Al via il bonus facciate con detrazione del 90%
Bonus facciate: le istruzioni delle Entrate sulla detrazione del 90% previsto dalla legge di Bilancio 2020. Ecco cos’è, come funziona e quali interventi comprende
In base a quanto previsto dalla nuova legge di Bilancio 2020, oltre a fruire anche per tutto il prossimo anno delle varie agevolazioni fiscali, i contribuenti potranno beneficiare anche di una nuova detrazione: il bonus facciate.
La detrazione, nata per salvaguardare il decoro architettonico nei centri storici (zona A) e nelle zone di completamento (zona B), è relativa alle spese sostenute per interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria e i lavori di pulitura e tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.
BibLus-net ha pubbicato un’apposita guida che fornisce i vari step operativi e illustra passo passo come operare con esempi e file da scaricare.
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Bonus facciate, cos’è
Il bonus facciate prevede una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (quindi la detrazione dovrebbe essere valida solo per il 2020) nel caso di realizzazione di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
Gli edifici oggetto di intervento devono essere ubicati in:
- zona A (centri storici);
- zona B (zone di completamento, ossia parzialmente edificate).
Per il bonus facciate non si applicano i limiti massimi di spesa in vigore per le altre detrazioni.
A chi spetta
La detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
In particolare rientrano nel campo di applicazione della nuova:
- le persone fisiche;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
I soggetti beneficiari devono:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Soggetti esclusi
Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Sono quindi esclusi i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario.
Tuttavia, qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il “bonus facciate” in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.
Interventi ammessi
L’agevolazione riguarderà tutti gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
In particolare, la detrazione spetta per:
- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.
E’ possibile portare in detrazione anche:
- le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).
L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del dm n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
In particolare, l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
In caso di lavori riguardanti interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al dm 26 giugno 2015.
Interventi esclusi
L’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
Inoltre sono da considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
Modalità di detrazione
La detrazione sarà ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi.
Per la detrazione, non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90 % calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.
La detrazione dall’imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.
Si evidenzia come i contribuenti interessati non possono:
- cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante;
- optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.
Altre detrazioni
Il Bonus facciate è riconosciuto anche in caso di altre agevolazioni, quali ecobonus per il risparmio energetico e bonus ristrutturazioni. In pratica, si potrà tinteggiare la facciata ed eseguire interventi che rientrano nell’ecobonus e usufruire di tutte e due le detrazioni.
Il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni.
Infatti qualora si attuino interventi sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Il “Bonus facciate”, inoltre, non è cumulabile con la detrazione spettante ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. g) del TUIR, ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico ai sensi del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.
Bonus facciate e legge di Bilancio 2020
Ricordiamo che l’art. 1 comma 219 e successivi della legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto questa nuova agevolazione.
Questo quanto riportato nella legge di Bilancio 2020:
- 219. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.
- 220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
- 221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
- 222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
- 223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.
- 224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.
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Vorrei sabbiare e stuccare le facciate in pietra (rustico toscano); l’intervento rientra nel bonus?
Ciao Riccardo,
secondo quanto stabilito dalla legge di Bilancio, art. 1 comma 221, sono ammessi al beneficio gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Quindi il tuo intervento dovrebbe rientrare.
Attendiamo i decreti attuativi e la relativa circolare esplicativa dell’Agenzia Entrate.
Se la facciata è totalmente vetrata quindi l’involucro è costituito da infissi, con porzioni opache e porzioni trasparenti. Rientra nel bonus facciate o nel risparmio energetico?
Grazie
Ciao Maricla,
il comma 219 stabilisce che per accedere al bonus facciate gli interventi devono essere realizzati su:
– strutture opache della facciata
– su balconi
– su ornamenti e fregi.
Pertanto, gli interventi sulle finestre non rientrano nel bonus facciate. In tal caso si può far riferimento all’ecobonus.
Attendiamo i chiarimenti delle Entrate e di eventuali decreti attuativi.
Ciao.
Ottimo, informato e soprattutto chiaro.
Complimenti
L’andito o ponteggio, rientra nel bonus facciate?
Ciao Umberto,
al momento non conosciamo i dettagli per l’applicazione del bonus facciate.
Il bonus facciate infatti è stato previsto da alcuni commi della legge di bilancio 2020, tuttavia spetta all’Agenzia delle Entrate fornire chiarimenti su come esso potrà essere applicato.
Se dovessi eseguire un cappotto termico con conseguente rasatura con tonachino pigmentato, il cappotto termico rientrerebbe nella detrazione del bonus termico (65%) mentre la rasatura con tonachino pigmentato nella detrazione del bonus facciate(90%)?
Ciao Lorenzo,
al momento non conosciamo i dettagli per l’applicazione di tale bonus.
Il bonus facciate infatti è stato previsto da alcuni commi della legge di bilancio 2020, tuttavia spetta all’Agenzia delle Entrate fornire chiarimenti su come esso potrà essere applicato.
I commi 220 e 221 di tale legge prevedono che il bonus facciate possa essere applicato contestualmente ad altre detrazioni (ecobonus, bonus ristrutturazioni); tuttavia solo le Entrate potranno chiarire come tale agevolazione si rapporti con le altre.
La tua ipotesi mi sembrerebbe plausibile, ma per esserne certi dobbiamo attendere l’Agenzia.
Grazie, gentilissimo.
Il bonus si applica anche per le costruzioni condonate ai sensi della L.47/85 e per le quali non è stata ancora rilasciata la concessione in sanatoria ?
Ciao Maria,
il bonus è applicabile agli edifici ricadenti in zona A o B.
Il fatto che sia stata condonata non può costituire un limite.
Per il bonus facciata volevo chiedervi se può essere applicato su un immobile sito in una città dove non è presente piano regolatore. Grazie anticipatamente
Ciao Anna Maria,
Il comma 219 della legge di bilancio 2020 stabilisce che il bonus è finalizzato “al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B”.
I Piani Regolatori Generali (PRG), o Piani Urbanistici Comunali (PUC), sono oramai obbligatori da molti anni in tutta Italia. Qualora un Comune sia inadempiente nella redazione di tali piani, sarebbe compito della Regione provvedere alla loro redazione. In ogni caso, si tratta di casi specifici che vanno analizzati caso per caso, dal punto di vista giuridico.
Anche se non c’è il Piano Regolatore probabilmente ci può essere un altro strumento urbanistico (ad esempio il programma di fabbricazione ) che abbia una zonizzazione del territorio comunale.
Per lavori già iniziati nel 2019 e continuati nel 2020 che riguardano tinteggiatura e ripristino frontali i balconi , per le spese pagate nel 2020 sarà possibile accedere alla detrazione del 90% ?
Ciao Valter,
il comma 219 della legge di bilancio 2020 prevede che il bonus facciate sia applicabile “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020…”.
Quindi, relativamente alle sole spese sostenute nel 2020, potresti usufruire del bonus facciate.
Siamo comunque ancora in attesa di eventuali decreti attuativi o di una circolare esplicativa delle Entrate.
Se al rifacimento facciata aggiungo applicazione cappotto di spessore come da normativa, anche quest’ultimo rientra nel 90%?
Ciao Luca,
in merito al bonus facciate attendiamo maggiori chiarimenti che si avranno con decreti attuativi/circolari dell’Agenzia delle Entrate.
I commi 220 e 221 della Legge di bilancio 2020 prevedono che il bonus facciate possa essere utilizzato contestualmente con altri tipi di detrazioni.
Tuttavia solo con maggiori dettagli, che dovrebbero essere fornite dalle Entrate, potremo capire l’effettivo campo di applicazione di tale detrazione.
Relativamente alle lavorazioni eseguite in facciata, l’impresa che li esegue deve in qualche modo essere qualificata alla realizzazione di tali opere oppure a prescindere i lavori possono essere eseguiti anche da artigiani o piccole imprese?
Ciao Rossano,
non ci dovrebbero essere vincoli in tal senso poiché per tale detrazioni valgono le stesse regole (come ad esempio il bonifico parlante) che sono in vigore per le altre detrazioni (ecobonus, bonus ristrutturazioni).
In ogni caso sul bonus facciate attendiamo la pubblicazione di una circolare esplicativa delle Entrate ed eventuali decreti attuativi.
Il solo rifacimento dei balconi (demolizione pavimento e massetto impermeabilizzazione e nuova pavimentazione) senza interventi sulla facciata rientrano nel bonus facciata ?
Ciao Domenico,
per conoscere nel dettaglio quali lavorazioni rientrano nella detrazione attendiamo eventuali decreti attuativi o chiarimenti delle Entrate.
Per ora posso dirti che il comma 221 prevede che :”sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.
Tuttavia per quanto riguarda i balconi non sappiamo ancora se rientrano nella detrazione anche le pavimentazioni e l’impermeabilizzazione.
Ritorno sul comma 219 relativo alle zone A e B.
I comuni lombardi sono dotati di PGT (piano di Governo del Territorio) che sostituisce il Piano Regolatore Generale che riportava e definiva le zone omogenee così come indicato nel D.M. 1444/68 citato dalla Legge di Bilancio 2020.
I PGT non definiscono le zone in A, B ecc e non hanno un chiaro riferimento a questa modalità di zonizzazione da poter utilizzare come parametro per accedere al Bonus Facciate.
Per il momento i tecnici interpellati danno “verbalmente” una risposta ma non ci sono risposte ufficiali.
MI domando come sarà possibile soddisfare, documentalmente, le indicazioni di cui al comma 219?
Ciao Paola,
riguardo al bonus facciate attendiamo eventuali decreti attuativi che dovrebbero chiarirne alcuni aspetti, che come tu ben evidenzi, sono ancora poco chiari.
Buongiorno, possiedo una casa in un piccolo paese dell’Alto Molise. Attualmente la facciata è tutta in pietra (bella); purtroppo entra molta umidità e ho deciso di rifare l’intonaco deumidificante e la tinteggiatura. Vorrei sapere se queste lavorazioni rientrano bel bonus facendo presente che essendo il paese molto piccolo non è diviso in zone.
Grazie
Ciao Ernesto,
le lavorazioni che hai descritto rientrano nel “bonus facciate” solo se interessano la parte esterna delle murature. Gli interventi negli ambienti interni invece non rientrano in tale agevolazione fiscale.
In quei comuni in cui non è presente un PUC/PRG si deve far riferimento agli strumenti urbanistici presenti (ad es. piani di fabbricazione / piani di recupero).
Ti consiglio in ogni caso di consultare l’Ufficio Tecnico del tuo Comune, solo loro potranno fornirti informazioni dettagliate sugli strumenti urbanistici, ed eventuali zonizzazioni, presenti sul territorio.
Salve, è possibile usufruire del bonus facciate del 90% senza una presentazione di una pratica, ad esempio CIL, e quindi agendo in manutenzione ordinaria ( edilizia libera)?
Ciao Fabio,
si certamente.
L’aspetto urbanistico, di competenza comunale, ha un inter separato rispetto l’aspetto fiscale, di competenza dell’Agenzia delle Entrate.
Buongiorno, volevo sapere se era possibile usufruire del bonus facciata per un intervento di questo tipo. Io ho una casa in pietra con sopra l’intonaco che in alcuni punti è compromesso. Vorrei togliere l’intonaco del tutto e sabbiare e stuccare la facciata per renderla in pietra a vista.In questo caso decadrebbe il discorso relativo al 10% della superficie disperdente? ”
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus”
Una seconda domanda relativamente ad un rustico dietro alla casa a cui vorrei rifare la facciata; si tratta di un rustico senza utenze in mattoni a vista che è in una area non direttamente sulla strada ma cmq con due lati visibili dalla strada. Posso usufruire anche per questo del bonus facciata? lo posso fare anche se io sono proprietario parziale di una quota del 33%
Ringraziando in anticipo porgo i miei migliori saluti. Mario
Ciao Mario,
purtroppo in questo caso per risponderti in maniera esauriente bisognerebbe conoscere ed analizzare lo stabile in maniera approfondita.
Il mio consiglio è di rivolgerti al tuo tecnico di fiducia, solo lui a seguito di un accurato sopralluogo, potrà consigliarti al meglio.
Per quanto riguarda invece gli aspetti generali del bonus facciate, su come utilizzarlo, ed a chi è rivolto, ti consiglio la lettura della guida sul bonus facciate di BibLus.
Salve, avrei il seguente quesito da porre ai fini dell’ ottenimento della detrazione.
Abitazione legittimata con condono edilizio e ricadente nella ZTO del PRG in zona E – agricola. E’ possibile fruire del bonus facciate? Grazie
Ciao Giancarlo,
per usufruire del bonus facciate gli immobili devono essere necessariamente ubicati in:
– zona A (centri storici);
– zona B (zone di completamento, ossia parzialmente edificate).
Salve, se devo ristrutturare una palazzina unica unità immobiliare e monoproprietaio dove le opere superano i 40.000,00 euro di limite massimo di detrazione, posso usufrire anche della detrazione del 90% per bonus facciate?
Grazie
Ciao Stefano,
non puoi usufruire di due distinte detrazioni per gli stessi interventi.
Le detrazioni fiscali in edilizia infatti non sono cumulabili.