Norme antincendio per le strutture sanitarie: guida aggiornata
Norme antincendio per ospedali, RSA e ambulatori: attività 68, D.M. 2002, RTV V.11, scadenze 2027-2029 e obblighi di adeguamento
Le vigenti norme antincendio per le strutture sanitarie riguardano ospedali, RSA e strutture residenziali con più di 25 posti letto, nonché ambulatori, laboratori e centri diagnostici con superficie superiore a 500 m². Nei casi previsti, la progettazione può seguire il D.M. 18/09/2002 oppure, in alternativa, il Codice di prevenzione incendi con la RTV V.11 del D.M. 29/03/2021.
Tali provvedimenti forniscono i criteri generali di progettazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/2008, tra cui la valutazione del rischio, la qualifica degli addetti alla manutenzione ANT e la formazione degli addetti alla gestione emergenza antincendio.
Ecco una sintesi della normativa di riferimento e le guide pubblicate dall’INAIL sull’argomento. Ti consiglio di valutare gratuitamente un software per la progettazione antincendio in linea con le norme vigenti.
Indice
- Quali strutture sanitarie sono soggette ai controlli antincendio ex D.P.R. 151/2011 ?
- Quale norma si applica: D.M. 18/09/2002 o RTV V.11?
- Che cosa richiede il D.M. 18/09/2002?
- Quali sono le scadenze dell’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie?
- Cosa prevede la RTV V.11?
- Le strutture con meno di 25 posti letto sono prive di obblighi?
- Come verificare la conformità antincendio di una struttura sanitaria?
- FAQ
- Progettazione antincendio nelle strutture sanitarie: approfondimenti
- Prevenzione Incendi: contenuti correlati
Quali strutture sanitarie sono soggette ai controlli antincendio ex D.P.R. 151/2011 ?
Le strutture sanitarie rientrano nell’attività 68 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 quando superano le soglie previste per numero di posti letto o superficie.
L’attività 68 comprende:
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;
- strutture residenziali a ciclo continuativo o diurno;
- case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
- strutture di assistenza specialistica ambulatoriale;
- centri riabilitativi;
- strutture di diagnostica strumentale;
- laboratori con superficie complessiva superiore a 500 m².
Sono quindi comprese anche le case di riposo per anziani e le attività ambulatoriali, riabilitative, diagnostiche e di laboratorio.
Rispetto all’attività 86 del precedente D.M. 160/2/1982, il D.P.R. 151/2011 ha esteso espressamente l’assoggettabilità alle strutture ambulatoriali, riabilitative, diagnostiche e di laboratorio sopra la soglia dei 500 m².
Ecco la tabella sinottica:
| N. | ATTIVITÀ (D.P.R. 151/2011) | CATEGORIA | ||
A | B | C | ||
| 68 |
|
|
|
|
| Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex D.M. 16/02/82 | ||||
| 86 | ||||
| Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività introduce, fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, le “strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2”. | ||||
Quale norma si applica: D.M. 18/09/2002 o RTV V.11?
Il D.M. 18/09/2002 e la RTV V.11 rappresentano, nei casi in cui entrambe siano applicabili, due percorsi normativi alternativi.
Non devono essere combinati selezionando liberamente le prescrizioni più favorevoli dell’uno e dell’altro sistema.
Il D.M. 29/03/2021 consente di applicare la RTV V.11:
- alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto;
- alle attività di nuova realizzazione;
- in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme del D.M. 18 settembre 2002.
La scelta deve essere motivata in base alle caratteristiche dell’attività, alla configurazione dell’edificio, alla mobilità degli occupanti, alla continuità delle cure e alle eventuali opere di ristrutturazione o ampliamento.
Il D.M. 29/03/2021 – in vigore il 9 maggio 2021 – ha inserito nel Codice di prevenzione incendi il capitolo V.11 – Strutture sanitarie.
| Percorso | Impostazione | Riferimento |
| Regola tecnica tradizionale | Prevalentemente prescrittiva | D.M. 18 settembre 2002, aggiornato dal D.M. 19 marzo 2015 |
| Codice di prevenzione incendi | Metodologia prestazionale integrata con la RTO | D.M. 3 agosto 2015 e RTV V.11 approvata dal D.M. 29 marzo 2021 |
Che cosa richiede il D.M. 18/09/2002?
Il D.M. 18/09/2002 stabilisce le misure per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
Il decreto contiene prescrizioni anche per attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, sotto la responsabilità del titolare e del progettista.
Il provvedimento – aggiornato dal D.M. 19/03/2015 – stabilisce le norme di base per:
- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Sono previste misure per le strutture:
- di nuova costruzione ed esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
- strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi dell’allegato I al D.P.R. 151/2011;
- strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2;
- strutture di nuova costruzione ed esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m2;
- sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio.
Il decreto affronta in particolare:
- Caratteristiche costruttive
- resistenza al fuoco;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazione;
- limitazioni alle destinazioni d’uso.
- Esodo in emergenza
- affollamento;
- capacità di deflusso;
- esodo orizzontale progressivo;
- numero, larghezza e lunghezza delle vie d’uscita;
- apertura delle porte;
- caratteristiche delle uscite di piano.
- Impianti e protezione
- impianti elettrici;
- mezzi e impianti di estinzione;
- impianti di rivelazione e allarme;
- protezione attiva;
- segnaletica di sicurezza.
- Gestione
- organizzazione della sicurezza antincendio;
- informazione e formazione;
- istruzioni di sicurezza;
- sistema di gestione finalizzato all’adeguamento.
Il D.M. 19/03/2015 ha aggiornato la regola tecnica del 2002 e ha introdotto il percorso progressivo di adeguamento per determinate strutture sanitarie esistenti.
Il sistema di gestione deve comprendere l’analisi dei pericoli, l’organizzazione del personale, la pianificazione dell’emergenza, la manutenzione e il controllo delle diverse fasi di adeguamento.
Forniamo per il download gratuito del testo aggiornato e coordinato del D.M. 18/09/2002, integrato con circolari e chiarimenti forniti sull’argomento dai Vigili del Fuoco
Quali sono le scadenze dell’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie?
Come detto, il D.M. 19/03/2015 ha aggiornato la regola tecnica del 2002 individuando per le strutture sanitarie un percorso in fasi per la “messa a norma” con quattro scadenze entro cui adempiere a precise prescrizioni.
Il Decreto Milleproroghe 2023 (Dl 198/2022) ha disposto un rinvio di tre anni delle ultime tre fasi per le strutture in regola con la prima scadenza del 24 aprile 2016.
Il Decreto Infrastrutture-PNRR 2026 ha ulteriormente prorogato di un anno le ultime due scadenze per ma messa a norma: il rinvio riguarda le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero o residenziale a ciclo continuo o diurno, in regola con le prime due scadenze del piano di adeguamento del 2015:
In tabella i dettagli.
| Numero attività | Attività | Riferimenti normativi | Termini per l’adeguamento |
|---|---|---|---|
| 68 | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno con oltre 25 posti letto. |
| Le scadenze del piano in 4 fasi (D.M. 19/03/2015) riservato alle strutture esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 18/03/2002, originariamente erano le seguenti:
Il D.M. 20/02/2020 ha stabilito una proroga per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal D.M. 19/03/2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima. Per tali strutture, per effetto del D.M. 20/02/2020 si intendono prorogati di un anno la seconda e terza delle quattro scadenze che dunque sono fissate rispettivamente al 24 aprile 2020 e 24 aprile 2023. La legge di conversione del Milleproroghe 2023 ha previsto un altro rinvio. Questa volta di tre anni delle ultime tre scadenze del piano di adeguamento in 4 step. La proroga è per le strutture che hanno aderito al piano di adeguamento previsto dal D.M. 19/03/2015 e che, per cause di forza maggiore, legate all’emergenza pandemica, siano impossibilitate a completare i lavori nelle scadenze previste. Le strutture devono essere, però, in regola con la prima scadenze del 24 aprile 2016. Applicando il rinvio triennale alle scadenze già vigenti, il calendario diventa: 1ª fase: 24 aprile 2016 (nessuna proroga) Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. Infrastrutture-PNRR 2026, le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero o residenziale a ciclo continuo o diurno, in regola con le prime due scadenze del piano di adeguamento del 2015, hanno un anno in più per le ultime due scadenze della messa a norma. Il calendario definitivo è quindi: 1ª fase: 24 aprile 2016 (nessuna proroga) |
Cosa prevede la RTV V.11?
Il D.M. 29/03/2021 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile 2021 e in vigore dal 9 maggio 2021 – detta all’allegato 1 le norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie.
Le norme tecniche previste dal D.M. 29/03/2021 si possono applicare alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 18/09/2002.
L’applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella del D.M. 18/09/2002 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.
A quali strutture si applica la RTV V.11?
Le nuove norme tecniche si possono applicare a:
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
- residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.
Come classifica le strutture sanitarie la RTV V.11?
Le strutture sanitarie sono classificate come segue:
- in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:
- SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;
- SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;
- SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
- in relazione alla quota di tutti i piani h;
- in relazione al numero di posti letto P.
Le aree dell’attività sono classificate dalle nuove regole antincendio per le strutture sanitarie come segue:
- TA: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali;
- TB: aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero;
- TC: aree destinate ad altri servizi pertinenti (es. uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar, aree commerciali, aree di culto, …).
- TK: aree a rischio specifico (es. impianti di produzione calore, gruppi vuoto, laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, cucine…);
- TM: depositi inseriti nella stessa opera da costruzione dell’attività sanitaria;
- TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione o stazionari;
- TZ: altre aree.
Quali requisiti di compartimentazione prevede la RTV V.11?
I compartimenti destinati ad aree di tipo TA:
- devono soddisfare il livello di prestazione III per la compartimentazione (capitolo S.3);
- devono essere a prova di fumo proveniente dalle altre aree.
Le aree di tipo TK, TM e TT devono essere inserite in compartimenti distinti.
Le aree TM4 devono essere compartimentate rispetto alle opere da costruzione destinate ad attività SA o SB, oppure devono essere interposte distanze di separazione (capitolo S.3).
Le aree di tipo TB devono costituire compartimenti a prova di fumo proveniente dai compartimenti destinati alle aree TT e TM.
Le aree con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti in forma non sigillata:
- devono essere inserite in compartimenti distinti e a prova di fumo;
- il resto dell’attività deve essere a prova di fumo proveniente da tali aree.
Come funziona l’esodo orizzontale progressivo negli ospedali?
Le aree di tipo TA devono consentire l’esodo orizzontale progressivo. Le aree di tipo TA2 devono consentire l’esodo orizzontale progressivo nell’ambito delle stesse aree.
Che cosa prevede la gestione della sicurezza antincendio?
La gestione della sicurezza antincendio deve tradurre le misure progettuali in procedure, responsabilità, controlli e formazione effettivamente applicati durante l’esercizio. Nelle attività sanitarie la gestione deve considerare la presenza continuativa di persone vulnerabili e la necessità di mantenere servizi essenziali.
La GSA comprende almeno:
- ruoli e responsabilità;
- procedure ordinarie e di emergenza;
- controllo delle condizioni di esercizio;
- gestione delle modifiche;
- manutenzione dei sistemi di sicurezza;
- formazione degli addetti;
- pianificazione dell’esodo o del trasferimento progressivo;
- verifica periodica delle prestazioni;
- gestione delle imprese esterne e dei lavori di manutenzione.
Per le attività SC con sistemi di esodo comuni ad altre attività, la RTV V.11 richiede una GSA di livello di prestazione III. Nelle attività SC il centro di gestione delle emergenze può essere collocato anche in un locale non esclusivo, come reception o portineria, quando siano rispettate le condizioni previste.
Le strutture con meno di 25 posti letto sono prive di obblighi?
Il mancato superamento della soglia di 25 posti letto può escludere l’assoggettabilità all’attività 68 per il ricovero, ma non elimina gli obblighi generali di sicurezza antincendio. Il D.M. 18/09/2002 contiene anche misure per strutture non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.
Occorre comunque verificare:
- la presenza di altre attività soggette nell’edificio;
- impianti termici, gruppi elettrogeni, depositi e autorimesse;
- il rischio derivante da gas medicali;
- la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la valutazione del rischio incendio;
- la formazione e la gestione dell’emergenza;
- le indicazioni specifiche del paragrafo V.11.7, quando applicabile.
Analogamente, un ambulatorio sotto 500 m² potrebbe non rientrare nell’attività 68, ma potrebbe essere interessato da altre attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 o da obblighi di sicurezza derivanti dalla sua configurazione.
Come verificare la conformità antincendio di una struttura sanitaria?
In base a questa rapida disamina normativa, possiamo tracciare una checklist operativa che prevede innanzitutto la verifica deve partire dall’assoggettabilità e dalla scelta del percorso normativo, per poi esaminare edificio, occupanti, aree, impianti, gestione e documentazione:
- Identificare l’attività
- Individuare categoria e procedimento
- Scegliere il percorso normativo
- Classificare aree e occupanti
- Verificare la strategia antincendio
- Valutare impianti e rischi specifici
- Organizzare la GSA
- Verificare il percorso di adeguamento
FAQ
Quando una struttura sanitaria rientra nell’attività 68?
Una struttura con ricovero, una RSA o una casa di riposo rientra generalmente nell’attività 68 quando supera 25 posti letto. Gli ambulatori, i centri riabilitativi, la diagnostica e i laboratori rientrano nell’attività quando la superficie complessiva supera 500 m².
Il D.M. 18/09/2002 e la RTV V.11 si applicano insieme?
No. Nei casi in cui entrambi i percorsi sono disponibili, il D.M. 18 settembre 2002 e la RTV V.11 sono alternative. Il progetto deve seguire in modo coerente il percorso prescelto.
Qual è la scadenza finale per l’adeguamento antincendio?
L’articolo fonte aggiornato al 29 luglio 2026 riporta il 24 aprile 2029 come quarta scadenza del piano. Prima di utilizzare la data in un incarico o in una pratica, va verificato il riferimento nel testo ufficiale coordinato.
Un ambulatorio di 450 m² è soggetto all’attività 68?
Non per il solo criterio della superficie, perché la soglia dell’attività 68 è superiore a 500 m². Devono comunque essere verificate eventuali altre attività soggette, gli impianti presenti e gli obblighi generali di sicurezza antincendio.
Che cos’è l’esodo orizzontale progressivo?
È il trasferimento degli occupanti verso un compartimento sicuro posto sullo stesso piano. Nelle strutture sanitarie consente di proteggere pazienti allettati o non autosufficienti senza ricorrere immediatamente alle scale.
Le strutture con meno di 25 posti letto devono rispettare norme antincendio?
Sì. Il mancato superamento della soglia dell’attività 68 non elimina gli obblighi di valutazione, gestione dell’emergenza e sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono inoltre essere presenti altre attività soggette.
Che cosa cambia per le RSA?
Le RSA con più di 25 posti letto rientrano nel campo di applicazione della RTV V.11 e possono essere classificate SA o SB in base al tipo di prestazione erogata.
Progettazione antincendio nelle strutture sanitarie: approfondimenti
La guida INAIL 2025
L’INAIL ha pubblicato nel 2025 la guida “Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie – La Regola Tecnica Verticale V. 11 del Codice di prevenzione incendi”.
Nella pubblicazione viene affrontata la ristrutturazione e l’ampliamento di un ospedale esistente confrontando gli esiti risultanti dall’applicazione del D.M. 18/09/2002 e(regola tecnica tradizionale pre Codice) e della V.11, la “nuova” regola tecnica verticale (RTV) approvata con D.M. 29/03/2021, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale (RTO) costituita dal Codice.
Documento INAIL sul rischio incendio nei reparti di risonanza magnetica (2024)
L’INAIL ha reso disponibile da ottobre 2024 una pubblicazione sulla gestione del rischio incendio nei reparti di risonanza magnetica.
Il documento fornisce indicazioni mirate a ottimizzare specifici aspetti organizzativi e gestionali nonché a razionalizzare le azioni di intervento antincendio nelle strutture sanitarie ospitanti apparecchiature a risonanza magnetica (RM).
Le norme antincendio per le strutture sanitarie (la RTV11 ex D.M. 29/03/2021 e in alternativa il D.M. 18/09/2002) richiamano la RM quale apparecchiatura a elevata tecnologia a cui si applicano specifiche misure di prevenzione e protezione antincendio a seconda della struttura sanitaria, in base alla sua estensione e al numero di posti letto adibiti al ricovero.
La valutazione deve tener conto del magnete, delle caratteristiche della struttura e dei pazienti esaminati.
A seconda dei casi va valutata la compartimentalizzazione; la norma, ad esempio, prevede sistemi a doppio step in cui il preallarme, sonoro o a comando vocale, sia riconoscibile dai soli addetti antincendio, con un tempo a disposizione per la verifica dello stato di allerta.
La pubblicazione contiene indicazioni utili per l’organizzazione della sicurezza antincendio, il piano di emergenza, i sistemi di rilevazione dell’incendio, le modalità di intervento, il carico incendio e le vie di fuga.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/in-gazzetta-le-norme-antincendio-per-le-strutture-sanitarie/




