Prevenzione incendi attività commerciali: le norme di riferimento
La norma tradizionale e la regola tecnica verticale per attività commerciali superiori a 400 m² in attuazione del Codice di Prevenzione Incendi
La prevenzione incendi nelle attività commerciali è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e la protezione dei beni materiali. Analizziamo nel dettaglio le principali misure di prevenzione e protezione dagli incendi, ponendo l’accento sugli aspetti normativi e sulle migliori pratiche adottate nel settore.
Per la progettazione di un’attività commerciale è possibile seguire due strade, alternative fra loro:
- la Regola Tecnica Tradizionale di cui al D.M. 27/07/2010 e s.m.i.;
- il Codice di Prevenzione Incendi, come integrato dalla nuova Regola Tecnica Verticale V.8 “Attività commerciali” di cui al D.M. 23/11/2018 e s.m.i.
Per queste tipologie di attività, fino all’abrogazione delle RT tradizionali, permane infatti la possibilità del cosiddetto “doppio binario”.
Individuato uno dei due percorsi normativi, occorre intraprendere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due regole tecniche alternative e non complementari.
Il progettista, pertanto, deve eseguire prioritariamente una sommaria valutazione di fattibilità finalizzata a stabilire, nello specifico contesto, quale regola tecnica convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività.
Indice
- Prevenzione incendi attività commerciali: il D.P.R. 151/2011
- Quando è richiesto il certificato di prevenzione incendi per i locali commerciali
- I bar e i ristoranti sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/11?
- Regola tecnica prevenzione incendi attività commerciali
- Attività commerciale prevenzione incendi: il D.M. 27/11/2010
- Guida INAIL per la prevenzione incendi nei centri commerciali
- Prevenzione incendi per le attività commerciali: FAQ
Prevenzione incendi attività commerciali: il D.P.R. 151/2011
L’ambito di assoggettabilità della norma è l’attività n. 69 del D.P.R. 151/2011 (locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi).
Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
| N. | ATTIVITÀ (D.P.R. 151/2011) | CATEGORIA | ||
| A | B | C | ||
| 69 | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | Fino a 600 m² | Oltre 600 e fino a 1.500 m² | Oltre 1.500 m² |
| Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex D.M. 16/02/82 | ||||
| 87 | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi | |||
| Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività introduce, fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, le fiere ed i quartieri fieristici. Esclude le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | ||||
Quando è richiesto il certificato di prevenzione incendi per i locali commerciali
Il certificato di prevenzione incendi è il documento che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose.
Il CPI non viene più rilasciato per le attività di categorie A e B. Per queste attività e su richiesta del titolare dell’attività, viene rilasciato una copia del verbale di visita tecnica. Il CPI è rilasciato solo per le attività di categoria C.
Per i locali commerciali, pertanto, il certificato di prevenzione incendi è richiesto nel caso si superi la superficie di 1.500 m².

I bar e i ristoranti sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/11?
I Vigili del Fuoco hanno risposto ad una richiesta di chiarimento: i bar e i ristoranti non rientrano tra le attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011. Qualora gli stessi siano inseriti all’interno di attività regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, dovranno osservare le indicazioni al riguardo espresse. Resta comunque inteso che sono soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio degli esercizi commerciali in argomento, quali gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.
Regola tecnica prevenzione incendi attività commerciali
Il D.M. 23/11/2018 contiene le norme tecniche da applicare alle attività commerciali in cui è prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti (ossia le attività numero 69), sia esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che di nuova realizzazione.
La nuova regola tecnica verticale prevede misure di prevenzione e protezione che varieranno in base alla dimensione, calcolata in metri quadri, e al numero di piani di cui si compone l’edificio:
- più “leggere” per le attività con superficie lorda fino a 1500 m²;
- più stringenti con il crescere dei metri quadri e con la presenza di aree a maggior rischio (ad esempio dove si effettuano lavorazioni pericolose o destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione, i muletti); tra i fattori a rischio ci sono anche i piani interrati.
Nella RTV V.8 non sono previste specifiche indicazioni per le attività commerciali “sotto soglia” (superficie lorda non superiore a 400 m²).
Sempre in base alle dimensioni e al numero dei piani, dovranno essere rispettate le prescrizioni per la reazione e la resistenza al fuoco dei materiali. Sulla base di questi elementi e della densità di affollamento attesa, bisognerà poi progettare l’esodo in caso di incendio.
Le attività commerciali dovranno inoltre dotarsi di sistemi di controllo degli incendi, scegliendo ad esempio gli estintori in base agli effetti attesi sugli utenti che frequentano le strutture, di sistemi di allarme e per la rilevazione dei fumi. Si dovranno adottare particolari accorgimenti di sicurezza degli impianti tecnologici.
La RTV V.8 stabilisce, al par. V.8.2, le seguenti definizioni applicabili alle attività commerciali che integrano quelle, di carattere generale, presenti nel Cap. G.1:
- attività commerciale: attività costituita da una o più aree di vendita;
comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti; - spazio comune: area a servizio di più aree di vendita (es.: atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, …);
- mall: galleria interna all’attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi;
- vendita da retrobanco: attività commerciale con limitati spazi aperti al pubblico per la vendita e l’esposizione dei beni. In queste attività la vendita viene effettuata al banco, ordinando i beni che vengono prelevati dagli addetti dell’attività commerciale (es.: autoricambi, ferramenta, distributori di materiale elettrico, idraulico, ecc.);
- articoli pirotecnici NSL: articoli pirotecnici non soggetti a licenza per la minuta vendita di esplosivi ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
La RTV V.8 prevede, al par. V.8.3, le seguenti classificazioni:
in relazione alla superficie lorda utile A:
- AA: A ≤ 1500 m2;
- AB: 1500 m2 < A ≤ 3000 m2;
- AC: 3000 m2 < A ≤ 5000 m2;
- AD: 5000 m2 < A ≤ 10000 m2;
- AE: A > 10000 m2.
Nel computo della superficie lorda utile A, oltre alle aree destinate alla vendita, devono essere considerate solo le aree destinate a servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali all’attività commerciale, così come definite al successivo comma 2. Ad esempio, non si considerano aree direttamente funzionali quelle delle attività produttive o artigianali eventualmente presenti nell’opera da costruzione, anche se comunicanti con l’attività commerciale.
La superficie lorda utile A è impiegata per l’individuazione delle misure di sicurezza e non ai fini del campo di applicazione della presente regola tecnica.
in relazione alla quota dei piani h:
- HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;
- HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;
- HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;
- HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.
Le aree dell’attività direttamente funzionali sono classificate come segue:
- TA: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico;
- TB1: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico in numero limitato ed accompagnato da addetti;
- TB2: aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico, di superficie ≤ 100 m2;
- TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m2;
- TK1: aree collegate ad aree TA ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, aventi superficie > 150 m2;
TK2: aree esterne all’opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi; - TM1: depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2, aventi superficie> 200 m2;
- TM2: depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
- TM3: depositi di articoli pirotecnici NSL, con quantitativi netti di manufatti ≤ 150kg;
- TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione; nota ad esempio muletti, transpallet, macchine per la pulizia con uomo a bordo, ecc. - TZ: altre aree.
Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le seguenti aree: TK1, TK2, TM2, TM3, TT2.
Al par. V.8.4 la RTV specifica, in merito alla valutazione del rischio di incendio, che la progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al Cap. G.2 e che i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al Cap. G.310.
Al par. V.8.5 la RTV specifica, in merito alla strategia antincendio, che devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando le indicazioni (di seguito riportate) complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
Devono essere applicate le prescrizioni del Cap. V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
Pertanto, se il fabbricato nel quale è inserita l’attività commerciale, presentasse facciate combustibili, dovrebbe essere applicata anche la V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili“.
Più in dettaglio, per le misure antincendio esaminate nella RTV V.8, è previsto quanto segue:
Per la classificazione in relazione alla quota dei piani h possono essere omesse le quote dei piani dei percorsi di collegamento dell’attività commerciale con altre attività (es.: autorimesse, locali di pubblico spettacolo, ecc.).
Sempre in base alle dimensioni e al numero dei piani, dovranno essere rispettate le prescrizioni per:
- la reazione al fuoco dei materiali;
- la resistenza al fuoco dei compartimenti;
- l’esodo;
- la gestione della sicurezza antincendio;
- il controllo dell’incendio;
- la rivelazione ed allarme;
- il controllo di fumi e calore;
- la sicurezza impianti tecnologici.
Attività commerciale prevenzione incendi: il D.M. 27/11/2010
II D.M. 27/07/2010 è il provvedimento di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie
superiore a 400 m². Esso è stato soggetto ad alcune modifiche, come ad esempio quelle previste dal D.M. 10/03/2020 relative alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Il decreto si applica alle attività commerciali di nuova realizzazione (art. 4, comma 1); per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Circ. n. 75 del 3 luglio 1967 recante “Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.” e la Lett. Circ. n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975, recante “Parziali modifiche alla circolare n. 75 del 3 luglio 1967” (art. 7).
Si segnalano anche i commi 2 e 3 dell’art. 4, riguardanti sempre le attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto; il primo stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano, in questo caso, ove siano oggetto di interventi comportanti la loro ristrutturazione, come specificato al successivo comma 3 che, a sua volta, prevede che, qualora tali interventi di ristrutturazione comportino la sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume, le disposizioni previste nel decreto si applicano agli impianti o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica ovvero di aumenti di volume.
Se l’aumento di volume è superiore al 50% della volumetria esistente, fermo restando gli adeguamenti sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio debbono essere adeguati, per l’intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.
Per i centri commerciali rientranti nel campo di applicazione del decreto, nei quali coesistono più esercizi commerciali, il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali (art. 6).
La Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 m2 disciplina i seguenti ambiti:
- ubicazione (generalità, ubicazione ai piani interrati, comunicazioni e separazioni, accesso all’area ed accostamento dei mezzi di soccorso);
- caratteristiche costruttive (resistenza al fuoco, reazione al fuoco, compartimentazione, scale, ascensori, scale e rampe mobili);
- misure per il dimensionamento delle vie esodo (densità di affollamento, capacità di deflusso, lunghezza dei percorsi di esodo, sistemi di vie di esodo, caratteristiche delle vie di esodo, larghezza totale delle vie di esodo, sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi, numero di uscite, sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico);
- aree ed impianti a rischio specifico (generalità, classificazione, spazi per depositi, impianti di produzione di calore, impianti di climatizzazione);
- impianti elettrici (generalità, quadri elettrici generali, impianti elettrici di sicurezza, illuminazione di sicurezza);
- mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (generalità, estintori, reti naspi e idranti, impianto di spegnimento automatico);
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme (generalità, caratteristiche, sistemi di diffusione sonora);
- segnaletica di sicurezza;
- organizzazione e gestione della sicurezza antincendio (composizione della “squadra” degli addetti al servizio antincendio).
Guida INAIL per la prevenzione incendi nei centri commerciali
L’INAIL, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha realizzato la nuova guida sulla prevenzione incendi per le attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 m2.
La pubblicazione presenta un caso studio di progettazione di un centro commerciale oggetto di ristrutturazione, confrontando gli esiti risultanti dall’applicazione:
- del D.M. 27/07/2010 (la regola tecnica tradizionale “pre Codice”);
- della Regola Tecnica Verticale v.8 approvata con il D.M. 23/11/2018.
Nell’esempio l’attività è adibita ad esposizione e vendita all’ingrosso e al dettaglio; il centro commerciale, costituito da un edificio isolato, si sviluppa secondo due piani fuori terra ed un piano seminterrato prevalentemente adibito ad autorimessa, ospita 42 unità di vendita di varia natura e ha dimensioni in pianta pari a circa 146 x 54 m con una quota pari a 10,15 m rispetto alla quota del piazzale esterno.
Prevenzione incendi per le attività commerciali: FAQ
Questa sezione dedicata alle FAQ ha lo scopo di fornire risposte chiare e sintetiche alle domande più comuni sulle normative, gli obblighi e le misure di prevenzione applicabili alle attività commerciali soggette a controllo dei Vigili del Fuoco.
Quali sono le due alternative normative disponibili per la progettazione di un’attività commerciale? Esistono due percorsi alternativi:
- la Regola Tecnica Tradizionale (D.M. 27/07/2010 e successive modifiche);
- il Codice di Prevenzione Incendi con la Regola Tecnica Verticale V.8 (D.M. 23/11/2018 e successive modifiche).
Cosa si intende per “doppio binario” normativo?
Il “doppio binario” indica la possibilità di scegliere tra la Regola Tecnica Tradizionale e il Codice di Prevenzione Incendi fino all’abrogazione della prima.
Quali sono le principali misure di prevenzione e protezione previste dalla RTV V.8?
La Regola Tecnica Verticale V.8 prevede misure proporzionate alla superficie e al numero di piani, tra cui:
- prescrizioni per la reazione e la resistenza al fuoco dei materiali;
- strategie di esodo in caso di incendio;
- sistemi di controllo degli incendi (estintori, rilevazione fumi, allarmi);
- sicurezza degli impianti tecnologici.
Quali attività commerciali sono soggette alla prevenzione incendi secondo il D.P.R. 151/2011?
Sono soggetti i locali adibiti a esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie superiore a 400 m², fiere e quartieri fieristici. Sono escluse le manifestazioni temporanee.
Quali sono le categorie di rischio incendio per le attività commerciali?
Le attività vengono classificate in base a:
- superficie complessiva;
- carico d’incendio;
- numero di occupanti;
- materiali combustibili e impianti a rischio.
I bar e i ristoranti sono soggetti agli adempimenti del D.P.R. 151/2011?
No, i bar e i ristoranti non rientrano tra le attività soggette. Tuttavia, se inseriti in attività regolamentate da specifiche norme di prevenzione incendi, devono rispettare le disposizioni previste.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/prevenzione-incendi-in-gazzetta-la-regola-tecnica-verticale-per-attivita-commerciali-superiori-400-mq/


