Regime forfettario e cessione del credito

Regime forfettario: l’ok del Fisco alla cessione del credito ecobonus al genitore

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Grazie alla legge Rilancio il professionista in regime forfettario può cedere il credito al genitore finanziatore dell’intervento. Il chiarimento delle Entrate

Con la risposta n. 432 del 2 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in base alle ultime novità contenute nella legge Rilancio sulla cessione del credito d’imposta per le detrazioni fiscali in edilizia, è possibile l’accesso al beneficio anche a chi possiede redditi soggetti a imposte sostitutive (come ad esempio coloro che sono in regime forfettario).

Nel caso specifico è stato dato il via libera alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute nel 2020, relative agli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus), da parte del professionista forfetario al proprio genitore, che ha finanziato i lavori effettuati nell’abitazione del figlio.

L’operazione è diventata possibile grazie alla legge Rilancio che al posto della fruizione diretta dello sconto fiscale per questo tipo di lavori, ha sorpassato le limitazioni previste dalla circolare n. 11/2018 relative alle modalità della cessione ed all’individuazione dei possibili cessionari.

Il quesito posto alle Entrate

L’Istante, un libero professionista in regime forfetario con esclusivo reddito da lavoro autonomo, richiama la legge bilancio 2018, con la quale è stata estesa la facoltà di cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus), anche per le singole unità immobiliari.

Egli vorrebbe effettuare sulla propria abitazione interventi di riqualificazione energetica (posa serramenti e infissi) e chiede al Fisco se ha la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione al proprio genitore finanziatore dei suddetti interventi.

Nell’istanza, inoltre, egli richiama:

  • la circolare n. 11/E del 2018 con la quale è stato chiarito che il credito in questione può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione anche se non tenuti al versamento di imposta;
  • la risposta n. 298 del 2019 ad un’istanza di interpello riguardante la possibilità per soggetti che sostengono le spese per interventi di riqualificazione energetica che ricadono nella c.d.”no-tax area” di cedere il credito corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica al genitore finanziatore delle spese.

La risposta del Fisco

L’Agenzia ricorda che l’articolo 121 del decreto “Rilancio”, successivamente convertito in legge, consente il “trasferimento” del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante nei confronti “di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari” senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, in precedenza indispensabile.

Per le Entrate il beneficio fiscale (ecobonus), al momento della sua introduzione, non poteva di fatto essere utilizzato da coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nell’ipotesi di contribuenti che rientrano nella no tax area).

In sostanza, se non fosse intervenuto il decreto Rilancio (dl 34/2020) anche l’istante, un professionista in regime forfetario con solo reddito di lavoro autonomo, non avrebbe potuto sfruttare l’agevolazione. Il suo reddito, infatti, determinato forfetariamente, è soggetto a imposta sostitutiva.

Ricordiamo che nello specifico, l’articolo 121 del dl n. 34/2020 ha previsto, che:

i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi efficienza energetica di cui all’articolo 14 […] possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.

La  ratio della legge, secondo le Entrate, risiede nel fatto che l’istituto della cessione è finalizzato a incentivare la realizzazione di interventi finalizzati alla efficienza energetica, prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente.

Pertanto, secondo l’amministrazione, il professionista istante può, in relazione alle spese sostenute nel 2020 per interventi rientranti nell’ecobonus, cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante al proprio genitore.

 

Clicca qui per scaricare l’interpello

 

factus

 

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