IMU case parrocchiali: quali sono le condizioni di esenzione?
Il requisito fondamentale di esclusione degli immobili ecclesiastici dal versamento dell'IMU è che siano privi di finalità commerciali. Lo chiarisce la Cassazione
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17679/2024 ha chiarito quali sono le condizioni per l’esenzione dall’IMU per gli edifici ecclesiastici e le case parrocchiali.
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Casa parrocchiale pertinenziale all’edificio di culto: deve pagare l’IMU?
Il caso affrontato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da una parrocchia contro il Comune di riferimento. La parrocchia impugnava una sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale di secondo grado, che aveva confermato la decisione di primo grado riguardante tre avvisi di accertamento per l’omesso versamento dell’IMU riferito ad alcuni anni per un importo complessivo di oltre € 17.000.
La parrocchia faceva, quindi, ricorso in Cassazione. Infatti la sentenza della Corte Tributaria aveva rigettato l’appello presentato dalla parrocchia contro il Comune, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale.
La controversia riguardava l’omesso versamento dell’IMU per quattro immobili, censiti in catasto. Questi immobili costituivano pertinenze dell’edificio di culto in stato di perdurante inagibilità e avevano destinazione ad alloggio di religiose, ad oratorio, a casa canonica per l’alloggio del Parroco e ad alloggio dei coadiutori del Parroco, in forza di una convenzione risalente al 1947.
I ricorrenti lamentavano principalmente il fatto che il giudizio impugnato non aveva tenuto in conto che gli immobili erano destinati in via esclusiva ad attività di religione o di culto, senza alcuna forma di remunerazione per la contribuente.
Infatti, secondo l’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, sono esenti dall’ICI/IMU. Questa disposizione è stata successivamente modificata per estendere l’esenzione anche alle attività non necessariamente assistenziali, purché non abbiano esclusivamente natura commerciale.
La Cassazione sui requisiti soggettivo ed oggettivo per l’esenzione IMU degli immobili ecclesiastici
Secondo la sentenza della Cassazione, l’esenzione IMU prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana.
In particolare, la Cassazione ha precisato che le condizioni per l’esenzione sono cumulative e richiedono la coesistenza di due requisiti:
- requisito soggettivo: l’immobile deve essere utilizzato da un ente ecclesiastico che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
- requisito oggettivo: l’immobile deve essere destinato esclusivamente allo svolgimento di attività di assistenza o di altre attività equiparate, senza modalità commerciali.
Pertanto, le case canoniche annesse all’edificio di culto e destinate all’alloggio del Parroco e dei coadiutori rientrano nell’esenzione IMU, a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per finalità di culto e non abbiano natura commerciale.
Per l’esenzione IMU delle case canoniche occorre il requisito della residenza di chi vi abita?
Gli ermellini specificano che, secondo la giurisprudenza consolidata, rientrano nella nozione di “immobili destinati ad attività di religione o di culto” anche quelli adibiti in funzione pertinenziale rispetto all’immobile destinato a chiesa parrocchiale, come la casa canonica utilizzata per l’abitazione del parroco.
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. d, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a favore dei fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e delle loro pertinenze, si deve presumere, in assenza di prova contraria a carico del comune che pretenda di assoggettare l’immobile ad imposizione, che la casa sita nei pressi di una chiesa sia destinata, quale casa canonica, ad abitazione del parroco addetto alla chiesa e costituisca, dunque, pertinenza di questa. Ciò indipendentemente dal fatto che il parroco abbia la residenza anagrafica in altro comune o comunque non risieda, temporaneamente, in quella casa, essendo il vincolo pertinenziale collegato ai beni e non alle persone che si trovano ad operare nei fabbricati in questione (chiesa e casa canonica).
Inoltre, la categoria catastale nella quale la casa canonica risulti iscritta non assume rilievo ai fini della qualificazione come pertinenza dell’immobile destinato a chiesa parrocchiale. Tuttavia, il rapporto pertinenziale tra la chiesa parrocchiale e la casa adibita ad abitazione del parroco presuppone una verifica in ordine alla persistenza dell’effettiva destinazione, in quanto tale rapporto può cessare sulla base di come i beni vengono effettivamente utilizzati, a prescindere dalla loro destinazione formale iniziale.
Altrettanto dicasi per l’immobile adibito ad abitazione dei collaboratori del Parroco, parimenti, l’esenzione può spettare anche agli immobili adibiti ad abitazione dei membri di una comunità o congregazione religiosa come nel caso in esame, anche se appartenenti ad un ente ecclesiastico diverso da quello che ne è proprietario.
Il ricorso è, quindi, accolto.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/imu-case-parrocchiali-quali-sono-le-condizioni-di-esenzione/


