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Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » Prevenzione incendi autorimesse: le norme tecniche di riferimento

Prevenzione incendi autorimesse: le norme tecniche di riferimento

Guida alla progettazione antincendio per le autorimesse. L'evoluzione della normativa e le prescrizioni della nuova regola tecnica verticale RTV.6

Tempo di lettura stimato: 9 minutidi Redazione BibLus / 12 Febbraio 2024/2 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
Autorimesse prevenzione incendi

Le autorimesse, essendo spazi destinati al parcheggio di veicoli, presentano specifiche esigenze e rischi associati che richiedono la classificazione accurata delle autorimesse in base alle loro caratteristiche, un’attenta progettazione dei sistemi antincendio e l’adozione di misure atte a limitare la propagazione del fuoco.

La normativa sulla prevenzione incendi nelle autorimesse ha subito diversi cambiamenti normativi nel corso degli anni. Le modifiche hanno migliorato gli standard di sicurezza, sancendo il passaggio da un approccio prescrittivo ad uno più orientato alle prestazioni e una maggiore flessibilità nella progettazione, sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Il riferimento normativo per la prevenzione incendi nelle autorimesse è il D.M. 15/05/2020 con la nuova regola tecnica verticale che abroga il D.M. 01/02/1986 confluendo nel codice di prevenzione incendi (D.M. 3/08/2015). La regola tecnica si applica alle autorimesse di superficie lorda utile superiore a 300 m².

Visti i continui cambiamenti normativi e la conseguente difficoltà di scegliere quale disposizione applicare a seconda della circostanza, ti consiglio di utilizzare un software antincendio con il quale affrontare in maniera integrata e completa la progettazione della prevenzione incendi.

Indice

  • Cos’è un’autorimessa? La definizione
  • La normativa della prevenzione incendi delle autorimesse
  • Le autorimesse soggette a prevenzione incendi
  • D.M. 15/05/2020: la nuova regola tecnica verticale per la prevenzione incendi autorimesse
  • Autorimesse sotto soglia: caratteristiche dimensionali e requisiti di sicurezza

Cos’è un’autorimessa? La definizione

Prima di addentrarci nel vivo dell’articolo è bene dare una definizione di “autorimessa“. Essa è un’area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:

  • ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a 2 volte l’altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, …);
  • il ricovero sia destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area (es. autosaloni, …).
Autorimesse prevenzione incendi.

Autorimesse prevenzione incendi AntiFuocus

La normativa della prevenzione incendi delle autorimesse

Il panorama normativo relativo alla prevenzione incendi per le autorimesse ha subito diversi cambiamenti nel corso degli anni. Ecco una sintesi:

  • D.M. 01/02/1986: norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse;
  • D.P.R. 151/2011: le autorimesse vengono inserite nell’elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. La Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice di Prevenzione Incendi diventa il riferimento progettuale;
  • Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/8/2015): viene implementata la Sezione V (Regole tecniche verticali) nel codice di prevenzione incendi con un passaggio dall’approccio prescrittivo a quello basato sulla metodologia prestazionale;
  • D.M. 18/10/2019: viene modificato l’allegato 1 del Codice con la differenziazione tra progettazioni antincendio conformi e soluzioni alternative per le autorimesse. Ne consegue un ridimensionamento del numero di progetti da valutare, con una maggiore enfasi sulle soluzioni conformi;
  • D.M. 15/05/2020 – RTV-6: vengono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2. La RTV-6 costituisce un aggiornamento e un’integrazione del Codice di prevenzione incendi;
  • il D.M. 15 maggio 2020 abroga il D.M. 01/02/1986, eliminando il cosiddetto “doppio binario” per le autorimesse, fatti salvi i casi per i quali è applicabile l’art. 2 commi 3 o 4 del D.M. 12 aprile 2019.

A seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha cominciato ad arricchire la Sezione V “regole tecniche verticali” che originariamente prevedeva solo 3 RTV (V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel corso degli anni una serie di specifiche RTV con l’obiettivo di passare definitivamente dall’approccio prescrittivo a quello prestazionale per tutte le attività normate.

Sono state emanate, quindi, una serie di RTV tra le quali anche la V6 per le autorimesse.

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Download Gratuito D.M. 03/08/2015 - Norme tecniche di prevenzione incendi

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Download Gratuito Allegato I del D.M. 03/082015 (testo coordinato)

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Download Gratuito D.m. 15/05/2020 - Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa

 

YouTube Video

Corte di Cassazione 37682/2025: non inviare la SCIA antincendio si configura come reato permanente?

La Cassazione ribadisce che il mancato invio della SCIA antincendio è un reato permanente, che si estingue solo con la regolarizzazione o la cessazione dell’attività. Il ricorrente, condannato per un’autorimessa senza SCIA, non può invocare la prescrizione perché il termine non decorre dall’accertamento, ma dall’adempimento dell’obbligo. Le autorimesse sono attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e devono rispettare specifiche procedure di prevenzione incendi. Finché l’obbligo non viene assolto, il reato permane e la prescrizione non si applica. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Cassazione penale 37682/2025 - La mancata presentazione della SCIA è reato permanente

Le autorimesse soggette a prevenzione incendi

La prevenzione incendi per le autorimesse > 300 m2

Per la progettazione di un’autorimessa esistente al 19 novembre 2020, con superficie complessiva superiore a 300 m2 è (in alcuni casi) possibile seguire 2 strade, alternative fra loro:

  • applicare la RTV tradizionale di cui al D.M. 1° 01/02/1986 nei soli casi di cui all’art. 2 commi 3 o 4 del D.M. 12 aprile 2019, ovvero in riferimento ad interventi di modifica o di ampliamento su una porzione di un’autorimessa esistente, laddove l’applicazione del Codice alla suddetta porzione determinasse incompatibilità con le restanti porzioni dell’attività non interessate dall’intervento;
  • applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al D.M. 15/05/2020 (autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2).

Il D.M. 01/02/1986

Nei soli casi di cui all’art. 2 commi 3 o 4 del D.M. 12/04/2019 si può applicare la regola tecnica verticale tradizionale di cui al D.M. 01/02/1986.

Il decreto riguarda le autorimesse aventi capacità di parcamento fino a 9 autoveicoli e oltre 9 autoveicoli.

Le autorimesse vengono distinte in base a:

  • destinazione d’uso: isolate (situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti a edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi) o miste (tutte le altre);
  • ubicazione: interrati (piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento) o fuori terra (con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento);
  • configurazione delle pareti perimetrali: aperte (autorimesse dotate di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta o chiuse (tutte le altre);
  • caratteristiche di esercizio: sorvegliate (dotate di sistemi automatici di controllo ai fini antincendi o di sistema di vigilanza continua almeno durante l’orario di apertura) o non sorvegliate (tutte le altre);
  • organizzazione degli spazi interni: a box o a spazio aperto.

Nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacità superiore a 50 autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni 50 autoveicoli o frazione. In quelle oltre il primo interrato di capacità superiore a 30 autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni 30 autoveicoli o frazione.

D.M. 15/05/2020: la nuova regola tecnica verticale per la prevenzione incendi autorimesse

Il D.M. 15/05/2020 costituisce RTV di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di superficie complessiva superiore a 300 m2 (par. V.6.1).

La nuova V.6 costituisce aggiornamento e integrazione del Codice. La V.6 prevede le classificazioni seguenti in relazione a:

caratteristiche prevalenti degli occupanti

  • SA: δocc = A;
  • SB: δocc = B;
  • SC: autosilo.

superficie lorda A

  • AA: 300 m2 < A ≤ 1000 m2;
  • AB: 1000 m2 < A ≤ 5000 m2;
  • AC: 5000 m2 < A ≤ 10000 m2;
  • AD: A > 10000 m2.

quota di tutti i piani h (la classificazione in relazione alla quota di tutti i piani h è riferita all’attività autorimessa ed è indipendente dall’altezza antincendi del fabbricato, influenzando, tuttavia, la scelta dei livelli di prestazione previsti per le misure della strategia antincendio)

  • HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;
  • HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;
  • HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;
  • HD: tutti i casi non rientranti nelle classificazioni precedenti.

Classificazione autorimesse

Le aree dell’autorimessa sono classificate come segue:

  • TA: aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli;
  • TB: aree destinate ai servizi annessi all’autorimessa.

Cosa è vietato nelle autorimesse?

Nelle autorimesse è vietato:

  • fumare;
  • l’uso di fiamme libere o l’esecuzione di lavorazioni a caldo (es. saldatura, taglio smerigliatura,) e l’effettuazione di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;
  • eseguire manutenzione, riparazioni dei veicoli o prove di motori, al di fuori delle aree TB;
  • il deposito o il travaso di fluidi infiammabili o carburante;
  • la presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • il riempimento o lo svuotamento di serbatoi di carburante;
  • l’accesso o il parcamento di veicoli con perdite di carburante;
  • il parcamento di veicoli trasportanti sostanze o miscele pericolose se non in presenza di specifica valutazione del rischio;
  • il parcamento di un numero di veicoli superiore a quello previsto;
  • il parcamento di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 ai piani interrarti;
  • il parcamento di veicoli alimentati a GPL muniti del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 ai piani a quota inferiore a -6 m;
  • il parcamento di veicoli con motori endotermici non in regola con gli obblighi di revisione periodica a meno che non siano provvisti di quantitativi limitati di carburante.

Cosa è obbligatorio nelle autorimesse?

Nelle autorimesse è obbligatorio:

  • individuare i posti auto distinti per tipologia (es. auto, moto, …) indicando l’eventuale presenza di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici o impianti similari;
  • in presenza di montauto, esporre all’esterno dell’autorimessa, in prossimità del vano di caricamento, il regolamento per l’utilizzazione dell’’impianto con le limitazioni e le prescrizioni di
    esercizio.

Nelle autorimesse deve essere installata idonea segnaletica riferita agli specifici divieti ed obblighi da osservare.

Un valido aiuto per comprendere meglio la prevenzione incendi nelle autorimesse è dato dalla linea guida autorimesse elaborata da INAIL, Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella quale viene analizzato un esempio di progettazione di un’autorimessa esistente utilizzando sia il D.M. 01/02/1986 sia la nuova regola tecnica verticale implementata nel codice di prevenzione incendi, confrontando poi i risultati.

Icona

Download Gratuito Guida INAIL sulla prevenzione incendi per autorimesse

Autorimesse sotto soglia: caratteristiche dimensionali e requisiti di sicurezza

Nelle “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili” (D.M. 1° febbraio 1986) venivano riportate anche le indicazioni circa le autorimesse “sottosoglia” ossia quelle con superficie non superiore a 300 m2.

Con la circolare 17496 del 18/12/2020 i Vigili del Fuoco recuperano ed aggiornano i “Requisiti di sicurezza antincendio per le autorimesse con superficie non superiore a 300 m2 sotto la soglia di assoggettabilità (Allegato 1 del D.P.R. 151/2011), che sono rimaste prive di ogni riferimento normativo dopo l’abrogazione del D.M. 01/02/1986, sancita dall’entrata in vigore (il 19 novembre 2020) del D.M. 15/05/2020.

Si ricorda infatti che per la progettazione delle autorimesse con superficie superiore ai 300 m2 non vige più il cosiddetto “doppio binario” e l’unico riferimento normativo è il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015 e s.m.i.).

Il punto di riferimento normativo del documento è dunque il codice di prevenzione incendi, utile sia per la progettazione che per la realizzazione e l’esercizio delle autorimesse sottosoglia.

Le autorimesse sono soglia si dividono in:

  • A1: superficie fino a 100 m2;
  • A2: superficie maggiore di 100 m2 e inferiore a 300 m2.

A completamento del quadro normativo sulle autorimesse, è allegata alla Circolare la Linea guida sulle caratteristiche dimensionali delle autorimesse, frutto di un lavoro del CNI in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche.

Icona

Download Gratuito Circolare 17496/2020 VVF - Autorimesse: linee guida sulle caratteristiche dimensionali e requisiti di sicurezza antincendio

Requisiti minimi autorimesse con superficie fino a 100 m2

La classe di resistenza al fuoco per le strutture portanti e di compartimentazione delle autorimesse non isolate deve essere maggiore o uguale a 30. Per quelle isolate maggiore o uguale a 15. Per quelle isolate fuori terra è sufficiente che l’autorimessa sia realizzata con strutture incombustibili.

Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza non aperti al pubblico, devono essere realizzate almeno con porta metallica piena (almeno E30). Le aperture di smaltimento fumi e calore, realizzate con qualunque tipologia di impiego, devono avere una superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa e devono aprirsi su spazio a cielo libero.

Il sistema delle vie d’esodo deve consentire agli occupanti dell’autorimessa di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, anche in relazione alle loro specifiche necessità.

Se l’accesso avviene tramite montauto:

  • senza persone a bordo: l’apparecchio elevatore deve essere dotato di un dispositivo che consente al piano di carico di riallinearsi automaticamente al piano di riferimento in caso di mancanza di alimentazione elettrica;
  • con persone a bordo: devono essere adottate tutte le misure indicate nel D.M. 03/08/2015 e s.m.i. – V.6 paragrafo V.6.5.8.

Gli impianti tecnologici e di servizio, compreso l’eventuale montauto, devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell’arte e in conformità alla regolamentazione vigente. Nelle autorimesse destinate a contenere un numero maggiore di 3 veicoli, deve essere installato almeno un estintore di incendio di capacità estinguente minima pari a 21A 89B.

Requisiti minimi autorimesse con superficie > di 100 m2 e < di 300 m2 

Per quanto riguarda le autorimesse con superficie compresa tra 100 m2 e 300 m2, devono essere rispettati i requisiti minimi previsti per le autorimesse con superficie fino a 100 m2.

Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione devono essere realizzate con porte E 30. Eventuali vie di esodo unidirezionali (corridoi ciechi) devono essere lunghi massimo 30 metri.
La larghezza delle vie di esodo orizzontali non deve essere inferiore a 800 mm. La larghezza delle vie di esodo verticali non deve essere inferiore a 900 mm. Devono essere installati estintori di capacità estinguente minima pari a 21A 89B distribuiti in modo tale che, da ogni punto dell’area protetta, il percorso massimo per raggiungere il più vicino non sia superiore a 30 m.

Le singole aperture di smaltimento fumi e calore, che concorrono alla superficie utile minima complessiva (non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa), devono essere ciascuna di superficie utile minima non inferiore a 0,1 m2.

Cosa è vietato fare nelle autorimesse sottosoglia?

Nelle autorimesse sottosoglia sono vietate una serie di attività:

  • il deposito di fluidi infiammabili o carburante, in quantità significative, e il loro travaso;
  • la presenza e l’impiego di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • il parcamento ai piani interrati di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01;
  • il parcamento, ai piani a quota inferiore a – 6 m, di veicoli alimentati a GPL, anche se muniti del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01.

Nel caso in cui vengano installare attrezzature che possano comportare il deposito di sostanze infiammabili o pericolose deve essere effettuata una specifica valutazione del rischio con conseguente adozione di misure antincendio. Ti consiglio di utilizzare un software valutazione rischio incendio per elaborare i documenti di valutazione dei rischi dettagliati, personalizzati e contestualizzati che tengono conto delle specificità di attività, processi e luoghi di lavoro.

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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
2 commenti
  1. anna ruta
    anna ruta dice:
    7 Settembre 2024 en 11:19

    Buon giorno .Sono una inquilina che usufruisce di un box auto interrato .ha una lunghezza di 6 metri . Lasciando posto suff per auto il resto l ho.impegnato con cassettiera, scatole contenente vestiti , scarpe, e altri accessori comuni che non rientrano nella metratura dell appartamento .dovendo far vedere a amministratore tubazione fogne nel soffitto per lavori condominiali questo signore mi ha imposto a breve di rimuovere ogni cosa essendo il box adibito a parcheggio auto e non è un deposito . Come mi devo comportare? Ha allarmato anche la padrona di casa che vuole vedere il garage e cosa contiene .

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      10 Settembre 2024 en 9:10

      Ciao Anna! È legittimo utilizzare il garage come deposito di materiale (non pericoloso come carburanti o legna da ardere) da parte di un condòmino, a condizione che il regolamento condominiale non lo proibisca esplicitamente (a prescindere dalla tipologia del materiale depositato) e che non si causino danni agli altri condòmini o alle parti comuni. Questo principio è stato affermato dal Tribunale di Livorno con la sentenza n. 699/2021, pubblicata il 25 agosto 2021.

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