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Prevenzione incendi scuole, approvate le nuove norme tecniche verticali

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Prevenzione incendi scuole, dal 25 agosto è possibile applicare la nuova norma prestazionale per edifici scolastici nuovi ed esistenti con più di 100 persone, ad esclusione degli asili nido

Dal 25 agosto 2017 sono in vigore le nuove regole tecniche verticali in merito alla prevenzione incendi nelle scuole, in alternativa alle specifiche disposizioni di cui al dm 26 agosto 1992.

Ricordiamo che la scadenza per l’adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogata, è stata fissata dal decreto Milleproroghe 2017 al 31 dicembre 2017.

Al fine di facilitare e rendere meno costosa la messa in sicurezza delle tante scuole ancora non in regola sul fronte antincendi, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2017 il decreto 7 agosto 2017 contenente:

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche,  ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Decreto 7 agosto 2017

Le nuove regole tecniche, alternative alle norme di prevenzione incendi già in vigore per le scuole (dm 26 agosto 1992), si basano su un approccio prestazionale e vanno ad aggiungersi come nuovo capitolo (VII), al Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015).

Campo di applicazione

La nuova regola tecnica si può applicare alle scuole di ogni tipologia, ordine e grado, sia esistenti che di nuova costruzione, con più di 100 persone presenti (di cui all’allegato I del dpr 1° agosto 2011, n. 151, individuate con il numero 67).

Sono compresi collegi e accademie ed esclusi gli asili nido.

Non possono essere applicate (ma solo costituire un utile riferimento) per scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche.

Nel caso in cui gli occupanti siano meno di 100, è comunque possibile far riferimento alla nuova norma.

Modifiche al decreto 3 agosto 2015

Il nuovo decreto (decreto 7 agosto 2017) contiene modifiche al decreto del 3 agosto 2015; in particolare, nella sezione V “Regole tecniche verticali”, e’ aggiunto il capitolo

V.7 – Attività scolastiche, contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche.

Sono esclusi gli asili nido.

Le novità ed i vantaggi

Con la nuova norma il progettista ha la possibilità di scegliere tra la nuova normativa prestazionale e la vecchia prescrittiva.

Il vantaggio consiste nella possibilità di optare per una strategia di prevenzione e protezione antincendio “su misura”; partendo dalla specifica realtà in cui si trova ad operare il progettista può scegliere, a parità di sicurezza, la soluzione più conveniente anche dal punto di vista economico.

Capitolo V.7: Attività scolastiche

Il nuovo capitolo è così strutturato:

  • classificazioni
  • strategia antincendio
  • reazione al fuoco
  • resistenza al fuoco
  • compartimentazione
  • gestione della sicurezza antincendio
  • controllo dell’incendio
  • rivelazione ed allarme
  • vani degli ascensori

La nuova norma sulle scuole sarà monitorata: entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti saranno verificati per prendere una decisione riguardo all’eventuale abrogazione delle norme del 1992.

 

Clicca qui per scaricare il decreto 7 agosto 2017

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