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Immagine categoria prestazione energetica

Decreto requisiti minimi: tipologie di interventi e classificazione degli edifici

Decreto requisiti minimi e tipologie di interventi: nuova costruzione,  ristrutturazione importante e riqualificazione energetica

Pubblicati i nuovi decreti di attuazione previsti dalla legge 90/2013.

I 3 decreti interministeriali del 26 giugno 2015, che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici, sono:

  • decreto requisiti minimi, applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
  • linee guida nuovo APE 2015, adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
  • decreto relazione tecnica di progetto, schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici

In questo articolo analizziamo le tipologie di intervento e le categorie di edifici previste dal decreto requisiti minimi.

Categorie di edifici

Gli edifici sono classificati, in base alla loro destinazione d’uso, nello categorie di cui all’articolo 3 del  D.P.R. 412/93:

  • E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili
    • E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme
    • E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili
    • E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
  • E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico
  • E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici
  • E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
    • E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi
    • E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto
    • E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo
  • E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni
  • E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
    • E.6 (1) piscine, saune e assimilabili
    • E.6 (2) palestre e assimilabili
    • E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive
  •  E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
  • E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili

L’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume climatizzato.

Tipologie di intervento

Sono previste le tipologie d’intervento di seguito riportate.

Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione

Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto.

Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione

  1. gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario
  2. gli edifici esistenti sottoposti ad ampliamento ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d’uso di cui al punto 1.2, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m². L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume preesistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare (definita come “parte progettata per essere utilizzata separatamente” dall’allegato A del decreto legislativo 192/2005). In questi casi, la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici preesistenti (a titolo di esempio non esaustivo l’estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione  energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.

Ristrutturazioni importanti

Si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno o da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).

Gli interventi di ristrutturazione importante vengono suddivisi in:

  1. ristrutturazioni importanti di primo livello
  2. ristrutturazioni importanti di secondo livello

Ristrutturazioni importanti di primo livello

Le ristrutturazioni importanti di primo livello sono costituite da interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.

In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.

La definizione riportata dal DM requisiti minimi è la seguente:

ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

Ristrutturazioni importanti di secondo livello

Le ristrutturazioni importanti di secondo livello consistono in interventi che interessano oltre il 25% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.

La definizione riportata dal DM requisiti minimi è la seguente:

ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

Riqualificazioni energetiche

Si definiscono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli non riconducibili ai casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.

Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore.

In tali casi, i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche tecno-fisiche o di efficienza.

La definizione riportata dal DM requisiti minimi è la seguente:

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore.

 

Infografica riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti

Di seguito proponiamo un’infografica che semplifica la definizione di riqualificazione energetica, ristrutturazione di primo e secondo livello.

infografica riqualificazione energetica e ristrutturazione importante

Infografica riqualificazione energetica e ristrutturazione importante

Clicca qui per scaricare il decreto requisiti minimi

 

10 commenti
  1. Giuseppe Maggi
    Giuseppe Maggi dice:

    Riteniamo che l’indicazione data per le caratteristiche tipologiche dell’interveno qualificato come “Ristrutturazione Importante di I Livello” sia errata in quanto la riqualificazione dell’impianto termico è una condizione obbligatoria aggiuntiva alla condizione di “interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna”.
    In assenza di interventi sulla parte impianti sembrerebbe che si ricada nel caso “Ristrutturazione Importante di II Livello”.
    Chideo conferma che il software Termus tenga conto dellìobbligatorietà di rifacimento dell’impianto termico ed integrazione delle fonti rinnovabili.

    Rispondi
  2. Matteo Gualtieri
    Matteo Gualtieri dice:

    Concordo con il Sig. Maggi, il decreto prevede, per le ristrutturazioni di primo livello, anche la ristrutturazione dell’impianto termico.
    Saluti

    Rispondi
  3. ANNALISA ALBANO
    ANNALISA ALBANO dice:

    se intervengo sull’involucro disperdente per una percentuale > del 50%, e mi limito a non cambiare la tipologia di generazione di calore, ma sostituisco la caldaia standard con una a condensazione, l’intervento ricade nella ristrutturazione di II livello o di I? dalla norma, il mio caso ricade sempre in Ristrutturazione di II livello. corretto?

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Se cambi solo generatore e non modifichi i sottosistemi di distribuzione ed emissione sei ancora in secondo livello (in pratica non sostituisci l’impianto).

      Rispondi
  4. Nicole antoniozzi
    Nicole antoniozzi dice:

    Buonasera,
    per intervento riguardante superficie lorda disperdente minore del 50 e sostituzione dell’impianto in questi distinti casi:
    – 1) sostituzione caldaia esistente con una nuova caldaia a condensazione ma non toccando distribuzione terminali;
    -2) sostituzione di tutto l’impianto da caldaia esistente a pompa di calore con nuova emissione e nuovi terminali;

    in quali casi di intervento di ristrutturazione importante ricado tra primo e secondo livello?
    La sostituzione dell’intero impianto mi porta automaticamente al primo livello? mi potete indicare il punto della norma dove è indicato?
    vi ringrazio
    cordiali slauti

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      L’ENEA ha chiarito che solo sostituzione generatore non va considerato sostituzione impianto (ove bisogna sostituire i vari sottosistemi).
      In caso di intervento minore del 50% (ma maggiore del 25%) sei in ristrutturazione di secondo livello, a prescindere dall’impianto. Lo puoi vedere facilmente dall’infografica.

      Rispondi
  5. Pietro Pescio
    Pietro Pescio dice:

    Quindi se un intervento di secondo livello con intervento oltre il 25% o anche 50% si sostituisca anche la sola caldaia senza intervenire sul resto dell’impianto su Termus bisogna scegliere secondo livello (involucro + impianto) o solo involucro? Anche perchè il programma stampa poi una relazione tecnica scrivendo “intervento edilizio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente
    lorda complessiva comprendente la ristrutturazione degli impianti termici
    asserviti all’intero edificio” anche se sostituisco solo un climatizzatore in una camera.
    Grazie
    Cordiali Saluti

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