ove applicabile, rilasciata da un organismo notificato, con conseguimento della classe di qualità 5 stelle o superiore, in caso di sostituzione di impianto preesistente alimentato a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.
Il produttore è obbligato ad installare strumenti di misura certificati per monitorare la produzione di energia rinnovabile e l’incentivo calcolato sulla base delle misure annuali fornite al GSE e comunque non superiore ai valori massimi previsti dalla tabella 10 dall’allegato II, paragrafo 2.3.
Sono esclusi dagli incentivi gli impianti che utilizzano biomassa ricavata dalla parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
L’allegato 1 del D.M. 07/08/2025 chiarisce che tutti gli impianti a biomassa incentivati devono essere sottoposti a manutenzione biennale obbligatoria, eseguita da tecnici abilitati ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 28/2011 (sistema di qualificazione degli installatori), tale manutenzione deve riguardare sia il generatore di calore sia la canna fumaria e gli originali dei certificati dovranno essere conservati per tutta la durata dell’incentivo, oppure caricati nei catasti regionali degli impianti.
Anche per gli interventi di installazione di impianti alimentati a biomassa vanno installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti (con alcune eccezioni).
Requisiti tecnici ed emissivi
Sono diverse le caratteristiche che i diversi generatori devono possedere per essere ammessi agli incentivi previsti, definendo criteri specifici in relazione alla potenza, al tipo di combustibile utilizzato e alle prestazioni energetiche ed emissive. A tal riguardo, riportiamo una sintesi dei requisiti tecnici richiesti per caldaie, stufe e termocamini, utile per orientare correttamente la scelta del nuovo impianto di riscaldamento.
Caldaie a biomassa di potenza termica nominale ≤ 500 kWt
- classe ambientale pari ad almeno 5 stelle (certificazione secondo D.M. 186/2017);
- il rendimento termico utile superiore all’87% + log(Pn), dove Pn è la potenza nominale dell’apparecchio;
- l’obbligo di accumulo termico: ≥ 20 D.M.³/kWt;
- il Pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione in conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 incluso anche il rispetto delle condizioni previste dall’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) del D.Lgs. 152/2006 (Elenco dei combustibili di cui è consentito l’utilizzo negli impianti di cui al titolo).
Inoltre, nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo il pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione dovrà riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet.
Ammesso l’uso di altre biomasse conformi alle norme UNI EN 17225 (legna, bricchette, cippato).
Caldaie a biomassa > 500 kWt e ≤ 2.000 kWt
Per le Caldaie a biomassa > 500 kWt e ≤ 2.000 kWt devono essere rispettati i seguenti parametri:
- rendimento ≥ 92%, dichiarato dal produttore del generatore nella quale dovrà essere indicato anche il tipo di combustibile utilizzato;
- emissioni conformi alla tabella 14, certificate da laboratorio accreditato;
- obbligo di sistema di abbattimento delle polveri con disponibilità ≥ 90% del tempo di funzionamento;
- pellet certificato UNI EN ISO 17225-2;
- possibilità di utilizzare altre biomasse conformi alle UNI EN 17225;
- caldaie automatiche prevedono la necessità di un accumulo termico adeguato a ridurre i cicli di accensione e spegnimento (con eventuale deroga motivata dal progettista).
Stufe e termocamini a pellet
- certificazione di un organismo accreditato che vada ad attestare la norma UNI EN 16510:2023 (o UNI EN 14785 fino al 9/11/2025);
- rendimento termico utile > 85%;
- emissioni di particolato conformi ai limiti locali;
- pellet certificato UNI EN ISO 17225-2.
Termocamini a legna
- devono sostituire esclusivamente camini o termocamini, sia a focolare aperto che chiuso, stufe a legna, indipendentemente dal fluido termovettore;
- certificazione di un organismo accreditato che vada ad attestare la conformità alla norma UNI EN 16510:2023 (o UNI EN 13229 fino al 9/11/2025);
- rendimento termico utile > 85%;
- legna certificata UNI EN 17225-5, con possibilità di utilizzare altre biomasse ammesse secondo quanto disposto dall’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, parte V del D.Lgs. 152/2006.
Stufe a legna
- certificazione di un organismo accreditato che vada ad attestare la norma UNI EN 16510:2023 (o UNI EN 13240 fino al 9/11/2025);
- rendimento termico utile > 85%;
- legna certificata UNI EN 17225-5 con possibilità di utilizzare altre biomasse ammesse secondo quanto disposto dall’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, parte V del D.Lgs. 152/2006.
A quanto ammonta il Conto Termico per le stufe a biomassa?
L’incentivo può arrivare fino al:
- 65% della spesa ammissibile per i soggetti privati;
- 100% per le Pubbliche Amministrazioni, a condizione che l’intervento porti a un miglioramento energetico significativo.
Le rate sono:
- due in caso di impianto con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW;
- cinque in caso di impianto con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW.
Mentre, l’incentivo sarà corrisposto in un’unica soluzione se inferiore o uguale a 15.000 euro.
Quali sono le spese ammissibili?
Le spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo comprendono tutti i costi necessari per realizzare l’intervento a regola d’arte e sono inclusi lo smontaggio e la dismissione, totale o parziale, dell’impianto di climatizzazione esistente, la fornitura e l’installazione delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche e gli eventuali sistemi di contabilizzazione quando obbligatori.
Rientrano inoltre le opere idrauliche e murarie necessarie per la corretta sostituzione dell’impianto, gli interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua e sui dispositivi di regolazione e controllo, oltre alle prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.
Le spese sono considerate comprensive di IVA quando questa costituisce un costo e includono anche le spese di trasporto se parte integrante della fornitura.
Come si calcola il Conto termico 3.0 per le stufe a biomassa?
Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, l’incentivo è calcolato secondo due specifici algoritmi, uno relativo alle caldaie a biomassa, l’altro per stufe e termocamini a pellet o a legna. In entrambi i casi, il calcolo tiene conto della potenza termica nominale del generatore installato, di specifici coefficienti di valorizzazione dell’energia (€/kWht) tabellati, di coefficienti di utilizzo (specifici per zona climatica) e di coefficienti premianti in riferimento alle emissioni di polveri.
Per le caldaie a biomassa: Iatot = Pn * hr * Ci * Ce
Per le stufe e i termocamini a pellet o a legna: Iatot = 3,35* ln (Pn) * hr * Ci * Ce
Per tale motivo il valore dell’incentivo non è uguale per tutti, ma varia in funzione della potenza del generatore, della zona climatica in cui si trova l’edificio e delle prestazioni ambientali del nuovo impianto.
Il calcolo degli incentivi previsti dal nuovo Conto Termico 3.0 è complesso e richiede attenzione a numerosi requisiti tecnici, limiti di emissione e parametri di potenza dei generatori a biomassa. Per non rischiare di commettere errori e per sfruttare appieno tutte le opportunità previste dal decreto, è consigliabile affidarsi all’unico software in grado di gestire correttamente l’intero processo, dal calcolo dell’incentivo alla verifica dei requisiti tecnici. Scopri come funziona qui e semplifica la gestione del tuo intervento di efficienza energetica. Gratis per 30 giorni!
Come chiedere il Conto termico 3.0 per le stufe a biomassa?
La domanda va presentata tramite PortalTermico entro entro 90 giorni dalla fine lavori. Per le Pubbliche Amministrazioni è possibile anche la prenotazione dell’incentivo.
Per ogni approfondimento leggi la guida completa con FAQ al Conto termico 3.0
Diagnosi energetica e stufe a biomassa
La diagnosi energetica ante intervento e l’attestato di prestazione energetica post-operam sono obbligatori per accedere agli incentivi nel caso di edifici con impianti di riscaldamento aventi potenza nominale totale del focolare pari o superiore a 200 kWt, quando l’intervento riguarda l’intero edificio. Questa prescrizione si applica anche agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o degli impianti di riscaldamento di serre e fabbricati rurali esistenti con generatori alimentati a biomassa.
La diagnosi energetica e la certificazione energetica non sono invece richieste quando gli impianti sono abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo oppure a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.
La diagnosi energetica deve essere redatta da un Esperto in Gestione dell’Energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339 oppure da una società di servizi energetici certificata secondo la norma UNI CEI 11352 e deve rispettare le norme della serie UNI CEI EN 16247 oltre ai requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale sull’efficienza energetica.
L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e dalle relative disposizioni attuative, nel rispetto delle eventuali normative regionali applicabili. In ogni caso, l’APE ante intervento e quello post intervento servono a verificare la riduzione del fabbisogno di energia primaria dell’edificio rispetto alla situazione iniziale, condizione necessaria per l’accesso agli incentivi previsti dal decreto.
Quale documentazione occorre per chiedere il Conto termico 3.0 per le stufe a biomassa?
Oltre alla documentazione tecnica attestante i requisiti tecnici degli impianti installati, le regole applicative indicano nel dettaglio la documentazione richiesta per questo tipo di intervento. In particolare:
- per installazione di generatori di Potenza termica nominale ≤ 35 kWt non ricompresi nel Catalogo l’asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria, in questo caso è succifiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro + certificazione ambientale del generatore installato, prevista dal Decreto 7 novembre 2017 n.186, è necessaria per tutti gli interventi con incentivo di qualsiasi soglia;
- per installazione di generatori di Potenza nominale termica > 35 kWt > 3.500 euro, asseverazione del tecnico abilitato + certificazione del produttore di conformità ai requisiti minimi del Decreto e delle Regole Applicative + certificazione ambientale del generatore installato, prevista dal Decreto 7 novembre 2017 n.186 è necessaria per tutti gli interventi con incentivo di qualsiasi soglia e con potenza di impianto fino a 500 kW;
- relazione tecnica di progetto per l’installazione di generatori di calore ≥ di 100 kWt, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d’impianto, comprensivo del sistema di abbattimento del particolato primario per potenze superiori a 500 kW;
- documentazione fotografica (PDF);
- targhe dei generatori sostituiti e di quelli installati (se la targa del vecchio generatore non è presente, può essere sostituita da un’autodichiarazione che ne attesti la potenza);
- generatori sostituiti e installati;
- centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e post-operam (presente il generatore installato);
- valvole termostatiche o il sistema di regolazione modulante della portata;
- vista d’insieme del sistema di accumulo termico installato, in conformità a quanto riportato nell’allegato 2 del Decreto, dove previsto;
- vista d’insieme del sistema di abbattimento del particolato primario, per le caldaie a biomassa di potenza superiore a 500 kW;
- nel caso di intervento su serra, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali d’impianto;
- nel caso di installazione di generatori su serra non censita al catasto edilizio urbano, ma in possesso del codice CUAA, fascicolo aziendale associato all’impresa agricola, da cui si evinca l’esistenza della serra.
Quale documentazione il soggetto responsabile deve conservare?
L’accesso agli incentivi per la sostituzione o l’installazione di generatori a biomassa richiede una documentazione tecnica e amministrativa molto articolata. Gli adempimenti variano in funzione della potenza dell’impianto, della tipologia di generatore (caldaia, stufa, termocamino) e della natura del soggetto responsabile (privato, azienda agricola, impresa forestale, ecc.).
Non si tratta solo di dimostrare la conformità tecnica del nuovo impianto, ma anche di certificare correttamente lo smaltimento del generatore sostituito, la qualità del combustibile utilizzato e, nei casi più complessi, le prestazioni emissive e di rendimento attraverso prove di laboratorio accreditato.
- schede tecniche apparecchiature installate per gli interventi non a Catalogo;
- certificato del corretto smaltimento del generatore sostituito, o documento equivalente;
- dichiarazione di conformità dell’impianto;
- libretto di centrale/d’impianto, come da legislazione vigente;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- certificati di manutenzione relativi al generatore di calore e alla canna fumaria;
- in caso di installazione di caldaia a biomassa con potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2.000 kWt, i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema di abbattimento del particolato primario, registrati dai sistemi di regolazione e controllo;
- nel caso di installazione di un generatore di calore a biomassa avente potenza termica nominale inferiore a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro Soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali;
- certificazione rilasciata da un organismo accreditato31 attestante il rispetto dei livelli emissivi riportati nella tabella 14 dell’Allegato 2 D.M. 7 agosto 2025 e calcolati secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate nella tabella 15 del D.M. 7 agosto 2025, in caso di installazione di caldaia a biomassa con potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2.000 kWt. ll laboratorio deve essere accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 e, in particolare, deve essere accreditato per le norme UNI EN di cui alla Tabella 15 dell’Allegato 2 del Decreto ai fini dell’analisi delle grandezze ivi indicate;
- per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore e 500 kWt, certificazione di rendimento rilasciata da un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5:2012 classe 5;
- per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2.000 kWt, dichiarazione del produttore del generatore attestante il rendimento termico utile, con indicato il tipo di combustibile utilizzato; stante la non applicabilità della norma UNI EN 303-5:2012 classe 5 (valida fino alla potenza di 500 kWt), e nelle more di una norma che estenda modalità di misura fino alla potenza di 2.000 kWt, la dichiarazione dovrà riportare i risultati delle prove effettuate da un laboratorio sulla base delle modalità di misura riconosciute in altri Paesi Europei;
- per gli apparecchi a biomassa (stufe e termocamini), certificazione rilasciata da un organismo accreditato che attesti la conformità alla normativa di prodotto applicabile al generatore di calore oggetto di intervento;
- l’eventuale contratto di locazione della serra, nel caso di installazione sulla medesima non di proprietà del Soggetto Responsabile della richiesta di concessione degli incentivi, la cui durata deve essere relativa a tutto il periodo di incentivazione e ai cinque anni successivi;
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un’impresa operante nel settore forestale, idonea documentazione attestante che è iscritta alla Camera di Commercio e che svolge prioritariamente attività di «silvicoltura e altre attività forestali» (codice Ateco 02.10.00) o «utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un’azienda agricola, idonea documentazione attestante il rilascio da parte dell’Amministrazione competente della qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), ovvero visura catastale dell’edificio oggetto di intervento dalla quale si evinca l’attribuzione del requisito di ruralità;
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile, sia proprietario, affittuario o usufruttuario, di boschi o terreni agricoli, idonea documentazione che attesti la proprietà (visura catastale) o il diritto di godimento (contratto di locazione o accordo di usufrutto);
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia assegnatario di uso civico di legnatico, idonea documentazione che attesti il diritto al beneficio di una proprietà collettiva o di un diritto pubblico consistente nell’assegnazione annua di biomassa;
- fatture intestate al Soggetto Responsabile relative all’acquisto delle biomasse;
- autodichiarazione, per i casi di autoproduzione della biomassa;
- nei casi di impresa del settore artigianale o industriale iscritta alla CCIAA, che per caratteristica del proprio ciclo produttivo dispone di biomasse legnose vergini, un’auto fatturazione della quantità di biomassa utilizzata. Nel caso di comprovata impossibilità all’auto fatturazione da parte del Soggetto autoproduttore, è necessaria la seguente documentazione, che deve essere prodotta annualmente e conservata per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi:
- 1. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) indicante la quantità ponderale di biomassa autoprodotta e impiegata come biocombustibile, allegando eventuali documenti contabili che comprovano la quantità di biomassa autoprodotta (es. MUD);
- 2. attestato di conformità del biocombustibile alla classe di qualità idonea a essere impiegata nel generatore di calore. Il livello qualitativo deve essere pari o superiore a quello del biocombustibile di prova indicato nel test report di certificazione della caldaia in laboratorio e/o in opera. L’attestato di conformità deve essere prodotto da un laboratorio terzo sulla base dell’applicazione dei metodi di analisi previsti dalla ISO 17225.
- nel caso in cui l’intervento di sostituzione dei generatori sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale maggiore o uguale a 200 kWt (art. 15, comma 1):
- attestato di prestazione energetica post-operam (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);
- diagnosi energetica precedente l’intervento.
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