
Le FAQ sul Conto Termico 3.0 (2026)
Hai dubbi sul Conto termico? Ecco la più completa raccolta di FAQ prodotte da BibLus e dal GSE. Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2026
La redazione di BibLus ha raccolto nel tempo oltre 100 FAQ relative al Conto Termico 3.0 ordinandole insieme a quelle fornite direttamente dal GSE.
Le puoi consultare in questa pagina. Sono tutte disponibili anche in un un solo documento PDF.
EBOOK

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Indice
Le ultime FAQ del GSE sul Conto termico 3.0 (25 giugno 2026)
Si può effettuare un multi-intervento che preveda la sostituzione di una caldaia a gas combinata con una pompa di calore per il riscaldamento (III.A) e uno scaldacqua a pompa di calore per ACS (III.E) che erogano energia termica alle medesime utenze?
In tale circostanza, non è ammissibile effettuare la richiesta di multi-intervento.
In particolare, la richiesta di incentivo relativamente all'intervento III.E non è ammissibile in quanto tale tipologia prevede inderogabilmente la rimozione di uno scaldacqua, elettrico o a gas, per sola ACS.
In tale circostanza è ammissibile esclusivamente l'intervento III.A.
Si precisa che l'installazione di uno scaldacqua in pompa di calore ovvero di una pompa di calore dedicata esclusivamente ad ACS, non è mai ammissibile ai sensi dell'intervento III.A, in quanto il Conto Termico non incentiva la sostituzione di impianti di riscaldamento con generatori dedicati alla sola produzione di ACS, non essendo questi ultimi annoverabili tra gli impianti di climatizzazione invernale.
L'ABC sul conto termico
Cos’è il Conto Termico 3.0?
Il Conto Termico 3.0 è un incentivo statale erogato dal GSE che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’incremento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza negli edifici esistenti.
Cosa cambia dal 2026?
Il D.M. 07/08/2025 disciplina il Conto Termico 3.0. Il provvedimento stabilisce i principi generali del meccanismo di incentivazione; i dettagli sono forniti dalle regole operative emanate dal GSE. Diverse le novità; tra le più importanti segnaliamo:
- estensione degli incentivi finora riservati alle PA anche agli edifici non residenziali privati (ambito terziario);
- incentivi all’installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
- accesso all’incentivo esteso alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo collettivo;
- equiparazione degli enti del Terzo Settore alle amministrazioni pubbliche;
- incentivi a sistemi di riscaldamento bivalenti e pompe di calore add-on;
- innalzamento dell’incentivo al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su edifici ad uso pubblico di proprietà di piccoli Comuni con popolazione fino 15.000 abitanti, per interventi sugli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie;
- per immobili pubblici ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici come NZEB, con aumento volumetrico fino al 25% e anche in sito diverso, purché all’interno del medesimo comune e nell’ambito di un “progetto integrato”;
- maggiorazione dell’incentivo per alcune categorie di interventi di efficienza energetica che utilizzano componenti esclusivamente prodotti nell’Unione Europea.
Quando entra in vigore il Conto Termico 3.0?
Il Conto Termico 3.0 entra in vigore il 25 dicembre 2025. Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, sono soggette alla disciplina del regime precedente (Conto Termico 2.0).
Chi può chiedere il Conto Termico 3.0?
Possono accedere al Conto termico 3.0 i seguenti soggetti:
- Pubbliche Amministrazioni (incluse scuole, ospedali ed RSA);
- Privati e Imprese;
- Enti del Terzo Settore e cooperative sociali/di abitanti (equiparate alle PA).
Sia i soggetti pubblici che quelli privati possono avvalersi, in qualità di soggetto responsabile, di una ESCO mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica.
A quanto ammonta il contributo previsto per il Conto Termico 3.0?
L’incentivo del Conto Termico 3.0 varia in base al tipo di intervento e al soggetto richiedente:
- di norma, non può eccedere il 65% delle spese sostenute sia per le PA che per i privati;
- per le imprese varia dal 25% al 65%;
- può arrivare fino al 100% delle spese per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi su specifici edifici pubblici (scuole, ospedali, RSA).
Come viene erogato il Conto Termico 3.0?
L’incentivo può essere erogato in un’unica soluzione nel caso l’intervento sia ≤ a 15.000 € oppure nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione.
Quali interventi possono essere agevolati con il Conto termico 3.0?
Gli interventi ammessi al Conto Termico rientrano in due macrocategorie:
- Titolo II - Interventi di piccole dimensioni finalizzati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici;
- Titolo III - Interventi che riguardano direttamente la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Gli interventi di cui al Titolo II sono agevolati solo se effettuati da PA, Enti del Terzo Settore non economici e privati (imprese) per edifici in ambito produttivo o terziario. Gli interventi di cui al Titolo III sono agevolati anche se effettuati da privati su edifici in ambito residenziale.
Quali requisiti devono avere gli interventi per essere agevolati?
Per accedere agli incentivi occorre tener conto di specifiche condizioni e requisiti:
- interventi solo su edifici esistenti, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano alla data di presentazione;
- interventi solo su edifici dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente al momento dell’entrata in vigore del decreto;
- disponibilità dell’edificio o unità immobiliare ove l’intervento viene realizzato da parte del soggetto interessato, in qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale o personale di godimento;
- sostituzione e non nuova installazione di impianti, salvo eccezioni (ad es. solare termico impianti a biomassa per imprese agricole);
- installazione di sistemi di contabilizzazione (per alcune tipologie di interventi sugli impianti);
- pratica online: la richiesta di incentivo va caricata sul Portaltermico attraverso la scheda domanda entro 90 giorni dalla fine lavori.
Per le opere più complesse è obbligatoria una diagnosi energetica preintervento e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-intervento. Infine, i lavori devono essere asseverati da un tecnico abilitato, che certifichi la conformità ai requisiti di legge.
Quali interventi di efficientamento energetico possono essere agevolati con il Conto termico 3.0?
Sono agevolati gli interventi:
- isolamento delle superfici opache;
- sostituzione di serramenti e infissi;
- installazione di sistemi esterni di schermatura, ombreggiamento o filtrazione solare;
- trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (nZEB);
- sostituzione degli impianti di illuminazione interni ed esterni;
- installazione di tecnologie di building automation;
- realizzazione di infrastrutture per la ricarica privata di veicoli elettrici;
- installazione di impianti fotovoltaici.
Quali interventi per la produzione di energia termica possono essere agevolati con il Conto termico 3.0?
Sono ammessi gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con:
- pompe di calore;
- scaldacqua a pompa di calore;
- sistemi ibridi o bivalenti;
- generatori a biomassa;
- sistemi di teleriscaldamento efficiente;
- unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili;
- installazione di impianti solari termici per produrre acqua calda sanitaria.
Come si chiede il Conto termico?
L’accesso agli incentivi può avvenire attraverso 2 modalità:
- accesso diretto: entro 90 giorni dalla conclusione degli interventi, il richiedente trasmette al GSE, attraverso l’apposita sezione del Portaltermico, specifica istanza di concessione degli incentivi;
- prenotazione: le PA e le ESCO che operano per conto della PA possono presentare al GSE, per la prenotazione dell’incentivo, una scheda di domanda a preventivo.
È ancora previsto l’accesso semplificato al Conto termico per interventi di piccole dimensioni?
Per gli interventi riguardanti generatori fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 m², è prevista una procedura semplificata di accesso agli incentivi. Tale procedura si basa sulla precompilazione dei campi della scheda-domanda, utilizzando componenti con caratteristiche garantite presenti nel Catalogo degli apparecchi domestici pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.
Qual è il termine entro cui va inoltrata la domanda?
Nel caso di accesso diretto, la richiesta di incentivo va caricata sul Portaltermico attraverso la scheda domanda entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Come funziona l'accesso diretto al Conto Termico 3.0?
Nel D.M. 07/08/2026 e nelle relative regole applicative non viene fornita una definizione puntuale di “accesso diretto”. Tuttavia, tale modalità può essere ricondotta alla procedura attraverso cui si richiede l’incentivo del GSE (Conto Termico 3.0) a intervento di efficientamento energetico già ultimato.
In base a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del D.M. /07/08/2025, è ammesso il ricorso alla procedura di accesso diretto, a condizione che la domanda venga presentata entro 90 giorni dalla fine dell’intervento.
Il mancato rispetto di tale termine comporta l’inammissibilità agli incentivi.
La procedura di accesso diretto si articola nelle seguenti 4 fasi operative:
- fase 1: il Soggetto Responsabile inserisce sul Portaltermico i dati tecnici e anagrafici dell’intervento, allegando la documentazione richiesta a supporto;
- fase 2: una volta verificati i dati, stampa la scheda-domanda, la sottoscrive integralmente (compresa la scheda contratto) e la ricarica sul portale insieme al documento di identità, perfezionando così l’invio della richiesta;
- fase 3: il GSE trasmette la comunicazione di ammissione agli incentivi, con contestuale perfezionamento della scheda contratto;
- fase 4: il GSE provvede all’erogazione dell’incentivo secondo le modalità previste.
Alcune precisazioni:
- è prevista una richiesta di accesso agli incentivi semplificata per gli interventi riguardanti l'installazione di generatori con potenza termica utile nominale fino a 35 kW e di sistemi solari/collettori solari la cui superficie solare lorda sia fino a 50 m2 i cui componenti installati siano compresi nel Catalogo degli apparecchi pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE;
- dopo la trasmissione della richiesta, all’istanza è associato un codice richiesta alfa-numerico ed è rilasciata al Soggetto Responsabile dal Portaltermico una ricevuta attestante la ricezione dell’istanza;
- nel caso delle imprese, l’invio dell’istanza deve essere effettuata con il medesimo codice richiesta assegnato nell’ambito della “richiesta preliminare di accesso agli incentivi”;
- il procedimento di accesso si avvia alla data di ricezione dell’istanza e si conclude, al netto dell’eventuale sospensione dei termini, entro 60 giorni;
- in caso di interventi che presentino livelli di complessità tali da richiedere tempi di istruttoria superiori, il GSE ne darà comunicazione al Soggetto Responsabile, specificando il termine per la conclusione del procedimento che dovrà comunque concludersi entro 120 giorni. Restano escluse da tale dilazione le spese relative alle prestazioni professionali, con particolare riferimento agli interventi di piccola dimensione finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici, nonché alla redazione di diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica riferiti agli immobili oggetto degli interventi;
- qualora, nell’ambito dell’istruttoria, si rendano necessari ulteriori approfondimenti, il GSE si riserva di richiedere le dovute integrazioni o chiarimenti, eventualmente anche alle Amministrazioni e/o agli Enti competenti al rilascio dei titoli autorizzativi, con conseguente sospensione dei termini del procedimento;
- l’eventuale svolgimento, da parte del GSE, di verifiche mediante sopralluogo sospende il termine del procedimento per l’accesso agli incentivi.
La definizione di “fine lavori”, rilevante ai fini del computo del termine, è approfondita nel paragrafo 12.1 delle regole applicative, anche nei casi in cui siano previste dilazioni di pagamento.
Nei casi di accesso diretto, è prevista una proroga per la presentazione delle richieste di ammissione al Conto Termico 3.0 laddove la scadenza dei 90 giorni dalla data di fine lavori ricada nel periodo di sospensione del Portale CT 3.0?
Sì. Per le richieste di ammissione al Conto Termico 3.0 per le quali il termine dei 90 giorni dalla data di fine lavori (termine ultimo per la presentazione della richiesta di ammissione, nelle forme dell’accesso diretto ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del Decreto) ricade nel periodo di sospensione del Portale CT 3.0, compreso tra il 03/03/2026 e il 12/04/2026, è prevista una proroga di 40 giorni per la presentazione della domanda. La proroga si applica altresì alle richieste di ammissione con data di fine lavori compresa tra il 25/12/2025 e il 12/04/2026. Per tali richieste, in fase di presentazione della domanda, dovrà essere indicata come “Data di conclusione dell’intervento” la data di presentazione della domanda, esclusivamente al fine di consentire l’invio dell’istanza a seguito della sospensione temporanea del Portale. Solo qualora, a seguito di tale indicazione, la “Data di effettuazione dell’ultimo pagamento” dovesse risultare successiva ai 120 giorni dalla Data di conclusione dell’intervento, sarà necessario indicare come “Data di effettuazione dell’ultimo pagamento” la data di presentazione della domanda. In assenza di tale condizione, la data dell’ultimo pagamento non deve essere modificata. Ai fini istruttori, è necessario allegare il Modello 7 - Dichiarazione di conclusione dell'intervento, disponibile nella sezione Modulistica del sito istituzionale del GSE. Il GSE verificherà in fase di istruttoria la veridicità e la coerenza delle informazioni fornite e della documentazione allegata, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di incentivo.
Come funziona la prenotazione degli incentivi nel Conto Termico 3.0?
La prenotazione degli incentivi nel Conto Termico 3.0 è una modalità di accesso riservata alle pubbliche amministrazioni, anche tramite ESCO, che consente di richiedere il contributo prima dell’avvio dei lavori. La domanda può essere presentata al GSE a fronte di specifici presupposti, come la presenza di una diagnosi energetica con impegno formale alla realizzazione degli interventi, un contratto di prestazione energetica, un contratto integrato oppure un atto di assegnazione dei lavori.
Una volta accettata la prenotazione, il GSE impegna le risorse riconoscendo un massimale di incentivo. L’amministrazione è quindi tenuta a rispettare precise tempistiche: avviare i lavori entro 18 mesi e completarli entro 12 mesi dall’avvio (36 mesi per interventi NZEB). È inoltre possibile richiedere l’erogazione dell’incentivo in più tranche (acconto, stato di avanzamento e saldo). Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal beneficio e l’eventuale recupero delle somme già erogate.
La procedura operativa si articola nelle seguenti 7 fasi:
- fase 1: il Soggetto Responsabile (SR) carica sul Portaltermico i dati tecnici e anagrafici dell’intervento, unitamente alla documentazione di supporto;
- fase 2: il SR stampa la scheda domanda, la sottoscrive in ogni sua parte (inclusa la scheda contratto) e la ricarica sul Portaltermico insieme al documento di identità, perfezionando l’invio della richiesta;
- fase 3: il GSE invia la lettera di accettazione della prenotazione dell’incentivo;
- fase 4: il SR trasmette tramite Portaltermico i dati e la documentazione previsti dall’art. 14 del Decreto relativi all’assegnazione e all’avvio dei lavori;
- fase 5: il GSE svolge l’istruttoria e, in caso di esito positivo, invia la lettera di ammissione agli incentivi con il perfezionamento della scheda contratto, procedendo quindi all’erogazione della rata di acconto;
- fase 6: il SR comunica la data di fine lavori tramite Portaltermico;
- fase 7: il SR presenta richiesta di accesso diretto agli incentivi per l’erogazione del saldo entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.
Cosa è richiesto alle PA per la prenotazione del Conto termico 3.0?
La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- una diagnosi energetica e un provvedimento o altro atto amministrativo che attesti l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi inclusi nella diagnosi;
- un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la stessa sia qualificata come soggetto responsabile;
- presenza di un contratto di prestazione energetica o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi oggetto dell’intervento, dal quale sia possibile desumere le spese ammissibili previste;
- un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori relativi alla scheda-domanda, corredato dal verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Nel caso di cui al numero 1), a pena di decadenza dal diritto alla prenotazione, il Soggetto Responsabile deve rispettare le seguenti tempistiche:
- Avvio lavori: entro 18 mesi dalla data di accettazione della prenotazione da parte del GSE, deve essere presentata al GSE una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’inizio dei lavori.
- Conclusione lavori: entro 12 mesi dalla presentazione della dichiarazione di avvio lavori, deve essere inviata una dichiarazione sostitutiva che attesti la fine dei lavori. Per gli interventi finalizzati alla trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero NZEB, il termine per la conclusione dei lavori è esteso a 36 mesi.
Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO, per la procedura di accesso tramite prenotazione, possono richiedere l’erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell’avvio dei lavori, di una rata intermedia e di una rata di saldo a valle della realizzazione dell’intervento.
La rata di acconto è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell’incentivo è di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di due anni. La restante quota è distribuita uniformemente tra la rata intermedia e la rata a saldo.
Le P.A. devono mettere a bilancio le opere che vogliono fare con il conto termico?
Per ovviare a problemi di copertura finanziaria degli interventi, il D.M. 07/08/2025 offre alle pubbliche amministrazioni:
- la possibilità di effettuare una richiesta di prenotazione del contributo alle condizioni previste dall’art. 14 del D.M. 07/08/2025;
- affidare la progettazione e la realizzazione degli interventi ad una ESCO.
Quali requisiti deve avere l'impianto di climatizzazione invernale per accedere al Conto Termico 3.0? (GSE)
Gli interventi del Titolo II e del Titolo III sono ammissibili solo se realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante alla data di entrata in vigore del Decreto (25 dicembre 2025). Un edificio privo di impianto di riscaldamento, oppure dotato di impianto non funzionante, non soddisfa i requisiti di ammissibilità. Per gli interventi che prevedono la sostituzione dell'impianto, l'impianto installato nella configurazione post operam deve essere registrato presso il catasto regionale degli impianti, ove presente.
Quali requisiti deve avere l'edificio per accedere al Conto Termico 3.0? (GSE)
Tutti gli interventi (Titolo II e Titolo III) sono ammissibili solo se realizzati su edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari iscritti al catasto edilizio urbano alla data di presentazione della richiesta, ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F), dotati di impianto di impianto di climatizzazione invernale funzionante. Il Soggetto Responsabile deve conservare il pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla normativa vigente.
Sono previsti controlli da parte del GSE?
Il GSE effettua controlli sugli interventi incentivati attraverso verifiche documentali e sopralluoghi in sito, con l’obiettivo di accertare la corretta realizzazione degli interventi, il loro funzionamento e la permanenza dei requisiti tecnici e soggettivi necessari per ottenere o mantenere gli incentivi previsti dal decreto.
Tali verifiche sono programmate annualmente e comunicate al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. I controlli vengono eseguiti a campione, in misura non inferiore all’1% delle richieste ammesse agli incentivi nell’anno precedente.
Le verifiche possono essere svolte sia durante l’istruttoria tecnico-amministrativa relativa alla concessione dell’incentivo, sia nei cinque anni successivi al completamento dell’erogazione, calcolati dalla data di pagamento dell’ultima rata. Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità.
Qual è la documentazione da conservare?
Tutta la documentazione relativa all’intervento deve essere conservata per l’intera durata dell’incentivo e per i cinque anni successivi all’erogazione dell’ultima rata. Essa deve includere:
- diagnosi energetica e APE (in casi specifici);
- rilievi fotografici pre e post-intervento;
- fatture, ricevute di pagamento e bonifici;
- documenti tecnici comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal GSE;
- certificazioni, dichiarazioni o asseverazioni necessarie a dimostrare la conformità dell’intervento.
Ogni modifica all’intervento deve essere comunicata tempestivamente al GSE, sia durante l’erogazione dell’incentivo sia nei cinque anni successivi. Tali variazioni non possono mai comportare un aumento del contributo riconosciuto.
Quando occorre la diagnosi energetica?
La diagnosi energetica è obbligatoria per le opere più complesse (ad esempio isolamento termico, riqualificazione NZEB, impianti ≥200 kW o solare termico >100 m²); è richiesta alle PA quando esse optano per la prenotazione dell’incentivo.
Serve il bonifico parlante per il Conto Termico?
No, per l’esecuzione del bonifico non devono essere utilizzati i modelli standard di bonifico previsti per le detrazioni fiscali, per la riqualificazione energetica o per la ristrutturazione edilizia. Ai fini dell’ammissione all’incentivo è necessario allegare alla richiesta di concessione dell’incentivo la ricevuta leggibile del bonifico (bancario o postale), attestante le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta di incentivazione.
Interventi ammessi
È possibile verificare i costi massimi ammissibili tramite il portale Conto Termico 3.0? (GSE)
Il portale Conto Termico 3.0 effettua una verifica in forma automatica di rispondenza ai requisiti minimi e di congruità dei costi dell’intervento. Il calcolo dell’incentivo è basato sul costo specifico sostenuto rispetto al Costo Massimo Ammissibile.
A tal fine, il Soggetto Responsabile è tenuto a caricare le fatture e le ricevute dei bonifici effettuati.
Quali novità per il fotovoltaico nel Conto termico 3.0?
Con il Conto termico 3.0 PA e imprese possono chiedere l’incentivo anche per l’installazione di impianti fotovoltaici a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
È previsto un contributo pari al 20% del costo ammissibile (max 1.500 €/kW, a scalare per taglie maggiori). Sono previsti premi fino al 35% per moduli prodotti in UE ad alta efficienza, ma anche specifici ed elevati requisiti tecnici (Resistenza al carico, Marcatura CE, Coefficiente termico ≥ −0,37%/°C. Garanzia di almeno 10 anni).
L’impianto fotovoltaico deve essere dimensionato in funzione della pompa di calore: l’incentivo previsto per il fotovoltaico non può superare quello dell’impianto termico.
Quale novità introduce il Conto Termico 3.0 per le pompe di calore?
Il Conto Termico 3.0 introduce importanti novità per le pompe di calore. Sono incentivabili diverse tipologie di pompe di calore: elettriche, a gas, bivalenti e sistemi ibridi preassemblati. È prevista la possibilità di integrare l’intervento con impianti fotovoltaici o infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
Gli incentivi possono coprire fino al 65% delle spese ammissibili (con alcune eccezioni che arrivano al 100%) e richiedono il rispetto di requisiti tecnici minimi di efficienza energetica, certificazione delle prestazioni e sistemi di termoregolazione, garantendo così interventi realmente performanti e sostenibili. L’installazione ex novo è generalmente esclusa, salvo casi particolari come edifici agricoli o forestali.
Un'impresa può sostituire una caldaia tradizionale a combustibili fossili con una pompa di calore nell'ambito del CT3.0?
Per le imprese e per gli ETS economici è ammesso l'intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti alimentati da combustibili fossili con pompe di calore elettriche (III.A). Non sono invece incentivabili, gli interventi di sostituzione della caldaia richiamata con pompe di calore a gas.
FAQ GSE - Le imprese e gli ETS economici possono ricevere incentivi per l'installazione di apparecchiature a gas nell'ambito del CT 3.0?
No. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2 del D.M. 7 agosto 2025, l'accesso agli incentivi per le imprese e gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività economica non è consentito per gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, incluso il gas naturale.
Nello specifico, per tali soggetti, restano escluse dal contributo le seguenti apparecchiature:
- pompe di calore a gas;
- sistemi ibridi che integrano caldaie a gas e/o pompe di calore a gas;
- sistemi bivalenti costituiti dal gruppo primario “pompa di calore a gas” e/o dal gruppo secondario caldaia a “gas”;
- qualsiasi apparecchiatura a combustibile fossile installata nell'ambito di interventi nZEB, i cui costi, conseguentemente, non sono annoverabili tra le spese ammissibili.
Si precisa, infine, che: non è incentivabile l'installazione di una pompa di calore “add on” tipologia a gas; è incentivabile l'installazione di una pompa di calore “add on” tipologia elettrica, anche se abbinata a caldaia a gas preesistente.
Le spese per la diagnosi energetica e per l’APE sono incentivabili? (GSE)
Sì. Le spese per la Diagnosi Energetica e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) sono incentivabili se i documenti sono obbligatoriamente richiesti dal Decreto per l’intervento da realizzare. L’incentivo è al 100% per le PA e gli ETS e al 50% per i Soggetti Privati e cooperative sociali. Per le grandi imprese e gli ETS economici, invece, tali costi non sono incentivabili.
Si specifica che, ai fini dell’incentivo, la fattura per la Diagnosi Energetica e/o per l’APE deve essere intestata al Soggetto Responsabile (SR), ossia al soggetto che ha sostenuto le spese.
È possibile incentivare beni ricondizionati (non nuovi)?
Sì, sono ammissibili gli interventi che utilizzano esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, i quali devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica asseverati da un tecnico abilitato.
Cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale? (GSE)
Per impianto di climatizzazione invernale si intende un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. L'impianto deve essere fisso e, relativamente alla potenza minima, non sono previsti limiti per tutte le tipologie di impianti, ivi inclusi le “stufe”, i “termocamini”, ecc., fermo restando il rispetto del limite massimo dei 2 MW previsto gli interventi di piccole dimensioni ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al D.M. 7 agosto 2025. Non sono considerati impianti di climatizzazione invernale i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria. Per l'accesso agli incentivi di cui al D.M. 7 agosto 2025, l'edificio/unità immobiliare oggetto dell'intervento deve essere dotato di impianto di riscaldamento, funzionante alla data di trasmissione della richiesta di accesso all'incentivo.
Cosa si intende per multintervento?
Il multintervento fa riferimento alla possibilità di realizzare contestualmente, sul medesimo edificio, interventi di efficientamento energetico (Titolo II) e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III), pianificati come un unico progetto.
La realizzazione di un multiintervento comporta un calcolo differenziato dell’intensità del contributo, della rata e della domanda di energia primaria e tale meccanismo può essere utilizzato da tutti i soggetti ammessi al Conto Termico 3.0.
Quali sistemi ibridi o combinati sono incentivabili? (GSE)
Possono essere incentivati all’interno del Conto Termico 3.0 i seguenti interventi:
- sistemi ibridi factory-made a pompa di calore + caldaia a condensazione;
- sistemi bivalenti a pompa di calore: cioè impianti in cui la pompa di calore e la caldaia sono dimensionate per funzionare alternativamente o in “backup” a seconda delle condizioni (fabbisogno termico, temperature esterne, etc.);
- pompe di calore elettriche o a gas, integrate con impianti esistenti o usate per sostituzione — quando l’intervento prevede anche la produzione di acqua calda sanitaria o la climatizzazione invernale.
Quali sono i metodi di calcolo della classe di prestazione per le pellicole adesive a controllo solare per vetri? (GSE)
Nell'ambito dell'intervento II.C “Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili” sono incentivabili i sistemi di filtrazione solare (ad esempio le pellicole adesive solari), con installazione esterna, con fattore solare gtot, ricadente nel range della classe 3 o 4 della tabella 2 del paragrafo 5.2.4 della UNI 14501. Per le “pellicole a controllo solare” applicate esternamente alla vetrata, si specifica che ai fini del calcolo degli apporti solari per l'identificazione della prestazione si farà riferimento alle le indicazioni contenute nel rapporto tecnico UNI/TR 12003:2025.
Quali sono i criteri di ammissibilità agli incentivi del conto termico per interventi di sostituzione di sistemi di illuminazione con sistemi a led o a più alta efficienza? (GSE)
I requisiti che i sistemi di illuminazione devono rispettare ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al D.M. 7 agosto 2025 sono: a)le lampade devono essere certificate da laboratori accreditati o certificati da enti accreditati in quanto operanti in regime ISO/IEC 17025 anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza), nonché per la loro conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE; b)le sorgenti luminose degli apparecchi di illuminazione (lampade e/o eventuali moduli LED) devono rispettare i seguenti valori minimi di resa cromatica e di efficacia luminosa: i.indice di resa cromatica >80 per l'illuminazione d'interni e >60 per l'illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici; ii.efficienza luminosa minima: 80 lm/W; c)la potenza installata degli apparecchi di illuminazione comprensivi delle loro sorgenti luminose non deve superare il 50% della potenza sostituita, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente; d)gli apparecchi di illuminazione, così come le relative sorgenti luminose, devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti dell'Unione europea emanati ai sensi della Direttiva 2009/125/CE e del Regolamento (UE) 2024/1781 e successive modifiche ed eventuali atti delegati: le sorgenti luminose devono essere classificate ed eventualmente etichettate in base dai regolamenti UE 2017/1369; e)i sistemi di illuminazione esterni o emittenti verso l'esterno sono realizzati in conformità alla normativa sull'inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presente.
In caso di sostituzione di un generatore a biomassa esistente con accumulo termico già installato e funzionante, è necessario sostituire con il generatore anche l'accumulo esistente per accedere al CT3.0?
Per l'intervento di cui all'art. 8 comma 1 lettera C del Decreto è possibile il mantenimento dell'accumulo già presente nell'impianto ex ante, sempre nel rispetto del requisito di dimensionamento previsto dalla normativa.
Nell'ambito di un intervento di efficientamento energetico, le spese sostenute per la sostituzione di tapparelle e cassonetti, sono ammissibili nell'ambito del Conto Termico e in quali interventi ricadono?
Fornitura e posa in opera di avvolgibili (tapparelle) rientrano nelle spese ammissibili per l'intervento II.C (Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento).
Le spese relative ai cassonetti possono essere inserite tra le spese ammissibili per l'intervento di sostituzione di infissi II.B, purché tali superfici non siano imputate nella superficie oggetto d'intervento sulla quale è quantificato l'incentivo.
Nel caso di realizzazione congiunta degli interventi II.B (serramenti) e II.F (building automation), è possibile imputare le spese per termovalvole e sistemi di controllo al II.F?
La fornitura e la posa in opera dei sistemi di termoregolazione o delle valvole termostatiche rientrano tra le spese ammissibili dell'intervento II.B. Diversamente, nell'intervento II.F sono ammissibili esclusivamente i dispositivi di Building Automation (BACS/TBM) relativi ai servizi di: riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento dei consumi. Le spese devono pertanto essere imputate coerentemente alla tipologia di intervento prevista dal decreto.
In presenza di un unico POD a servizio di più edifici, è possibile accedere al Conto Termico 3.0 per l'intervento II.D NZEB per un solo edificio del complesso, qualora l'impianto fotovoltaico dell'edificio sia collegato al medesimo POD condiviso?
Tale configurazione è ammissibile nel caso in cui l'impianto fotovoltaico, pur collegato allo stesso POD a servizio di altri edifici del complesso, sia destinato anche all'edificio oggetto di intervento, purché, per il rispetto delle verifiche NZEB previste dal D.M. 26 giugno 2015 e del D.lgs. 199/2021, sia imputata esclusivamente la potenza dell'impianto a servizio dell'edificio oggetto di intervento. Si specifica che, in sede di richiesta dell'incentivo, nella relazione tecnica e nell'APE dovrà essere specificato che l'impianto fotovoltaico è dimensionato in conformità ai requisiti NZEB dell'edificio interessato. Dovrà inoltre essere dimostrata l'indipendenza strutturale e funzionale dell'edificio rispetto agli altri fabbricati del complesso.
Quali superfici devono essere considerate nel calcolo dei metri quadrati per il rimborso della diagnosi energetica?
Il rimborso per la spesa sostenuta per la redazione della Diagnosi Energetica è calcolato sulla superficie utile riscaldata dell'edificio oggetto di intervento.
Per quali interventi è richiesta la riduzione dell’energia primaria? (GSE)
La riduzione della domanda di energia primaria (10% o 20% in caso di multiintervento) è un requisito specifico degli interventi del Titolo II (efficienza energetica) realizzati da imprese e ETS economici su edifici ricadenti nell’ambito terziario.La verifica è basata sulla riduzione dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile risultante nell’APE ante operam e post operam.
Laddove la riduzione della domanda di energia primaria conseguita sia almeno del 40%, per gli interventi realizzati del Titolo II è, inoltre, prevista una premialità specifica applicabile alle imprese ed ETS economici per ottenere un incremento del 15% sull’intensità massima dell’incentivo.
Come si calcola la classe di prestazione per le pellicole adesive a controllo solare per vetri?
Sono incentivabili i sistemi di filtrazione solare (ad esempio le pellicole adesive solari), con installazione esterna, con fattore solare gtot, ricadente nel range della classe 3 o 4 della tabella 2 del paragrafo 5.2.4 della UNI 14501.
Per le “pellicole a controllo solare” applicate esternamente alla vetrata, si specifica che ai fini del calcolo degli apporti solari per l'identificazione della prestazione si farà riferimento alle le indicazioni contenute nel rapporto tecnico UNI/TR 12003:2025.
Quali requisiti devono avere i sistemi di illuminazione con sistemi a led o a più alta efficienza?
I requisiti che i sistemi di illuminazione devono rispettare ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al D.M. 7 agosto 2025 sono:
- le lampade devono essere certificate da laboratori accreditati o certificati da enti accreditati in quanto operanti in regime ISO/IEC 17025 anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza), nonché per la loro conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE;
- le sorgenti luminose degli apparecchi di illuminazione (lampade e/o eventuali moduli LED) devono rispettare i seguenti valori minimi di resa cromatica e di efficacia luminosa: i.indice di resa cromatica >80 per l'illuminazione d'interni e >60 per l'illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici; ii.efficienza luminosa minima: 80 lm/W;
- la potenza installata degli apparecchi di illuminazione comprensivi delle loro sorgenti luminose non deve superare il 50% della potenza sostituita, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente;
- gli apparecchi di illuminazione, così come le relative sorgenti luminose, devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti dell'Unione europea emanati ai sensi della Direttiva 2009/125/CE e del Regolamento (UE) 2024/1781 e successive modifiche ed eventuali atti delegati: le sorgenti luminose devono essere classificate ed eventualmente etichettate in base dai regolamenti UE 2017/1369;
- i sistemi di illuminazione esterni o emittenti verso l'esterno sono realizzati in conformità alla normativa sull'inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presente.
Cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale?
Per impianto di climatizzazione invernale si intende un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. L'impianto deve essere fisso e, relativamente alla potenza minima, non sono previsti limiti per tutte le tipologie di impianti, ivi inclusi le “stufe”, i “termocamini”, ecc., fermo restando il rispetto del limite massimo dei 2 MW previsto gli interventi di piccole dimensioni ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al D.M. 7 agosto 2025. Non sono considerati impianti di climatizzazione invernale i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria. Per l'accesso agli incentivi di cui al D.M. 7 agosto 2025, l'edificio/unità immobiliare oggetto dell'intervento deve essere dotato di impianto di riscaldamento, funzionante alla data di trasmissione della richiesta di accesso all'incentivo.
Per interventi realizzati su tensostrutture è possibile accedere al Conto Termico 3.0?
Secondo quanto chiarito dal GSE, le tensostrutture possono accedere agli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0, purché presentino caratteristiche tali da poter essere considerate edifici sotto il profilo tecnico e normativo.
Affinché ciò avvenga, la struttura deve possedere specifici requisiti costruttivi e documentali. In particolare, occorre dimostrare la presenza di:
- una struttura portante stabile, realizzata con telaio fisso in acciaio;
- una struttura portante fissa ed intelaiata in acciaio;
- un impianto di climatizzazione esistente e funzionante già prima dell’intervento incentivato;
- una regolare situazione catastale oppure documentazione idonea a comprovare la legittimità urbanistica e giuridica dell’opera.
Dal punto di vista operativo, relativamente alla fase di presentazione dell’istanza al GSE, sarà necessario inviare elaborati grafici e idonea documentazione attestante la caratterizzazione dell'edificio.
In caso di sostituzione di un generatore a biomassa esistente con accumulo termico già installato e funzionante, è necessario sostituire con il generatore anche l'accumulo esistente per accedere al CT3.0?
No. In caso di sostituzione di un generatore a biomassa, il Conto Termico 3.0 non impone obbligatoriamente la sostituzione dell’accumulo termico già presente nell’impianto. L’accumulo esistente può essere mantenuto, a condizione che risulti tecnicamente compatibile con il nuovo generatore e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle Regole Applicative del GSE.
Per avere un quadro completo delle disposizioni previste dal Conto Termico 3.0 e approfondire i principali chiarimenti operativi, può risultare particolarmente utile consultare una guida ufficiale aggioranta con tutte le FAQ del GSE e della nostra redazione. Si tratta di uno strumento di supporto pensato per professionisti e operatori del settore edilizio che necessitano di indicazioni pratiche sui requisiti di accesso, sulla documentazione richiesta e sulle procedure da seguire per l’ottenimento degli incentivi.
Cosa si intende per potenza nominale delle pompe di calore?
Il D.M. 7 agosto 2025 applica a tutte le pompe di calore ammissibili le condizioni nominali (“rated”) così come definite dai regolamenti europei di Ecodesign per la zona climatica media (“average”) e rappresentate nello specifico dai Regolamenti 813/2013, 206/2012 e 2281/2016. In tale contesto normativo, la potenza nominale della pompa di calore corrisponde alla potenza definita alle condizioni standard di riferimento dei regolamenti Ecodesign, definita come Prated, espressa in kWt, dichiarata dal costruttore nella scheda prodotto, ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei suddetti Regolamenti. Tale valore, pertanto, rappresenta il dato da caricare sul Portaltermico, in corrispondenza del campo riservato alla potenza dell'apparecchio, ai fini del calcolo dell'incentivo e del numero di rate da applicare. Le condizioni nominali/rated dei succitati Regolamenti individuano distinte temperature di riferimento dell'ambiente esterno ai fini delle prove di laboratorio per la determinazione della Prated, identificate in base alla tipologia di scambio: Regolamento UE Tipologia Apparecchio o Scambio Parametro TRiferimento (Bulbo Secco) 813/2013 Aria/Acqua – Salamoia/Acqua – Acqua/Acqua Prated -10 °C 206/2012 (fino a 12 kWt) Aria/Aria (Split/Multisplit) - Salamoia/Aria Pdesignh -10 °C Fixed Double Duct Prated 7 °C 2281/2016 (oltre 12 kWt) Aria-Aria (VRF/VRV - Rooftop) – Salamoia/Aria Prated,h 7 °C 2281/2016 Salamoia/Aria Prated 0 °C 2281/2016 Acqua/Aria Prated 10 °C.
Quali sono le temperature di riferimento in entrata e in uscita allo scambiatore di calore interno e i corrispondenti sistemi di emissione ammessi per le pompe di calore idroniche conformi ai requisiti del Conto Termico 3.0?
Le condizioni nominali standard di temperatura delle pompe di calore idroniche, ivi incluse quelle inserite all'interno di un sistema ibrido o bivalente o per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti (riscaldamento e ACS), sono riepilogate nella seguente tabella. Parametro Pompa di Calore Bassa Temperatura Pompa di Calore Media/Alta Temperatura Tuscita 35 °C 55 °C Tentrata 30 °C 47 °C Terminali Split, ventilconvettori (BT), pannelli radianti (pareti, solai, soffitti), UTA (BT), TABS, Radiatori, aerotermi (industriali), ventilconvettori (MT) termostrisce, UTA (MT), altro.
Le imprese e gli ETS economici possono ricevere incentivi per l'installazione di apparecchiature a gas nell'ambito del CT 3.0? (GSE)
No. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2 del D.M. 7 agosto 2025, l'accesso agli incentivi per le imprese e gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività economica non è consentito per gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, incluso il gas naturale. Nello specifico, per tali soggetti, restano escluse dal contributo le seguenti apparecchiature: - pompe di calore a gas. - sistemi ibridi che integrano caldaie a gas e/o pompe di calore a gas; - sistemi bivalenti costituiti dal gruppo primario “pompa di calore a gas” e/o dal gruppo secondario caldaia a gas; - qualsiasi apparecchiatura a combustibile fossile installata nell'ambito di interventi nZEB, i cui costi, conseguentemente, non sono annoverabili tra le spese ammissibili. Si precisa, infine, che: -non è incentivabile l'installazione di una pompa di calore “add on” tipologia a gas; -è incentivabile l'installazione di una pompa di calore “add on” tipologia elettrica, anche se abbinata a caldaia a gas preesistente.
Per interventi realizzati su tensostrutture è possibile accedere al Conto Termico 3.0?
Le tensostrutture possono accedere agli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0, purché presentino caratteristiche tali da poter essere considerate edifici sotto il profilo tecnico e normativo.
Affinché ciò avvenga, la struttura deve possedere specifici requisiti costruttivi e documentali. In particolare, occorre dimostrare la presenza di:
- una struttura portante stabile, realizzata con telaio fisso in acciaio;
- una struttura portante fissa ed intelaiata in acciaio;
- un impianto di climatizzazione esistente e funzionante già prima dell’intervento incentivato;
- una regolare situazione catastale oppure documentazione idonea a comprovare la legittimità urbanistica e giuridica dell’opera.
Dal punto di vista operativo, relativamente alla fase di presentazione dell’istanza al GSE, sarà necessario inviare elaborati grafici e idonea documentazione attestante la caratterizzazione dell'edificio.
In caso di sostituzione di un generatore a biomassa esistente con accumulo termico già installato e funzionante, è necessario sostituire con il generatore anche l'accumulo esistente per accedere al CT3.0?
No. In caso di sostituzione di un generatore a biomassa, il Conto Termico 3.0 non impone obbligatoriamente la sostituzione dell’accumulo termico già presente nell’impianto. L’accumulo esistente può essere mantenuto, a condizione che risulti tecnicamente compatibile con il nuovo generatore e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle Regole Applicative del GSE.
Per avere un quadro completo delle disposizioni previste dal Conto Termico 3.0 e approfondire i principali chiarimenti operativi, può risultare particolarmente utile consultare una guida ufficiale aggioranta con tutte le FAQ del GSE e della nostra redazione. Si tratta di uno strumento di supporto pensato per professionisti e operatori del settore edilizio che necessitano di indicazioni pratiche sui requisiti di accesso, sulla documentazione richiesta e sulle procedure da seguire per l’ottenimento degli incentivi.
Nell'ambito della realizzazione di un intervento II.D (nZEB), è ammessa la demolizione con successiva ricostruzione dell'edificio e quali sono i limiti per l'incremento volumetrico?
È ammissibile al Conto Termico 3.0 la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla trasformazione di un edificio in «edificio a energia quasi zero» (Intervento II.D - nZEB) che prevede la demolizione e successiva ricostruzione dell'edificio esclusivamente nel caso in cui il soggetto ammesso sia una Pubblica Amministrazione o un ETS non economico, per qualsiasi tipologia di edificio di loro proprietà. In tali casi:
- è ammessa la demolizione dell'edificio esistente e la ricostruzione nZEB in una localizzazione differente, a condizione che la nuova ubicazione sia nel medesimo territorio comunale e l'intervento rientri in un "progetto integrato";
- è consentito demolire un unico edificio e ricostruirne più di uno (o viceversa, demolire più edifici per ricostruirne uno solo), purché l'attività progettuale sia unica, pianificata a priori e approvata con unico provvedimento amministrativo;
- è possibile procedere con una demolizione parziale e ricostruzione di un nuovo corpo (anche in sedime diverso), garantendo che il nuovo edificio sia indipendente a livello funzionale, strutturale e impiantistico rispetto alla porzione di edificio preesistente non demolita.
La realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla trasformazione di un edificio in «edificio a energia quasi zero», ai fine dell'accesso al Conto Termico 3.0, può, in ogni caso, prevedere un incremento volumetrico fino a un massimo del 25% della volumetria complessiva iniziale dell'edificio. Si precisa, in proposito, che:
- il rispetto di tale limite è valutato sulla base dei volumi lordi;
- ai fini del calcolo della volumetria (sia ante che post-operam), devono essere inclusi anche gli eventuali locali non riscaldati.
Il superamento del limite dell'incremento volumetrico del 25% rispetto alla configurazione ante-operam rende l'intero intervento non incentivabile. Si ricorda, infine, che l'intervento nZEB deve riguardare l'intero edificio e non è ammesso su singole unità immobiliari o porzioni di esso (salvo il caso della demolizione parziale per la PA sopra citato).
Accesso, tempistica, documentazione
L’APE ante e post operam è obbligatorio per gli interventi effettuati dalle imprese su edifici terziari? (GSE)
Sì. L’APE ante e post operam è obbligatorio per gli interventi del Titolo II (efficienza energetica) realizzati da imprese ed ETS economici su edifici in ambito terziario, al fine di verificare la riduzione della domanda di energia primaria.Si ricorda, inoltre, che l’APE post operam è obbligatorio per interventi del Titolo III realizzati su interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kWt.
Chi deve redigere la Diagnosi Energetica? (GSE)
Ai fini dell’ammissibilità, la diagnosi energetica, quando obbligatoria, deve essere sempre redatta da un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato (UNI CEI 11339), oppure una ESCO certificata (UNI CEI 11352). La sola comprovata esperienza o un attestato di formazione non sono sufficienti ai fini dell’ammissibilità.
All'interno della scheda‑domanda del portale CT 3.0 per i sistemi ibridi (intervento III.B), quale valore di potenza termica nominale della caldaia deve essere indicato?
Per i sistemi ibridi, la potenza termica nominale della caldaia da riportare sul portale deve essere di 80/60 °C, in conformità con quanto previsto dalla norma UNI EN 15502.
I modelli da 1 a 4 menzionati nelle Regole Applicative del Conto Termico 3.0 sono documenti scaricabili dal sito del GSE?
No. I modelli da 1 a 4 (modello 1 - Accesso Diretto; modello 2 - Prenotazione; modello - 3 Contributo anticipato Diagnosi; modello 4 - Richiesta preliminare imprese) corrispondono alle schede informatiche generate automaticamente dal portale CT 3.0 in fase di richiesta di accesso all'incentivo. Per approfondire le modalità di compilazione ed invio della documentazione è disponibile la Guida all'utilizzo del Portale CT3.0.
Cosa si intende per "fine lavori"?
Per "fine lavori" si intende la data di conclusione dei lavori dell’intervento, ovvero la data di ultimazione dei lavori, e delle attività correlate, per le quali sono state sostenute le spese ammissibili agli incentivi del Conto Termico.
In caso di multi-intervento, la data di ultimazione dei lavori è quella di conclusione dell’ultimo intervento.
La data di conclusione dell’intervento deve essere univocamente individuata:
- nell’asseverazione di conformità al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/05,
- oppure attraverso una dichiarazione del Soggetto Responsabile nei casi indicati nelle Regole applicative.
La data di conclusione dell’intervento non può superare i 120 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento.
Esclusivamente per i soggetti privati è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a 120 giorni precedenti la conclusione dei lavori, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento.
Le prestazioni professionali, comprese le diagnosi e certificazioni energetiche, nonché la fornitura e posa in opera di componenti non necessari per il primo avvio e al mantenimento in esercizio dell’impianto (a titolo di esempio valvole termostatiche, contacalorie, etc) non rilevano ai fini dell’individuazione della data di conclusione dell’intervento né i relativi pagamenti al controllo dei 120 giorni.
Anche al fine di accertare la data di conclusione dell’intervento, il GSE potrà richiedere, in fase di istruttoria, l’invio della dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i., redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell’impianto avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/11.
Per gli interventi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, per data di conclusione dell’intervento è da intendersi:
- la data di collaudo o la data del certificato di regolare esecuzione, in caso di appalto specifico recante l’intervento oggetto della richiesta di concessione d’incentivo;
- in caso di appalto riferito ad una pluralità d’interventi tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell’incentivo, la data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) finale nel quale è incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per il quale si richiede l’incentivo.
Ai fini dell’accesso all’incentivo, è obbligatorio presentare le bollette per dimostrare i consumi dell’edificio? (GSE)
Sì. Seppur tale documentazione non sia obbligatoria, le ultime bollette costituiscono elementi utili per la caratterizzazione dei consumi ante operam dell’edificio oggetto dell’intervento, anche ai fini della redazione della Diagnosi energetica, nei casi in cui risulti obbligatoria.Le bollette costituiscono documentazione obbligatoria da inviare per l’intervento di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (II.H), al fine della dimostrazione dei consumi annuali e del fabbisogno elettrico dell’edificio.
Contributi previsti
Il Conto Termico 3.0 è cumulabile con altri incentivi?
In linea generale, il cumulo si realizza quando più agevolazioni sono riferibili al medesimo investimento e ai medesimi costi (le spese ammissibili). Come regola generale, il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con altri incentivi statali, fatta eccezione per:
- fondi di garanzia;
- fondi di rotazione;
- contributi in conto interesse.
Si precisa che, per incentivi statali, si intendono i contributi e le agevolazioni erogate direttamente da Amministrazioni centrali dello Stato, tra cui sono annoverabili le agevolazioni fiscali quali superammortamento, iperammortamento, crediti di imposta (es. Transizione 5.0). In tutti i casi, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo, il Soggetto Responsabile deve indicare sul Portale CT 3.0 l'eventuale presenza di altri incentivi o finanziamenti pubblici, fornendo le informazioni richieste e, quando previsto, i relativi codici registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Si precisa che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del D.M. 21 luglio 2025, il CT 3.0 non è cumulabile con i Certificati Bianchi (in quanto questi ultimi non sono mai cumulabili altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas, qual è il caso del CT 3.0). La disciplina della cumulabilità del Conto Termico 3.0 varia in funzione della natura del Soggetto Ammesso e della tipologia di incentivo o finanziamento concorrente.
Di seguito, sono illustrate in dettaglio le condizioni di cumulabilità stabilite per ciascuna tipologia di Soggetto Ammesso.
- Pubbliche Amministrazioni ed ETS non economici: per le Pubbliche Amministrazioni e per gli ETS non economici assimilati alle PA, limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione o dell'ETS e da essi direttamente utilizzati, il Conto Termico 3.0 può essere cumulato con altri finanziamenti pubblici, statali e non statali, quali, ad esempio, i contributi regionali e provinciali, i fondi europei e le risorse del PNRR. In questi casi, il totale dei contributi a fondo perduto non può superare il 100% delle spese ammissibili. È inoltre ammesso il cumulo con gli incentivi per la condivisione dell'energia previsti dal decreto CACER, fatti salvi i limiti e le esclusioni previste dalla disciplina specialistica di riferimento.
- Imprese ed ETS economici: per le imprese, tra cui rientrano anche gli ETS economici, il Conto Termico 3.0 è cumulabile con altri aiuti di Stato non di origine statale, anche in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto previsti dal Titolo V del Decreto. È inoltre consentito il cumulo con gli incentivi per la condivisione dell'energia ai sensi del decreto CACER, fatti salvi i limiti e le esclusioni previste dalla disciplina specialistica di riferimento.
- Persone fisiche e condomìni: per le persone fisiche e i condomìni, trova applicazione la regola generale secondo cui, salvo le eccezioni previste dal Decreto, il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con altri incentivi statali riferiti alle stesse spese. È invece ammesso il cumulo con gli incentivi per la condivisione dell'energia ai sensi del decreto CACER, fatti salvi i limiti e le esclusioni previste dalla disciplina specialistica di riferimento. Infine, si specifica che, per quanto riguarda gli interventi tramite ESCO, CER o gruppi di autoconsumo che operino in qualità di Soggetto Responsabile per conto di altri soggetti, si applicano in ogni caso i limiti di cumulabilità previsti per il Soggetto Ammesso per il quale tali soggetti operano.
Come si calcola l'incentivo per le imprese e per gli ETS economici?
Le disposizioni del Titolo V del D.M. 7 agosto 2025, definiscono per le imprese e gli ETS economici le intensità massime di incentivo spettanti, intese quali percentuali incentivabili dei costi ammissibili, distinte in funzione della dimensione dell'impresa e della tipologia di intervento realizzato.
L'incentivo viene dapprima elaborato applicando gli algoritmi di calcolo definiti nell'Allegato 2 del D.M. 7 agosto 2025 per ogni singola tipologia di intervento.
In questa fase di calcolo, le percentuali di incentivazione dell'algoritmo vengono incrementate delle eventuali maggiorazioni, come la premialità del 10% per l'utilizzo di componenti prodotti nell'Unione Europea prevista gli specifici interventi del Titolo II.
Il valore ottenuto dall'algoritmo richiamato viene, successivamente, confrontato con le intensità massime di aiuto previste dal Titolo V del Decreto. Di conseguenza, qualora il valore calcolato dall'algoritmo risulti superiore all'intensità massima consentita, l'incentivo spettante sarà determinato applicando l'intensità massima.
Per le imprese, come si applicano i massimali in caso di multi-intervento? (GSE)
Per le imprese, i massimali di incentivo sono disciplinati dal Titolo V del Decreto e dipendono dalla dimensione dell’impresa, dalla tipologia di intervento e dalle eventuali premialità applicabili. In particolare:
- per gli interventi del Titolo III (sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale), l’intensità massima di aiuto è pari al 45% dei costi ammissibili, incrementabile del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese;
- per gli interventi di efficienza energetica del Titolo II, l’intensità massima non supera il 25% dei costi ammissibili, che sale al 30% in caso di multi-intervento; tale percentuale può essere ulteriormente incrementata, fino a un massimo del 65%, in funzione della dimensione dell’impresa e delle premialità previste (ad esempio per interventi in zone assistite e/o per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio).
- Per le grandi imprese, l’intensità massima è del 60% dei costi ammissibili.
Gli ETS non economici possono beneficiare dell’incentivo al 100%? (GSE)
L’incentivo al 100% delle spese ammissibili, nel rispetto degli specifici massimali e la producibilità degli impianti, è previsto:
- per gli interventi realizzati su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati direttamente o da soggetti terzi, purché non riconducibili a imprese, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo;
- per gli interventi previsti all’Art. 48-ter, relativi a edifici scolastici pubblici e strutture sanitarie pubbliche.
In relazione a quanto richiamato, un ETS non economico può beneficiare della percentuale del 100% esclusivamente se risulta utilizzatore:
- di un edificio di proprietà del Comune, situato in un Comune con popolazione fino a 15.000 abitanti, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo;
- di una scuola o struttura sanitaria di proprietà pubblica.
La percentuale del 100% non si applica, pertanto, nel caso in cui l’immobile sia di proprietà dell’ETS non economico, anche se situato in un Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
Come si applicano le disposizioni del Titolo V nel calcolo dell'incentivo per le imprese e per gli ETS economici? (GSE)
Le disposizioni del Titolo V del D.M. 7 agosto 2025, definiscono per le imprese e gli ETS economici le intensità massime di incentivo spettanti, intese quali percentuali incentivabili dei costi ammissibili, distinte in funzione della dimensione dell'impresa e della tipologia di intervento realizzato. L'incentivo viene dapprima elaborato applicando gli algoritmi di calcolo definiti nell'Allegato 2 del D.M. 7 agosto 2025 per ogni singola tipologia di intervento. In questa fase di calcolo, le percentuali di incentivazione dell'algoritmo vengono incrementate delle eventuali maggiorazioni, come la premialità del 10% per l'utilizzo di componenti prodotti nell'Unione Europea prevista gli specifici interventi del Titolo II. Il valore ottenuto dall'algoritmo richiamato viene, successivamente, confrontato con le intensità massime di aiuto previste dal Titolo V del Decreto. Di conseguenza, qualora il valore calcolato dall'algoritmo risulti superiore all'intensità massima consentita, l'incentivo spettante sarà determinato applicando l'intensità massima.
Soggetti ed edifici ammessi
Quali categorie catastali di edifici residenziali sono ammesse al Conto Termico?
Rientrano all’interno del conto termico 3.0 gli edifici residenziali appartenenti alle seguenti categorie catastali:
- A/1 - Abitazioni signorili;
- A/2 – Abitazioni civili;
- A/3 – Abitazioni economiche;
- A/4 – Abitazioni popolari;
- A/5 – Abitazioni ultrapopolari;
- A/6 – Abitazioni rurali;
- A/7 – Villini;
- A/11 – Abitazioni tipiche dei luoghi.
Quali edifici terziari e non residenziali sono ammesse al Conto Termico 3.0?
Nel Conto Termico 3.0 rientrano gli edifici e le unità immobiliari non residenziali appartenenti all’ambito terziario, individuati in base alla categoria catastale. Tra questi, si annoverano uffici e studi privati (A/10), strutture educative e assistenziali come collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi e conventi (B/1), case di cura, ospedali e poliambulatori senza scopo di lucro (B/2), prigioni e riformatori (B/3), uffici pubblici (B/4), scuole e laboratori scientifici (B/5), e strutture culturali come biblioteche, pinacoteche, musei e gallerie (B/6). Sono inclusi anche cappelle e oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti (B/7).
Per quanto riguarda gli edifici del gruppo C, sono ammessi negozi e botteghe (C/1), magazzini e locali di deposito (C/2), laboratori per arti e mestieri (C/3) e fabbricati o locali per esercizi sportivi (C/4), escludendo stalle, scuderie e tettoie (C/6 e C/7).
Tra gli edifici del gruppo D, possono accedere agli incentivi opifici (D/1), alberghi e pensioni (D/2), teatri, cinema, sale per concerti e spettacoli (D/3), case di cura e ospedali (D/4), istituti di credito e assicurativi (D/5), fabbricati per attività sportive (D/6), edifici destinati a particolari esigenze industriali o commerciali (D/7 e D/8) e fabbricati per funzioni produttive legate ad attività agricole (D/10), escludendo edifici galleggianti (D/9).
Infine, rientrano anche alcune categorie del gruppo E, come stazioni di trasporto (E/1), fabbricati per esigenze pubbliche (E/3), fortificazioni e loro dipendenze (E/5), edifici per culto pubblico (E/7), costruzioni nei cimiteri (E/8) e altri edifici a destinazione particolare (E/9), escludendo ponti a pedaggio, recinti per esigenze pubbliche e fari o torri pubbliche (E/2, E/4, E/6).
A quali incentivi possono accedere gli enti del Terzo Settore?
Gli Enti del Terzo Settore (“ETS”) sono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni ai fini dell’accesso agli incentivi del Conto Termico per gli interventi previsti al Titolo II o Titolo III a seconda del carattere commerciale o meno dell’attività da loro svolta. In particolare:
- se non svolgono attività economica, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti sia dal Titolo II (interventi di piccole dimensioni finalizzati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici) sia dal Titolo III (interventi che riguardano direttamente la produzione di energia termica da fonti rinnovabili);
- se svolgono attività economica, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Titolo III (interventi che riguardano direttamente la produzione di energia termica da fonti rinnovabili); possono accedere agli incentivi per interventi previsti dal Titolo II (interventi di piccole dimensioni finalizzati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici) esclusivamente per interventi su edifici ricadenti nella categoria catastale dell’ambito terziario.
Gli ETS sono equiparati alle PA per l'accesso al Conto Termico 3.0?
L'equiparazione tra Ente del Terzo Settore e Pubblica Amministrazione varia in base alla natura dell'ente. Gli ETS non economici sono assimilati alla PA per quanto riguarda il perimetro degli interventi ammissibili, le modalità di accesso agli incentivi, le regole di cumulabilità e le intensità di incentivo riconoscibili (fino al 100% in casi specifici). Gli ETS economici, invece, sono assimilati alla Pubblica Amministrazione esclusivamente con riferimento alle modalità di accesso (inclusive anche della “modalità prenotazione” per gli interventi del Titolo III) e di erogazione degli incentivi. A tali Enti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, nonché la disciplina della cumulabilità prevista per le imprese.
In caso di edifici con destinazioni d'uso miste e nella proprietà o disponibilità di un unico Soggetto Ammesso agli incentivi, quale categoria catastale deve essere indicata?
Per edifici nella proprietà o disponibilità di un unico Soggetto Ammesso agli incentivi deve essere indicata la categoria catastale prevalente. La prevalenza dell'ambito (residenziale o terziario) è determinata in base alla ripartizione in millesimi delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Pertanto, è necessario inserire la categoria corrispondente alla quota maggioritaria calcolata in millesimi.
È possibile per un'impresa avvalersi di ESCO o di CER?
Sì, è possibile che un'impresa o un ETS di carattere economico, in qualità di Soggetto Ammesso nell'ambito della disciplina del Conto Termico 3.0, si avvalga di una ESCO, di una CER o di una configurazione di autoconsumo, in qualità di Soggetto Responsabile.
In tal caso, alle richieste di accesso agli incentivi, sia in modalità di accesso diretto che tramite prenotazione, presentate dal Soggetto Responsabile per conto del Soggetto Ammesso, deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal Soggetto Ammesso, che attesti il possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso agli incentivi di cui agli articoli 12 e 24 del D.M. 7 agosto 2025.
La dichiarazione è redatta, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in conformità al Modello “Dichiarazione Soggetto Ammesso”, disponibile nella sezione “Documenti” del sito istituzionale del GSE.
In quali casi è prevista una formale obbligazione solidale tra una PA ed ESCO?
Nel caso in cui il Soggetto Ammesso, Pubblica Amministrazione o ETS, si sia avvalso di uno dei Soggetti Responsabili previsti dall'art. 13, comma 1, del Decreto (ESCO/un soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi/soggetto privato nell'ambito di forme di PPP/CER/configurazioni di autoconsumo) per accedere agli incentivi mediante prenotazione, l'eventuale erogazione degli importi prenotati è subordinata alla presentazione del Modello “Dichiarazione di responsabilità solidale- 17.A.
Con il predetto atto, il Soggetto Ammesso si obbliga solidalmente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto, alla restituzione degli importi corrisposti dal GSE al Soggetto Responsabile a titolo di rata di acconto e, ove corrisposta, di rata intermedia.
Nel caso in cui il Soggetto Responsabile è una Pubblica Amministrazione o un ETS che richieda l'accesso agli incentivi tramite prenotazione direttamente e richieda che gli importi prenotati in proprio favore siano erogati, interamente o parzialmente, a una ESCO o a un soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato, lo stesso è tenuto a trasmettere, in fase di comunicazione dell'avvio dei lavori, tramite il Portaltermico, il Modello “Dichiarazione di responsabilità solidale- 17.B”.
Laddove il Soggetto Responsabile non alleghi il predetto atto, con cui il soggetto che percepisce gli importi si obbliga solidalmente con il Soggetto Responsabile alla loro eventuale restituzione, il GSE non prenderà in considerazione la richiesta di erogazione degli importi nei confronti della ESCO o del soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato.
Possono beneficiare del Conto Termico 3.0 anche le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)?
Sì, una delle novità del D.M. 07/08/2025 riguarda l’accesso all’incentivo anche per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo collettivo.
I Soggetti Ammessi possono accedere agli incentivi avvalendosi di una Comunità Energetica Rinnovabile (cd. CER) o di una configurazione di autoconsumo (cd. gruppi di autoconsumo) di cui sono membri.
Nel caso in cui il soggetto ammesso intenda avvalersi di una CER della quale sia membro o socio, la richiesta di accesso agli incentivi deve essere presentata al GSE dal referente della stessa (o di un suo delegato). Il ruolo di referente della CER può essere svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.
Laddove la CER realizzi interventi per conto di più membri o soci, la stessa è tenuta a presentare una richiesta di accesso agli incentivi in relazione agli interventi effettuati per ogni membro o socio, in ragione della proprietà o disponibilità del singolo edificio o unità immobiliare oggetto dell’intervento.
In presenza di edifici a proprietà promiscua (pubblico/privato), una PA situata in un Comune con meno di 15.000 abitanti può accedere all’incentivo del 100% per interventi in CT 3.0? (GSE)
Sugli edifici a proprietà promiscua (pubblico/privato), gli interventi del Titolo II sono ammessi esclusivamente per la quota millesimale riferibile alla Pubblica Amministrazione. Qualora l’immobile sia situato in un Comune con popolazione fino a 15.000 abitanti, la quota di competenza della PA beneficia dell’incentivo al 100% delle spese ammissibili.
Tale previsione non si applica agli interventi NZEB e agli interventi del Titolo III (impianti centralizzati), per i quali è richiesta la proprietà o disponibilità dell’intero edificio ad un unico soggetto. In presenza di proprietà promiscua, la mancanza di tale requisito esclude l’ammissibilità dell’intervento per tali tipologie.
È possibile, per un'impresa o un Ente del Terzo Settore (ETS) di carattere economico, avvalersi di ESCO, di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o di configurazioni di autoconsumo ai fini dell'ammissione al Conto Termico 3.0? (GSE)
Sì, è possibile che un'impresa o un ETS di carattere economico, in qualità di Soggetto Ammesso nell'ambito della disciplina del Conto Termico 3.0, si avvalga di una ESCO, di una CER o di una configurazione di autoconsumo, in qualità di Soggetto Responsabile. In tal caso, alle richieste di accesso agli incentivi, sia in modalità di accesso diretto che tramite prenotazione, presentate dal Soggetto Responsabile per conto del Soggetto Ammesso, deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal Soggetto Ammesso, che attesti il possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso agli incentivi di cui agli articoli 12 e 24 del D.M. 7 agosto 2025. La dichiarazione è redatta, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in conformità al Modello “Dichiarazione Soggetto Ammesso”, disponibile nella sezione “Documenti” del sito istituzionale del GSE.
In quali casi è prevista una formale obbligazione solidale tra una Pubblica amministrazione o un Ente del Terzo Settore con una ESCO o altro soggetto abilitato di cui all'art. 13 del Decreto per l'accesso agli incentivi del Conto Termico? (GSE)
Nel caso in cui il Soggetto Ammesso, Pubblica Amministrazione o ETS, si sia avvalso di uno dei Soggetti Responsabili previsti dall'art. 13, comma 1, del Decreto (ESCO/un soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi/soggetto privato nell'ambito di forme di PPP/CER/configurazioni di autoconsumo) per accedere agli incentivi mediante prenotazione, l'eventuale erogazione degli importi prenotati è subordinata alla presentazione del Modello “Dichiarazione di responsabilità solidale- 17.A”, disponibile nella sezione “Documenti” del sito istituzionale del GSE. Con il predetto atto, il Soggetto Ammesso si obbliga solidalmente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto, alla restituzione degli importi corrisposti dal GSE al Soggetto Responsabile a titolo di rata di acconto e, ove corrisposta, di rata intermedia. Nel caso in cui il Soggetto Responsabile è una Pubblica Amministrazione o un ETS che richieda l'accesso agli incentivi tramite prenotazione direttamente e richieda che gli importi prenotati in proprio favore siano erogati, interamente o parzialmente, a una ESCO o a un soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato, lo stesso è tenuto a trasmettere, in fase di comunicazione dell'avvio dei lavori, tramite il Portaltermico, il Modello “Dichiarazione di responsabilità solidale- 17.B”, disponibile nella sezione “Documenti” del sito istituzionale del GSE. Laddove il Soggetto Responsabile non alleghi il predetto atto, con cui il soggetto che percepisce gli importi si obbliga solidalmente con il Soggetto Responsabile alla loro eventuale restituzione, il GSE non prenderà in considerazione la richiesta di erogazione degli importi nei confronti della ESCO o del soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato.
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