Niente ecobonus e bonus facciate per la società veicolo di appoggio
Dalle Entrate il NO alle detrazioni per gli interventi realizzati su di un fabbricato da una società veicolo di appoggio – ReoCo
Con l’istanza d’interpello n. 415/2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un dubbio circa la spettanza delle agevolazioni fiscali in edilizia per le società veicolo di appoggio (ReoCo) costituite nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione immobiliare.
Quesito
Una società rappresenta di avere la gestione e la valorizzazione di beni immobili.
In particolare, nell’ambito della propria attività, procede con l’acquisto di tali beni, anche attraverso la partecipazione ad aste, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione ed il restauro di beni immobili di qualunque natura, nonché con la locazione e la gestione in proprio.
Listante si qualifica infatti come società veicolo d’appoggio (real estate owned company, ReoCo), costituita nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione immobiliare di crediti deteriorati (ai sensi del citato comma 4 dell’art. 7.1 della legge n. 130/1999), la cui attività “esclusiva” si limita al compito di acquisire, gestire e valorizzare gli immobili e gli altri beni e diritti concessi o costituiti a garanzia dei crediti cartolarizzati (che, infatti, costituiscono patrimonio separato).
Ciò premesso, dichiara di essere proprietaria di un fabbricato, in forza di decreto di trasferimento del Tribunale, in fase di ristrutturazione (con un significativo intervento di riqualificazione dell’edificio con miglioramento dell’efficienza energetica), per la realizzazione di appartamenti ad uso abitativo, destinati ad essere venduti.
Considerata la particolare natura della società (veicolo d’appoggio) e che la normativa in materia indica che tali agevolazioni spettino ai soggetti titolari di reddito d’impresa, l’istante chiede se la stessa può beneficiare, in relazione a detti interventi di ristrutturazione, degli incentivi fiscali di ecobonus e di bonus facciate.
Parere delle Entrate
In merito al quesito posto dalla società interpellante, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto segue:
- la circolare n. 2/E del 2020 ha precisato, con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione del bonus facciate, che vi rientrano: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali);
- la risoluzione n. 34/E del 2020, in merito all’ecobonus, ha chiarito che detta agevolazione spetta: (oltre che alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici e alle associazioni tra professionisti) anche: ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”;
- la circolare n. 24/E del 2020, in tema di detrazioni del Superbonus ha precisato che non spetta:
- ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito;
- agli organismi di investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari) che, pur rientrando nel novero dei soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) ai sensi dell’articolo 73 comma 1, lettera c), del TUIR, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive.
Conclusioni
Alla luce di quanto esposto e considerato il peculiare regime giuridico-fiscale che caratterizza la società istante, in quanto società veicolo di appoggio (ReoCo), l’Agenzia ritiene che la stessa istante non possa accedere alle sopradescritte agevolazioni (bonus facciate ed ecobonus), in relazione agli interventi sul fabbricato detenuto in funzione dell’operazione di cartolarizzazione sovrastante.
Clicca qui per scaricare l’interpello n. 415/2021

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