Ecobonus e cessione della detrazione

Ecobonus: ok alla cessione del credito d’imposta ad un unico fornitore

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Dalle Entrate: un solo fornitore può acquisire il credito d’imposta relativo all’ecobonus per interventi realizzati da altre imprese

Arrivano nuovi chiarimenti in merito alla detrazione prevista per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, l’ecobonus.

In particolare, la risposta n. 425/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha sciolto alcuni dubbi circa la possibilità per i soggetti beneficiari di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori e, nel caso specifico, in presenza di più fornitori.

Attenzione! Premettiamo che l’interpello delle Entrate riguarda fatti precedenti all’emanazione del decreto Rilancio e quindi antecedenti l’introduzione del Superbonus. Per maggiori dettagli sulla cessione del credito, successiva all’entrata in vigore della decreto rilancio (luglio 2020) rimandiamo ad un articolo di approfondimento di BibLus.

Quesito dell’istante

L’istante titolare di una ditta individuale, chiede chiarimenti in riferimento alla corretta applicazione dell’ecobonus (di cui all’art. 14 del dl n. 63/2013) e dei relativi provvedimenti attuativi.

L’istante precisa che nel corso del 2018, per conto di un committente, ha eseguito i seguenti lavori: sostituzione quadri elettrici, locali caldaia, rifacimento impianto elettrico centrale termica, collegamenti elettrici per climatizzazione invernale con sostituzione dei conduttori elettrici esistenti all’interno di un più ampio intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria.

Per i richiamati lavori, il committente ha speso quota parte per il suo intervento (istante) e la restante parte per un intervento effettuato da un secondo fornitore.

Nel 2019 il committente, a cui spetta la detrazione per la realizzazione dei suddetti lavori finalizzati al miglioramento energetico, ha ceduto l’intero credito di imposta alla ditta istante in quanto l’altro fornitore non si era reso disponibile ad acquistare la sua parte pro-quota del credito.

L’istante chiede di sapere se:

ciascun fornitore può essere cessionario solo della quota parte del credito corrispondente alla prestazione erogata o può acquisire anche la quota di credito spettante all’altro fornitore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non sia interessato ad acquisire il credito?

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ricorda che in base al comma 2-sexies, art. 14 del dl n. 63/2013 si ha che i soggetti beneficiari della detrazione per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari (questa misura è stata cancellata, da luglio 2020, dal decreto Rilancio).

Inizialmente riconosciuta esclusivamente per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la possibilità di cessione del credito, grazie alla legge n. 205/2017, a partire dal 1° gennaio 2018 è stata estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari.

Oltre alla normativa di prassi contenente le modalità attuative della cessione del credito (provvedimento AE, prot. n 165110 e provvedimento AE prot. n. 100372), il Fisco ribadisce quanto contenuto nella circolare del 18 maggio 2018, n. 11/E nella circolare del 23 luglio 2018 n. 17/E.

In particolare, la circolare n. 11/E del 2018 individua i seguenti soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:

  • fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
  • altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti);
  • banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

Inoltre, il punto 3.3 del provvedimento AE prot. n. 100372 del 18 aprile 2019, emanato per definire le modalità attuative del credito di imposta in argomento, prevede che, in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore.

Alla luce di quanto espresso, il Fisco ritiene che il credito di imposta corrispondente all’ecobonus possa essere acquistato a titolo di cessione da un unico fornitore, anche se parte del credito acquisito è relativo ad interventi realizzati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito.

 

Clicca qui per scaricare la risposta n. 425/2020

 

termus

 

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