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Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » Prevenzione Incendi Asili Nido: le norme di riferimento

Prevenzione Incendi Asili Nido: le norme di riferimento

La normativa antincendio applicabile per gli asili nido: la regola tecnica tradizionale e la Regola Tecnica Verticale in applicazione del Codice di Prevenzione Incendi

Tempo di lettura stimato: 8 minutidi Redazione BibLus / 13 Febbraio 2025/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
asilo nido

Per la progettazione di un asilo nido è possibile seguire due strade, alternative fra loro:

  • applicare la Regola Tecnica Tradizionale di cui al D.M. 16/07/2014;
  • applicare il Codice di Prevenzione Incendi, come integrato dalla nuova Regola Tecnica Verticale di cui al D.M. 06/04/2020.

Individuato uno dei due percorsi normativi, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due regole tecniche alternative e non complementari.

Per queste tipologie di attività, fino all’abrogazione delle RT tradizionali, permane la possibilità del cosiddetto “doppio binario”.

Per le attività non rientranti nel campo di applicazione dei D.M. 16/07/2014 e D.M. 06/04/2020, si applica quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 3 settembre 2021, distinguendo gli asili nido a “rischio di incendio basso”, per i quali si applica il “Minicodice“, dagli asili nido non soggetti e non a “rischio di incendio basso”, per i quali si applica il Codice.

Ricordiamo che, con il D.L. 198/2022, il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti alle scuole è stato prorogato al 31 dicembre 2027 (Decreto Milleproroghe). Questa proroga riguarda tutte le istituzioni scolastiche, comprese quelle che offrono percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e tecnica superiore (Ifts), nonché le Fondazioni Its Academy.

Per quanto riguarda gli asili nido, il rinvio al 31 dicembre 2027 si applica ai lavori relativi alla prima delle 3 fasi previste dalla normativa tecnica antincendio (D.M. Interno del 16 luglio 2014). Questo primo step include una serie di interventi obbligatori, tra cui la compartimentazione rispetto ad altre attività presenti nell’edificio, il rispetto delle norme sulla resistenza al fuoco, l’adeguamento delle scale di emergenza e degli ascensori. È inoltre richiesto che l’impianto elettrico sia conforme agli standard di sicurezza, che venga installata un’apposita segnaletica, oltre a estintori adeguati in numero e capacità, e sistemi di allarme in grado di diffondere segnali accessibili a diverse tipologie di percezione sensoriale.

Nuova guida INAIL sulla prevenzione incendi degli asili nido

Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri hanno realizzato una nuova guida sulle misure di prevenzione incendi nella progettazione degli asili nido.

La pubblicazione confronta gli esiti risultanti dall’applicazione congiunta in un caso studio:

  • del D.M. 16/07/2014 e s.m.i. (Regola Tecnica Tradizionale pre Codice);
  • della Regola Tecnica Verticale V.9, la “nuova” regola tecnica verticale approvata con il D.M. 6/04/2020.

Il caso studio riguarda un asilo nido di nuova realizzazione che prevede un numero di occupanti superiore a 30 su una struttura edilizia di circa 1.500 metri quadrati che si sviluppa secondo due piani fuori terra.

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Download Gratuito D.M. 6/04/2020 - Prevenzione incendi asili nido

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Indice

  • Nuova guida INAIL sulla prevenzione incendi degli asili nido
  • Ambito di assoggettabilità D.P.R. 151/2011: attività n. 67
  • D.M. 16/07/2014: normativa antincendio tradizionale per gli asili nido
  • La RTV V.9 per gli asili nido

Ambito di assoggettabilità D.P.R. 151/2011: attività n. 67

L’ambito di assoggettabilità della norma è l’attività n. 67 del D.P.R. 151/2011 (Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti). Per quanto riguarda le accademie con oltre 100 persone presenti, l’adeguamento antincendio deve avvenire entro il 31 dicembre 2027 (Dl 228 del 2021, Milleproroghe 2022), articolo 6, comma 3).

Gli asili nido non sono da considerare “scuole” per cui essi non sono stati soggetti ai controlli di prevenzione incendi.

La loro assoggettabilità è stata introdotta dal D.P.R. 151/2011 e, quale attività di nuova istituzione, sono stati fissati due termine di adeguamento per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. stesso. Il primo termine è stato prorogato, da ultimo, al 31/12/2024 e, di conseguenza, anche il secondo.

 

 

N.

ATTIVITÀ (D.P.R. 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

67

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;
Asili nido con oltre 30 persone presenti.

Fino a 150 persone

  1. Oltre 150 e fino a 300 persone;
  2. Asili nido

Oltre 300 persone

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex D.M. 16/02/82

85

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività introduce, fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, gli “asili nido con oltre 30 persone presenti”.

D.M. 16/07/2014: normativa antincendio tradizionale per gli asili nido

II D.M. 16/07/2014 e s.m.i., “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”, disciplina la prevenzione incendi negli asili nido, fornendo indicazioni anche per quelli con meno di 30 persone presenti.

Tali norme si applicano agli asili nido:

  • di nuova realizzazione con più di trenta persone presenti (Titolo II);
  • a quelli esistenti (al 28 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto) con più di trenta persone presenti (Titolo III);
  • a quelli con meno di trenta persone presenti, non costituenti attività soggetta ai sensi del D.P.R. 151/2011 (Titolo IV).

In particolare le disposizioni riportate nel Titolo II si applicano:

  • agli asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone presenti;
  • agli asili nido esistenti al 28 agosto 2017, con oltre 30 persone presenti, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto (29 luglio 2014), limitatamente alle parti interessate dall’intervento.

Alla luce dell’entrata in vigore dei dd.mm. 1, 2 e 3 settembre 2021, gli asili nido con meno di 30 persone presenti dovranno rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ivi normati, commisurando la valutazione del rischio alle attività lavorative presenti.

Al Titolo I sono previste le disposizioni comuni con le definizioni di:

  • asilo nido: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.
  • edifici di tipo isolato: edifici esclusivamente destinati ad asilo nido e ad attività pertinenti ad esso funzionalmente collegate, eventualmente adiacenti a edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni.
  • edifici di tipo misto: edifici destinati ad altre attività oltre che all’asilo nido.
  • persone presenti: numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell’attività il numero di bambini e/o neonati.
  • corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l’esodo in un’unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall’inizio dello stesso fino all’incrocio conun  corridoio dal quale sia possibile l’esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
  • percorsi alternativi: da un dato punto due percorsi si considerano alternativi se formano tra loro un angolo maggiore di 45°.
  • piano di riferimento: piano ove avviene l’allontanamento degli occupanti all’esterno dell’edificio, corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso.
  • esodo orizzontale progressivo: modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro.
  • sezione: insieme degli spazi gioco, pranzo, riposo e locali igienici dedicato ai bambini suddivisi in fasce di età (sezione piccoli 3-12 mesi; sezione medi 12-24 mesi; sezione grandi 24-36 mesi).
  • attrezzatura di ausilio per l’esodo: attrezzatura, anche di tipo carrellato, per il trasporto dei neonati e dei bambini piccoli.

Al TiTolo II sono fornite le indicazioni in merito a

  • Ubicazione
  • Caratteristiche costruttive (Resistenza al fuoco, Compartimentazione, Reazione al fuoco, Scale, Impianti di sollevamento,
  • Misure per il dimensionamento del sistema di esodo (Sistemi di vie di esodo, Densità di affollamento, Capacità di deflusso, Lunghezza dei percorsi di esodo, Larghezza delle vie di uscita, Esodo orizzontale progressivo, Numero di uscite)
  • Aree ed impianti a rischio specifico (Impianti di produzione di calore e confezionamento dei pasti, Locali adibiti a depositi, Locali per il lavaggio e deposito della biancheria)
  • Impianti elettrici (Sezionamento di emergenza, Servizi di sicurezza, Illuminazione di sicurezza)
  • Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (Estintori, Impianto idrico antincendio, Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme, Sistemi di allarme, Segnaletica di sicurezza,
  • Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio (Piano di emergenza)
  • Informazione e formazione antincendio
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Download Gratuito D.M. 16/07/2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli asili nido

La RTV V.9 per gli asili nido

Il D.M. 06/04/2/2020 e s.m.i. recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015”, costituisce RTV di prevenzione incendi per tali attività.

La regola tecnica verticale si applica agli asili nido con numero di occupanti superiore a 30.

Essa stabilisce, al par. V.9.2, le seguenti definizioni che integrano quelle, di carattere generale, presenti nel Cap. G.1:

  1. Bambini: occupanti di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi.
  2. Asili nido: strutture educative destinate ai bambini.
  3. Attestato di idoneità tecnica7: attestato previsto dall’articolo 3 del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 609.

Classificazioni

La RTV V.9 prevede, al par. V.9.3, le seguenti classificazioni:

  • HA: ≤ 12 m;
  • HB: 12 m < h ≤ 32 m;
  • HC: 32 m < h ≤ 54 m;
  • HD: h > 54 m.

Le aree dell’attività sono classificate come segue:

  • TA: aree destinate principalmente alla presenza di bambini;
  • TB: aree destinate ad uffici o servizi;
  • TC: aree destinate al confezionamento dei pasti nel caso vi sia presenza di impianti a gas;
  • TM1: locali destinati al lavaggio della biancheria o a deposito con carico di incendio specifico qf > 300 MJ/m2;
  • TM2: locali destinati al lavaggio della biancheria o a deposito con carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/m2;
  • TO: aree destinate a spazi comuni;
  • TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.

Sono considerate aree a rischio specifico almeno le aree TM2.

Valutazione del rischio di incendio

La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2,  mentre i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

La valutazione del rischio di incendio deve tenere conto della vulnerabilità e delle capacità motorie, che non consentono di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, nonché delle condizioni di permanenza dei bambini nella struttura (es. in culla, nei lettini, ecc.), soprattutto ai fini della progettazione del sistema di esodo e della gestione della sicurezza antincendio.

Strategia antincendio

Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto riportato nelle indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

Non sono ammesse aree a rischio per atmosfere esplosive.

  • Reazione al fuoco: nella aree TA sono ammessi solo materiali del gruppo GM1.
  • Resistenza al fuoco: la classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella.
CompartimentiClassificazione dell’attività
HAHBHCHD
Fuori terra306090
Interrati6090

Compartimentazione:

  • le aree TA devono essere ubicate a quota di piano non inferiore a -1 m;
  • le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione in tabella.
Aree dell’attivitàClassificazione dell’attività
HAHBHCHD
TA, TB e TODi tipo protetto con superficie lorda massima del compartimento non superiore a 1000 m2
TC Di tipo protetto
TM1Di tipo protetto
TM2 Il resto dell’attività deve essere a prova di fumo proveniente dall’area TM2
TZSecondo risultanze della valutazione del rischio

Esodo

  • nelle aree TA l’affollamento è pari al numero massimo di occupanti previsto;
  • da ciascuna area TA e TO è ammessa lunghezza di corridoio cieco ≤ 20 m ed affollamento degli ambiti serviti non superiore a 50 occupanti;
  • nelle aree TA, TB e TO deve essere prevista segnaletica di sicurezza a pavimento finalizzata ad indicare le vie d’esodo fino al luogo sicuro in ogni condizione di esercizio dell’attività.

Gestione della sicurezza antincendio

  1. ai soli fini dell’attribuzione del livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio, il numero di posti letto è da assumersi pari al numero dei bambini;
  2. la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l’anno e, comunque, la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall’apertura dell’anno educativo;
  3. tutto il personale addetto all’attività deve ricevere formazione antincendio specifica secondo la normativa vigente. Di esso, un numero non inferiore a 4 fino a 50 occupanti, deve essere in possesso di specifico attestato di idoneità tecnica. In caso di più di 50 occupanti, la necessità di un numero superiore di addetti in possesso di attestato di idoneità tecnica è frutto di specifica  valutazione del rischio.

Controllo dell’incendio

  • le aree dell’attività devono essere dotate di misure di controllo dell’incendio secondo i livelli di prestazione previsti in tabella;

<table”>

Aree dell’attivitàClassificazione dell’attivitàHAHBHCHDTA, TB, TM1, TM2, TOIII [1]IIITZSecondo risultanze della valutazione del rischio<td” colspan=”5″>[1] è ammesso il livello II se il numero di occupanti è inferiore a 100.

Rivelazione ed allarme

1. L’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV.

Non è richiesto il sistema EVAC.

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

1. I gas refrigeranti negli impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) e di refrigerazione alimentare, inseriti in aree TA o TO, devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 81713.

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