superbonus-110

Superbonus: dettagli ed interventi per le detrazioni al 110 %

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

La legge Rilancio prevede l’innalzamento delle detrazioni al 110 % per ecobonus, sismabonus, impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Il dl n. 34/2020 denominato “decreto Rilancio”, convertito nella legge 77/2020, pubblicata in Gazzetta il 18 luglio, prevede tra le varie misure per uscire dall’emergenza economica generata dal coronavirus, detrazioni al 110 % (superbonus) in materia edilizia.

Nel titolo VI – misure fiscali – all’articolo 119 è prevista la detrazione nella misura del 110%  per interventi:

  • volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici;
  • per la riduzione del rischio sismico;
  • relativi all’installazione di impianti fotovoltaici;
  • per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

La detrazione al 110% tuttavia è limitata ad alcuni interventi specifici e prevede alcuni vincoli che ne circoscrivono il campo d’azione.

Per tali interventi è previsto che il contribuente potrà optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.

Ecobonus al 110 %

La detrazione di cui all’articolo 14 del dl 63/2013 (convertito nella Legge n. 90/2013) si applica nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari impatto.

Gli interventi agevolati sono:

  1. interventi di isolamento termico (cappotto termico);
  2. impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti (ad es. case a schiera) e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione.

Il superbonus in pratica riguarda principalmente gli interventi condominiali (cappotto termico ed impianti centralizzati), gli edifici unifamiliari o gli edifici a schiera (cappotto e/o sostituzione impianti di riscaldamento).

a – Interventi d’isolamento termico

Sono agevolati gli interventi di isolamento termico (come ad esempio il cappotto termico) delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’intero edificio (o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno).

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a :

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi.

b – Impianti centralizzati

La detrazione del 110% è prevista per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per:

  • il riscaldamento;
  • il raffrescamento;
  • la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;

con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’ edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

c – Sostituzione degli impianti di climatizzazione negli edifici unifamiliari/plurifamiliari indipendenti

Sono detraibili con il superbonus gli interventi sugli edifici unifamiliari, o plurifamiliari con accesso indipendente, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per:

  • il riscaldamento;
  • il raffrescamento;
  • la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;

a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

Le detrazioni al 110 %, di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’ impianto sostituito.

Detrazione per altri interventi di efficientamento energetico (ecobonus classico)

Solamente coloro che eseguono interventi di cui alla lettera a,b,c potranno detrarre, con l’aliquota del 110% anche altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del dl n.63/2013 (ecobonus), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente.

Rispetto dei requisiti in materia di prestazioni energetiche

Ai fini dell’accesso al Superbonus, tutti i suddetti interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dal comma 3-ter dell’ articolo 14 del dl 63/2013, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche  congiuntamente agli interventi di istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Se il miglioramento di due classi non fosse possibile, perché già si trova in una classe alta, sarà necessario il conseguimento della classe energetica più alta.

Il passaggio di due classi energetiche dovrà essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Detrazioni al 110 % per impianti fotovoltaici

Prevista la detrazione al 110% in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici eseguita congiuntamente ad uno degli interventi lettera a,b,c.

La detrazione per tali impianti è innalzata al 110% solo se eseguita contestualmente a interventi condominiali (cappotto termico ed impianti centralizzati) o gli edifici unifamiliari/plurifamiliari con accesso indipendente (cappotto e  sostituzione impianti di riscaldamento).

Il Superbonus per il fotovoltaico spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’ impianto solare fotovoltaico:

La detrazioni si potrà ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo ed è riconosciuta anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.

La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione, e gli incentivi per lo scambio sul posto.

Detrazione al 110 % colonnine di ricarica auto elettriche

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici si prevede la detrazione al 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, sempreché l’ installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui alla lettera a,b,c.

Sismabonus al 110%

Per gli interventi relativi al sismabonus l’aliquota delle detrazioni è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%.

Tali disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

La detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di a,b,c.

Beneficiari del Superbonus

Possono accedere alle suddette detrazioni:

  1.  i condomìni;
  2. le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  3. gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali;
  4. le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
    • d-bis ) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; dalle organizzazioni di volontariato; dalle associazioni di promozione sociale;
  5. dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

I suddetti soggetti possono beneficiare delle detrazioni sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

 

Clicca qui per scaricare la legge Rilancio (legge di conversione del dl n.34/2020)

 

FAQ Superbonus

Ricordiamo ai lettori che su BibLus è disponibile un’apposita pagina contenente le FAQ sulle detrazioni al 110 % dove è possibile ritrovare le risposte ai quesiti più frequenti sulla nuova agevolazione.

Inoltre, nella stessa pagina, è possibile formulare il proprio quesito sul Superbonus. L’eventuale risposta sarà pubblicata direttamente nella pagina (NB: i dati personali non saranno pubblicati nelle FAQ).

 

Clicca qui per accedere alle FAQ Superbonus

 

software-superbonus

 

43 commenti
  1. Ivan Belli
    Ivan Belli dice:

    Da quanto ho capito, il proprietario di un appartamento in condominio può usufruire del 110 solo facendo il cappotto nel suo appartamento, il quale deve avere una superficie disperdente superiore al 25% dell’intero edificio e migliorare 2 classi energetiche dell’intero edificio, giusto?
    Se è dotato di impianto autonomo in nessun caso può sostituirlo sfruttando il 110?

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      La redazione di BibLus ha predisposto una pagina specifica per le FAQ sul superbonus al seguente link.

      Nella pagina è possibile ricercare le FAQ tra gli argomenti più comuni ed è possibile lasciare eventualmente una nuova domanda.

      NB: Non è garantita la risposta a tutte le domande inviate.
      La redazione risponderà principalmente alle domande ritenute di utilità comune. Non possono essere presi in considerazione casi singolari e di interesse specifico, che richiederebbero comunque un maggiore livello di approfondimento.

      Rispondi
  2. Paolo
    Paolo dice:

    La sostituzione dell’impianto termico deve avvenire con un generatore a pompa di calore o anche con caldaia a condensazione? Oppure vale solo per uno scalda acqua sanitaria a condensazione?
    Nel testo non è chiaro e si legge:
    ………… Sono detraibili gli interventi sugli edifici unifamiliari, o plurifamiliari con accesso indipendente, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per:
    -il riscaldamento;
    -il raffrescamento;
    – la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
    a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

    Grazie.

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Paolo,
      premetto che nella legge NON è presente un obbligo di utilizzare una specifica tecnologia all’atto della sostituzione del generatore.

      E’ chiaro tuttavia che una tale tecnologia (la PdC) riesce sicuramente a garantire un salto prestazionale più importante, fermo restante che l’impianto possa essere connesso ad una macchina di questo tipo (per intenderci ad un impianto con radiatori in ghisa ad alte temperature non ha senso abbinare la PdC che non riesce a riscaldare l’acqua fino alle temperature ottimali necessarie per un impianto di tal tipo).

      Rispondi
  3. Sergio
    Sergio dice:

    I comuni proprietari di edifici (edilizia popolare) possono produrre domanda sia per l’ecobonus e che per il sismabonus. infine i proprietari di strutture alberghiere possono produrre domanda per l’eco e/o sismabonus?
    grazie

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Sergio,
      sicuramente le strutture alberghiere sono escluse dal superbonus al 110%.
      Durante l’iter di conversione in legge del dl rilancio erano stati presentati degli emendamenti per includerle, ma sono stati respinti dalla commissione bilancio poiché non c’erano le coperture finanziarie.

      Per quanto riguarda i Comuni la legge prevede tra i beneficiari: “gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali”.

      Al momento attendiamo dei chiarimenti delle Entrate sul significato di “altri enti aventi le stesse finalità sociali”, in tale definizione potrebbero, forse, ricadere i Comuni.

      Rispondi
  4. ALFONSO Sacco
    ALFONSO Sacco dice:

    Buongiorno. In un edificio plurifamiliare composto da 14 condomini, diverso dalle case a schiera (atteso che la struttura è disposta su 3/4 livelli abitati anche da più condomini), ove risulta comune a tutti un seminterrato adibito a garage ove ognuno ha un suo BOX privato, dove inoltre ogni condomino ha un ingresso indipendente per accedere ad ogni sua abitazione (tranne due che hanno una scala comune), dove può trovare applicazione il sistema superbonus rispetto alle indicate ipotesi a), b) e c)?
    Si tenga conto che su 14 condomini, non tutti sono d’accordo e quindi interessati alle agevolazioni sismabonus.
    Grazie mille

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Alfonso,
      un tale edificio è a tutti gli effetti un condominio e quindi potrà accedere alle detrazioni a (interventi di isolamento termico) e b (impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda).

      Per accedere al superbonus in questi casi sarà sempre necessario il via libera dell’assemblea condominiale.

      Rispondi
      • ALFONSO Sacco
        ALFONSO Sacco dice:

        Grazie mille.
        Purtroppo noi non siamo in assemblea poichè non c’è un amministratore di condominio….ed in assenza come si fa a decidere tenuto conto che siamo 14?
        Sono una minima parte è disposta ad accedere al sistemabonus….
        In ogni caso il punto a) è da escludere perchè l’immobile è di recente costruzione (appena 10 anni) ed avendo tutte le parti delle facciate in comune, peraltro tutte in pietra a vista, come si potrebbe intervenire con il cappotto?
        Sul punto b), non esistono nell’intero immobile impianti di climatizzazione invernali comuni e quindi nessun impianto si può sostituire sulle parti comuni dell’edificio…..ognuno dispone di un proprio autonomo impianto di climatizzazione….l’unico impianto comune è quello dell’antenna televisiva….quindi penso che non si può intervenire neppure sul punto b)!!!
        E’ cosi o mi sto sbagliando?

        Rispondi
        • Mario Guerriero
          Mario Guerriero dice:

          Ciao Alfonso,
          la legge Rilancio prevede che possano accedere alle detrazioni al 110% anche i condomini non formalmente costituiti, ovvero quei condomini in cui non ci sia un amministratore o ad esempio che non abbiano una partita IVA dedicata.
          In tal caso invece di una delibera dell’assemblea condominiale bisognerà stipulare un contratto tra i condomini.
          Requisito indispensabile è che ci sia comunque l’approvazione della maggioranza dei condomini.

          Rispondi
  5. Carmelo Bonadonna
    Carmelo Bonadonna dice:

    Buongiorno. Se il lastrico solare non è condominiale, ma privato, e il condominio procede all’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica accedendo al 110% della detrazione, può il proprietario esclusivo del lastrico solare accedere all’ecobonus in caso di installazione contestuale di pannelli fotovoltaici?

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Carmelo,
      se il condominio accede alle detrazioni al 110, automaticamente abilita l’accesso alle detrazioni da parte del singolo condomino.
      Se ad esempio il condominio approva un intervento di isolamenteo termico (come il cappotto termico) ciascun condomino potrà detrarre al 110% interventi dii riqualificazione energetica sulla propria unità, quali ad esempio:
      -sostituzione di caldaia e/o infissi;
      -rifacimento di impianti termici;
      -installazione di un impianto fotovoltaico sul lastrico solare di proprietà esclusiva.

      Rispondi
  6. franco
    franco dice:

    A me pare che la vicenda non sia affatto chiara. Dopo la stranezza di un incentivo che sembra prevedere una agevolazione superiore alla spesa sostenuta (del 110%, appunto) senza alcuna specificazione di quali siano le spese ulteriori rispetto a quelle strettamente attinenti ai lavori effettuati -o si deve pensare ad un vero e proprio “regalo” ai proprietari di immobili?-, ora se ne aggiunge anche un’altra: la specificazione, tutt’altro che chiara, che fa riferimento alle «unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno» (la analoga frase ripresa dall’Agenzia delle Entrate nella recentissima Guida fiscale risulta in realtà leggermente diversa).
    Tale specificazione, però, che ricorda stranamente taluni annunci di moda qualche anno fa, che pubblicizzavano determinati affitti sovente destinati ad un uso un po’ particolare, appare quantomeno approssimativa.
    Appare difficile pensare che i lavori realizzati sulle singole unità immobiliari siano agevolabili solo nel caso in cui esse abbiano un autonomo accesso dall’esterno. Quale potrebbe essere la strana ragione che potrebbe legittimamente giustificare la esclusione di tutte tutte le altre site nello stesso condominio che non abbiano analoghe caratteristiche?
    Ad una prima lettura sembrerebbe trattarsi di una svista del redattore della norma; ma forse è opportuno attendere sul punto chiarimenti ufficiali.

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Franco,
      durante l’iter di conversione in legge del decreto Rilancio è stata inserita una modifica al testo originario che permette l’accesso alle detrazioni al 110% anche agli edifici plurifamiliari, purché le singole unità abbiano ciascuna un accesso indipendente.
      La modifica è stata fortemente voluta per permettere di intervenire anche sulle “case a schiera”.
      Ovviamente alcuni aspetti specifici della detrazione dovranno essere dettagliati ulteriormente dal MISE e dalle Entrate.
      Continua a seguirci, sicuramente vi terremo aggiornati tempestivamente su tutte le novità in materia.

      Rispondi
  7. Roberto Mittiga
    Roberto Mittiga dice:

    Intendo aderire all’eco bonus in condominio composto da 100 appartamenti ove io ho la residenza principale ed è la prima casa, ma mi vien detto che alcune uu.ii. presentano abusi edilizi tale che possa essere inibito il mio possibile diritto ad accedere al credito previsto. Se ciò fosse vero quale azione a tutela è possibile esercitare a tutela.
    Grazie

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Roberto,
      per accedere a qualsiasi detrazione fiscale in edilizia è indispensabile che l’immobile sia in regola dal punto di vista urbanistico/catastale.
      Nel tuo caso ad essere in regola dovrà essere l’intero condominio.
      Il mio consiglio è di consultare un legale per vedere se ci sono gli estremi per rivalerti nei confronti del condominio.

      Rispondi
  8. Nicola Ferrazzano
    Nicola Ferrazzano dice:

    Sono un ingegnere proprietario di una unità immobiliare nell’ambito di un condominio. Posso firmare il progetto per il condominio ai sensi dell’ecobonus 110 e le varie asseverazioni previste o vi sono delle incompatibilità? Dalla legge di converaione e dalle guida dell’agenzia delle entrate non mi sembra vi siano impedimenti. Grazie

    Rispondi
  9. Antonio
    Antonio dice:

    Buongiorno,
    ho una abitazione che vorrei demolire e ricostruire, ovviamente rispettando la normativa.
    Quali sono i bonus alla quale posso accedere?
    Grazie

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Antonio,
      per la demolizione e ricostruzione (che non si configuri coma nuova costruzione ma come ristrutturazione) potrai beneficiare sia del superbonus al 110% sia del bonus ristrutturazioni al 50%.

      Per accedere alle detrazioni dovrai tenere delle contabilità separate, distinguendo:
      – gli interventi incentivabili con il superbonus (vedi articolo di approfondimento di BibLus) detraibili con un aliquota del 110% (ad esempio tutta la parte delle strutture è detraibile con il sismabonus 110, e la parte relativa agli aspetti energetici ricade nell’ecobonus 110);
      – gli interventi detraibili al 50% che ricadono nel bonus ristrutturazioni.

      Rispondi
      • samuela
        samuela dice:

        Scusi Sig. Mario,
        nel caso del sig. Antonio quali sono i limiti di spesa massimi che si possono detrarre per ogni intervento?
        I limiti di spesa dei vari interventi poi sono cumulabili tra loro?
        Eventualmente mi può fare un semplice esempio per chiarire.
        grazie mille

        Rispondi
  10. gisella
    gisella dice:

    buongiorno.sono propritaria di un appartamento in un condominio di 14 unita.Dobbamo rifare i frontalini dei balconi perche diventati pericolosi. Possiamo beneficiare del sismabonus del 110%?

    Rispondi
  11. Roberto
    Roberto dice:

    Un impresa immobiliare SRL unica proprietaria di una palazzina di 6 appartamenti e 2 uffici (non costituita in condominio) può accedere all’ecobonus e sismabonus 110 per l’intero edificio?

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Roberto,
      no, non può accedere.

      Possono accedere alle detrazioni:
      – i condomìni;
      – le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
      – gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali;
      – le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; le organizzazioni di volontariato; le associazioni di promozione sociale; le associazioni e società sportive dilettantistiche.

      Rispondi
  12. Manlio carlo Pastorino
    Manlio carlo Pastorino dice:

    La legge di conversione del decreto rilancio, all’ art.121 consente la cessione del credito o lo sconto in fattura anche per il Bonus Faciate 90%. Il bonu facciate è stato proprogato al 31/12/2021 o rimane al 31/12/2020 ?
    Grazie

    Rispondi
  13. Francesco M
    Francesco M dice:

    Buonasera,
    Per quanto concerne i termini del Bonus facciate la guida dell’Ade prevede îl termine al 31.12.2020. L’art. 121 pero parla di apese effettuate nel 2020 e 2021 per gli interventi previsti al comma 2 Tea cui compare îl bonus facciate. I termini quindi si possono ritenere prorogati dal 2020 al 2021? Grazie tante

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Francesco,
      al momento il bonus facciate NON è stato prorogato.
      La legge di bilancio 2020, che lo ha istituito prevede infatti la detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (quindi la detrazione dovrebbe essere valida solo per il 2020) nel caso di realizzazione di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

      Rispondi
  14. Mimmo Napolitano
    Mimmo Napolitano dice:

    i miei clienti sono comproprietari a millesimi (2/3 madre e 1/3 per i tre figli) di due unitò resisenziale + un locale c/6 garage.
    E’ possibile applicare il sismabonus e ecobonus con la demolizione e ricostruzione dell’intero fabbricato adoperando anche il PIANO CASA per ottenere poi n. 3 unità abitative e altrettanti locali garages?

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Mimmo,
      come chiarito nella circolare delle Entrate 24/E:
      “il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

      Come appunto sembrerebbe nel tuo caso.

      Rispondi
  15. Mario Guerriero
    Mario Guerriero dice:

    La redazione di BibLus ha predisposto una pagina specifica per le FAQ sul superbonus al seguente link.

    Nella pagina è possibile ricercare le FAQ tra gli argomenti più comuni ed è possibile lasciare eventualmente una nuova domanda.

    NB: Non è garantita la risposta a tutte le domande inviate.
    La redazione risponderà principalmente alle domande ritenute di utilità comune. Non possono essere presi in considerazione casi singolari e di interesse specifico, che richiederebbero comunque un maggiore livello di approfondimento.

    Rispondi
  16. Ermes
    Ermes dice:

    Buongiorno,
    dovrei rifare il tetto e struttura nel garare pertinenza sulla mia prprpieta(al lato della casa) volevo sapere se potevo beneficiare del 110 e installare in contesto anche impianto fotovoltaico e colonnina
    Attendo gentile risocntro

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Ermes,
      per beneficiare del superbonus sulla pertinenza della abitazione è necessario che essa si trovi nello stesso fabbricato.

      Rispondi
  17. Mario Guerriero
    Mario Guerriero dice:

    La redazione di BibLus ha predisposto una pagina specifica per le FAQ sul superbonus al seguente link.

    Nella pagina è possibile ricercare le FAQ tra gli argomenti più comuni ed è possibile lasciare eventualmente una nuova domanda.

    NB: Non è garantita la risposta a tutte le domande inviate.
    La redazione risponderà principalmente alle domande ritenute di utilità comune. Non possono essere presi in considerazione casi singolari e di interesse specifico, che richiederebbero comunque un maggiore livello di approfondimento.

    Rispondi
  18. Lorenzo
    Lorenzo dice:

    Buongiorno, un informazione tecnica…. ristrutturazione straordinaria di II livello con cappotto termico delle sole pareti verticali,sostituzione dell’impianto di riscaldamento con relativa caldaia a condensazione classe A ed infissi. Rispettando le trasmittanze all’allegato E D.M. 2020,al momento della relazione tecnica (ex legge10) devo rispettare solo i requisiti minimi sulle parti su cui si interviene o sull’intero involucro? AQE è obbligatoria o necessito solo di APE pre e post? Grazie

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Lorenzo,
      con ‘Ristrutturazione Importante di 2° livello’ le verifiche devono comprendere solo i componenti soggetti ad intervento; pertanto muri, solai, vetrate e porte che NON sono soggetti ad intervento devono essere contrassegnati con il check ‘entità da NON verificare’
      (in questo modo vengono tenuti in conto nel Calcolo ma NON sono soggetti a verifiche di legge).

      L’AQE è normalmente consegnato come allegato della dichiarazione di Fine Lavori

      Rispondi
  19. GIANPIETRO LABATI
    GIANPIETRO LABATI dice:

    Ho inoltrato alla Società,attraverso UsBim, nell’ultima settimana di Febbraio,un paio di quesiti che ritengo possano essere di interesse generale per l’utenza e precisamente :
    1° – Per il Sismabonus,dove prevista demolizione e ricostruzione dell’immobile in oggetto (classificato catastalmente C/2 che rimarrà tale dopo i lavori),esiste la possibilità per la cessione del credito alle banche,Poste ecc. ? Se è possibile,in funzione di quale interpretazione da parte degli Organismi Fiscali responsabili ?
    2° – Per gli impianti VMC,salvo non si tratti di aggregati compatti,è consentita l’agevolazione Superbonus 110% (per impianti centralizzati di nuova realizzazione e/o impianti puntuali a doppio o singolo flusso) con citazione specifica contenuta nel Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 06.08.2020 in particolare per i sistemi di Building Automation (rif. UNI EN 153.32) con citazione alle pagg. 50-51 del Decreto. Grazie.

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Gianpietro,
      abbiamo provveduto a segnalare i tuoi quesiti a chi si occupa di usBIM.
      Cogliamo l’occasione per ringraziarti del sostegno e ti auguriamo buon lavoro.

      Rispondi

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *