D.L. Infrastrutture-PNRR 2026: le misure per lavori pubblici, antincendio ospedali ed emergenza caldo
Ok alla sospensione temporanea del recupero dell'anticipazione. CIGO straordinaria per le imprese edili. Proroghe antincendio per le strutture sanitarie
Il D.L. Infrastrutture – PNRR 2026 (D.L. 107/2026) – convertito con Legge 152/2026 – introduce disposizioni urgenti per accelerare il PNRR, le grandi opere e la sicurezza energetica.
Sono tre i punti del provvedimento che riguardano più da vicino la quotidianità degli operatori del settore delle costruzioni:
- anticipazioni contrattuali nei lavori pubblici;
- misure di contrasto per le emergenze climatiche;
- sicurezza antincendio delle strutture sanitarie.
Ecco cosa prevede in dettaglio il D.L. Infrastrutture-PNRR 2026.
Indice
Sospensione temporanea del recupero dell’anticipazione: più liquidità per le imprese impegnate nei cantieri pubblici
Tra le misure più rilevanti del Decreto Infrastrutture-PNRR 2026 figura la possibilità – prevista dall’art. 1-.bis – di sospendere temporaneamente il recupero dell’anticipazione riconosciuta alle imprese che lavorano nei cantieri pubblici.
L’obiettivo è alleggerire la pressione finanziaria sulle aziende che devono affrontare gli effetti dei rincari legati alle tensioni internazionali.
L’anticipazione contrattuale rappresenta infatti una risorsa importante per avviare e sostenere le attività di cantiere. Normalmente, le somme anticipate vengono recuperate progressivamente nel corso dell’esecuzione del contratto. La sospensione del recupero consente alle imprese di trattenere più a lungo una parte della liquidità disponibile.
La misura non cancella l’obbligo di restituzione, ma ne differisce temporaneamente il recupero, offrendo alle aziende un margine finanziario aggiuntivo durante la realizzazione dei lavori.
Il provvedimento stabilisce alcune condizioni:
- la misura interessa gli appaltatori impegnati nei cantieri pubblici che hanno ricevuto un’anticipazione contrattuale;
- è attiva per il tempo strettamente necessario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026;
- la sospensione non si applica agli interventi finanziati, interamente o parzialmente, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- l’attivazione non è automatica: l’impresa appaltatrice deve presentare una richiesta;
- la possibilità concreta di ottenere la sospensione resta inoltre subordinata alle risorse disponibili a legislazione vigente.
Qui maggiori informazioni sull’anticipazione del prezzo
Tutele per imprese e lavoratori durante le emergenze climatiche: neutralizzazione dei periodi di cassa integrazione
Un altro capitolo del Decreto Infrastrutture – PNRR 2026 riguarda le conseguenze delle emergenze climatiche sulle attività lavorative.
Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia, per le aziende che operano nell’escavazione e nella lavorazione dei materiali lapidei e per le attività affini, i periodi di cassa integrazione richiesti a causa di eccezionali condizioni climatiche non saranno conteggiati ai fini del limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile previsto dalla disciplina ordinaria.
Inoltre, anche le aziende che hanno già raggiunto il plafond normalmente disponibile potranno continuare a richiedere il trattamento di integrazione salariale senza dover attendere il periodo di sospensione previsto dalla normativa generale.
L’agevolazione riguarda le sospensioni o riduzioni effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026.
Inoltre, per le domande di integrazione salariale presentate in queste circostanze non sarà, infatti, dovuto il contributo addizionale, con l’obiettivo di incentivare il ricorso agli ammortizzatori sociali quando la sospensione dell’attività è determinata da cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro e legate esclusivamente alle condizioni climatiche.
Qui maggiori informazioni sulla CIGO edilizia 2026
Proroga per l’adeguamento antincendio degli ospedali
Il Decreto Infrastrutture – PNRR 2026 proroga ulteriormente i termini per l’adeguamento antincendio di ospedali e strutture sanitarie pubblici e privati con oltre 25 posti letto.
L’obiettivo della disposizione è evitare interruzioni nell’erogazione dei servizi sanitari, purché siano comunque rispettate le condizioni di sicurezza indicate dalla norma.
Più nel dettaglio, la proroga riguarda le strutture che:
- erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno, esistenti al 27 dicembre 2002 (data di entrata in vigore della regola tecnica verticale antincendio per le strutture sanitarie).
- hanno aderito al piano di adeguamento stabilito dal D.M. 19/03/2015.
Ricordiamo che il D.M. 19/03/2015 ha aggiornato la regola tecnica del 2002 individuando per le strutture sanitarie un percorso in fasi per la “messa a norma” con quattro scadenze entro cui adempiere a precise prescrizioni.
I termini previsti erano già stati differiti di tre anni dal Decreto Milleproroghe 2023 (Dl 198/2022). Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. Infrastrutture-PNRR 2026, le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero o residenziale a ciclo continuo o diurno, in regola con le prime due scadenze del piano di adeguamento del 2015, hanno un anno in più per le ultime due scadenze della messa a norma:
- dal 24 aprile 2026 al 24 aprile 2027;
- dal 24 aprile 2028 al 24 aprile 2029.
Inoltre, le strutture ospedaliere esistenti al 24 aprile 2015 (data di entrata in vigore del D.M. 19 marzo 2015) che, in tale data – senza aver aderito al percorso in fasi per la “messa a norma” – hanno già pianificato o hanno in corso lavori di adeguamento in base a un progetto approvato dai Vigili del Fuoco devono presentare la Scia antincendio – relativa al completamento dell’adeguamento – entro il 31 dicembre 2026.
Qui maggiori informazioni sulle “norme antincendio per le strutture sanitarie“

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/decreto-infrastrutture-2026/



Ritengo che la mancata proroga retroattiva per i titoli edilizi già scaduti, nasconda una visione molto ipocrita.
Se i titoli edilizi sono scaduti, si configura un abuso edilizio in quanto è stato realizzato un manufatto non conforme al titolo legittimante (ad es. la realizzazione del solo scheletro di c.a., che non definisce alcuna volumetria, non è conforme al titolo che avrebbe previsto una volumetria). La conseguenza dovrebbe essere la demolizione di quanto costruito, sebbene non finito.
Si dovrebbero demolire tutti i manufatti non finiti?