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Bonus adeguamento ambienti di lavoro: sì solo per opere che si “oppongono” al virus

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Le Entrate chiariscono quali spese sono detraibili con il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro contro il Covid del DL Rilancio

Con la risposta n. 322/2021 l’Agenzia delle Entrate torna sul credito d’imposta riconosciuto per gli interventi finalizzati all’adeguamento degli ambienti di lavoro secondo le prescrizioni sanitarie e le misure adottate contro la diffusione del Covid-19.

Il quesito posto al Fisco

Una società a prevalente partecipazione pubblica, che gestisce un quartiere fieristico (codice Ateco 82.30.00 – “organizzazione di convegni e fiere”), fa presente di rientrare tra i soggetti che possono beneficiare del bonus richiamato, introdotto dal decreto “Rilancio”.

L’istante dichiara che, per assicurare la sicurezza e salute degli ambienti di lavoro ai propri dipendenti, per favorire il distanziamento interpersonale, nonché per garantire un afflusso in sicurezza degli utenti alle strutture del quartiere fieristico, le opere intraprese o da intraprendere riguardano:

  1. l’installazione di nuovi portoni per favorire il ricambio d’aria e il deflusso dal padiglione più utilizzato del quartiere fieristico;
  2. la realizzazione di un nuovo varco per facilitare l’uscita regolata dei partecipanti e il distanziamento interpersonale attraverso opere edili e di carpenteria che prevedono la costruzione di una nuova rampa di accesso;
  3. la ristrutturazione di un locale precedentemente utilizzato per altri scopi, per renderlo funzionale alla registrazione dei partecipanti a convegni mediante opere edili e di impiantistica. L’intervento, sostiene l’istante, è finalizzato a garantire il distanziamento tra il personale della fiera e i partecipanti agli incontri organizzati nella sala dedicata ed evitare l’accalcamento nell’area di accesso alla sala.

La società ritiene di poter usufruire del credito d’imposta previsto dall’articolo 120 del decreto “Rilancio” e ne chiede conferma all’Agenzia delle Entrate.

La risposta delle Entrate

L’Agenzia ricorda che è intervenuta sull’argomento con il provvedimento del 10 luglio 2020 e la circolare n. 20/2020 emessa nella stessa data.

La suddetta circolare ha specificato che usufruiscono del bonus solamente gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure anti-Covid. Gli stessi, inoltre, devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività messe a punto dalle amministrazioni centrali, dagli enti territoriali e locali, dalle associazioni di categoria e ordini professionali.

In particolare sono detraibili le spese sostenute per interventi (opere edilizie, spogliatoi, spazi medici, eccetera) e per investimenti (acquisto di strumenti e tecnologie come il termoscanner eccetera) atte a contrastare la diffusione del virus.

Per quanto riguarda il caso in esame, l’Amministrazione ritiene che il beneficio spetti per le prime due tipologie di interventi descritti, ossia le nuove aperture per favorire il ricambio dell’aria e il deflusso dal padiglione e la realizzazione di una rampa di accesso, perché entrambi favoriscono il ricambio dell’aria, il distanziamento sociale, evitano gli assembramenti e creano percorsi separati per l’entrata l’uscita dall’area fieristica, tutte opere rispondenti alle linee guida sopra richiamate.

Non lo sono, invece, le spese per la ristrutturazione della sala, che prevede il rifacimento dei pavimenti, degli impianti e l’apertura di un nuovo ingresso, opere non prescritte dalle suddette linee guida.

 

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