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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Permessi edilizi: sono atti pubblici e sono consultabili da terzi

Permessi edilizi: sono atti pubblici e sono consultabili da terzi

Il TAR Lazio con una sentenza ribadisce che i permessi edilizi in quanto atti pubblici sono consultabili da terzi; quindi i vicini possono prenderne visione

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 8 Novembre 2018/4 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
titoli edilizi atti pubblici

Con la sentenza n. 10215/2018 del TAR Lazio si ribadisce che il vicino ha un interesse concreto ad accedere ai permessi edilizi rilasciati al proprietario del terreno confinante per:

  • tutelare le proprie posizioni
  • far rispettare le norme urbanistiche.

I titoli edilizi sono atti pubblici perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza.

I fatti in breve

Due società rispettivamente comproprietaria e affittuaria di un’immobile a destinazione alberghiera, avendo appreso della realizzazione da parte del proprietario di uno degli appartamenti dei piani superiori dello stabile, destinati a civile abitazione, di “un manufatto allo stato grezzo, avente una superficie coperta di circa 50 mq posto in aderenza al muro perimetrale del preesistente appartamento, realizzato con una struttura in ferro con pannelli di copertura” e ritenendo di subire un danno, in qualità di vicini, da tale trasformazione edilizia e paesaggistica, avevano chiesto al Comune di prendere visione ed estrarre copia ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge 241/90.

In particolare l’istanza di accesso agli atti riguardava:

  • tutta la documentazione edilizia, urbanistica e paesaggistica relativa al manufatto
  • eventuali ordinanze di demolizione e/o provvedimenti sanzionatori adottati
  • eventuali domande di condono ai sensi della legge n. 47/85, della legge 724/94 e della legge 326/2003
  • istanze di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001
  • eventuali provvedimenti di sanatoria rilasciati dal Comune

In seguito al silenzio rigetto, da parte dell’amministrazione comunale, presentano ricorso contro il Comune.

Secondo il TAR le società avevano sin dall’inizio piena legittimazione a conoscere sia i titoli in base ai quali tale costruzione è avvenuta, sia gli atti ed i documenti posti dal vicino alla base della sua domanda di permesso di costruire sia, infine, le iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale al fine di controllare l’esatta esecuzione dei lavori e di reprimere eventuali abusi.

Come evidenziato anche dalla costante giurisprudenza amministrativa:

il vicino ha un interesse concreto, personale ed attuale, ad accedere ai permessi edilizi rilasciati al proprietario del terreno confinante per tutelare le proprie posizioni giuridico – economiche (escludere rischi di danni alla sua proprietà) e/o per far rispettare le norme urbanistiche. I titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II 4 febbraio 2016 n. 374; T.A.R. Marche Sez. I 7 novembre 2014 n. 923). 

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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
4 commenti
  1. GIUDITTA
    GIUDITTA dice:
    3 Marzo 2020 en 17:13

    Buonasera, una domanda, accesso agli atti la per “verifica conformita’ urbanistica, su proprieta di terzi senza indicare di essere confinante , senza indicare di essere il tecnico incaricato da tizio ecc..e il confinante allega all’accesso agli una dichiarazione dove si dichiara proprietario di altra abitazione, e non quela in calce alla domanda di accesso è regolare? Inoltre la visione di atti deve essere motivata..voler visonare atti degli anni 70, 90 senza che successivamente siano state eseguite opere è regolare?’
    L’ufficio tecnico del comune non dovrebbe almeno controllare se questo ha un interesse in qualità di confinante??
    se nella documentazione questa sua situazione tutelabile non risulta, il comune puo rilasciare a chiunque questi documenti??
    con una indicazione generica ” verifica conformità urbanistica?” in tal modo il comune rilascerebbe a chiuque dati inerenti ad una abitzione a chiunque..e visto il mondo di oggi..non è una cosa tanto bella..
    cosa ne pensate? spero d essermi spiegata
    saluti

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      4 Marzo 2020 en 11:29

      Ciao Giuditta,
      in merito alla giurisprudenza in materia edilizia ci “limitiamo” a riportare le varie sentenze sintetizzandole ed evidenziandone gli aspetti più rilevanti.

      Pertanto, nel tuo caso specifico, il mio consiglio è di rivolgerti al tuo legale/tecnico di fiducia: solo lui analizzando tutti gli atti/documenti, potrà consigliarti al meglio.

      Rispondi
  2. Pasquale
    Pasquale dice:
    17 Settembre 2020 en 15:31

    Il mio vicino e confinante, circa 1 anno fa ha realizzato una nuova copertura di vecchia baracca alzandone la volumetria in altezza….

    Ho qualche diritto? cosa mi consigliate di fare? Grazie

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      18 Settembre 2020 en 9:22

      Ciao Pasquale,
      il mio consiglio è quello di consultare prima di tutto un tecnico, che dopo aver effettuato un sopralluogo ed aver visionato tutta la documentazione, potrà consigliarti al meglio e valutare se vi siano i presupposti per agire legalmente.

      Rispondi
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