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Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » PiMUS, la guida: cos’è, quando è obbligatorio per i ponteggi, come farlo

PiMUS, la guida: cos’è, quando è obbligatorio per i ponteggi, come farlo

Ponteggi: cosa va riportato nel PiMUS, quando è obbligatorio, chi lo redige. La guida completa con tutorial ed esempio PDF

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 11 Aprile 2026/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
PiMUS quando è obbligatorio

L’utilizzo dei ponteggi fissi rappresenta una componente fondamentale nella maggior parte dei cantieri edili.

Che si tratti di semplici interventi di manutenzione o di opere strutturali complesse, i lavori in quota comportano sempre rischi elevati che richiedono attenzione, competenza e il pieno rispetto delle normative di sicurezza.

Proprio per prevenire cadute dall’alto, cedimenti strutturali o utilizzi impropri delle opere provvisionali, il D.Lgs. 81/2008 (Titolo IV, Sezione V) stabilisce in modo puntuale ciò che è necessario per garantire l’impiego corretto dei ponteggi: autorizzazioni ministeriali, progettazione, formazione del personale, controlli periodici e soprattutto il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS).

In questo articolo proponiamo un approfondimento tecnico sul PiMUS, il documento tecnico contenente il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi.

In particolare analizziamo i casi in cui è necessario redigerlo, quali sono le caratteristiche del documento e forniamo un esempio fac-simile del Piano. Infine, mostriamo come redigere il PiMUS con l’ausilio di un software professionale.

Indice

  • Cos’è il PiMUS?
  • Quando è obbligatorio il PiMUS?
  • Qual è la relazione tra PiMUS e PSC?
  • Quali compiti ha il CSE rispetto al PiMUS?
  • Quando non è obbligatorio il PiMUS?
  • Chi deve redigere il PiMUS?
  • Il PiMUS richiede una formazione specifica degli addetti?
  • Cosa contiene il PiMUS?
  • Quali sanzioni sono previste in caso di PiMUS mancante?
  • Come fare un PiMUS?
  • Esempio di PiMUS
  • Il glossario del PiMUS

Cos’è il PiMUS?

Il PiMUS è un documento operativo, contenente una serie di indicazioni per gli addetti e i preposti all’utilizzo del ponteggio.

Il PiMUS dunque deve essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio, all’uso e allo smontaggio dei ponteggi, al fine di garantire:

  • la sicurezza dei lavoratori che operano nel cantiere e utilizzano il ponteggio;
  • la sicurezza degli altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione.

Il PiMUS deve essere elaborato in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.

Il piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio e messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

Quando è obbligatorio il PiMUS?

Il comma 1 dell’art. 134 D.Lgs. 81/08 prevede espressamente che nei cantieri dove si svolgono lavori in quota e in cui vengono utilizzati i ponteggi, deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, una copia dell’autorizzazione alla costruzione e all’impiego del ponteggio e una copia del PiMUS.

Il PiMUS è obbligatorio per le seguenti tipologie di ponteggio:

  • per i ponteggi metallici fissi, in tutti i casi, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto;
  • per gli impalcati o altre opere provvisionali costruite con elementi di ponteggi metallici fissi;
  • per i ponteggi realizzati con elementi in legno.

I ponteggi fissi sono opere provvisionali che vengono allestite o impiegate per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie nelle quali c’è il rischio di caduta dall’alto, ossia nei lavori in quota.

Sono definiti lavori in quota le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile.

Il PiMUS deve essere redatto prima dell’inizio dei lavori di montaggio del ponteggio e deve essere aggiornato ogni qualvolta intervengano delle variazioni in corso d’opera.

Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo.

Il PiMUS deve essere trasmesso al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e al Responsabile dei Lavori per la verifica e l’approvazione. Una volta approvato, il piano deve essere messo a disposizione del preposto e dei lavoratori addetti al ponteggio, nonché delle imprese utilizzatrici.

Se più imprese operano all’interno di un cantiere, è sufficiente redigere un solo piano che dovrà essere firmato da tutti i datori di lavoro coinvolti, ciascuno dei quali dovrà possedere una copia del documento.

In caso di una ditta che opera con lavoratori autonomi, il PiMUS dovrà essere sottoscritto anche da ciascun professionista.

Modello BIM di un ponteggio

Modello BIM di un ponteggio

Qual è la relazione tra PiMUS e PSC?

Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) prevede la presenza del ponteggio, la redazione del PiMUS e la sua reperibilità in cantiere, analizza e valuta i rischi specifici per i lavori in quota, quelli da interferenza, quelli relativi alla movimentazione dei materiali e all’uso del ponteggio, indica le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature ed infrastrutture da parte di più imprese e lavoratori autonomi, stima i costi della sicurezza relativi al ponteggio.

Il PiMUS è un documento operativo che entra nel dettaglio esecutivo del montaggio, dell’uso e dello smontaggio del ponteggio, definendo le procedure specifiche che il PSC non dettaglia.

Il CSP (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione) verifica l’idoneità del POS (Piano Operativo di Sicurezza) e l’eventuale necessità di adeguare il PSC.

Quali compiti ha il CSE rispetto al PiMUS?

Il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione (CSE) ha il compito di verificare che:

  • il PiMUS sia stato redatto e che sia coerente con quanto previsto nel PSC (informando il responsabile dei lavori dell’eventuale assenza del PIMUS);
  • i ponteggi siano montati, smontati e utilizzati – sotto la sorveglianza di un preposto – da operatori che abbiamo seguito gli specifici corsi di formazione;
  • in tutte le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio sia presente il preposto.

Il CSE è tenuto, inoltre, a sottoporre il ponteggio a verifiche e sospendere le attività di lavoro in cantiere in caso di pericolo o inosservanza della normativa.

Quando non è obbligatorio il PiMUS?

II PiMUS non deve essere redatto per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali:

  • ponti su ruote (trabattelli);
  • ponti su cavalietti;
  • parapetti;
  • ecc.

Chi deve redigere il PiMUS?

L’art. 136 del D.Lgs. 81/2008 prevede che:

nei lavori in quota, il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.

Non sono previsti particolari requisiti per chi firma il PiMUS.

Tuttavia, si ritiene che per persona competente si possa intendere:

  • il datore di lavoro che ha già maturato esperienze;
  • il tecnico abilitato alla progettazione del ponteggio;
  • il preposto con sufficiente esperienza;
  • l’RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) che deve effettuare la valutazione dei rischi e scegliere le attrezzature idonee e le procedure per il loro uso.

Sentenza Cassazione 41129/2016 – Obblighi e responsabilità del datore di lavoro per la redazione incompleta del PiMUS

La sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, n. 41129/2016, si inserisce nel delicato contesto delle lavorazioni in quota e dello smontaggio di ponteggi.

La Cassazione ha condannato un datore di lavoro per gravi violazioni sulla sicurezza dei ponteggi: smontaggio senza DPI né preposto, PIMUS generico e formazione inadeguata del preposto straniero. La Corte ha ribadito che il PIMUS deve essere specifico e la formazione commisurata alle reali capacità cognitive e linguistiche del lavoratore.

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Download Gratuito Sentenza Cassazione 41129/2016- Smontaggio del ponteggio, PIMUS violazioni del datore di lavoro

Leggi i dettagli della sentenza

Il PiMUS richiede una formazione specifica degli addetti?

Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

La formazione ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
  • la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
  • la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
  • le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
  • le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
  • le condizioni di carico ammissibile;
  • qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’allegato XXI.

Cosa contiene il PiMUS?

La norma fornisce indicazioni su come fare un PiMUS: i contenuti minimi sono dettagliatamente descritti nell’allegato XXII del D.Lgs. 81/2008.

Il PiMUS deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del luogo di lavoro;
  • identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  • identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  • identificazione del ponteggio;
  • disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
    • generalità e firma del progettista;
    • sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;
    • indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
      Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, invece delle indicazioni sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente;
  • progetto del ponteggio, quando previsto;
  • indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata“):
    • planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.;
    • modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.);
    • modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.;
    • descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio;
    • descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso;
    • misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione;
    • tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi;
    • misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori;
    • misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
  • illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
  • descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
  • indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.

Progetto del ponteggio: cos’è e quando è obbligatorio

L’allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 include tra gli elaborati del PiMUS il disegno esecutivo e il progetto del ponteggio.

Devono essere eretti in base a un progetto:

  • i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego;
  • le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi.

In pratica, il progetto del ponteggio serve quando si allestiscono ponteggi non conformi agli schemi-tipo del libretto di Autorizzazione Ministeriale, sono previsti configurazioni complesse, sovraccarico notevoli, azioni del vento, un numero complessivo di impalcati superiore a quello riportato negli schemi tipo, un uso promiscuo di elementi di ponteggio non appartenenti a un’unica autorizzazione ministeriale.

Il progetto deve comprendere:

  • calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
  • disegno esecutivo;
  • quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione.

La normativa stabilisce che il ponteggio debba essere progettato da ingegnere o architetto abilitato.

Al progetto deve essere allegata copia dell’autorizzazione ministeriale e dei disegni esecutivi, tenuti ed esibiti, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali.

Quando non è richiesto un progetto, il disegno esecutivo deve almeno includere informazioni come i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato e l’indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo.

Per saperne di più, leggi i nostri approfondimenti:

  • Disegno del ponteggio: tutto su tipologie e soluzioni innovative
  • Progetto del ponteggio: quando è obbligatorio, cosa contiene, come farlo

Cosa contiene l’autorizzazione alla costruzione e all’impiego del ponteggio

Il progetto del ponteggio deve essere integrato con il libretto di Autorizzazione Ministeriale del ponteggio (libretto del fabbricante), gli elenchi dei lavoratori e i manuali d’uso e manutenzione dei DPI e delle attrezzature.

Ogni ponteggio deve essere realizzato, infatti, secondo criteri approvati e verificati dal Ministero del Lavoro, che ne autorizza la costruzione e l’utilizzo solo dopo un’attenta valutazione tecnica che descriva tutte le caratteristiche costruttive e funzionali del ponteggio.

Oltre all’autorizzazione di base, il Ministero può anche attestare — su richiesta del produttore e dopo aver analizzato la documentazione tecnica — che il ponteggio è conforme alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811, che regolano i requisiti strutturali e di sicurezza dei ponteggi mentre per i giunti e i collegamenti, può essere verificata la conformità anche alla norma UNI EN 74.

L’autorizzazione ministeriale non è permanente: deve essere rinnovata ogni dieci anni, con lo scopo di verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.

Relazione tecnica del libretto

L’autorizzazione ministeriale è corredata da una relazione tecnica relativa alla costruzione e all’utilizzo dei ponteggi con:

  1. descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme;
  2. caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
  3. indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
  4. calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
  5. istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
  6. istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
  7. schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Tale documentazione si configura come uno strumento fondamentale per garantire stabilità strutturale, adeguata resistenza dei materiali e un utilizzo sicuro delle attrezzature di sostegno in quota, oltre a fornire chiare indicazioni per montaggio, impiego e smontaggio secondo i criteri di sicurezza previsti dalla legge.

Quali sanzioni sono previste in caso di PiMUS mancante?

L’articolo 159 del D.Lgs. 81/08 prevede in caso di violazione dell’art. 136 (mancato adempimento dell’obbligo di PiMUS) l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro. Alla sanzione di solito si accompagna la sospensione immediata del cantiere in attesa che la documentazione sia messa in ordine.

In caso d’infortunio, la mancata redazione del PiMUS comporta la denuncia per lesioni gravi, anche senza legame causale diretto con il sinistro; spetta a chi ha omesso il PiMUS a dimostrare, contro ogni evidenza, di aver comunque garantito tutte le cautele.

Come fare un PiMUS?

Vuoi poter progettare ponteggi adatti ad ogni tipo di struttura e per ogni specifica esigenza? Il consiglio è di affidarsi ad un software professionale per la progettazione 2D/3D e la redazione del PiMUS.

Di seguito proponiamo un video che mostra come redigere il PiMUS con l’ausilio di un software professionale.

YouTube Video

Clicca qui per conoscere CerTus-PN il software per la sicurezza dei ponteggi

Esempio di PiMUS

Di seguito proponiamo un esempio pratico di come redigere il PiMUS, nel caso di manutenzione straordinaria delle facciate di un edificio per civile abitazione.

Dati identificativi del luogo di lavoro: 

  • caratteristiche generali dell’opera;
  • indirizzo del cantiere.

Dati relativi ai soggetti interessati:

  • dati del committente;
  • dati redattore;
  • dati progettista;
  • dati datore del lavoro che procederà alle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio;
  • dati della squadra dei lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio;
  • dati delle imprese utilizzatrici del ponteggio.

Identificazione del ponteggio:

  • descrizione generale dell’opera servita;
  • dati del ponteggio (tipologia, modello, autorizzazione, ecc.);
  • descrizione del ponteggio.

Disegno esecutivo del ponteggio

cos'è il PiMUS ponteggi

Schema strutturale del ponteggio

progetto ponteggio esempio

Piano di applicazione generalizzata:

  • allestimento del cantiere;
  • modalità e regole generali di montaggio:
    • modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio;
    • modalità di verifica della verticalità, livello/bolla del primo impalcato e distanza tra ponteggio e opera;
  • misure particolari di sicurezza da adottare:
    • caduta dall’alto;
    • oscillazione del corpo con urto contro ostacoli, effetto pendolo;
    • sollecitazioni trasmesse al corpo dall’imbracatura;
    • movimentazione manuale dei carichi;
    • caduta di materiale dall’alto;
    • elettrocuzione.

Descrizione dei Dpi (dispositivi protezione individuale) utilizzati:

  • linea di ancoraggio orizzontale flessibile;
  • connettore girevole;
  • cordino di posizionamento regolabile;
  • cordino di trattenuta regolabile;
  • cintura di posizionamento;
  • imbracatura con aggancio dorsale;
  • guanti di protezione da azioni meccaniche;
  • scarpe con suola imperforabile;
  • elmetti di protezione.

Descrizione attrezzature utilizzate:

  • argano elettrico;
  • chiave per il ponteggio;
  • martello in gomma;
  • trapano elettrico.

Istruzione per il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio dei ponteggi

Impalcati

Impalcati

Passo carraio

Passo carraio

Sbalzo sommitale

Sbalzo sommitale

Descrizione regole da applicare durante l’uso dei ponteggi:

  • accesso e spostamenti sul ponteggio;
  • deposito di materiale sul ponteggio;
  • movimentazione dei carichi;
  • personale addetto all’uso del ponteggio;
  • trasformazione del ponteggio.

Scarica un esempio di PiMUS già compilato con l’ausilio del software CerTus-PN.

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Download Gratuito Esempio PDF PiMUS

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Il glossario del PiMUS

Di seguito riportiamo alcune definizioni legate alla sicurezza nei cantieri e al PiMUS.

Addestramento

Tutte le attività volte a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di macchine, attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e procedure di lavoro.

Attrezzatura da lavoro

Per attrezzatura da lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Direttore tecnico di cantiere

Figura incaricata della gestione del cantiere, compresa la sicurezza. Può essere un legale rappresentante o un dipendente della ditta appaltatrice o un professionista esterno da questa individuato.

Dispositivo di protezione individuale DPI

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la salute o la sicurezza durante il lavoro, nonché ogni complemento od accessorio a tale scopo. Sono prodotti destinati a garantire la sicurezza e la salute dell’utilizzatore nelle condizioni in cui non sia possibile eliminare i rischi con interventi tecnici ed ambientali.

Capocantiere o preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Committente

Il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Lavoratore autonomo

Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

PSC

Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

POS

Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e all’articolo 131, comma c), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Preposto

Persona dotata dell’esperienza e della competenza necessarie che, nei limiti dei poteri funzionali e gerarchici adeguati all’incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive , controllando la loro corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Responsabile dei lavori

Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento

Rischio

Eventualità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione ad un determinato fattore.

CSE

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

CSP

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Ponteggi: tutti gli approfondimenti

  • Progetto del ponteggio: quando è obbligatorio, cosa contiene, come farlo
  • Disegno del ponteggio, come si fa: tutto su tipologie e soluzioni innovative
  • Libretto ministeriale ponteggio, cos'è e cosa contiene
  • Montaggio ponteggi in sicurezza: obblighi e formazione
  • Ponteggi fissi: tipologie e caratteristiche
  • Ponteggio multidirezionale: cos'è e quali sono i vantaggi
  • Messa a terra ponteggi: cos'è e quando serve
  • Distanza del ponteggio dal muro: norme e misure massime
  • Ponteggio tubi e giunti: caratteristiche e vantaggi
  • Guida INAIL ai ponteggi metallici fissi (2017)
  • Quaderno tecnico INAIL sui Ponteggi Fissi (2018)

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/pimus-piano-di-montaggio-uso-e-smontaggio/
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