Pergotenda: una struttura in legno con un telo avvolgibile non fa volume
Per il Tar Emilia Romagna una struttura lignea con telo permeabile ed avvolgibile non costituisce un volume ma semplice arredo esterno
Pergotenda, volume urbanistico o semplice arredo?
Questa volta a dare un utile chiarimento, per meglio definire questa tipologia di struttura, è il Tar Emilia Romagna con la sentenza n. 27/2021.
Il caso
Un privato successivamente all’installazione di una pergotenda sul proprio terrazzo veniva raggiunto da un’ingiunzione di rimozione dal Comune.
L’Ente riteneva il manufatto abusivo, poiché era stato collocato senza richiederne il necessario permesso di costruire.
Il Comune, infatti, rilevava le seguenti strutture:
- un manufatto di circa 25 m² con struttura portante in legno;
- una copertura in telo a rullo, in PVC impermeabile, ad una falda inclinata, con altezza variabile tra i 2,20 ed i 3 m.
Il privato si opponeva e sosteneva che la pergotenda in questione costituisse una tenda parasole o meglio un arredo esterno liberamente realizzabile mediante una semplice DIA (ora SCIA) e non una nuova costruzione come sostenuto dal Comune.
Inoltre, secondo il privato, il manufatto era assentito nelle sue caratteristiche anche dal regolamento edilizio urbano che disciplinava espressamente le tende parasole con caratteristiche analoghe.
Il privato decideva così di far ricorso al Tar.
La sentenza del Tar Emilia Romagna
I giudici del Tar evidenziano come in sede di giudizio sia stato accertato invece che relativamente alla struttura contesa:
- non vi erano elementi strutturali metallici;
- la tenda era di materiale permeabile ed era sostenuta da una struttura totalmente lignea;
sicché l’opera risultava qualificabile come arredo esterno, che non necessitava di collaudo.
Da ciò ne consegue che la pergotenda in questione, per i giudici, rappresenta una semplice opera di arredo esterno non assoggettabile a permesso di costruire poiché non comporta la realizzazione di un volume urbanistico.
La tenda ha infatti la mera funzione di garantire una miglior fruizione dello spazio circostante, così da rappresentare semplice opera di arredo esterno.
Il ricorso è, quindi, accolto
Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Emilia Romagna

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!