Pergola-vs-Tettoia

Differenza tra pergolato e tettoia: quando occorre il permesso di costruire?

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Per il Consiglio di Stato le tettoie comportano aumento di volumetria e necessitano di permesso di costruire a differenza dei pergolati che sono strutture effimere


La sentenza n. 984/2020 il Consiglio di Stato chiarisce ancora una volta la differenza tra pergolato e tettoia e quale dei due casi necessita di un permesso di costruire (Per maggior approfondimento vedi anche un altro articolo di BibLus-net).

Il caso

La falda di copertura di un fabbricato ricadente nella zona A (centro storico) viene demolita per essere sostituita, a detta dei proprietari, con un pergolato in legno. Il Comune ne intima la demolizione quale opera abusiva eseguita senza titolo abilitativo.

I proprietari chiedono una concessione edilizia in sanatoria attraverso l’accertamento di conformità dei lavori da parte del Comune secondo l’art. 36 del dpr n. 380/2001.

Il Comune oppone un diniego che viene impugnato dai proprietari con il ricorso al Tar.

La sentenza del Tar

Il Tar respinge la richiesta di concessione in sanatoria perché, oltre a ricadere il fabbricato in zona A (centro storico) soggetta al Codice dei beni culturali e del paesaggio:

l’intervento è consistito nella demolizione della falda esistente e nella costruzione di una nuova struttura a falde con diversa inclinazione.

Tale intervento non è sanabile a norma […] del PRG  che non consente la modifica delle quote di gronda del preesistente manufatto, come nel caso in esame. La sanatoria è possibile solo quando l’opera realizzata in assenza del preventivo titolo abilitativo risulti conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera sia al momento della presentazione della domanda; le opere per le quali era stata richiesta la sanatoria, che vengono definite”pergolato in legno” ma in realtà consistono in una tettoia con palizzata di legno e tegole su terrazzo di copertura in sostituzione di un precedente sottotetto.

Ne consegue che l’innalzamento della quota di gronda della tettoia, generando nuovi volumi, necessita non solo di un permesso di costruire, ma in quel caso, trovandosi l’opera in zona A (centro storico), anche di un’autorizzazione paesaggistica. Tutto ciò implica la sanzione demolitoria.

A questo punto i proprietari ricorrono in appello al Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato

La sentenza del Consiglio di Stato sostanzialmente riafferma quella del Tar rimarcando:

  • che la realizzazione della tettoia è in contrasto con le norme vincolistiche della zona A (centro storico), e con il PRG , poiché prevede l’innalzamento della quota di gronda del fabbricato;
  • il manufatto non poteva nemmeno qualificarsi come pergolato ligneo“. Un pergolato propriamente definito, a differenza di quanto realizzato abusivamente (tettoia), è una struttura effimera, facilmente amovibile, aperta almeno su tre lati e nella parte superiore, che funge da sostegno per piante e rampicanti per ombreggiare zone di limitata estensione, e che quindi non comporta aumento di volumetria.
  • non può trattarsi di manutenzione straordinaria perché l’opera realizzata in sostituzione, risulta difforme da quella originaria demolita.

In conclusione, l’abuso è insanabile e la “non conformità delle realizzande opere edilizie con la normativa urbanistica vigente, è condizione sufficiente a sorreggere il diniego del permesso di costruire senza che l’Amministrazione abbia l’onere di fornire ulteriori spiegazioni.” Il Consiglio di Stato respinge quindi il ricorso.

 

praticus-ta

 Clicca qui per scaricare la sentenza del Consiglio di Stato

 

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