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Edifici vincolati, a chi compete la direzione lavori? La sentenza del Tar

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L’indirizzo espresso dalla giustizia amministrativa è verso la riserva di competenza degli architetti per ogni tipologia di intervento su edifici vincolati, ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile

Nella sentenza n. 3718 del 5 giugno 2018 il Tar Campania ha chiarito che la direzione lavori su edifici vincolati spetta all’architetto e non all’ingegnere; questa riserva di competenza dei professionisti in possesso della qualifica di architetto sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico-artistico, ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile per le quali l’art. 52 del R.D. n. 2537/1925 prevede la competenza anche degli ingegneri; la competenza degli architetti si estende anche agli interventi realizzati su immobili non assoggettati a vincolo quando presentino ‘rilevante interesse artistico’.

Il caso

Il caso in questione ha inizio a seguito di ricorso presentato dall’ingegner A contro la decisione di un comune campano di aver disposto, con determina dirigenziale, che l’incarico di direzione lavori per lavori di riqualificazione ed adeguamento della struttura comunale adiacente un Palazzo storico da destinarsi a Centro Polifunzionale spettasse ad un professionista con qualifica di architetto individuato tramite specifica procedura selettiva.

L’ingegnere, per la medesima struttura, aveva ricevuto l’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

La sentenza del Tar

I giudici amministrativi campani rigettano il ricorso presentato dall’ingegnere.

Con la sentenza il Tar ha legittimato la decisione dell’ente locale di riservare la direzione dei lavori su un immobile sottoposto a tutela culturale e ambientale (e per i quali la Soprintendenza aveva espresso parere con precise prescrizioni) ad un professionista in possesso della qualifica di architetto.

La nota della Soprintendenza competente recante parere favorevole all’affido dei lavori in oggetto ad impresa qualificata per la categoria del restauro (OG2), dato l’interesse storico-artistico dell’immobile, chiarisce la natura dell’immobile (messa in discussione dal ricorrente) e legittima la scelta dell’amministrazione comunale di riservare la direzione dei lavori ad un professionista in possesso della qualifica di architetto.

Questo in virtù dell’art. 52 del R.D. n. 2537/1925 “regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto”, secondo cui

 

“le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”.

 

E’ inoltre interessante notare il chiarimento del giudice amministrativo in merito al trattamento del professionista ingegnere ed architetto.

Nella sentenza infatti viene richiamata quella n. 21/2014 del Consiglio di Stato, con cui lo stesso organo ha chiarito come non sia esatto affermare che l’ordinamento comunitario riconosca a tutti gli ingegneri di Paesi dell’U.E. diversi dall’Italia l’indiscriminato esercizio delle attività tipiche della professione di architetto (tra cui le attività relative ad edifici vincolati in quanto ritenuti di interesse storico-artistico); al contrario, giusta la normativa comunitaria, si è ritenuto che l’esercizio di tali attività, in regime di mutuo riconoscimento, è consentito ai soli professionisti che possano vantare un percorso formativo adeguatamente finalizzato all’esercizio delle attività tipiche della professione di architetto.

 

Clicca qui per scaricare la Sentenza del Tar Campania n. 3718 del 5 giugno  2018

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