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Nuova FAQ del FIsco

Superbonus: nuova FAQ del Fisco

Superbonus: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova FAQ riguardante la comunicazione della cessione del credito o sconto in fattura

Dopo circa 4 mesi dall’ultimo aggiornamento del Fisco, è stata pubblicata una nuova FAQ riguardante il visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni della cessione del credito o sconto in fattura. Ricordiamo che il decreto aiuti quater ha modificato sostanzialmente il meccanismo delle cessioni del credito, incrementando il numero di cessioni dei crediti da parte dei soggetti qualificati, che passano da 2 a 3 (il numero massimo delle cessioni complessive è pari a 5). Le modifiche normative e gli errori sono sempre dietro l’angolo: per tale motivo diventa fondamentale utilizzare uno strumento di gestione dei bonus edilizi, che viene aggiornato costantemente alle nuove regole e può aiutarti a gestire in tutta sicurezza le tue pratiche.

FAQ del 6 giugno 2023

Martedì 6 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova FAQ contenente informazioni utili per rilasciare il visto di conformità “ora per allora”, con protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione della cessione del credito. In particolare:

Come deve essere rilasciato il visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis. 2, del decreto-legge n. 50 del 2022? Il rilascio del visto deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate?

Per sciogliere il caso segnalato dall’utente, il Fisco spiega che la forma di rilascio del visto di conformità è libera ed è necessario che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Documento del visto di conformità

Nel documento che attesta il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo ed il progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce.

Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione tra i quali, a titolo esemplificativo, vengono segnalati:

  • codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
  • codice fiscale del condominio (se applicabile);
  • codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
  • codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
  • tipologia di intervento agevolato;
  • anno di sostenimento della spesa;
  • ammontare della spesa sostenuta;
  • ammontare del credito ceduto.

Comunicazione del visto di conformità

Il rilascio del visto non deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione, ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis. 2, del dl 50/2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’amministrazione finanziaria. Inoltre, il Fisco chiarisce che l’attestazione di rilascio del visto può essere inviata dal professionista incaricato al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata.

Ti allego la FAQ dell’Agenzia delle Entrate

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