La cumulabilità del Conto Termico 3.0 con le detrazioni fiscali
I paletti fissati dal D.M. 07/08/2025 e i chiarimenti forniti dal GSE sulla possibilità di usare insieme conto termico e bonus fiscali
Una delle domande più frequenti sul Conto termico riguarda la possibilità di cumulo dello sconto previsto con altre agevolazioni, in particolare le detrazioni fiscali previste dal Bonus Ristrutturazione o dall’Ecobonus.
Il cumulo tra più agevolazioni si realizza quando le stesse sono riferibili al medesimo investimento e ai medesimi costi, ovvero alle stesse spese ammissibili.
Non è un caso, dunque, che anche il GSE ha dedicato sui suoi canali ufficiali una specifica FAQ alla domanda: “Il Conto Termico 3.0 è cumulabile con altri incentivi?”
La risposta, che può sembrare scontata per i più esperti, non è così netta come sembra.
Il principio di base è che il conto termico 3.0 non è cumulabile con altri incentivi statali riferiti ai medesimi costi. Sono previste però alcune eccezioni. Ricapitoliamo la questione ed esaminiamola nel dettaglio.
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Indice
- Cumulabilità Conto termico e agevolazioni fiscali: regola di base
- Deroghe al divieto di cumulabilità per le pubbliche amministrazioni
- Deroghe al divieto di cumulabilità per le imprese
- Conto Termico+Ecobonus? No, nessuna deroga per persone fisiche e condomini
- Guida al Conto Termico 3.0 con tutte le FAQ
- Tutti gli approfondimenti sul Conto termico 3.0
Cumulabilità Conto termico e agevolazioni fiscali: regola di base
Il D.M. 07/08/2025 dedica al tema della cumulabilità degli incentivi del Conto termico 3.0 l’art. 17.
La norma stabilisce che gli incentivi riconosciuti dal decreto possono essere concessi solo per interventi che non beneficiano di altri incentivi statali.
Per incentivi statali si intendono le agevolazioni erogate direttamente dalle amministrazioni centrali dello Stato. In questa categoria rientrano, oltre alle classiche le detrazioni fiscali, agevolazioni come il superammortamento, l’iperammortamento o i crediti d’imposta collegati ai programmi di innovazione e digitalizzazione, tra cui quelli previsti dal piano Transizione 5.0.
Va inoltre precisato che il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con i Certificati Bianchi, come stabilito dall’articolo 16 del Decreto Ministeriale 21 luglio 2025 e ciò dipende dal fatto che i Titoli di Efficienza Energetica non possono essere associati ad altri incentivi finanziati tramite le tariffe dell’energia elettrica e del gas, categoria nella quale rientra anche il Conto Termico.
Restano tuttavia esclusi da questo divieto – e quindi compatibili con il contributo – alcuni strumenti di supporto finanziario, come fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interessi.
È inoltre possibile cumulare l’incentivo con i meccanismi di remunerazione previsti per la condivisione dell’energia nelle comunità energetiche, secondo quanto stabilito dal Decreto CACER – D.M. 414/2023, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina specifica.
Quando gli interventi sono realizzati tramite ESCO, comunità energetiche o gruppi di autoconsumo che operano come Soggetto Responsabile per conto di altri soggetti, si applicano comunque le regole di cumulabilità previste per il soggetto beneficiario finale per il quale tali soggetti agiscono.
Il Soggetto Responsabile è tenuto a dichiarare, in fase di istanza sul Portale Termico, di non aver beneficiato di altri incentivi statali per le stesse spese. Quando previsto, devono essere riportati anche i codici registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Eventuali controlli incrociati tra GSE e Agenzia delle Entrate potrebbero portare alla decadenza del beneficio e al recupero delle somme erogate.
Deroghe al divieto di cumulabilità per le pubbliche amministrazioni
Le regole di cumulabilità cambiano in funzione della tipologia di soggetto che richiede l’incentivo.
Per gli edifici di proprietà della pubblica amministrazione (o di enti del Terzo settore non economici ad essa assimilati) e direttamente utilizzati da tali soggetti, il Conto Termico 3.0 può essere cumulato con altri finanziamenti pubblici, sia statali sia non statali. Tra questi rientrano, ad esempio, contributi regionali o provinciali, fondi europei o risorse del PNRR.
In ogni caso, la somma dei contributi a fondo perduto non può superare il 100% delle spese ammissibili.
Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto, ovverosia che il contributo non può eccedere il 65% delle spese sostenute e il 100% per gli interventi realizzati su edifici comunali con popolazione sotto i 15.000 abitanti.
Per le norme sulla cumulabilità gli ETS non economici sono assimilati alla Pubblica Amministrazione.
Per approfondire: Conto termico 3.0 PA: le opportunità per i Comuni e Pubbliche amministrazioni
Deroghe al divieto di cumulabilità per le imprese
Per le imprese — categoria nella quale rientrano anche gli enti del Terzo settore con attività economica — il Conto Termico 3.0 può essere cumulato con altri aiuti di Stato:
- se le misure riguardano diversi costi ammissibili individuabili;
- in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità previsti e richiamati al paragrafo 4.2.1 delle Regole Applicative.
Per le norme sulla cumulabilità gli ETS economici sono assimilati alle imprese.
Anche in questo caso resta possibile il cumulo con gli incentivi per la condivisione dell’energia previsti dal decreto CACER.
Per approfondire: Conto termico 3.0 alle imprese: come funziona
Conto Termico+Ecobonus? No, nessuna deroga per persone fisiche e condomini
Per persone fisiche e condomìni vale la regola generale: il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con le detrazioni fiscali statali (come Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni) se applicate alle medesime spese ammissibili.
Il Conto Termico 3.0 è un incentivo di natura statale erogato dal GSE e la normativa vigente vieta il “doppio finanziamento” per lo stesso costo e pertanto, se una fattura relativa alla sostituzione di un generatore viene presentata al GSE per ottenere il contributo diretto, la stessa spesa non può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi (IRPEF o IRES).
Il divieto riguarda trasversalmente tutte le detrazioni fiscali regolate dall’Art. 16-bis del TUIR (Ristrutturazioni edilizie) e dalle leggi speciali sul risparmio energetico (Ecobonus).
Non è possibile, ad esempio, coprire il 50% della spesa con l’Ecobonus e richiedere il restante con il Conto Termico e l’unica via per utilizzare entrambi gli strumenti nello stesso cantiere è la separazione netta degli interventi.
Se in un progetto di riqualificazione globale si prevede la coibentazione dell’involucro (Ecobonus) e la sostituzione della caldaia con una pompa di calore (Conto Termico), il cumulo “di fatto” avviene sull’immobile, non sulla singola spesa, ed è quindi ammesso.
Guida al Conto Termico 3.0 con tutte le FAQ
Per orientarsi tra le regole del nuovo meccanismo incentivante è disponibile anche una guida PDF completa al Conto Termico 3.0, che raccoglie e analizza tutte le FAQ pubblicate dal GSE, integrate con i chiarimenti e gli approfondimenti della redazione BibLus.
La guida rappresenta uno strumento operativo utile per tecnici, imprese e pubbliche amministrazioni che intendono comprendere requisiti, limiti di cumulabilità e modalità di accesso agli incentivi previsti dal nuovo decreto.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/la-cumulabilita-del-conto-termico-3-0-con-le-detrazioni-fiscali/


