Conto termico 3.0 per le pompe di calore: la guida veloce
Chi può chiedere gli incentivi del Conto Termico 3.0 per le pompe di calore. Condizioni ed eccezioni, calcolo degli incentivi, specifiche tecniche
Le pompe di calore rappresentano la voce incentivabile per eccellenza del Conto termico 3.0. Esse compaiono in buona parte degli interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
In questo articolo analizzeremo gli incentivi previsti e i requisiti richiesti dal Conto Termico 3.0 per le pompe di calore.
Per ogni approfondimento leggi la guida completa con FAQ al Conto termico 3.0 e valuta il software Praticus-CT – disponibile in versione aggiornata al Conto Termico 3.0 – e scopri come effettuare velocemente il calcolo degli incentivi in conto termico per tutte le tipologie di intervento e gestire in modo corretto la pratica.
Indice
- Definizioni di pompe di calore per il Conto Termico 3.0
- Chi può accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 pompe di calore?
- Conto termico 3.0 pompe di calore: interventi ammessi
- Spese ammissibili per le pompe di calore con il Conto Termico 3.0
- Requisiti di accesso per tipologia
- Durata e misura dell’incentivo del Conto termico 3.0
- A quanto ammonta il Conto termico 3.0 per la pompa di calore?
- Criteri per l’installazione delle pompe di calore
- Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo
- Tutti gli approfondimenti sul Conto termico 3.0
Definizioni di pompe di calore per il Conto Termico 3.0
Il D.M. 07/08/2025 definisce con precisione le diverse configurazioni di impianto ammesse al beneficio e comprendere queste definizioni è fondamentale:
- pompa di calore “add-on”: si tratta di un generatore a pompa di calore installato in aggiunta a una caldaia a condensazione a gas preesistente. I due sistemi lavorano in sinergia, formando un impianto bivalente, cioè in grado di sfruttare alternativamente o contemporaneamente entrambe le fonti di calore;
- sistema bivalente – è un impianto in cui la pompa di calore funge da generatore principale, mentre la caldaia (a gas o a biomassa) agisce come supporto secondario. I due generatori non sono assemblati in fabbrica ma installati sul posto da tecnici abilitati;
- sistema ibrido “factory made”: è un apparecchio prefabbricato e certificato dal produttore, che integra in un’unica unità una pompa di calore (elettrica o a gas) e una caldaia a condensazione (a gas o biomassa). È dotato di un sistema di regolazione intelligente e di documentazione tecnica specifica fornita dal costruttore, comprensiva di:
- istruzioni per l’installazione e la manutenzione;
- schemi elettrici e idraulici;
- dichiarazione di conformità come “prodotto ibrido”.
Chi può accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 pompe di calore?
Il D.M. 07/08/2025 distingue con chiarezza i soggetti ammessi agli incentivi, basandosi sulla natura giuridica e sulla tipologia di edificio su cui viene realizzato l’intervento.
Possono accedere agli incentivi per le pompe di calore previsti dal Conto Termico 3.0:
- le Pubbliche Amministrazioni;
- i soggetti privati in relazione ad edifici in ambito residenziale;
- i soggetti privati e le imprese in relazione ad edifici in ambito terziario.
Conto termico 3.0 pompe di calore: interventi ammessi
Con riferimento alle pompe di calore, il Conto Termico 3.o ammette l’intera platea dei beneficiari (pubbliche amministrazioni e privati in relazione ad edifici in ambito residenziale e terziaio) agli interventi previsti dal Titolo III (energia termica da fonti rinnovabili):
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore;
- la sostituzione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di modelli elettrici o a gas.
Per impianti con potenza superiore a 200 kW, è inoltre obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione calore.
Da sottolineare due aspetti della massima importanza.
In primo luogo, il Conto termico 3.0 incentiva solo la sostituzione e non l’installazione ex novo di pompe di calore.
Un’eccezione riguarda solo le aziende agricole e forestali, che possono ottenere l’incentivo anche per la nuova installazione (oltre che la sostituzione) di impianti di riscaldamento e climatizzazione invernale alimentati a biomassa o pompa di calore.
Questi impianti possono servire:
- serre,
- fabbricati rurali,
- processi produttivi,
- reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento.
In secondo luogo, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore elettriche, limitatamente alle pubbliche amministrazioni e ai privati in relazione ad edifici in ambito terziario, “sblocca” anche altre due opportunità – previste dal Titolo II (incremento dell’efficienza energetica degli edifici) – per:
- l’installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti;
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze.
Tali interventi, infatti, sono ammessi al Conto termico 3.0, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore elettriche.
Spese ammissibili per le pompe di calore con il Conto Termico 3.0
Le spese che possono essere ammesse nel calcolo dell’incentivo, comprensive di IVA, qualora essa rappresenti un costo, includono:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; le opere idrauliche e murarie necessarie alla sostituzione a regola dell’arte di impianti di climatizzazione invernale unitamente, se del caso, a quelli di produzione di acqua calda sanitaria e/o calore per processi industriali, agricoli e/o riscaldamento di piscine o di componenti di centri benessere; - sistemi di contabilizzazione globale (solo se obbligatori) e individuale; eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione e alimentazione dei combustibili, sui sistemi di emissione;
- opere e sistemi di captazione per le pompe di calore geotermiche;
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.
Requisiti di accesso per tipologia
L’incentivo in esame è destinato a chi decide di sostituire o rinnovare un impianto di riscaldamento, con lo scopo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici e per accedere a tale incentivo, è necessario rispettare una serie di requisiti tecnici e normativi, che di seguito vengono descritti:
- sostituzione dell’impianto di riscaldamento– l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento può beneficiare dell’incentivo solo se sostituisce in maniera parziale o totale l’impianto esistente, a condizione che l’immobile non appartenga alla categoria catastale F. La sostituzione parziale è consentita solo se l’impianto originario è dotato di più generatori di calore.
- messa a punto e equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo;
- installazione di dispositivi di regolazione modulante: per tutti i corpi scaldanti dell’impianto, è obbligatorio installare dispositivi di regolazione modulante della portata del fluido termovettore, come le valvole termostatiche a bassa inerzia termica. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni:
- locali in cui l’installazione di valvole termostatiche non è tecnicamente possibile, come previsto nel Decreto 26 giugno 2015;
- locali dotati di centralina di termoregolazione automatica, che regola la temperatura ambientale mediante dispositivi modulanti;
- impianti che operano con temperature del fluido termovettore inferiori a 45°C;
- contabilizzazione del calore: se l’impianto di riscaldamento è centralizzato e serve più unità immobiliari o edifici, è necessario installare sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata, in modo da monitorare accuratamente i consumi;
- impianti con potenza maggiore di 200 kW: per gli impianti di riscaldamento con una potenza termica utile superiore a 200 kW, è obbligatorio dotarli di sistemi di contabilizzazione del calore e comunicare annualmente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) i dati relativi all’energia termica prodotta e utilizzata per soddisfare i fabbisogni termici.
- requisiti per le pompe di calore elettriche: le pompe di calore elettriche devono soddisfare specifici valori minimi di efficienza energetica stagionale (ηs%) e SCOP, devono essere almeno pari ai valori dei requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica “average” e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione, come indicati nelle Tabelle 3-4 dell’Allegato 1 del Decreto;
- requisiti per le pompe di calore a gas: anche le pompe di calore a gas devono rispettare determinati valori di efficienza stagionale (ηs%) e SPER (Seasonal Primary Energy Ratio). Inoltre, la prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alle norme UNI EN 12309-2015 – per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.), e la UNI EN 16905 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico.
Le emissioni di ossidi di azoto (NOx) dovute al sistema di combustione devono essere inferiori ai limiti previsti dalla normativa europea: 120 mg/kWht per le pompe di calore a gas ad assorbimento e 240 mg/kWht per quelle con motore a combustione interna; - pompe di calore “VRF/VRV” e interventi parziali: l’incentivo è disponibile anche per la sostituzione parziale degli impianti, come nel caso delle pompe di calore VRF/VRV, dove si può sostituire solo l’unità esterna, mantenendo il resto del sistema (composto da unità interne e circuito frigorifero) invariato. Questo vale anche per le pompe di calore split/multisplit e per quelle con scambio interno ad acqua, dove solo l’unità esterna viene sostituita, mentre le unità interne non sono oggetto dell’intervento.
- interventi su impianti di riscaldamento di grandi dimensioni: per gli interventi effettuati su edifici con impianti di riscaldamento preesistenti di potenza nominale uguale o superiore a 200 kWt, è obbligatorio eseguire una diagnosi energetica ante-operam e presentare un Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-operam. Questo requisito è fondamentale per accedere agli incentivi, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.
Durata e misura dell’incentivo del Conto termico 3.0
Il contributo economico per le pompe di calore varia in base alla tipologia di soggetto e all’intervento:
- fino al 65% delle spese sostenute per la maggior parte dei casi;
- fino al 100% delle spese ammissibili per:
- edifici pubblici dei comuni sotto i 15.000 abitanti;
- per interventi sugli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie.
Per le imprese sono previste requisiti specifici di ammissibilità agli incentivi degli interventi e condizioni precise per l’intensità e cumulabilità degli incentivi.
Gli interventi sono incentivati in rate annuali costanti, per la seguente durata, così come riportato nella seguente tabella:
Per importi inferiori a 15mila euro, è previsto il pagamento in un’unica soluzione da parte del GSE.
| Soggetti | Intervento | Anni |
| Pubblica Amministrazione Soggetti privati terzo settore | Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe | 2 |
| Pubblica Amministrazione Soggetti privati terzo settore
| Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche | 2 |
| Pubblica Amministrazione Soggetti privati terzo settore Soggetti privati | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW | 2 |
| Pubblica Amministrazione Soggetti privati terzo settore Soggetti privati | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW | 5 |
| Pubblica Amministrazione Soggetti privati terzo settore Soggetti privati | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW | 2 |
| Pubblica Amministrazione Soggetti privati terzo settore Soggetti privati | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile superiore a 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW | 5 |
| Pubblica Amministrazione Soggetti privati terzo settore Soggetti privati | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW | 2 |
| Pubblica Amministrazione Soggetti privati terzo settore Soggetti privati | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW | 5 |
A quanto ammonta il Conto termico 3.0 per la pompa di calore?
La formula di calcolo dell’incentivo annuo del Conto termico 3.0 per le pompe di calore è piuttosto complesso; esso è riportato nell’Allegato 2 del D.M. 07/08/2025.
In sintesi, sono da considerare le caratteristiche tecniche dell’impianto in termini di producibilità e prestazione stagionale SCOP o SPER. In particolare, l’importo dell’incentivo dipende dall’energia termica che l’impianto è in grado di produrre ogni anno. Questo valore viene calcolato considerando lo SCOP del generatore, la potenza termica alle condizioni standard di riferimento e i coefficienti di utilizzo che variano in base alla zona climatica. Infine, l’energia prodotta viene valorizzata secondo i coefficienti specifici indicati nella Tabella 9 dell’Allegato 2 del Decreto.
Orientativamente, il contributo può oscillare tra i 3.000 e 5.000 euro.
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Calcolo pompe di calore elettriche
Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti per la climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria/calore di processo/riscaldamento piscine, dotati di pompe di calore elettriche, l’incentivo annuo è definito in funzione dell’energia termica prodotta annualmente (definita in funzione dello SCOP, della potenza termica alle condizioni standard di riferimento del generatore e di coefficienti di utilizzo dipendenti dalle zone climatiche) e di specifici coefficienti di valorizzazione dell’energia (€/kWht) di cui alla Tabella 9 dell’Allegato 2 del Decreto.
Ia tot= Ei • Ci
dove:
Ia tot: è l’incentivo annuo in euro. Tale incentivo è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella Tabella 1 dell’art. 11, comma 3, del Decreto:
- 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW;
- 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale per generatori > 35 kW.
L’incentivo totale (Itot) sarà corrisposto in un’unica soluzione se inferiore o uguale a euro 15.000, nonché per gli aventi diritto.
Ci: è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht, definito in tabella 9 dell’Allegato 2 del Decreto e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;
Ei è l’energia termica incentivata prodotta da ciascun generatore in un anno ed è calcolata come segue:
Ei=Qu • [1-1/SCOP] • kp
dove:
COP è il coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti.
Qu è il calore totale prodotto dall’impianto espresso in kWht ed è calcolato come segue:
Qu =Prated • Quf
Prated è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei Regolamenti Ecodesign;
Quf è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella Tabella 8 dell’Allegato 2 del Decreto, riportata in calce al presente Paragrafo.
kp è un coefficiente di premialità dato dal rapporto COP/COPminimo dell’ecodesign, definito dal Regolamento 206/2012 e risulta pari a 2,6.
Lo stesso principio vale per le pompe di calore a gas. Anche in questo caso, sostituendo impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi a gas, compresi quelli combinati per acqua calda sanitaria, calore di processo o riscaldamento piscine, si può ottenere un incentivo annuale. L’energia termica prodotta viene valutata considerando lo SPER del generatore, la potenza termica alle condizioni standard di riferimento e i coefficienti di utilizzo legati alla zona climatica. Il risultato viene poi moltiplicato per i coefficienti di valorizzazione dell’energia riportati nella Tabella 9 dell’Allegato 2, determinando così l’incentivo finale.
Calcolo pompe di calore a gas
Gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti per la climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria /calore di processo/riscaldamento piscine, dotati di pompe di calore elettriche, l’incentivo annuo è definito in funzione dell’energia termica prodotta annualmente (definita in funzione dello SPER, della potenza termica alle condizioni standard di riferimento del generatore e di coefficienti di utilizzo dipendenti dalle zone climatiche) e di specifici coefficienti di valorizzazione dell’energia (€/kWht) di cui alle Tabelle 9 dell’Allegato 2 del Decreto.
Ia tot= Ei • Ci
dove:
Ia tot: è l’incentivo annuo in euro. Tale incentivo è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella Tabella 1 dell’art. 11, comma 3, del Decreto:
- 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW;
- 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale per generatori > 35 kW.
dove:
Ia tot: è l’incentivo annuo in euro. Tale incentivo è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella Tabella 1 dell’art. 11, comma 3, del Decreto:
- 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW;
- 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale per generatori > 35 kW.
L’incentivo totale (Itot) sarà corrisposto in un’unica soluzione se inferiore o uguale a euro 15.000, nonché per gli aventi diritto.
Ci: è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht, definito in tabella 9 dell’Allegato 2 del Decreto e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;
Ei è l’energia termica incentivata prodotta da ciascun generatore in un anno ed è calcolata come segue:
Ei=Qu • [1-1/SPER/•CC] • kp
SPER: è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica average, nel rispetto dei requisiti minimi dei Regolamenti Ecodesign vigenti.
Il coefficiente di conversione CC pari a 2,5, riflette il 40% dell’efficienza di di produzione media prevista dell’UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Qu è il calore totale prodotto dall’impianto espresso in kWht ed è calcolato come segue:
Qu =Prated • Quf
Prated è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei regolamenti ecodesign;
Quf è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella Tabella 8 dell’Allegato 2 del Decreto, in calce al presente Paragrafo.
kp è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l’efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l’immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

Criteri per l’installazione delle pompe di calore
Sono ammessi agli incentivi del Conto Termico 3.0 interventi di sostituzione con pompa di calore di impianti volti:
- alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale eventualmente abbinati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.
Per le pompe di calore l’accesso al Conto termico 3.0 è consentito a condizione che tali impianti soddisfino i requisiti di seguito indicati.
Pompe di calore elettriche
Per le pompe di calore elettriche l’efficienza energetica del riscaldamento stagionale e lo SCOP devono essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica “average” e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione. La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14825, come previsto dalle regolamentazioni Ecodesign vigenti ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
Pompe di calore a gas
Per tali tipologie di impianti:
- l’efficienza media stagionale deve essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica “average” e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione, secondo quanto indicato dell’allegato 1 del D.M. 7 agosto 2025. La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle tabelle 3, 4 e 5 sopra riportate:
- UNI EN 12309-2015: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
- UNI EN 16905 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;
- nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx espressi come NO2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 120 mg/kWh (valore riferito all’energia termica prodotta);
- nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx espressi come NO2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 240 mg/kWh (valore riferito all’energia termica prodotta).
Inoltre dovrà essere inoltre fornita adeguata dimostrazione che l’impianto realizzato provveda ad asservire le medesime utenze.
Per le pompe di calore “VRF/VRV” l’accesso agli incentivi è ammesso anche nel caso della sostituzione esclusivamente della unità esterna, mantenendo inalterati il rimanente circuito frigorifero e le relative unità interne.
Scaldacqua a pompa di calore
Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è richiesta l’appartenenza alla classe A di efficienza energetica di prodotto o superiore, maturata secondo il Regolamento Europeo 812/2013.
Sistemi ibridi factory made a pompa di calore
Al fine dell’ammissibilità al meccanismo incentivante:
- il rapporto tra la potenza termica utile della pompa di calore e la potenza termica utile della caldaia deve essere minore o uguale a 0,5;
- a pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici di cui al paragrafo 3.1;
- la caldaia deve essere di tipologia a condensazione e rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla tabella 6.
Pompe di calore bivalenti
Al fine dell’ammissibilità al meccanismo incentivante:
- la caldaia deve essere di tipologia a condensazione e rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla tabella 6 – Requisiti tecnici di soglia minimi consentiti per l’accesso agli incentivi;
- la pompa di calore deve assolvere alle funzioni in carico al generatore sostituito, di riscaldamento e, se prevista, di produzione di acqua calda sanitaria;
- nel caso di impianto autonomo, il sistema di termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralità di utenze, è prescritta l’adozione di un gruppo termoregolatore in grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate, utilizzando una configurazione adatta ad un sistema centralizzato più complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata e/o ritorno del fluido termovettore
e il rilevamento della temperatura esterna; - il fabbricante della pompa di calore dovrà fornire una dichiarazione di compatibilità tra la stessa e il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinché i due apparecchi possano interagire efficacemente per l’ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni energetiche e funzionali, individuando una lista di modelli di generatori supplementari in grado di funzionare con la specifica pompa di calore;
- deve essere presente un sistema di controllo e regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario;
- se la pompa di calore e la caldaia sono di fabbricanti diversi, il sistema deve essere asseverato da un tecnico abilitato che ne garantisca la compatibilità con l’impianto esistente, il dialogo tra i due apparecchi che costituiscono il sistema, la compatibilità tra apparecchi e la funzionalità e sicurezza dell’intero impianto. L’asseverazione deve contenere la relazione tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
Pompe di calore “add on”
Al fine dell’ammissibilità al meccanismo incentivante:
- la caldaia deve essere di età non superiore a 5 anni, e rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla tabella 6 – requisiti tecnici di soglia minimi consentiti per l’accesso agli incentivi;
- la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-acqua oppure acqua-acqua;
- la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-aria, nel caso in cui l’edificio oggetto di intervento sia soggetto a vincoli architettonici;
- nel caso di impianto autonomo, il sistema di termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralità di utenze, è prescritta l’adozione di un gruppo termoregolatore in grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate, utilizzando una configurazione adatta ad un sistema centralizzato più complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata e/o ritorno del fluido termovettore e il rilevamento della temperatura esterna;
- il fabbricante della pompa di calore dovrà fornire una dichiarazione di compatibilità tra la stessa e il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinché i due apparecchi possano interagire efficacemente per l’ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni energetiche e funzionali, individuando una lista di modelli di generatori supplementari in grado di funzionare con la specifica pompa di calore;
- deve essere presente un sistema di controllo e regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario;
- se la pompa di calore e la caldaia sono di fabbricanti diversi, il sistema deve essere asseverato da un tecnico abilitato che ne garantisca la compatibilità con l’impianto esistente, il dialogo tra i due apparecchi che costituiscono il sistema, la compatibilità tra apparecchi e la funzionalità e sicurezza dell’intero impianto. L’asseverazione deve contenere la relazione tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
| Tipologia di intervento | Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia |
|---|---|
| Caldaia a condensazione a gas operante nell’ambito di un sistema ibrido/bivalente | ηs* > 90%, per apparecchi aventi Pn < 400 kW; η100* > 98% per apparecchi aventi Pn > 400 kW; Misurati secondo la norma EN 15502-1 |
| Caldaia a biomassa operante nell’ambito di un sistema ibrido/bivalente | Rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.2 |
Tabella 6 – Requisiti tecnici di soglia minimi consentiti per l’accesso agli incentivi
(*) ηs è riferito al PCS, come previsto da Reg. 813/2013/UE; η100 è riferito al PCI come previsto da EN 15502-1
L’obbligo di valvole termostatiche a bassa inerzia termica
Anche per interventi di installazione di pompe di calore, vanno installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione:
- dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (vedi il D.M. 26/06/2015);
- dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (vedi il D.M. 26/06/2015). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
- degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo
Dal punto di vista tecnico–documentale, gli interventi devono essere accompagnati da un corredo amministrativo e progettuale che varia in funzione della tipologia impiantistica e della potenza termica installata.
In ogni caso è sempre richiesta una documentazione di base comune, necessaria a identificare correttamente l’intervento, i generatori coinvolti e la conformità generale dell’opera alle prescrizioni normative e alle Regole Applicative del Decreto incentivante.
Quando l’intervento riguarda sistemi ibridi factory made dotati di gruppo funzionale a condensazione con potenza termica nominale fino a 35 kW e tali configurazioni non risultano presenti nel Catalogo ufficiale, è sufficiente una dichiarazione del produttore, che certifichi il rispetto dei requisiti minimi di efficienza e conformità previsti dalla normativa, condizione necessaria soprattutto qualora l’incentivo richiesto superi i 3.500 euro.
Diversamente, per potenze superiori a 35 kW, il quadro degli adempimenti diventa più stringente e in tali casi è richiesta l’asseverazione tecnica redatta da un professionista abilitato secondo le modalità previste dalle disposizioni di riferimento, a cui deve aggiungersi la certificazione del costruttore attestante il rispetto delle prestazioni minime stabilite dal Decreto e dalle regole applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500€.
Per gli interventi che prevedono invece sistemi bivalenti o soluzioni add-on, l’asseverazione del tecnico risulta sempre necessaria, indipendentemente dalla potenza installata. Se non ricompresi nel catalogo, una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro.
Un ulteriore livello di approfondimento progettuale è richiesto per impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 100 kWt. In questi casi è indispensabile predisporre una relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, completa degli schemi funzionali dell’impianto. Per le soluzioni geotermiche o idrotermiche, la documentazione deve includere anche lo schema planimetrico di posizionamento delle sonde, elemento essenziale per la corretta valutazione delle prestazioni e dell’integrazione con il contesto edilizio.
A completamento dell’iter documentale è sempre richiesta una tracciabilità fotografica dell’intervento, da raccogliere in formato elettronico (PDF). Tale documentazione deve riportare almeno sette immagini significative, in grado di dimostrare in modo inequivocabile lo stato dei luoghi e le opere realizzate e devono quindi essere visibili le targhe identificative dei generatori rimossi e di quelli installati, le apparecchiature prima e dopo la sostituzione, la centrale termica o il locale tecnico nelle fasi ante e post operam, nonché i dispositivi di regolazione e controllo del sistema, come interfacce di gestione tra i generatori, valvole termostatiche o sistemi modulanti della portata.
Documentazione da conservare
Così come specificato all’interno delle Regole operative, il GSE effettua le verifiche sugli interventi incentivati con le procedure di accesso diretto e di prenotazione tramite controlli documentali e sopralluoghi in situ, anche senza preavviso, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai Soggetti Responsabili all’atto della presentazione della richiesta di incentivazione, la regolarità di realizzazione e di funzionamento dell’intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi erogati ai sensi del Decreto, nonché la completezza della documentazione che il Soggetto Responsabile, ai sensi del Decreto e delle presenti Regole, è tenuto a conservare tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’ottenimento degli incentivi deve essere conservata per il periodo di erogazione degli incentivi e per i 5 anni successivi al pagamento dell’ultima rata.
Il soggetto responsabile (così come riportato dalle regole operative) è tenuto a conservare i seguenti documenti:
- per interventi non a Catalogo e per interventi con incentivi ≤ 3.500 euro certificazione del produttore e scheda tecnica del produttore del generatore di calore che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;
- certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento (paragrafo 12.7);
- dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del D.M. 37/08;
- libretto di centrale/d’impianto, come previsto dalla legislazione vigente;
- nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kWt e inferiore a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali (per impianti geotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
- per impianti geotermici di potenza termica nominale minore di 35 kWt, schema di posizionamento delle sonde;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- nel caso in cui l’intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 200 kWt (art. 15, comma 1):
- attestato di prestazione energetica post-operam (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);
- diagnosi energetica precedente l’intervento;
- documentazione attestante l’iscrizione dell’impianto installato al catasto regionale, ove presente.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/conto-termico-pompe-di-calore/


