Ponteggio ed occupazione di suolo pubblico: l'esercente può opporsi?

Ponteggio ed occupazione di suolo pubblico: l’esercente può opporsi?

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Gli interessi commerciali sono recessivi rispetto all’interesse collettivo di manutenzione e messa in sicurezza di un immobile. Lo afferma il Tar Lombardia

Una recente sentenza del Tar Lombardia, la n. 2244/2021, mette in chiaro le priorità da salvaguardare tra l’interesse commerciale di chi detiene una vetrina su strada e l’occupazione temporanea di suolo pubblico al fine del montaggio di un ponteggio necessario alla manutenzione di un edificio.

Il caso

La proprietaria di un’attività di ristorazione con vetrina su fronte strada si opponeva all’occupazione di suolo pubblico concessa al condominio per il montaggio di una impalcatura.

Quest’ultima avrebbe consentito l’effettuarsi dei lavori di manutenzione necessari alla facciata del fabbricato condominiale, ma avrebbe nascosto la vetrina e, di conseguenza, occultata l’attività commerciale connessa.

Nel frattempo che i lavori venivano terminati, l’esercente si rivolgeva prima al Tribunale Civile e poi in ricorso al Tar, chiedendo:

  • l’annullamento della concessione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico concessa dal Comune e di tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti;
  • il ripristino dei luoghi nello stato anteriore alla concessione illegittimamente emessa;
  • la condanna del Comune al conseguente risarcimento del danno subito.

La sentenza del Tar Lombardia

I giudici del Tar premettono che:

  • il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici, sono valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell’incolumità pubblica per cui la manutenzione degli edifici è necessaria;
  • l’occupazione di suolo pubblico, può essere vietata per motivi di interesse generale, per contrasto con disposizioni di legge o regolamento, nonché per eventuali prescrizioni, a tutela del decoro, della viabilità, e della sicurezza.

Ne consegue che il diritto di affaccio e gli interessi commerciali della ricorrente “sono recessivi a fronte di quello collettivo all’esecuzione dei lavori necessari alla manutenzione e messa in sicurezza di un immobile”, considerata oltretutto la temporaneità degli stessi lavori di manutenzione.

Il ricorso, quindi, NON è accolto.

 

Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-net: “PiMUS: cos’è, chi lo firma e come farlo

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Lombardia

 

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