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Home » Approfondimenti » Bonus edilizi » Superbonus interventi sulle villette a schiera, limiti di spesa e modifica degli infissi

Superbonus interventi sulle villette a schiera, limiti di spesa e modifica degli infissi

Superbonus per villette a schiera, ok alla modifica degli infissi ma la superficie "totale" post intervento deve risultare minore o uguale all'originaria

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 23 Novembre 2021/0 Commenti/in Bonus edilizi /di
Superbonus interventi sulle villette a schiera, limiti di spesa e modifica degli infissi

In arrivo nuovi chiarimenti delle Entrate in materia di Superbonus con l’istanza di interpello n. 780/2021, relativa alla realizzazione di interventi antisismici su un complesso di villette a schiera, sui limiti di spesa e sulle modifiche agli infissi.

Quesito

L’istante rappresenta di essere proprietaria di un immobile a destinazione residenziale e di una pertinenza funzionalmente indipendente (in quanto dotata di impianto elettrico, idrico, del gas e di riscaldamento-raffrescamento autonomi) e con accesso separato direttamente dalla via pubblica.

La proprietaria fa presente che si tratta di un immobile facente parte di un complesso edilizio di “villette a schiera” formato da tre immobili a destinazione residenziale e da tre pertinenze, ognuna delle quali dotate di “indipendenza funzionale”, accesso autonomo e diversi proprietari.

Dal punto di vista strutturale il complesso edilizio è un unico edificio e si configura come un “condominio strutturale”, ossia non è possibile intervenire sulle strutture della propria parte senza che un qualsiasi intervento strutturale abbia qualche effetto sulla statica dell’intera struttura.

Volendo effettuare insieme agli altri proprietari alcuni interventi, l’istante chiede se:

  • nel caso in cui tutte le unità facenti parte dell’Unità Strutturale intendano intervenire con lavori strutturali, costituendosi per tali lavori in condominio, sia possibile accedere ai benefici fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (decreto Rilancio), con particolare riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico definiti dagli articoli 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus) potenziati al 110%;
  • nel caso di risposta affermativa, quali siano i massimali di spesa relativi agli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus);
  • se sia possibile accedere ai benefici fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio con particolare riferimento agli interventi di sostituzione dei serramenti anche nel caso di piccole modifiche di forma e dimensione degli stessi.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Dopo un breve riepilogo del quadro normativo in merito alle detrazioni in esame, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sul parere n. 7035 del 13 luglio 2021 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il quale si afferma che “rientrano tra gli interventi agevolabili anche gli quelli di riparazione o locali realizzati su una villetta a schiera“.

Il caso in esame, secondo il parere del Fisco, è da considerarsi come un edificio in condominio e, di conseguenza, ecco le risposte ai quesiti avanzati.

Sismabonus 110% su villette a schiera

La prima risposta dell’Agenzia delle Entrate è positiva: è possibile fruire del sismabonus per la realizzazione di detti interventi su un’intera unità strutturale composta dalle tre villette a schiera e dalle relative pertinenze, nel rispetto di ogni altra condizione e adempimento richiesto dalla norma e a condizione che l’efficacia dell’intervento, finalizzato alla riduzione del rischio sismico, sia asseverata dai professionisti incaricati (ai sensi del comma 13, lett. b dell’articolo 119 del decreto Rilancio).

Limite di spesa per il sismabonus 110%

Per quanto riguarda i limiti di spesa, come precisato nella circolare n. 30/E del 2020, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, in quanto l’intervento riguarda un edificio in condominio (articolo 16, comma 1- quinquies, decreto legge n. 63 del 2013).

Il calcolo, inoltre, va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus.

Nel caso in esame, quindi, la spesa massima ammessa per gli interventi di riduzione del rischio sismico è pari a 96.000 x 6, ossia 576.000 euro.

Modifica degli infissi

Infine, in merito alla sostituzione degli infissi con una diversa geometria rispetto a quella esistente, l’Agenzia ha ribadito che:

  • la maggiore aliquota si applica solo se gli interventi trainati di sostituzione degli infissi sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (di cui al comma 1 del citato articolo 119 del decreto Rilancio);
  • è necessario il rispetto dei requisiti minimi (il D.M. 26 giugno 2015);
  • l’intervento di sostituzione degli infissi deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.

Conclusioni

Alla luce di quanto espresso e sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed ENEA, l’Agenzia ritiene che l’intervento in questione si configura come “sostituzione di infissi” e che, pertanto, è agevolabile al 110% anche con l’ampliamento e/o la modifica dell’apertura, a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale rispetto alla superficie degli infissi misurata prima dell’intervento edilizio, a garanzia del principio di risparmio energetico (vedi anche: Sostituzione infissi con il Superbonus 110%: dalle Entrate l’ok alla variazione di forma).

 

Clicca qui per scaricare risposta n. 780/2021

usBIM.superbonus
usBIM.superbonus

 


Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/superbonus-interventi-sulle-villette-a-schiera-limiti-di-spesa-e-modifica-degli-infissi/
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