Ordine di demolizione, in quali casi può essere annullato?
Per il CdS una ordinanza di demolizione può essere annullata quando risulti del tutto sproporzionata rispetto l’abuso commesso, rendendosi necessaria una nuova istruttoria amministrativa
Un’ordinanza di demolizione deve essere sufficientemente provata e motiva, altrimenti potrebbe risultare sproporzionata rispetto all’abuso realizzato:
In quest’ultimo caso, infatti, l’ordinanza demolitoria può essere annullata per far spazio ad una nuova istruttoria amministrativa.
Lo afferma la nuova sentenza n. 7309/2021 del Consiglio di Stato.
Il caso
In un fabbricato composto da 13 unità abitative veniva pignorato uno degli appartamenti ma, durante la valutazione economica del bene, emergeva la non conformità tecnica dell’intero immobile.
Il tribunale ordinario in sede di pignoramento, attraverso una perizia, evidenziava errori:
- progettuali (maggiore deformabilità di interpiano del fabbricato, non verifica al tagliante sismico dei pali di fondazione);
- esecutivi (pali più corti, minore altezza dei cordoli di fondazione, presenza di una soletta di base che taglia alla base tutti i pilastri e realizzata con calcestruzzo scadente, armature mal posizionate).
Ne conseguiva che il fabbricato nello stato in cui si trovava non era conforme alla normativa vigente al momento in cui era avvenuta la sua progettazione strutturale.
Il Comune, quindi, ordinava la demolizione dell’intero condominio, poiché aveva ritenuto inagibile l’edificio in presenza anche di un solo elemento strutturale eseguito in contrasto con le norme tecniche per le costruzioni.
A questo punto il condominio disponeva una perizia tecnica che da un lato escludeva una criticità statica implicante pericolo a persone o cose e dall’altro prospettava la possibilità di sanare l’edificio attraverso l’esecuzione degli interventi di adeguamento necessari.
I condomini si opponevano così alla demolizione e decidevano di far ricorso al Tar.
Il Tar respingeva il ricorso, per cui i ricorrenti si appellavano al CdS.
La sentenza del Consiglio di Stato
A parere dei giudici del CdS e sulla base di quanto emerso:
l’ordine di demolizione integrale dell’edificio appare misura del tutto sproporzionata, in considerazione del carattere locale dei vizi riscontrati e della possibilità di ottenere la sanatoria dei medesimi.
Va quindi disposto l’annullamento dell’atto impugnato, rendendosi necessaria una rinnovazione dell’istruttoria amministrativa.
In conclusione, il CdS chiarisce che il Comune, ove risulti confermata la non pericolosità attuale dal punto di vista della sicurezza e dell’incolumità pubblica e la sanabilità delle difformità esecutive riscontrate, come evidenziate dalla (ulteriore e più approfondita) consulenza tecnica, dovrà, nell’ambito della sua potestà di vigilanza, imporre ai proprietari, in luogo della demolizione integrale, l’esecuzione delle necessarie misure di adeguamento strutturale dell’edificio, al fine di renderlo conforme alla normativa tecnica vigente.
Il ricorso è, quindi, accolto.
Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-net:
- “La fiscalizzazione dell’abuso edilizio rende illegittima la demolizione“
- “Ordine di demolizione: quando sono possibili la revoca o la sospensione?“
Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

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