Il pagamento dell’oblazione garantisce il diritto al condono?
Il pagamento dell'oblazione estingue il processo penale, ma lascia aperto quello amministrativo. Lo chiarisce il Tar Sardegna
La possibilità di ottenere un condono per abusi edilizi è spesso soggetta a vincoli e requisiti specifici, che possono generare controversie tra cittadini e amministrazioni locali. La questione si complica ulteriormente quando entrano in gioco elementi come il pagamento dell’oblazione, che non sempre garantisce l’accesso alla sanatoria desiderata. In tutto ciò le decisioni dei tribunali, come la sentenza n. 822/2024 del Tar Sardegna, assumono un ruolo primario, influenzando non solo il destino dei singoli ricorsi, ma anche la comprensione generale delle norme urbanistiche e delle loro applicazioni.
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Il pagamento dell’oblazione come influisce sul buon fine dell’accoglimento della domanda di condono?
La protagonista del caso presentava un ricorso per annullare il diniego della sua istanza di condono edilizio relativa ad un immobile. L’immobile era stato costruito negli anni ’80 senza un titolo abilitativo e, nel 1986, la madre della ricorrente aveva presentato una domanda di condono ai sensi della legge 47/85 (c.d. primo condono edilizio). Nonostante il pagamento dell’oblazione e la dichiarazione di estinzione del reato da parte del Pretore nel 1990, il Comune respingeva la domanda di condono nel 2019, sostenendo che le opere erano state realizzate oltre i termini previsti dalla normativa.
Il Comune di Cagliari motivava il diniego sulla base di diversi aspetti:
- superamento dei termini: la richiesta di condono è stata respinta poiché le opere erano state completate dopo la scadenza prevista dalla legge;
- inosservanza delle norme urbanistiche: è stato affermato che l’immobile ricadeva in una zona a vincolo d’inedificabilità assoluta secondo il Piano Territoriale Paesaggistico;
- mancanza di documentazione: il Comune sottolineava che non vi era sufficiente documentazione a supporto della richiesta di condono.
La signora con ricorso al Tar presentava diversi argomenti a sostegno della sua richiesta:
- giudicato penale: ha sostenuto che la sentenza del Pretore del 1990 avesse già accertato il perfezionamento del condono, quindi il Comune avrebbe dovuto rispettare tale decisione;
- errori procedurali: ha contestato la legittimità del diniego, affermando che il Comune non aveva considerato le specifiche circostanze dell’immobile e non aveva fornito prove adeguate per giustificare la sua decisione;
- normativa successiva: ha richiamato la legge 724/94, che estendeva le norme sul condono anche agli abusi realizzati fino al 1993, sostenendo che la sua domanda dovesse essere considerata valida in base a questa normativa.
Tar Sardegna: la sentenza del Pretore non verifica se tutti i requisiti per il condono siano stati rispettati, limitandosi a dichiarare l’estinzione del reato per il pagamento dell’oblazione
Il TAR ha esaminato i motivi presentati dalla ricorrente e ha concluso che:
- incongruenza con il giudicato: la sentenza del Pretore non aveva effetti vincolanti sul procedimento amministrativo, dato che si trattava di un accertamento penale e non amministrativo:
La sentenza resa dal Pretore […], peraltro, si limita a dichiarare il non doversi procedere nei confronti dell’imputato per effetto dell’estinzione del reato conseguente all’avvenuto pagamento dell’oblazione ma non si addentra in alcun accertamento concernente la maturazione di tutti i presupposti prescritti dalla normativa condonistica in presenza dei quali l’iter amministrativo poteva dirsi positivamente concluso
ed ancora, il Tar ricorda che:
la costante giurisprudenza ha affermato che “in linea generale nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo la regola, almeno tendenziale, è quella dell’autonomia e della separazione, fermo il disposto di cui all’art. 654 c.p.p., secondo cui il giudicato penale non determina un vincolo assoluto all’amministrazione per l’accertamento dei fatti rilevanti nell’attività di vigilanza edilizia. Né la sentenza penale di assoluzione può condizionare in modo inderogabile il giudizio amministrativo, tanto più quando la pubblica amministrazione non si sia, come nella fattispecie, costituita parte civile nel processo penale.
Il carattere vincolante, nei riguardi del giudizio amministrativo, dell’accertamento compiuto dal giudice penale, è in ogni caso subordinato alla ricorrenza di presupposti rigorosi.
Sotto il profilo soggettivo, il giudicato è vincolante solo nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale. Non, quindi, nei confronti di altri soggetti che siano rimasti ad esso estranei, pur essendo in qualche misura collegati alla vicenda penale.
Sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre solo l’accertamento dei “fatti materiali” e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l’autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile o dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, 20/01/2022, n. 358; 15/2/2021, n. 1350; 23/11/2017, n. 5473; 28/7/2016, n. 3403; Sez. V, 17/3/2021, n. 2285; Cons. Stato sez. VI, 03 novembre 2022, n. 9656).” (cfr., tra le più recenti, T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, Sent., 02/08/2024, n. 2812; Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 23/07/2024, n. 6635).
In altre parole, la giurisprudenza ha stabilito che, in generale, i giudizi penali e amministrativi sono separati e autonomi. Questo significa che una sentenza penale non obbliga l’amministrazione a prendere decisioni specifiche riguardo ai fatti legati alla vigilanza edilizia. Inoltre, una sentenza di assoluzione in un processo penale non influisce automaticamente sul giudizio amministrativo, specialmente se l’amministrazione non ha partecipato come parte civile nel processo.
Il vincolo di una sentenza penale per il giudizio amministrativo è valido solo se ci sono condizioni rigorose. Da un punto di vista soggettivo, il giudicato è vincolante solo per l’imputato e per chi ha partecipato al processo penale. Non si applica ad altre persone che non erano coinvolte, anche se collegate alla situazione.
Dal punto di vista oggettivo, il vincolo riguarda solo i “fatti materiali” accertati e non la loro interpretazione legale, che rimane limitata al processo penale. Questo significa che il giudice amministrativo può fare la propria valutazione senza essere influenzato dalla qualificazione giuridica data nel processo penale.
- validità dei motivi di diniego: il Collegio ha ritenuto legittima la decisione dell’amministrazione comunale, evidenziando che l’accoglimento della domanda di condono richiede il rispetto di tutti i presupposti normativi, inclusi i termini per la realizzazione delle opere;
- rilevanza delle norme urbanistiche: il Tribunale ha confermato l’applicazione delle normative urbanistiche vigenti al momento del diniego e ha ritenuto che l’amministrazione avesse agito correttamente nel valutare la situazione dell’immobile.
In conclusione, il TAR ha respinto il ricorso, confermando le decisioni adottate dal Comune riguardo al diniego della domanda di condono edilizio.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/il-pagamento-dell-oblazione-garantisce-il-diritto-al-condono/


