Credito di Imposta Zes Unica 2026: come accedere all’agevolazione
Incentivi per le imprese che investono nel Sud Italia estesi fino al 2028 dall'ultima Legge di Bilancio. Cosa sapere
L’art. 16 del D.L. 124/2023 ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”).
Con il D.M. 17/05/2024 sono state definite le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli.
La Legge di Bilancio 2026:
- ha esteso il credito di imposta Zes Unica agli anni 2026, 2027 e 2028 con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028
- ha disposto l’estensione del credito di imposta per gli investimenti realizzati nelle zone logistiche semplificate ZLS;
- ha confermato la maggiorazione del 14,6189% in favore delle imprese che hanno presentato all’agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa idonea a richiedere il credito d’imposta per le aree Zes.
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Indice
- Chi può accedere al credito di imposta ZES Unica
- Cos’è la ZES Unica
- Quali investimenti sono agevolabili con il credito di imposta ZES Unica
- Quanto copre il credito di imposta ZES Unica
- Come è utilizzabile il credito di imposta ZES Unica
- Come chiedere il credito di imposta ZES Unica
- ZES Unica 2026: contributi e approfondimenti
Chi può accedere al credito di imposta ZES Unica
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento, a quelle in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER nonché ai soggetti che operano nel settore primario della produzione agricola, della pesca e acquacoltura.
Cos’è la ZES Unica
Dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.
Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.
Quali investimenti sono agevolabili con il credito di imposta ZES Unica
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
- nuovi macchinari;
- impianti;
- attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica;
- terreni.
Sono ammessi, inoltre, gli investimenti relativi all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Risposta AE 32/2026: operazioni di leasing in costruendo ammesso per la ZES Unica
Con la Risposta 32/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche i beni immobili acquisiti mediante locazione finanziaria possono essere agevolabili.
In linea di principio la componente immobiliare può essere realizzata con leasing in costruendo, se sono rispettate tutte le condizioni nazionali e unionali. Per i canoni di pre-locazione nel leasing in costruendo, la rilevanza fiscale per l’utilizzatore decorre dalla consegna dell’immobile; solo da allora si considera soddisfatto il requisito dell’effettuazione.
Sintesi redazionale della risposta
Quanto copre il credito di imposta ZES Unica
Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
Il D.M. 17/05/2024 ha determinato gli importi del credito di imposta, differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento:
- per gli investimenti realizzati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
- per gli investimenti realizzati nelle Regioni Basilicata, Molise e Sardegna nella misura de 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
- per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle Regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%;
- per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.
Tali massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole imprese, nei casi in cui l’investimento non superi i 50 milioni di euro.
Nel caso di imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura il limite minimo dell’investimento complessivo scende a 50mila euro.
Grazie alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 è prevista la possibilità di cumulare il beneficio con il credito d’imposta Transizione 5.0 e altre misure di sostegno. Come disposto dalla legge di Bilancio 2026, permane il divieto di cumulo qualora le imprese intendano beneficiare della ulteriore maggiorazione del 14,6%,
Come è utilizzabile il credito di imposta ZES Unica
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Va indicato il codice tributo “7034”.
Il credito risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile:
- per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta;
- per la quota corrispondente agli investimenti, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.
Come chiedere il credito di imposta ZES Unica
Come anticipato, la Legge di Bilancio 2026 ha esteso il Credito di imposta Zes Unica agli anni 2026, 2027 e 2028 con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028.
Gli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta per gli anni 2026, 2027 e 2028 comunicano all’Agenzia delle entrate:
- dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;
- dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027
- dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.
Inoltre, trasmettono all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall’agevolazione – dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 – una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.
La comunicazione integrativa deve altresì indicare: l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al già menzionato decreto 17 maggio 2024; l’ammontare di investimenti effettivamente realizzati, non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.
Con Provvedimento del 30/01/2026 del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stati approvati i modelli di comunicazione, con relative istruzioni e definizione delle modalità di trasmissione telematica.
L’investimento può precedere la comunicazione preventiva
Con la risposta n. 169/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in investimento realizzato nei primi mesi del 2026 può accedere al credito d’imposta ZES Unica anche se effettuato prima dell’invio della comunicazione preventiva.
Il vero momento da verificare non è quindi quello di trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ma quello in cui viene avviato il progetto di investimento.
Comunicazione per la maggiorazione del 14,6%
La Legge di Bilancio 2026 conferma la maggiorazione del 14,6189% in favore delle imprese che hanno presentato all’agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa idonea a richiedere il credito d’imposta per le aree Zes.
L’ammontare del credito d’imposta richiesto con la comunicazione integrativa è riconosciuto a condizione che le imprese non abbiano ottenuto, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione, il credito d’imposta previsto dalla Transizione 5.0.
Ai fini del riconoscimento dell’ulteriore incentivo, le imprese sono tenute a presentare, dal 15 aprile al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all’agenzia delle Entrate nella quale dichiarano di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0.
Credito di imposta ZES Unica 2025
Ll’art. 1, commi 485-491, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha esteso al 2025 il credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella ZES unica individuando specifici obblighi di comunicazione in capo agli operatori economici:
- comunicazione all’Agenzia delle entrate – tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025 – avente ad oggetto l’ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
- a pena di decadenza, trasmissione di una comunicazione integrativa – tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025 – attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.
Con Provvedimento del 31 gennaio 2025 il direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato il modello da utilizzare.
ZES Unica 2026: contributi e approfondimenti
Guida FNC agli investimenti 2026 nelle Zone Economiche Speciali
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) – insieme alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti – ha pubblicato ad aprile 2026 il documento “Le Zone Economiche Speciali – Quadro di sintesi degli adempimenti per investimenti 2026 e delle opportunità future”.
Il documento rappresenta una guida operativa destinata ai professionisti (non solo commercialisti e revisori) per la gestione del credito d’imposta legato agli investimenti nella ZES Unica (Zona Economica Speciale) per l’anno 2026.
Aggiorna le linee guida precedenti per allinearle alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, fornendo istruzioni su requisiti ammissibili, massimali, adempimenti procedurali e certificazioni.
Le novità della ZES 2026 rispetto al 2025

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) – Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/credito-di-imposta-zes-unica/




