Conto termico 3.0 per fotovoltaico e solare termico: chi è dentro e chi è fuori
L'estensione degli incentivi al fotovoltaico è fortemente condizionata dalla tipologia di immobile e dall'accoppiamento con altri interventi
I soggetti privati possono installare impianti solari fotovoltaici su edifici residenziali con gli incentivi del nuovo Conto Termico 3.0? La risposta, alla luce del D.M.07/08/2025, è chiara: no! Ma restano percorribili le strade del solare termico e del solar cooling.
In questo articolo facciamo chiarezza su questo specifico aspetto, mettendo in fila norme, requisiti, condizioni ed eccezioni.
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Indice
- Chi può installare impianti fotovoltaici con il Conto termico 3.0
- Conto termico 3.0 per il fotovoltaico: a quali condizioni?
- Quali spese sono ammissibili per il fotovoltaico?
- Come si calcola il Conto termico 3.0 per il fotovoltaico?
- Conto termico 3.0 per il solare termico e il solar cooling
- Solare termico e solar cooling: quali spese sono ammesse al Conto termico 3.0
- A quanto ammonta il Conto termico 3.0 per il solare termico e il solar cooling
- Calcolo dell’incentivo
- Diagnosi energetica e solar cooling
- Documentazione necessaria per accedere all’incentivo
- Documentazione da conservare
- Tutti gli approfondimenti sul Conto termico 3.0
Chi può installare impianti fotovoltaici con il Conto termico 3.0
Il nuovo Conto Termico 3.0 ha esteso la gamma degli interventi ammessi a contributo, includendo non solo l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e il solar cooling – tecnologia in grado di produrre energia frigorifera sfruttando la radiazione solare, con un impatto positivo sui consumi elettrici e sulla sostenibilità complessiva dei sistemi energetici – ma anche l’installazione di impianti fotovoltaici.
I soggetti privati possono accedere agli incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici, ma solo con riferimento agli interventi su edifici in ambito terziario.
L’intervento, infatti, rientra esclusivamente nell’elenco del Titolo II “Interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici” riservato ai seguenti soggetti:
- pubbliche amministrazioni; (inclusi enti del Terzo Settore e CER);
- soggetti privati (quindi anche imprese) ma solo in relazione ad edifici in ambito terziario.
Di conseguenza, i privati e le imprese possono chiedere il Conto termico per installare impianti fotovoltaici solo sugli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale:
- A/10 (uffici e studi privati);
- Gruppo B;
- B/1 – collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi;
- B/2 – case di cura, ospedali e poliambulatori senza fine di lucro;
- B/3 – prigioni e riformatori;
- B/4 – uffici pubblici;
- B/5 – scuole e laboratori scientifici;
- B/6 – biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie ecc.;
- B/7 – cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti;
- Gruppo C ad esclusione di C/6 (stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse od aperte);
- C/1 – negozi e botteghe – locali adibiti alla vendita di beni o servizi;
- C/2 – magazzini e locali di deposito – Locali usati per il deposito di merci, cantine e soffitte;
- C/3 – laboratori per arti e mestieri – Locali destinati allo svolgimento di attività artigianali o professionali;
- C/4 – fabbricati e locali per esercizi sportivi – Edifici o locali utilizzati per attività sportive;
- Gruppo D ad esclusione di D9 (edifici galleggianti);
- D/1 – opifici;
- D/2 – alberghi e pensioni;
- D/3 – teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili;
- D/4 – case di cura ed ospedali;
- D/5 – istituti di credito, cambio ed assicurazione;
- D/6 – fabbricati e locali per esercizi sportivi;
- D/7 – fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- D/8 – fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole;
- Gruppo E ad esclusione di E2 (ponti comunali o provinciali a pedaggio), E4 (recinti esigenze pubbliche), E6 (fari, semafori e torri pubblici);
- E/1 – stazioni di trasporto;
- E/3 – fabbricati esigenze pubbliche;
- E/5 – fortificazioni e loro dipendenze;
- E/7 – fabbricati per culto pubblico;
- E/8 – costruzioni nei cimiteri;
- E/9 – altri edifici a destinazione particolare.
Conto termico 3.0 per il fotovoltaico: a quali condizioni?
L’articolo 2 del D.M. 7 agosto 2025 definisce l’impianto fotovoltaico come un sistema destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l’effetto fotovoltaico, così come specificato anche dall’art. 2, comma 1, lettera e) del D.M. 6 agosto 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Un impianto fotovoltaico è costituito principalmente da:
- un insieme di moduli fotovoltaici piani, ovvero i pannelli che captano la radiazione solare;
- uno o più gruppi di conversione che trasformano la corrente continua prodotta dai moduli in corrente alternata utilizzabile dalla rete elettrica o dall’edificio;
- componenti elettrici secondari.
Ma c’è di più: ad essere finanziata dal Conto Termico 3.0 è l’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
L’impianto fotovoltaico, inoltre, deve essere realizzato in assetto di autoconsumo, vale a dire in regime di cessione parziale.
La potenza dell’impianto non può essere inferiore a 2 kW, non superiore a 1 MW e comunque non superiore alla potenza disponibile sul punto di prelievo su cui viene connesso l’impianto di produzione.
I moduli fotovoltaici e gli inverter costituenti l’impianto devono essere esclusivamente di nuova costruzione, dotati di marcatura CE in conformità alla Direttiva 2014/35/UE e aventi tolleranza solo positiva, resistenza al carico minima pari a 5.400 Pa, coefficiente di perdita di potenza con la temperatura non inferiore a -0,37 %/°C e garanzia di prodotto pari ad almeno 10 anni. I moduli degli impianti fotovoltaici dispongono di garanzia di rendimento minimo pari almeno al 90% dopo i primi 10 anni di vita.
Gli inverter dispongono di garanzia di rendimento europeo pari ad almeno il 97%.
Quali spese sono ammissibili per il fotovoltaico?
Per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, le spese ammissibili comprendono:
- fornitura e posa in opera dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo;
- i relativi costi di allacciamento alla rete;
- le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.
Come si calcola il Conto termico 3.0 per il fotovoltaico?
L’incentivo per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo è calcolato nel limite del 20% di un costo massimo ammissibile ed erogati in rate annuali costanti come previsto per l’intervento abbinato, definito come segue:
Costo massimo ammissibile per l’impianto fotovoltaico
- Fino a 20 kW → 1.500 €/kW
- Da 20 kW a 200 kW → 1.200 €/kW
- Da 200 kW a 600 kW → 1.100 €/kW
- Da 600 kW a 1.000 kW → 1.050 €/kW
Costo massimo ammissibile per il sistema di accumulo: 1.000 €/kWh
Incrementi dell’incentivo per moduli fotovoltaici iscritti al registro (art. 12 D.L. 181/2023):
- +5%: moduli prodotti negli Stati membri dell’UE con efficienza a livello di modulo almeno pari a 21,5% (comma 1, lettera a) art. 12);
- +10%: moduli con celle e moduli prodotti negli Stati membri dell’UE con efficienza a livello di cella pari almeno a 23,5% (comma 1, lettera b) art. 12);
- +15%: moduli prodotti negli Stati membri dell’UE, composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, con efficienza di cella almeno pari a 24% (comma 1, lettera c) art. 12).
L’incentivo è comunque non superiore all’incentivo riconosciuto per l’intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
Conto termico 3.0 per il solare termico e il solar cooling
Per i soggetti privati e gli interventi su edifici residenziali la porta di accesso agli incentivi del Conto termico 3.0 si apre soltanto per l’installazione di:
- impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
- impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento ambiente anche per la produzione di calore di processo a bassa temperatura o asserviti a reti di teleriscaldamento;
- impianti solari termici a concentrazione anche per la produzione di calore di processo o asserviti a reti di teleriscaldamento;
- impianti solari termici con sistema di solar cooling.
È bene ricordare che, in caso di superficie del campo solare superiore a 100 m², è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore.
Parliamo degli interventi rientranti nel Titolo III “Interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabile“. Pertanto, a questi interventi sono ammessi anche le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati per gli interventi che riguardano edifici in ambito residenziale.
Rientrano nell’ambito residenziale le seguenti categorie:
- A/1 – abitazioni signorili;
- A/2 – Abitazioni civili;
- A/3 – Abitazioni economiche;
- A/4 – Abitazioni popolari;
- A/5 – Abitazioni ultrapopolari;
- A/6 – Abitazioni rurali;
- A/7 – Villini;
- A/11 – Abitazioni tipiche dei luoghi.
Da precisare che agli interventi realizzati su interi edifici o parti comuni di edifici caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario), è attribuito l’ambito catastale prevalente per l’edificio, calcolato in base ai millesimi.
Solare termico e solar cooling: quali spese sono ammesse al Conto termico 3.0
Per gli impianti solari termici e per i sistemi di solar cooling rientrano tra le spese incentivabili le seguenti voci:
- smontaggio e dismissione, totale o parziale, dell’impianto esistente;
- fornitura e posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- opere idrauliche e murarie necessarie all’installazione;
- redazione del nuovo libretto d’impianto.
Questo significa che l’incentivo non copre soltanto il costo dell’impianto principale, ma include anche tutte le lavorazioni accessorie, facilitando così la diffusione di questa tecnologia e riducendo le barriere economiche per chi intende adottarla. Inoltre, per gli impianti solari destinati anche alla climatizzazione, sono incluse le spese per i sistemi di contabilizzazione individuale, eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione e sui sistemi di emissione.
Quali i requisiti tecnici sono richiesti per il solare termico e solar cooling?
Per ottenere gli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0 per gli impianti solari termici e per il solar cooling, è necessario rispettare una serie di requisiti tecnici che garantiscono la qualità e le prestazioni degli impianti. Il decreto stabilisce requisiti precisi per garantire qualità e prestazioni degli impianti per l’accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), del presente decreto. Per impianti solari termici e di solar cooling, l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito se:
- i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark;
- in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema;
- i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda AG, o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente nell’attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori minimi:
- nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
- nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
- nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWht/m² anno, con riferimento alla località Atene;
- per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta QL per unità di superficie di apertura Aa, misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell’accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull’apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve rispettare almeno uno dei seguenti valori:
- maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
- i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni. In caso di installazione di collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno;
- l’asseverazione, o la dichiarazione del Soggetto Responsabile, da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi, dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico, specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell’impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell’impianto;
- l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, la certificazione di cui al punto a) è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA;
- per i soli impianti di solar cooling, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (espressa in metri quadrati) e la potenza frigorifera (espressa in kWf) è maggiore di 2; in ogni caso, tale rapporto non potrà superare il valore di 2,75;
- per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m2 ogni 1.000 m3/ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei collettori installata ogni 1.000 m3/ora di aria trattata non potrà superare il valore di 10.
Il requisito di cui alla lettera i) non è richiesto per impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento.
A quanto ammonta il Conto termico 3.0 per il solare termico e il solar cooling
Il calcolo dell’incentivo è piuttosto complesso e varia in base al:
- il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta;
- la superficie solare lorda dell’impianto espressa in m² ed ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l’area lorda del singolo modulo;
- l’energia termica prodotta per unità di superficie lorda, espressa in kWht/m².
Gli incentivi sono erogati in rate annuali costanti, il cui numero varia in funzione della superficie solare lorda:
- fino a 50 m² → contributo in 2 anni;
- fino a 2.500 m² → contributo in 5 anni.
Mentre, nel caso in cui l’incentivo totale è inferiore o uguale a 15.000 € sarà erogato in un unica soluzione.
Calcolo dell’incentivo
Per l’intervento riguardante le installazioni di collettori solari termici, anche abbinati ai sistemi di solar cooling la determinazione dell’importo spettante richiede infatti l’elaborazione di diversi parametri tecnici, ricavati da certificazioni di prodotto, norme tecniche e tabelle contenute nel decreto di riferimento. Per questo motivo, nella pratica operativa dei professionisti del settore, è fortemente consigliabile utilizzare strumenti di calcolo dedicati, come il software PriMus-CT 3.0, che consente di gestire automaticamente tutte le variabili evitando errori di impostazione o interpretazione.
In linea generale, l’incentivo annuo viene determinato in funzione di tre elementi principali:
- l’energia termica prodotta annualmente dall’impianto (stimata);
- la superficie solare lorda installata;
- specifici coefficienti di valorizzazione dell’energia termica, espressi in euro per kWht, che variano in base alla dimensione dell’impianto, alla tipologia di installazione e all’utilizzo del calore prodotto.
La formula di riferimento per il calcolo dell’incentivo annuo è la seguente:
Ia tot = Ci · Qu · Sl
dove:
Ia tot rappresenta l’incentivo annuo, cioè la rata annuale erogata, espressa in euro;
Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta, definito nelle tabelle 16 dell’allegato 2 decreto;
Qu indica l’energia termica prodotta per unità di superficie lorda (kWh termici per metro quadrato);
Sl è la superficie solare lorda dell’impianto, espressa in metri quadrati.
La superficie solare lorda (Sl) si ottiene moltiplicando il numero totale di moduli installati per l’area lorda del singolo collettore.
È importante sottolineare che il calcolo della determinazione del parametro Qu, non è unico, ma varia in funzione della tipologia di impianto solare installato e dei dati riportati nelle certificazioni tecniche. Nel dettaglio:
- per impianti solari termici realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati. In questo caso l’energia prodotta per unità di superficie si calcola con la relazione: Qu = Qcol / Ag
- per impianti solari termici del tipo factory made per i quali è applicabile la sola norma EN 12976, il parametro Qu si ricava con la formula: Qu = QL / (3,6 · Ag)
- per impianti solari termici realizzati con collettori solari a concentrazione, il parametro Qu viene determinato con la formula: Qu = Qsol / Ag
In estrema sintesi, i parametri utilizzati per il calcolo dell’energia prodotta dai sistemi solari termici derivano principalmente dalle certificazioni tecniche dei collettori e dalle norme di riferimento.
- Ag – rappresenta l’area lorda del singolo modulo di collettore o del sistema solare, definita dalle norme tecniche UNI EN ISO 9806 e UNI EN 12976. Questo dato è indicato nella certificazione Solar Keymark oppure, nel caso dei collettori a concentrazione, nell’attestazione rilasciata da ENEA;
- Qcol – indica l’energia termica prodotta annualmente da un singolo collettore solare, espressa in kWht. Il valore è riportato nella certificazione Solar Keymark ed è riferito alla località di prova di Würzburg. Per il calcolo è necessario selezionare la temperatura media di funzionamento del collettore in base alla specifica applicazione.
- QL – rappresenta l’energia termica prodotta annualmente da un sistema solare “factory made”, espressa in MJ e determinata secondo la norma UNI EN 12976. Il dato è contenuto nel test report rilasciato da laboratorio accreditato nell’ambito della certificazione Solar Keymark. Poiché il report riporta valori differenti in funzione del carico termico giornaliero, ai fini dell’incentivo si considera quello corrispondente al volume del serbatoio solare (o al valore più vicino).
- Qsol – indica l’energia termica prodotta annualmente da un collettore solare a concentrazione, espressa in kWht. Il valore è riportato nella certificazione Solar Keymark oppure nell’attestazione rilasciata da ENEA ed è riferito alla località di prova di Atene, selezionando anche in questo caso la temperatura media di funzionamento più appropriata per l’applicazione.
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Diagnosi energetica e solar cooling
Per accedere agli incentivi previsti per l’installazione di impianti solari termici, in alcuni casi è obbligatoria la predisposizione sia della diagnosi energetica ante intervento sia dell’attestato di prestazione energetica (APE) post-operam. In particolare, questi documenti sono richiesti quando gli interventi riguardano edifici dotati di impianto di riscaldamento con potenza nominale totale del focolare – o, se non applicabile, potenza utile nominale – pari o superiore a 200 kWt e l’intervento interessa l’intero edificio. Tra le tipologie di intervento che ricadono in questa casistica rientra anche l’installazione di collettori solari termici, eventualmente integrati con sistemi di solar cooling (tipologia III.D).
Diversamente, la diagnosi energetica e l’APE non sono richiesti nel caso in cui l’impianto solare sia installato in abbinamento a sistemi per la produzione di calore di processo oppure quando l’impianto è asservito a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.
Quando previsti, diagnosi energetica e APE devono essere obbligatoriamente allegati alla richiesta di incentivo, secondo quanto indicato nelle sezioni delle regole applicative dedicate alla documentazione da presentare per ciascuna tipologia di intervento.
È inoltre importante ricordare che, in base alle disposizioni del Titolo V del decreto, per gli interventi realizzati su edifici appartenenti alle categorie catastali del settore terziario e richiesti da imprese o enti del terzo settore con attività economica, è necessario trasmettere sia l’APE ante-operam sia l’APE post-operam. Tali documenti servono a dimostrare la riduzione del fabbisogno di energia primaria dell’edificio rispetto alla situazione precedente all’intervento, requisito indispensabile per accedere agli incentivi previsti dal Titolo II.
Requisiti per la redazione dei documenti energetici
La diagnosi energetica e l’attestato di prestazione energetica devono essere redatti secondo quanto stabilito nell’Allegato 1 del decreto e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. In particolare:
- le diagnosi energetiche devono essere elaborate da un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato secondo la norma UNI CEI 11339 oppure da una società di servizi energetici (ESCo) certificata secondo la norma UNI CEI 11352;
- le diagnosi devono inoltre essere conformi al pacchetto di norme UNI CEI EN 16247 e rispettare i criteri minimi stabiliti dal D.Lgs. 102/2014;
- gli attestati di prestazione energetica (APE) devono essere redatti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 192/2005 e dei relativi decreti attuativi, tenendo conto anche delle eventuali normative regionali applicabili.
Documentazione necessaria per accedere all’incentivo
Per richiedere l’incentivo previsto per l’installazione di impianti solari termici è necessario presentare una specifica documentazione tecnica e amministrativa e i documenti richiesti variano in funzione della dimensione dell’impianto installato e della tipologia di intervento, oltre a una serie di allegati comuni validi per tutti i casi.
In primo luogo, deve essere sempre presentata la documentazione generale prevista per tutte le tipologie di intervento e a questa si aggiungono ulteriori allegati tecnici che dipendono principalmente dalla superficie solare lorda installata.
Per gli interventi che prevedono l’installazione di collettori solari con superficie lorda installata pari o inferiore a 50 m² e non inclusi nel Catalogo degli apparecchi qualificati, non è obbligatoria l’asseverazione di un tecnico abilitato. In questi casi è sufficiente allegare:
- una certificazione del produttore dei componenti installati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto e dalle relative regole applicative;
- la certificazione Solar Keymark in corso di validità, completa dei relativi Summary Report, contenenti i dati tecnici e i valori di producibilità del collettore o del sistema solare installato.
I valori di producibilità devono risultare conformi alle norme tecniche di riferimento, in particolare: UNI EN 12975 e UNI EN ISO 9806 e UNI EN 12976.
Nel caso in cui vengano utilizzati collettori solari a concentrazione, per i quali non è disponibile la certificazione Solar Keymark, è necessario presentare l’approvazione tecnica rilasciata da ENEA.
Impianti con superficie solare lorda superiore a 50 m²
Per gli impianti di dimensioni maggiori, cioè con superficie lorda installata superiore a 50 m², la documentazione richiesta è più articolata. In questo caso è obbligatoria:
- l’asseverazione di un tecnico abilitato, redatta secondo quanto previsto dalle regole applicative;
- una certificazione del produttore dei componenti installati, che attesti la conformità ai requisiti minimi previsti dal decreto;
- la certificazione Solar Keymark con i relativi annex (Summary Report) contenenti i dati tecnici e i valori di producibilità dei collettori o dei sistemi solari installati.
Anche in questo caso, se si utilizzano collettori solari a concentrazione non certificabili Solar Keymark, è necessario allegare l’approvazione tecnica rilasciata da ENEA.
Inoltre, quando la superficie solare lorda è maggiore o uguale a 50 m², deve essere presentata anche una relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata dagli schemi funzionali dell’impianto (solare e, se presente, sistema di solar cooling).
Documentazione fotografica dell’intervento
Tra gli allegati obbligatori rientra anche una documentazione fotografica dell’intervento, da raccogliere in un file PDF contenente almeno sei fotografie che documentino:
- il dettaglio dei pannelli solari installati;
- la targa identificativa dei collettori o dell’impianto solare prefabbricato;
- il bollitore di accumulo;
- il campo solare durante la fase di installazione;
- il campo solare a lavori ultimati;
- le valvole termostatiche o il sistema di regolazione modulante della portata, quando previsto.
Interventi realizzati su serre
Nel caso di installazioni effettuate su serre agricole o relative pertinenze, è necessario allegare anche una relazione tecnica di progetto firmata dal progettista, contenente una descrizione dettagliata della struttura della serra e gli schemi funzionali dell’impianto.
Se la serra non è censita al catasto edilizio urbano, ma è identificata tramite codice CUAA, deve essere allegato anche il fascicolo aziendale dell’impresa agricola, dal quale risulti l’esistenza della struttura.
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Documentazione da conservare
Oltre ai documenti da allegare alla richiesta di incentivo, il Soggetto Responsabile deve conservare una serie di ulteriori documenti tecnici e amministrativi, tra cui:
- per interventi non a Catalogo scheda tecnica del produttore dei collettori solari o impianto solare factory made, che può essere parte della certificazione del produttore come previsto ai precedenti punti 2 e 3, del bollitore e delle valvole termostatiche o di altri sistemi di regolazione della portata, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto;
- dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del D.M. 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell’impianto avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/11. Si ricorda che tale dichiarazione;
- deve contenere la relazione contenente le tipologie dei materiali nonché il progetto dell’impianto stesso;34libretto di centrale/d’impianto, come previsto da legislazione vigente;
- certificato di garanzia dei collettori solari, dei bollitori, degli accessori e dei componenti elettrici ed elettronici;
- nel caso di impianto di superficie solare lorda superiore o uguale a 12 m2 e inferiore a 50 m2, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e solar cooling quando abbinato);
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- eventuali contratti di locazione delle serre, nel caso di installazione sulle medesime non di proprietà del Soggetto Responsabile della richiesta di concessione degli incentivi, la cui durata deve essere relativa a tutto il periodo di incentivazione e ai cinque anni successivi.
- nel caso in cui l’intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale maggiore o uguale a 200 kWt (art. 15, c.1):
- APE post-operam (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
- diagnosi energetica precedente l’intervento.
Questa documentazione consente di dimostrare la conformità tecnica dell’impianto e la corretta esecuzione dell’intervento, elementi essenziali per l’accesso e il mantenimento dell’incentivo.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/conto-termico-3-0-per-fotovoltaico-e-solare-termico-chi-e-dentro-e-chi-e-fuori/


