Ipoteca su immobile abusivo sequestrato: quale destino per il diritto di garanzia?
L'acquisizione al patrimonio pubblico di un abuso edilizio non può incidere sull'eventuale ipoteca o diritto di terzi pendenti sul bene sequestrato. Lo spiegano la Cassazione e la Corte Costituzionale
La problematica sollevata dalla Suprema Corte e discussa infine dalla recente sentenza della Corte Costituzionale riguarda il delicato equilibrio tra il diritto alla proprietà e la necessità di garantire l’ordine pubblico attraverso la regolamentazione urbanistica-edilizia.
In un contesto in cui le amministrazioni comunali possono acquisire immobili abusivi, si pone la questione incalzante della tutela dei diritti dei creditori ipotecari. Questi ultimi, spesso estranei alle violazioni edilizie, si trovano a subire ingiuste conseguenze patrimoniali, vedendo estinti i loro diritti senza alcuna responsabilità. La giurisprudenza invita a riflettere su come le normative attuali possano compromettere la protezione dei diritti fondamentali, creando una disparità tra l’interesse pubblico alla legalità e la salvaguardia dei diritti dei singoli cittadini.
In particolare, la Corte Costituzionale nella sentenza 160/2024 si trova a dover valutare se le disposizioni vigenti siano compatibili con i principi costituzionali e con le garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Per la gestione della pratica di sanatoria edilizia puoi accedere gratuitamente ad una piattaforma per la gestione delle pratiche e dell’ufficio tecnico on line dove organizzare, redigere e condividere facilmente tutta la documentazione.
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un abuso edilizio non demolito comporta l’estinzione di una eventuale ipoteca a danno di terzi creditori?
La Corte di Cassazione, con un’ordinanza dell’8 gennaio 2024, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale riguardanti l’articolo 7, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e l’articolo 31, comma 3, del D.P.R. 380/2001. Le norme in questione sono state contestate per presunta violazione degli articoli 3, 24, 42 e 117 della Costituzione, in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nel caso specifico, la Corte Suprema evidenziava che le disposizioni non garantivano la permanenza dell’ipoteca su un terreno dove era stato costruito un immobile abusivo, che era stato acquisito gratuitamente dal Comune.
Secondo i fatti, nel corso di una controversia legale iniziata nel 1993, una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro i debitori proprietari del terreno poc’anzi menzionato, per una somma di oltre 222 milioni delle vecchie lire. A seguito di questo decreto era iscritta un’ipoteca giudiziale su un fondo di proprietà dei debitori.
Poco dopo il Comune dove ricadeva il terreno, dichiarava l’immobile abusivo e procedeva all’acquisizione gratuita del fabbricato e del terreno circostante. Diversi anni dopo, la società avviava un’azione esecutiva sul bene pignorando sia il terreno che il fabbricato. Tuttavia, il giudice dell’esecuzione dichiarava che l’acquisizione da parte del Comune aveva estinto l’ipoteca sul fondo.
La società presentava opposizione a questa decisione, ma il Tribunale confermava il rigetto. Successivamente, la Corte di Cassazione decideva di rimandare la questione alle Sezioni Unite per chiarire se l’acquisizione comunale potesse comportare l’estinzione dei diritti di garanzia preesistenti sull’immobile.
Giudizio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sull’estinzione dell’ipoteca sull’abuso edilizio sequestrato
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che le questioni sollevate avessero rilevanza costituzionale e non fossero manifestamente infondate. Hanno sottolineato che le norme in esame potrebbero violare diversi principi costituzionali.
In particolare:
- violazione dell’articolo 3 Cost.;
- violazione dell’articolo 24 Cost.;
- violazione degli articoli 42 e 117 Cost.
Per questo, le Sezioni Unite hanno chiesto una valutazione approfondita sulla compatibilità delle norme con i principi costituzionali in materia di diritti reali e garanzie patrimoniali.
Giudizio della Corte Costituzionale: il creditore totalmente estraneo alla vicenda non può essere penalizzato
La Corte Costituzionale, nella sentenza riguardante le questioni sollevate dalla Corte di Cassazione, ha esaminato la legittimità delle norme relative all’acquisizione da parte del Comune di edifici abusivi. Le disposizioni contestate sono l’articolo 7, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e l’articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
La Corte ha ritenuto e ribadito che le norme in questione potessero violare diversi principi costituzionali, in particolare:
- articolo 3 della Costituzione: la Corte ha evidenziato l’irragionevolezza della situazione in cui un creditore ipotecario perde il proprio diritto senza aver alcuna responsabilità nell’abuso edilizio. Questo crea una disparità di trattamento tra i creditori e i debitori;
- articolo 24 della Costituzione: è stato sottolineato che il creditore vede compromessa la propria possibilità di soddisfarsi sul bene ipotecato, limitando così il diritto di esecuzione;
- articolo 42 e articolo 117 della Costituzione, in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: le norme non garantirebbero un giusto equilibrio tra l’interesse pubblico alla regolamentazione edilizia e i diritti dei creditori.
Critiche alle normative esistenti
La Corte Costituzionale ha escluso, quindi, la possibilità di interpretazioni alternative delle norme che potessero adeguarle alla Costituzione. Ha respinto due principali ipotesi di risoluzione:
- diritto di superficie: l’idea che il Comune potesse acquisire solo il manufatto abusivo lasciando l’ipoteca sul terreno è stata considerata inaccettabile in base al testo delle leggi vigenti;
- esecuzione forzata: la proposta di consentire al creditore ipotecario di procedere con l’esecuzione forzata è stata giudicata impraticabile poiché le norme già stabiliscono l’estinzione dell’ipoteca al momento dell’acquisizione comunale.
In conclusione, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la necessità di promuovere un incidente di costituzionalità per valutare la legittimità delle disposizioni contestate. Ha affermato che le attuali normative comportano un sacrificio ingiustificato dei diritti dei creditori ipotecari, i quali non hanno partecipato all’abuso edilizio e non possono opporsi alle decisioni amministrative che ledono i loro diritti reali.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/ipoteca-su-immobile-abusivo-sequestrato-quale-destino-per-il-diritto-di-garanzia/


