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Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » Rinnovo periodico della conformità antincendio

Rinnovo periodico della conformità antincendio

Cos'è e ogni quanto va effettuato il rinnovo di conformità antincendio: obbligo, normativa e modello da scaricare gratis in PDF

Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 8 Luglio 2025/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
Rinnovo periodico di conformità antincendio

Negli ultimi vent’anni, la prevenzione degli incendi ha subito notevoli cambiamenti sia nelle procedure che nelle misure tecniche, grazie anche all’adozione delle norme UNI e di altri enti normativi europei e internazionali.

Tuttavia, il controllo periodico è rimasto invariato. In passato, questo compito era svolto dai Vigili del Fuoco, mentre oggi è affidato al titolare dell’attività, supportato da un professionista antincendio.

Questa valutazione si basa sulla condizione che i rischi nell’attività non siano cambiati negli ultimi cinque anni, un concetto che appare discutibile in un’epoca caratterizzata da rapidi cambiamenti tecnologici e organizzativi.

Indice

  • Rinnovo periodico di conformità antincendio: cos’è
  • Rinnovo periodico di conformità antincendio: durata
  • Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio: i contenuti
  • Attestazione rinnovo periodico di conformità antincendio: i documenti da allegare
  • Rinnovo periodico di conformità antincendio: versamento
  • Attestazione tardiva di rinnovo periodico di conformità antincendio
  • Attestazione di rinnovo di conformità antincendio: il modello da scaricare gratis

Rinnovo periodico di conformità antincendio: cos’è

Il rinnovo periodico della conformità antincendio è un processo di prevenzione degli incendi volto a garantire che i requisiti di sicurezza antincendio siano stati mantenuti intatti nel tempo.

L’obiettivo principale è quello di attestare che non ci siano state variazioni significative nell’attività sottoposta a controllo delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato, con la/e SCIA presentate.

Si dichiara, inoltre, di aver:

  • assolto gli obblighi gestionali connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa vigente;
  • osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinanti l’attività medesima;
  • adempiuto l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore.

Rinnovo periodico di conformità antincendio: durata

Alcune attività devono presentare la richiesta di rinnovo periodico ogni 5 anni, altre ogni 10 anni, presumendo la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie e ininfluenti le modificazioni esterne. Nello specifico:

  • ogni 5 anni: secondo l’articolo 5 del D.P.R. 151/2011 il titolare delle attività (di categoria A/B/C) soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi (di cui all’allegato I) è tenuto ad inviare ogni 5 anni la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio al comando. La richiesta deve essere effettuata tramite una dichiarazione che attesti l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto (art. 2 comma 7). Il Comando rilascia contestualmente la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione;
  • ogni 10 anni: secondo il D.P.R. 151/2011 alcune attività sono tenute a rispettare il termine di 10 anni. Le attività sono le seguenti:
    • reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa;
    • centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 886/1979 ed al D.Lgs. 624/1996;
    • oleodotti con diametro superiore a 100 mm;
    • centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti;
    • aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;
    • edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell’allegato I;
    • edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.

Da un punto di vista penale il Comando potrà accertare se sussistono presupposti per procedere alla segnalazione di ipotesi di reato all’autorità. Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

Sentenza Corte di Cassazione 37671/2025: il mancato rinnovo di CPI con cambio attività è reato?

La Cassazione (sentenza 37671/2025) annulla l’assoluzione del Tribunale di Torino sul subentro in un’attività con CPI/SCIA antincendio scaduti. Il punto decisivo non è il cambio di gestore, ma l’obbligo – violato – di rinnovo periodico previsto dal D.P.R. 151/2011. Nel caso concreto, la certificazione del precedente titolare era scaduta da anni e non era stata tempestivamente rinnovata né volturata. Il reato deriva quindi dall’omessa regolarizzazione del titolo antincendio già scaduto, non dal subentro. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Corte di Cassazione 37671/2025: mancato rinnovo di CPI e cambio gestore

Corte di Cassazione 37682/2025: non inviare la SCIA antincendio si configura come reato permanente?

La Cassazione ribadisce che il mancato invio della SCIA antincendio è un reato permanente, che si estingue solo con la regolarizzazione o la cessazione dell’attività. Il ricorrente, condannato per un’autorimessa senza SCIA, non può invocare la prescrizione perché il termine non decorre dall’accertamento, ma dall’adempimento dell’obbligo. Le autorimesse sono attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e devono rispettare specifiche procedure di prevenzione incendi. Finché l’obbligo non viene assolto, il reato permane e la prescrizione non si applica. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Cassazione penale 37682/2025 - La mancata presentazione della SCIA è reato permanente

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio: i contenuti

Secondo l’art. 5 del D.M 7/08/2012 la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio deve contenere:

  • generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
  • specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della attestazione;
  • dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa vigente.
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Attestazione rinnovo periodico di conformità antincendio: i documenti da allegare

La richiesta di rinnovo è inviata al Comando ogni 5 o 10 anni a seconda del tipo di attività a decorrere dalla data di presentazione della prima segnalazione. Alla richiesta di rinnovo devono essere allegati:

  • l’asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi (con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione) sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;
  • l’attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del D.L.gs. 139/2006.

Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3, non a servizio di attività soggette, la richiesta di rinnovo deve contenere:

  • generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
  • specificazione della attività soggetta, oggetto della attestazione;
  • dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa vigente.

E devono essere allegati:

  • dichiarazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell’impresa di manutenzione del deposito ovvero dell’azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuati in conformità alle normative vigenti;
  • attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 139/2006.

Per non farti trovare impreparato ti suggerisco il software per la prevenzione incendi che ti fornisce tutta la documentazione aggiornata alle nuove disposizioni. Indispensabile per affrontare in maniera unitaria la progettazione della prevenzione incendi, dalla redazione dei progetti alla documentazione per tutte le pratiche antincendio inerenti alle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo la Regola Tecnica Orizzontale le Regole Tecniche Verticali (attività normate) e le linee guida dei VVF.

Rinnovo periodico di conformità antincendio: versamento

Per il calcolo dell’importo da versare si rimanda alle tariffe consultabili sul sito dei Vigili del Fuoco alla pagina “d.P.R. 151/11: “Attività soggette e tariffe transitorie””. I numeri di conto corrente delle tesorerie provinciali dello Stato, sui quali effettuare i versamenti, sono invece riportati all’interno della pagina “Prevenzione Incendi on-line” nella sezione “Amministrazione On Line”.

Attestazione tardiva di rinnovo periodico di conformità antincendio

Sull’attestazione tardiva di rinnovo periodico si è espressa la nota DCPREV n.5555 del 18/04/2012 con indicazioni, sia sotto il profilo amministrativo che penale, circa le procedure da adottare in caso di presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio oltre i termini fissati dall’art. 5 del D.P.R 151/2011.

La circolare VVF del 1/02/2024 (prot. n. 1640), oltre a chiarire il profilo sanzionatorio, precisa che: “Relativamente alla presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico (…) la validità dell’attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza (…) della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.”

Anche la nota del Comando VVF di Genova (prot. 6409 del 10/03/2023) precisa che: “A seguito di rinnovo tardivo, il nuovo periodo di validità della conformità antincendio decorre comunque
dalla precedente scadenza.”

Attestazione di rinnovo di conformità antincendio: il modello da scaricare gratis

Di seguito ti fornisco il modello da scaricare in formato PDF.

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Download Gratuito PIN 3-2023

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio


Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

 

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