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Art 119- dl 34_2023

Art. 119 DL Rilancio 34/2020 (Superbonus 110%) aggiornato al 2023

Articolo 119 del decreto Rilancio (dl 34/2020 convertito in legge 77/2020): norme per l'accesso agli incentivi per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

L'articolo 119 del dl 34/2020 detta le condizioni per l'accesso agli incentivi per l'efficienza energetica (ecobonus) e l'adeguamento strutturale (sismabonus), l'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Attenersi a queste disposizioni è obbligatorio e consente di accedere adeguatamente alle agevolazioni fiscali del Superbonus senza rischiare di incorrere nella decadenza del beneficio fiscale. Se vuoi essere sempre sicuro di rispettare le normative in vigore, ti suggerisco di far affidamento allo specifico software per la gestione dei bonus in edilizia che ti aiuta nella corretta gestione delle pratiche edilizie e nelle verifiche da effettuare, come la verifica sui committenti dell’intervento rispetto ai requisiti richiesti dall’art.119 del dl 34/2020 (Decreto Rilancio).

Art. 119 dl 34/2020: il testo aggiornato al 2023

Di seguito trovi il testo completo e aggiornato dell’art. 119 del dl 34/2020  aggiornato al dl 104/2023.

La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal primo 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
    La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
    euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno;
    euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
    I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o 139 18-7-2020 Serie generale - n. 180 n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2,lettera tt) , del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
    La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Ai fini del presente articolo, per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.

Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3 -ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’art. 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.

1.Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.

Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f -bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90%.

Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.

La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1 -bis a 1 -septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata insito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42- bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25 -bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42 -bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  •  euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo;
  • euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
  • euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.

Per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del:

  • 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023 31 dicembre 2022, del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023;
  • 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024;
  • 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.

Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

8-bis.1. Ai fini dell’applicazione del comma 8 bis, secondo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.

Numero di parti
Contribuente1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona conviventesi aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:
un familiaresi aggiunge 0,5
due familiarisi aggiunge 1
tre o più familiarisi aggiunge 2

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.

Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110%.

La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione all’interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b) possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  2. siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1 lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis) all’art. 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita.

Al primo periodo del comma 1-septies dell’art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazione dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: “entro diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti “entro trenta mesi”.

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo.

In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che, definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo121:

  1. per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3 -ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 [ndr. decreto requisiti ecobonus - DM 6 agosto 2020], e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ndr. decreto requisiti asseverazioni - DM 6 agosto 2020], sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
  2. per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.

L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro il 9 febbraio 2022.

Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’art. 121 comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-S, ndr). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  1. mancata presentazione della CILA;
  2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3. assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  4. non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (ndr. segnalazione certificata di agibilità) di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:

  1.  non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
  2. preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
  3. garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Al fine di semplificare l’attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente articolo, all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

  1. il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;
  2. dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione».

L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42 -bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall’articolo 16 -bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42 -bis del decreto legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

Le disposizioni del comma 5 si applicano all’installazione degli impianti di cui al comma 16 -bis. L’aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16 -bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto.

Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute.

Agli oneri derivanti all’attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l’anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l’anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l’anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l’anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l’anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l’anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l’anno 2026,in 27,6 milioni di euro per l’anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l’anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

 

L’art. 119 del decreto rilancio 34/2020 è il decreto di riferimento in relazione agli incentivi per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Nello specifico, in riferimento alla questione Ecobonus, l’art. 119 determina i parametri relativi a:

  • interventi trainanti ecobonus;
  • sonde geotermiche;
  • accesso autonomo dall’esterno;
  • comuni colpiti da eventi sismici;
  • edifici collabenti;
  • interventi trainati Ecobonus;
  • condizioni prestazionali e miglioramento delle classi energetiche;
  • ripartizione quote annuali in riferimento agli interventi effettuati dalle cooperative.

L’art. 119 chiarisce dunque le questioni in relazione al Sismabonus, quali:

  • sistemi monitoraggio strutturale antisismico;
  • detrazioni per edifici danneggiati dal sisma;
  • comuni colpiti da eventi sismici dopo 2009.

In relazione alla tematica sul fotovoltaico, si chiariscono, invece, gli elementi legati a:

  • fotovoltaico trainato;
  • violazioni formali, irregolarità e decadenza detrazioni;
  • batterie sistemi di accumulo trainati;
  • detrazioni con scambio sul posto GSE;
  • fotovoltaico anche su aree o strutture non pertinenziali;
  • colonnine di ricarica veicoli.

Vengono successivamente specificate le scadenze, le condizioni e i termini da rispettare per poter beneficiare degli incentivi e dei benefici fiscali sopra menzionati, tra cui proroghe condomini, persone fisiche, unifamiliari e altri soggetti, reddito riferimento per unifamiliari, IVA detraibile, etc.

Per essere sicuro di gestire correttamente le tue pratiche per i bonus edilizi, rispettando quanto sancito dall’art.119 del decreto rilancio, ti suggerisco di far affidamento allo specifico software per i bonus edilizi, costantemente aggiornato alla normativa in vigore, per non correre il rischio di perdere i benefici fiscali.

 

Art. 119-ter dl 34/2020

Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche

Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  1. euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  2. euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  3. euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

 

L'articolo 119-ter del decreto rilancio 34/2020 riconosce, inoltre, ai contribuenti una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Tale articolo sancisce che la detrazione spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Gli interventi in questione devono, inoltre, rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Infine, secondo quanto sancito dal comma 4-bis, per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che corrisponda almeno ad un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Art. 119 dl 34/2020 PDF

Scarica il testo di legge dell' art. 119 del dl 34/2020 in formato PDF completo di note della redazione. Nel testo PDF trovi anche il testo di legge dell'artt. 121 e 122-bis del dl 34/2020.

Approfondisci l’art. 121 del decreto rilancio 34/2020 e scopri le nuove regole per la cessione del credito.

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42 commenti
  1. Giuseppe Vermiglio
    Giuseppe Vermiglio dice:

    Tutto molto chiaro – Complimenti – Però continuo a non capire perchè, attraverso l’amministratore del mio condominio, la ditta incaricata della progettazione e asseverazione voglia una mia dichiarazione sostitutiva con la quale io attesti 1) che l’unità immobiliare sia dotata di impianto termico (che invece non ho) 2) che sotto la mia responsabilità io dichiari di possedere tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per beneficiare delle detrazioni di cui alle leggi 34/20 e 77/20 (che essendo così tecniche io non so di avere o non avere)
    Io penso che la legge non sia abbastanza chiara a chi dovrebbe assumersi la responsabilità delle attestazioni o asseverazioni e cerchino, con un supporto legislativo che non mi è chiaro, di far ricadere ogni resposabilità sul contribuente che potrà incorrere nel ritiro dei benefici concessi ed essere costretto a vendere l’immobile per impossibilità di far fronte a spese così sostanziose. Cosa ne pensano gli esperti?

    Rispondi
    • Sergio Capraro
      Sergio Capraro dice:

      Caro Giuseppe Vermiglio.
      Ha ragione a chiedersi i perchè cui ha già dato risposta, considerato che i più cercano di non correre rischi facendosi scudo di prese di posizione degli altri, ancorchè detti eventuali rischi siano conseguenti ad una loro esplicita e remunerata prestazione.
      Da quel che scrive, al quesito 1 non può rispondere affermativamente nel senso che non Le si può chiedere di dichiarare il falso per eventualmente poter realizzare un tipo di intervento piuttosto che un altro, fatto salvo che ciò non sia anche il suo intento per cui così decide scientemente fare.
      Il quesito 2 invece ha senso ancorchè, come per il precedente, è la ditta che dovrebbe verificare poichè agisce con corrispettivo su base contrattuale, sul presupposto della sua capacità di asseverare oltre a progettare.

      Rispondi
      • Andrea Lancellotti
        Andrea Lancellotti dice:

        Buongiorno, chi se non lei è il responsabile dei lavori?
        Chi se non lei può sapere se ha o meno l’impianto di riscaldamento?
        Chi se non lei può sapere se può ususfruire dei benefici fiscali?

        Rispondi
        • Paolo Musso
          Paolo Musso dice:

          Beh, forse perchè se non hai impianto di riscaldamento non puoi usufruire di alcun beneficio? Quindi assumiti tu la responsabilità: o dichiari il falso o non fai nulla!!

          Rispondi
  2. Antonino
    Antonino dice:

    Mi chiedo: se un condominio chiede il superbonus 110% solo per fare il cappotto esterno (quindi le parti di proprietà comune) e per sostituire gli infissi che si affacciano sui balconi, é necessario che i singoli condomini sanino i piccoli abusi edilizi all’interno dei loro appartamenti (ad es. una paretina spostata)? Grazie.

    Rispondi
    • Redazione di BibLus-net
      Redazione di BibLus-net dice:

      Ciao Antonino,
      no.. non è necessario.. la “legge Agosto” ha infatti previsto che le asseverazioni di conformità, nel caso di interventi sulle sole parti comuni, non debbano riguardare gli interni delle singole unità.

      Per ulteriori approfondimenti consulta il nostro articolo.

      Rispondi
  3. Rossano
    Rossano dice:

    Domanda: se nel fare i lavori Superbonus -che comprendono anche il cappotto- modifico la forma e le dimensioni di una finestra (molto grande), essa rientra nel Superbonus in quanto interessa la parete su cui si interviene con cappotto etc.? E comunque, se non rientra nel Superbonus, si può utilizzare la CILA Superbonus per indicare questa modifica di apertura?

    Rispondi
  4. Roberto
    Roberto dice:

    Fotovoltaico: condominio con 42 UI ed è desiderio di alcuni condomini di installare propri pannelli fotovoltaici, in aggiunta al fotovoltaico per il condominio. Posto le ovvie autorizzazioni del condominio ad occupare la propria porzione di tetto, vorrei comprendere come distribuire l’agevolazione. Personalmente penserei che per il fotovoltaico condominiale si debba partecipare tutti in quota uninominale essendo l’agevolazione per quota assegnata alla UI, per il fotovoltaico privato il tetto viene eroso dalla quota di partecipazione per il fotovoltaico condominiale? Il privato avendo dalle due alle tre UI (appartamento + 1 o 2 autorimesse) deve moltiplicare il tetto per le proprie UI?
    grazie

    Rispondi
    • Redazione di BibLus-net
      Redazione di BibLus-net dice:

      Per il fotovoltaico condominiale si applicano i millesimi (o altro criterio di riparto stabilito dall’assemblea).
      Il fotovoltaico al servizio dei privati ha un autonomo limite di spesa (48.000 €).
      Ogni proprietario può eseguire interventi trainati su massimo 2 unità immobiliari.

      Ciao.

      Rispondi
  5. GIOVANNI
    GIOVANNI dice:

    NELL’INTERPELLO N.620 DEL 22.09.2021 I CONDOMINI POSSONO MANIFESTARE L’INTENZIONE DI ACCOLLARSOI L’INTERA SPESA DEGLI INTERVENTI AL POSTO DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
    EBBENE, DESIDERO SAPERE SE IN UN CONDOMINIO, CI SONO DEI MOROSI, DEGLI STUDI PROFESSIONALI, PUO’ IL SINGOLO CONDOMINO DISSOCIARSI DAGLI ALTRI E QUINDI FAR ACCOLLARE TUTTI GLI ONERI AGLI ALTRI?

    Rispondi
    • Redazione di BibLus-net
      Redazione di BibLus-net dice:

      Ciao Giovanni,
      una diversa ridistribuzione delle spese rispetto alla classica suddivisione per millesimi deve essere sempre approvata dall’assemblea condominiale.

      Rispondi
      • vincenzo ciampiconi
        vincenzo ciampiconi dice:

        salve in realtà per ripartire le spese condominiali con un criterio qualsiasi diverso dai millesimi non è assolutamente sufficiente la delibera assembleare. in tal caso NECESSITA UNA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DA TUTTI I CONDOMINI OVE SIA INDICATO CHE ACCETTANO IL NUOVO CRITERIO DI RIPARTO SPESE E DI PAGARE LE PROPRIE QUOTE IN BASE A QUEL CRITERIO. SE LA SPESA E’ MOLTO ONEROSA E’ OPPORTUNO FIRMARE LA CONVENZIONE PRESSO UN NOTAIO E FARLA REGISTRARE AFFINCHE’ SIA VALIDA ANCHE PER GLI EVENTUALI FUTURI PROPRIETARI.

        Rispondi
  6. STEFANIA
    STEFANIA dice:

    Buon pomeriggio
    sono alle prese con un condominio con una difformità rispetto al progetto iniziale depositato al comune. La difformità riguarda una parta strutturale interna relativa all’ascensore che non è arrivato al 4 piano come da progetto ma arriva al terzo piano. Questo problema preclude l’accesso al bonus facciata a tutti i condomini?

    Rispondi
    • Redazione di BibLus-net
      Redazione di BibLus-net dice:

      Ciao Stefania,
      in linea generale prima di beneficiare di qualsiasi agevolazione fiscale in edilizia è consigliabile sanare qualsiasi irregolarità urbanistica/catastale.
      Ci sono poi dei casi particolari, come le irregolarità interne alle unità nel caso di Superbonus su parti comuni, in cui non è richiesta la verifica della conformità. Per il bonus facciate tale deroghe (della verifica di conformità) non vi sono, quindi prima di procedere alla richiesta della detrazione conviene mettersi in regola con il Comune/genio civile.

      Rispondi
  7. Francesco
    Francesco dice:

    Quesito: è realistico che in un intervento condominiale “ bonus 110%” siano escluse le pareti e gli infissi dei vani scala giacché parti non riscaldate? E tali costi vengano caricati ai condomini usufruendo del bonus 50%? Gradirei poter avere dei chiarimenti grazie

    Rispondi
    • Redazione di BibLus-net
      Redazione di BibLus-net dice:

      Ciao Francesco,
      gli interventi di coibentazione dei vani scala non possono beneficiare del Superbonus 110.
      Tali interventi, così come tutti quelli di manutenzione sulle parti comuni condominiali, possono però detratti con il bonus ristrutturazioni ossia della detrazione al 50%.

      Rispondi
  8. Anna
    Anna dice:

    Chiedo: se nel fare i lavori Superbonus che comprendono anche il cappotto un abusivismo sulla chiusura con vetrate di alcuni balconi, può dare origine a sanzioni e decadimento di diritto al Superbonus? Grazie

    Rispondi
    • Redazione di BibLus-net
      Redazione di BibLus-net dice:

      Ciao Anna,
      sì.. prima di effettuare lavori sulle parti comuni e sulle facciate bisogna regolarizzare qualsiasi irregolarità urbanistica sulle parti esterne e/o condominiali.
      Non è infatti possibile chiedere una detrazione fiscale su un’opera non in regola, pena la decadenza della detrazione e il rischio di incorrere in sanzioni da parte del Comune.

      Rispondi
      • Maurizio D'Arpino
        Maurizio D'Arpino dice:

        Mario, ho visto che in un paio di risposte ha affermato che le difformità o abusi, presenti negli immobili, devono essere sanati, pena la decadenza dal diritto al superbonus 110%. Le chiedo, come interpreta il fatto che il comma 19 ter dell’art. 119 (DL 34/2020) indichi che non è più necessario produrre l’attestazione di legittimità nella CILA, che è richiesto solo il titolo abilitativo della costruzione e che si decade dal beneficio fiscale solo nei 4 casi elencati nel comma?
        Grazie
        Maurizio D’Arpino

        Rispondi
        • Redazione di BibLus-net
          Redazione di BibLus-net dice:

          Ciao Maurizio,
          il comma 19 è stato introdotto nel corso 2021 (se non erro con il DL semplificazioni).

          Il collega avrà fatto riferimento al precedente impianto normativo.

          Ciao.

          Rispondi
  9. Anna
    Anna dice:

    Ritorno con un altro quesito.
    Ho una seconda casa al mare i cui infissi, a seguito di forte mareggiata, sono stati completamente distrutti.
    Posso avere diritto al Superbonus?
    Se si, come procedere?
    Grazie

    Rispondi
    • Redazione di BibLus-net
      Redazione di BibLus-net dice:

      Ciao Anna,
      il consiglio è rivolgerti a un professionista che sia in grado di fornirti tutte le indicazioni al riguardo.

      Rispondi
  10. calogero contino
    calogero contino dice:

    desiderei sapere se le spesi tecniche (progettazione, D.L. attestazioni etc) per l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico siano ricomprese nel computo del 110% ed inoltre se sia ammissibile a contributo l’installazione di pannelli fotovoltaici con accumulo a beneficio dei singoli condomini.

    Rispondi
    • Redazione di BibLus-net
      Redazione di BibLus-net dice:

      Ciao Calogero,
      sì le spese tecniche sono detraibili.
      L’installazione di pannelli fotovoltaici con accumulo (intervento trainato) da parte del condominio è detraibile da ciascun condomino secondo le tabelle millesimali.

      Rispondi
  11. claudio
    claudio dice:

    sono proprietario di una unità immobiliare in un condominio di 24 unità, un paio di unità hanno costituito abusi tipo veranda su terrazzo privato non condonata, è possibile per gli altri condomini usufruire del bonus 110% o gli abusi impediscono al Condominio di ottenere i benefici fiscali?

    Rispondi
    • Redazione di BibLus-net
      Redazione di BibLus-net dice:

      Ciao Claudio,
      per beneficiare del Superbonus (come per qualsiasi altra detrazione fiscale in edilizia) occorre sanare eventuali difformità prima dei lavori, pena la decadenza della detrazione.
      Le regole alla base del Superbonus prevedono eccezionalmente che, qualora non si effettuino lavori all’interno delle unità, non bisogna necessariamente sanare abusi all’interno degli appartamenti, bisognerà sempre sanare invece le difformità sulle parti comuni condominiali e sulle parti esterne (su cui si interviene ad esempio con un cappotto termico).

      Rispondi
  12. Anna D'Agostino
    Anna D'Agostino dice:

    Sono proprietaria di un appartamento al piano terra di un fabbricato di 4 piani con 6 appartamenti senza ascensore. Avendo aderito al Superbonus 110, per lavori di ristrutturazione, vogliono installare un ascensore esternamente utilizzando sempre gli incentivi. Tre proprietari non siamo d’accordo all’installazione, possono gli altri avendo la maggioranza con i millesimi procedere ugualmente??

    Rispondi
  13. Stefano
    Stefano dice:

    Salve, complimenti per la disponibilità e la rapidità nell’affrontare tematiche di vario tipo inerenti l’ecobonus 110%; Vorrei analizzare insieme a Voi un caso particolare: sono proprietario in un condominio di un’appartamento al piano rialzato con annessa area antistante al mio balcone( riportata nell’atto d proprietà) alla quale non potevo fare accesso diretto dal mio balcone ma dolo tramite scala rimovibile…il mio ex proprietario, negli anni, ha aperto lateralmente il balcone ed ha costuito una scala in muratura per poter accedere a tale aria. Ora, calcolando che la scala è stata costruita su area di sua proprietà ma appoggiata sulla parete condominiale, lo si ritiene come un abuso? E se si, per il buon esito della pratica dell’ecobonus posso semplicemente fare una dichiarazione in sanatoria o sono costretto ad abbatterla? ringrazio anticipatamente

    Rispondi
    • Redazione di BibLus-net
      Redazione di BibLus-net dice:

      Ciao Stefano, grazie per i complimenti.
      Data la specificità del caso il mio consiglio è di rivolgerti ad un tecnico di fiducia. Solo lui dopo aver effettuato un sopralluogo e visionato la documentazione sul fabbricato in archivio al Comune potrà stabilire se l’opera è abusiva, se è condonabile o se deve essere rimossa.

      Rispondi
  14. miria
    miria dice:

    Buongiorno, il dl 157/2021 ha esteso all’ecobonus il visto di conformità e l’asseverazione. Nei casi di coibentazione superficie opaca (pavimento) e sostituzione pompa di calore, l’asseverazione può essere ancora sostituita rispettivamente da dichiarazione del direttore lavori e dichiarazione del fornitore? grazie

    Rispondi
    • Redazione di BibLus-net
      Redazione di BibLus-net dice:

      Il linea di principio sono agevolabili tutte le spese correlate (e necessarie) all’intervento principale agevolato.

      Rispondi
  15. Mario Carlone
    Mario Carlone dice:

    Buongiorno. LA guida è molto utile.
    SOno in attesa dell’aggiornamento coordinato con il testo della legge di bilancio 2022 L234 del 30/dic 2021? grazie

    Rispondi

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