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Home » Approfondimenti » Certificazione energetica » Ristrutturazione importante: definizione, adempimenti e verifiche secondo i requisiti minimi 2025

Ristrutturazione importante: definizione, adempimenti e verifiche secondo i requisiti minimi 2025

La definizione dei due livelli di ristrutturazione importante nel Decreto requisiti minimi 2025. L'impatto su calcoli e verifiche

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 16 Aprile 2026/10 Commenti/in Certificazione energetica /di
_Requisitimi-Minimi-Ristrutturazione-Importante


Il D.M. 28/10/2025 aggiorna le norme sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici previsti dal D.M. 26 giugno 2015.

Il nuovo decreto interviene in modo puntuale anche sulla qualificazione degli interventi edilizi ai fini energetici e sulla distinzione tra ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello, in coerenza con il D.Lgs. 192/2005, rendendo determinanti l’incidenza sulla superficie disperdente e il coinvolgimento dell’impianto termico.

Nel complesso, il nuovo impianto normativo non rivoluziona le soglie dimensionali, ma introduce maggiore chiarezza tecnica, imponendo una progettazione energetica più consapevole e rigorosa sotto il profilo termo-fisico e impiantistico.

Scopriamo nel dettaglio le nuove definizioni e gli aggiornamenti in merito, tenendo conto che essi hanno un impatto diretto anche sulle quote obbligatorie di utilizzo dell’energia rinnovabile da osservare per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

L’obbligo – previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 – è stato anch’esso aggiornato con il D.Lgs. 5/2026 di recepimento della direttiva Red III.

Il nuovo TerMus – disponibile in versione trial per la prova gratuita – consente opzionalmente di selezionare i nuovi Requisiti Minimi ed eseguire progetti e studi di fattibilità sulla base delle nuove prescrizioni di legge in modo da essere già pronti quando esse saranno in vigore

Indice

  • Classificazione degli edifici in base alla destinazione d’uso
  • Definizione di ristrutturazioni importante
  • Differenza tra ristrutturazione importante di primo e secondo livello
  • Come impattano classificazione e tipologia di interventi sui requisiti
  • Adempimenti previsti per le ristrutturazioni importanti
  • Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di intervento
  • Ristrutturazioni importanti e APE: obblighi, tempi e responsabilità
  • Le deroghe previste dal Decreto requisiti minimi 2025
  • Ristrutturazioni importanti: le quote obbligatorie di fonti rinnovabili

Classificazione degli edifici in base alla destinazione d’uso

Non cambia con il Decreto Requisiti Minimi 2025 la classificazione degli edifici in base alla loro destinazione d’uso prevista dall’articolo 3 del D.P.R. 412/93.

Si tratta di un parametro essenziale per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e per la definizione dei profili d’uso standard.

Le categorie principali sono:

  • E.1 – Residenziale: include abitazioni civili, rurali, collegi, conventi, alberghi e pensioni.
  • E.2 – Uffici: edifici pubblici o privati adibiti a uffici.
  • E.3 – Ospedali: cliniche, case di cura e strutture di ricovero.
  • E.4 – Ricreativo/Culturale: cinema, teatri, musei, luoghi di culto, bar e ristoranti.
  • E.5 – Commerciale: negozi, supermercati, magazzini di vendita.
  • E.6 – Sportivo: piscine, palestre e servizi annessi.
  • E.7 – Scolastico: edifici per l’istruzione a ogni livello.
  • E.8 – Industriale: attività industriali, artigianali e assimilabili.

Definizione di ristrutturazioni importante

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera 1-vicies quater) del D.Lgs. 192/2005, si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno o da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Qualora l’edificio sia composto da più unità immobiliari, la superficie su cui calcolare la percentuale di incidenza di intervento è quella dell’involucro dell’intero edificio, costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono.

Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e dagli ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).

Gli interventi di ristrutturazione importante vengono suddivisi in:

  1. ristrutturazioni importanti di primo livello;
  2. ristrutturazioni importanti di secondo livello. 

Differenza tra ristrutturazione importante di primo e secondo livello

La distinzione tra ristrutturazione importante di primo livello e di secondo livello si fonda principalmente sull’estensione degli interventi che interessano l’involucro edilizio e sull’eventuale coinvolgimento dell’intero impianto termico. Nel primo caso, l’incidenza delle opere è più rilevante e comprende anche la riorganizzazione complessiva del sistema di climatizzazione; nel secondo, l’intervento risulta più circoscritto e può non prevedere una revisione integrale dell’impianto.

Questa diversa configurazione tecnica determina effetti differenti sotto il profilo delle verifiche di prestazione energetica richieste e degli adempimenti normativi applicabili.

Ristrutturazioni importanti di primo livello

Le ristrutturazioni importanti di primo livello, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

Ristrutturazioni importanti di secondo livello

Le ristrutturazioni importanti di secondo livello interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

Zona climaticaU (W/m2K)
A e B0,32
C0,32
D0,26
E0,24
F0,22

Inoltre, per gli impianti oggetto di eventuale intervento sono comunque rispettate le prescrizioni di cui al capitolo 5 (requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica).

Come impattano classificazione e tipologia di interventi sui requisiti

Il Decreto Requisiti Minimi 2025 adotta un approccio metodologico basato sulla gradualità dei requisiti: più l’intervento è invasivo, più severi e globali sono i controlli richiesti.

La classificazione degli edifici (destinazione d’uso) è il punto di partenza per determinare quali parametri calcolare e quali limiti rispettare.

La destinazione d’uso determina i profili standard di utilizzo (orari di accensione, apporti interni gratuiti, ricambi d’aria) che devono essere usati nel calcolo energetico. Per alcune categorie (es. E.1 Residenziale), non è sempre richiesto il calcolo dell’indice per l’illuminazione (EPL​) o per il trasporto di persone (EPT​), a meno che non si tratti di collegi, conventi, caserme, ecc.

Se un edificio ha più destinazioni d’uso, queste vanno valutate separatamente se i volumi sono distinti. Se non sono separabili, si usa la destinazione prevalente in termini di volume climatizzato.

Le tre macro-categorie di intervento individuare hanno anch’esse un diverso impatto sulle verifiche.

A monte, va segnalato che il Decreto Requisiti Minimi 2025 accetta come unica base di calcolo le superfici lorde, che si riferiscono alle dimensioni esterne dell’edificio; rispetto al passato la superficie disperdente risulta dunque maggiore come i fabbisogni termici calcolati.

Edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti di primo livello

Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di 1° livello si utilizza il metodo di verifica più severo basato sull’Edificio di Riferimento. Si crea un modello virtuale dell’edificio (identico per geometria, orientamento e posizione) ma con caratteristiche termiche e impiantistiche “standard” definite dal Decreto (Appendice A).

L’edificio progettato deve avere prestazioni globali (EPgl,tot​, EPH,nd​, EPC,nd​) migliori o uguali a quelle dell’edificio di riferimento.

Analogamente, il progettista deve verificare che:

  • il parametro H’T (coefficiente medio globale di scambio termico) risulti inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10 e Tabella 11, dell’Appendice A;
  • il parametro relativo all’area solare equivalente estiva per unità di superficie utile risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 12 della Appendice A;
  • le efficienze degli impianti di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria, risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l’edificio di riferimento (per il quale i parametri sono dati nelle tabelle 7 e 8 dell’Appendice A).

I valori massimi ammissibili del coefficiente medio globale di scambio termico H’T sono distinti tra edifici nuovi ed edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello.

I relativi valori, differenziati per le diverse zone climatiche, sono riportati nelle Tabelle 10 e 11 dell’Appendice A.

Per gli edifici ristrutturati, tali valori dipendono dal rapporto (ex ante) tra la superficie dei componenti vetrati e la superficie di tutti i componenti (vetrati e/o opachi) dell’edificio oggetto di intervento. Per i calcoli funzionali a queste verifiche, si devono utilizzare le superfici esterne lorde.

Con il Decreto Requisiti Minimi 2025 cambia l’approccio sui ponti termici. Nell’Appendice A è stata introdotta la Tabella 5-bis, che elenca i coefficienti di trasmittanza termica lineica Ψ [W/mK] per le cinque tipologie di ponte termico più comuni: aggancio balcone, davanzale, spalla, architrave e cassonetto. I valori sono differenziati in base alla zona climatica e alla posizione dell’isolante (esterno, interno, in intercapedine).

La trasmittanza complessiva di progetto riguarda le superfici disperdenti con le rispettive trasmittanze, insieme alla lunghezza e alla trasmittanza lineica dei ponti termici presenti nell’edificio reale, confrontando il risultato con valori di riferimento tabulati.

Da ricordare che il Decreto Requisiti Minimi 2025, il calcolo dell’edificio di riferimento prevedeva un aumento forfettario del 5–10% sulle dispersioni per trasmissione, senza fare distinzioni tra edifici con geometria compatta e quelli con involucri più complessi, come balconi e discontinuità strutturali.

Nei casi di ampliamento, la verifica del rispetto dei requisiti previsti per gli edifici di nuova costruzione deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio.

Nei casi di ristrutturazione importante di primo livello, i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla prestazione relativa al servizio o servizi energetici interessati (ad esempio, climatizzazione invernale, estiva, ecc.).

Nel caso della presenza, a una distanza inferiore a 1.000 m dall’edificio oggetto del progetto, di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, o di progetti di teleriscaldamento approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori, in presenza di valutazioni tecnico-economiche favorevoli, è obbligatoria la predisposizione delle opere murarie e impiantistiche necessarie al collegamento a tali reti.

Ristrutturazioni importanti di secondo livello

Per le ristrutturazioni importanti di 2° livello non si richiede necessariamente la verifica globale sull’intero edificio rispetto all’edificio di riferimento, né il calcolo e la verifica del coefficiente globale di scambio termico (HT′​) per la parte di involucro oggetto di intervento, ma il rispetto delle trasmittanze termiche (U) dei singoli componenti sostituiti o modificati.

I requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano dunque le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edifici interessati dai lavori.

Tra questi, occorre verificare che i valori dei parametri caratteristici della porzione di involucro su cui si è intervenuti, tra cui i valori delle trasmittanze e del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata, siano inferiori o uguali ai valori limite riportati nelle pertinenti tabelle dell’Appendice B.

Per gli impianti vanno rispettati i pertinenti requisiti (riportati nel paragrafo 5.3 per le diverse tipologie).

La verifica della trasmittanza non si limita più solo alla sezione corrente, ma deve considerare anche i ponti termici legati alla struttura in questione. I valori limite variano a seconda della posizione dell’isolante: per interventi dall’interno o in intercapedine, è consentito un incremento massimo del 30% rispetto ai limiti standard, riconoscendo così le maggiori difficoltà tecniche. Tuttavia, questo margine potrebbe non essere sufficiente per interventi su edifici con nodi costruttivi complessi e non modificabili.

Le tipologie di ponti termici ai fini di tale verifica sono 11 (tra cui pilastri, solai interpiano, angoli, etc.), con valori variabili in funzione della zona climatica e della posizione dell’isolante (sul lato esterno, interno, ovvero in intercapedine).

Se si toccano gli impianti, è prevista la verifica delle efficienze e dei rendimenti.

Riqualificazioni energetiche

Anche per le riqualificazioni energetiche non serve calcolare la prestazione globale dell’edificio. I requisiti di prestazione energetica si applicano ai soli componenti edilizi e impianti
oggetto di intervento con riferimento alle loro caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

Le prescrizioni coincidono con quelle per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, con l’eccezione della verifica delle trasmittanze termiche, che non sono comprensive dei ponti termici.

La trasmittanza (U) della nuova parete o finestra deve essere inferiore ai limiti di legge (Tabelle Appendice B); il nuovo generatore deve avere un rendimento superiore ai minimi di legge.

Qualora l’impianto termico non sia a servizio della singola unità immobiliare, in caso di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, coibentazione delle pareti, installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno o verso ambienti non climatizzati, occorre installare valvole termostatiche o altro sistema di termoregolazione, assistiti da compensazione climatica.

Tabella di sintesi

Tipologia InterventoCosa si calcola?Cosa si verifica?
Nuova Costruzione / Ristrutt. 1° Liv.Prestazione Globale dell’intero edificio (EPgl​)Edificio Reale < Edificio di Riferimento (Standard elevato) + Rinnovabili
Ristrutt. 2° LivelloParametri della Umedia e della U in sezione corrente (oltre eventualmente gli impianti)Trasmittanze (U) < Limiti tabellari
RiqualificazionePrestazione del singolo componenteTrasmittanza (U) o Rendimento (η) del componente sostituito < Limiti tabellari

Tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici

Sono stabiliti requisiti e prescrizioni validi per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e gli edifici esistenti appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d’uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, fatte salve le eccezioni indicate.

I requisiti, riportati nel Capitolo 6 dell’Allegato 1, sono differenziati tra edifici non residenziali (dotati di parcheggi con posti auto ad accesso pubblico o dotati di parcheggi con posti auto ad accesso privato) ed edifici residenziali.

Per gli edifici residenziali nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante, con oltre 10 posti auto, scatta l’obbligo di predisposizione delle canalizzazioni per tutti i posti.

Per gli edifici non residenziali l’obbligo si estende all’installazione effettiva di un numero minimo di punti di ricarica elettrica, oltre che di canalizzazioni minime, in base al numero di posti auto, alla tipologia dei punti di ricarica e alla tipologia di intervento previsto.

Si sottolinea che tutti gli edifici non residenziali, anche quelli non sottoposti a ristrutturazione, con più di 20 posti auto, sono soggetti a obblighi di installazione di punti di ricarica, con decorrenze tra il 1° gennaio 2025 e il 1° gennaio 2030, sempre a seconda del numero di posti auto.

Adempimenti previsti per le ristrutturazioni importanti

L’obbligo di relazione tecnica

Il progettista deve inserire nella relazione tecnica di progetto tutti i calcoli e le verifiche richiesti dal decreto. La versione 2025 specifica anche che, in attesa dell’aggiornamento del modello ministeriale, le informazioni non ancora previste dallo schema ufficiale devono essere allegate dal progettista. Negli enti soggetti agli obblighi della legge 10/1991, la relazione deve essere integrata con l’attestazione del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.

Per la sostituzione dei generatori di calore sotto la soglia del D.M. 37/2008, resta il principio per cui la relazione tecnica è dovuta solo se cambia il combustibile o la tipologia di generatore; il D.M. 28/10/2025 chiarisce inoltre che la sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas non costituisce cambio di tipologia. In caso di sostituzione del generatore, la relazione deve contenere anche l’asseverazione sul rispetto dei nuovi punti 9 e 10 del paragrafo 2.3.

il D.M. 28/10/2025 introduce anche una disciplina specifica per la mera sostituzione dei serramenti in riqualificazione energetica: la relazione tecnica può essere compilata in forma parziale, limitandosi a permeabilità all’aria, trasmittanza dei nuovi serramenti, trasmittanza dei serramenti sostituiti e verifica del fattore solare totale per le chiusure trasparenti esposte da Est a Ovest passando per Sud. In alcuni casi, se risultano soddisfatte le condizioni sul fattore solare totale e sono presenti chiusure oscuranti, la relazione può essere addirittura sostituita dalla dichiarazione dell’impresa esecutrice e dalla documentazione di marcatura CE del produttore.

Verifiche igrotermiche dell’involucro

Per gli interventi sulle strutture opache che delimitano il volume climatizzato verso l’esterno, il D.M. 28/10/2025 conferma la verifica dell’assenza di rischio muffa e condensazioni interstiziali, ma la rende più dettagliata: le condizioni interne devono garantire il benessere termo-igrometrico; le verifiche devono essere svolte sia sulla sezione corrente sia sul ponte termico; il calcolo deve riferirsi alle norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211; sono ammessi anche metodi di verifica più dettagliati, purché non residuino accumuli a fine ciclo annuale.

Coperture e comportamento estivo

Per limitare i fabbisogni estivi e il surriscaldamento urbano, la norma impone la verifica costi-benefici dell’uso alternativo di cool roof oppure di tecnologie di climatizzazione passiva, riferendosi espressamente alle coperture orizzontali o inclinate che separano verso l’esterno la zona termica.

Restano i valori minimi di riflettanza solare: 0,65 per coperture piane e 0,30 per coperture a falde. Tutto deve essere documentato nella relazione tecnica.

Deroghe dimensionali e generatori a biomassa

Negli edifici esistenti soggetti a ristrutturazione importante o riqualificazione energetica, in caso di pannelli radianti a pavimento/soffitto o isolamento interno, resta la possibilità di derogare fino a 10 cm alle altezze minime dei locali; resta anche la soglia di 2,55 m per alcuni comuni montani oltre i 1000 m s.l.m.

Sui generatori di calore alimentati a biomasse solide, il D.M. 28/10/2025 aggiorna profondamente il quadro: richiama la direttiva 2009/125/CE e il regolamento UE 2017/139, conferma che l’installazione è consentita solo nel rispetto delle classi minime di rendimento, ma specifica anche un periodo di coesistenza normativa fino al 9 novembre 2025 tra vecchie norme di prodotto e nuove UNI EN 16510; dopo tale data il riferimento diventa esclusivamente la serie UNI EN 16510. La tabella è molto più articolata e mette in corrispondenza le tipologie di apparecchi con le norme del periodo transitorio e quelle vigenti.

Qualità dell’acqua negli impianti termici

Con il D.M. 28/10/2025 le prescrizioni sulla qualità dell’acqua sono riformulate in modo sostanziale. Per gli impianti di climatizzazione invernale, il trattamento di condizionamento chimico è obbligatorio quando è assicurata la separazione strutturale tra reti di acqua calda sanitaria e impianto termico, nel rispetto del d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18. L’eventuale trattamento dell’acqua calda sanitaria è subordinato al mantenimento della qualità chimica e microbiologica dell’acqua ai punti d’uso e al rispetto dei requisiti sui reagenti e materiali impiegati.

Misurazione, microcogenerazione e impianti di sollevamento

Restano confermati l’obbligo, per impianti termici nuovi oltre 35 kW, di contatori per volume di ACS prodotta e per acqua di reintegro; l’obbligo di registrare le letture sul libretto d’impianto; e, in caso di microcogenerazione, il requisito di PES non inferiore a 0 con calcolo previsionale nella relazione tecnica secondo UNI/TS 11300-4 e UNI ISO 3046.

Per ascensori e scale mobili, il D.M. 28/10/2025 richiede la conservazione della scheda tecnica dell’installatore con i dati prestazionali principali; il testo non ripete più l’esplicito richiamo del 2015 alla conformità dei motori al Regolamento (CE) n. 640/2009.

Nuovi obblighi introdotti nel 2025

Il D.M. 28/10/2025 aggiunge due prescrizioni nuove. La prima riguarda gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza nominale superiore a 290 kW, che entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto devono essere dotati di BACS con classe di efficienza B o superiore, se l’intervento è tecnicamente fattibile e con payback semplice inferiore a 6 anni; in caso contrario, la mancata installazione va motivata nella relazione tecnica.

La seconda impone, in caso di sostituzione del generatore di calore, l’installazione di dispositivi autoregolanti capaci di controllare separatamente la temperatura di ogni vano, o di una specifica zona riscaldata/raffrescata, sempre se l’intervento è tecnicamente realizzabile e con payback semplice inferiore a 6 anni; anche qui l’eventuale mancata installazione va motivata dal progettista.

Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di intervento

Il Decreto Requisiti Minimi 2025 prevede una serie di prescrizioni comuni applicabili tanto agli edifici di nuova costruzione, quanto alle ristrutturazioni e alle riqualificazioni energetiche (capitolo 2 dell’Allegato 1).

Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, occorre verificare l’assenza di condensazioni interstiziali e del rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione.

Per le coperture di edifici, al fine di limitare i fabbisogni energetici per il raffrescamento estivo, è prescritta la verifica, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo di materiali a elevata riflettanza solare (ovvero la capacità di riflettere le radiazioni solari incidenti).

Altri requisiti riguardano l’installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta da impianti per la climatizzazione invernale di nuova installazione e il rendimento energetico delle unità di produzione nel caso di installazione di impianti di microcogenerazione.

Per tutte e tre le tipologie di ristrutturazione/riqualificazione, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, è confermata la deroga alle altezze minime dei locali di abitazione fino a un massimo di 10 cm.

Nei comuni montani situati ad altitudine maggiore di 1.000 metri, l’altezza minima dei locali abitabili è 2,55 m.

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Ristrutturazioni importanti e APE: obblighi, tempi e responsabilità

Il legame tra la classificazione dell’intervento e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è uno dei punti più critici per il professionista e nelle ristrutturazioni importanti, l’APE non è solo un documento informativo, ma l’atto finale che assevera il raggiungimento dei requisiti minimi di progetto.

Quando scatta l’obbligo dell’APE?

Secondo la normativa vigente (D.Lgs. 192/05 e s.m.i.), l’APE deve essere aggiornato o redatto ex novo al termine di ogni intervento di ristrutturazione importante (sia di primo che di secondo livello) che modifichi la prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

In particolare:

  • ristrutturazione di I livello: l’APE è obbligatorio per l’intero edificio (o per tutte le unità interessate) poiché l’intervento agisce sul “sistema edificio-impianto” in modo globale.
  • ristrutturazione di II livello: l’APE va prodotto per le unità immobiliari i cui elementi dell’involucro (pareti, solai, infissi) sono stati oggetto di riqualificazione per oltre il 25% della superficie disperdente.

La coerenza tra Relazione Tecnica (ex Legge 10) e APE: un passaggio cruciale

Nel contenzioso tecnico in materia di prestazione energetica, una delle criticità più ricorrenti è la mancata coerenza tra la Relazione Tecnica di progetto (ex Legge 10) e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto a fine lavori. Si tratta di una discrepanza che può avere conseguenze rilevanti sia sotto il profilo amministrativo sia sotto quello professionale.

Il principio è semplice ma spesso disatteso: i dati di input utilizzati in fase progettuale devono coincidere perfettamente con quelli impiegati per la certificazione finale. Stratigrafie dell’involucro, valori di trasmittanza termica — comprensivi della correzione analitica dei ponti termici — caratteristiche dei serramenti, rendimenti dei sottosistemi impiantistici (generazione, distribuzione, emissione e regolazione) devono essere riportati in modo identico nel software utilizzato per la redazione dell’APE. Qualsiasi difformità genera un disallineamento documentale che può compromettere la validità dell’attestato e la dimostrazione del rispetto dei requisiti minimi.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda le varianti in corso d’opera. La sostituzione di materiali isolanti, la modifica degli spessori del cappotto o il cambio del generatore di calore rispetto a quanto previsto nel progetto energetico impongono un aggiornamento tempestivo della Relazione Tecnica prima della chiusura dei lavori. In assenza di tale adeguamento, l’APE finale rischia di fotografare una configurazione impiantistica o prestazionale diversa da quella autorizzata, con possibili ricadute sulla conformità normativa dell’intervento.

Le deroghe previste dal Decreto requisiti minimi 2025

È importante sottolineare che risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica gli interventi volti al ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi sugli impianti esistenti volti al mantenimento in efficienza e sicurezza degli stessi e delle loro parti, che non prevedano alcuna sostituzione dell’impianto o delle sue parti.

Inoltre, in caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle tabelle da 1 a 4 dell’Appendice B, sono incrementati del 30% (requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello o a riqualificazione energetica).

Infine, in caso di interventi sull’impianto termico esistente che comportino il rifacimento di uno strato di un componente dell’involucro (ad esempio, il pavimento) e qualora il rifacimento di tale strato sia specificatamente funzionale all’impianto stesso non è richiesto il rispetto di alcun limite sulla trasmittanza del componente.

È evidente, quindi, che la complessità delle verifiche richieste dal D.M. 28/10/2025 — dal calcolo analitico dei ponti termici alla modellazione dell’edificio di riferimento — renda indispensabile l’utilizzo di strumenti di calcolo avanzati. Per non incorrere in errori di inquadramento o incongruenze tra progetto e asseverazione finale, ti consiglio di affidarti all’unica soluzione termotecnica che ti supporta in ogni esigenza. Il software per la certificazione energetica professionale, ti permette di gestire con estrema precisione tutti i nuovi requisiti normativi e produrre documentazione tecnica sempre aggiornata e conforme.

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Ristrutturazioni importanti: le quote obbligatorie di fonti rinnovabili

L’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 ha introdotto l’obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali la richiesta di titolo edilizio sia stata presentata a partire dal 13 giugno 2022.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026 di recepimento della direttiva RED III, sono previste quote obbligatorie di copertura da fonti rinnovabili anche per le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e per gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.

In questi casi è previsto “l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III“.

Il D.Lgs. 5/2026 entra in vigore il 4 febbraio 2026. I nuovi obblighi decorrono dal 3 agosto 2026 (180 giorni dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026).

All’allegato III del D.Lgs. 199/2021 – nella versione aggiornata al D.Lgs. 5/2026 – viene stabilito che gli edifici di nuova costruzione, gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto:

  • nel caso di edifici di nuova costruzione, della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
  • nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, della copertura del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
  • nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
  • nel caso di edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali sono maggiorati di ulteriori 5 punti percentuali.

Per il rifacimento dell’impianto termico e per le ristrutturazioni importanti va rispettata anche la potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da calcolare – secondo le istruzioni dell’allegato III – in funzione dell’impronta al suolo, con un incremento del 10% per gli edifici pubblici.

Come già previsto dal D.Lgs. 199/2021, l’inosservanza degli obblighi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Le nuove percentuali si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, ossia dal 3 agosto 2026.

Per riassumere:

InterventoQuota di rinnovabili
Nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni o ampliamenti importanti60% (65% edifici pubblici)
Ristrutturazioni importanti di primo livello40% (45% edifici pubblici)
Ristrutturazioni importanti di secondo livello15% (20% edifici pubblici)
Ristrutturazione dell’impianto termico15% (20% edifici pubblici)

Scopri il nostro approfondimento su D.Lgs. 199/2021: obblighi sulle rinnovabili, incentivi e semplificazioni

TerMus
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/decreto-requisiti-minimi-tipologie-interventi-classificazione-degli-edifici/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
10 commenti
  1. Giuseppe Maggi
    Giuseppe Maggi dice:
    2 Novembre 2020 en 20:33

    Riteniamo che l’indicazione data per le caratteristiche tipologiche dell’interveno qualificato come “Ristrutturazione Importante di I Livello” sia errata in quanto la riqualificazione dell’impianto termico è una condizione obbligatoria aggiuntiva alla condizione di “interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna”.
    In assenza di interventi sulla parte impianti sembrerebbe che si ricada nel caso “Ristrutturazione Importante di II Livello”.
    Chideo conferma che il software Termus tenga conto dellìobbligatorietà di rifacimento dell’impianto termico ed integrazione delle fonti rinnovabili.

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      3 Novembre 2020 en 9:07

      Ciao Giuseppe,
      la faremo contattare dal nostro servizio di assistenza di TerMus.

      Buon lavoro

      Rispondi
  2. Matteo Gualtieri
    Matteo Gualtieri dice:
    26 Gennaio 2021 en 10:32

    Concordo con il Sig. Maggi, il decreto prevede, per le ristrutturazioni di primo livello, anche la ristrutturazione dell’impianto termico.
    Saluti

    Rispondi
  3. ANNALISA ALBANO
    ANNALISA ALBANO dice:
    18 Luglio 2021 en 18:20

    se intervengo sull’involucro disperdente per una percentuale > del 50%, e mi limito a non cambiare la tipologia di generazione di calore, ma sostituisco la caldaia standard con una a condensazione, l’intervento ricade nella ristrutturazione di II livello o di I? dalla norma, il mio caso ricade sempre in Ristrutturazione di II livello. corretto?

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      19 Luglio 2021 en 12:12

      Se cambi solo generatore e non modifichi i sottosistemi di distribuzione ed emissione sei ancora in secondo livello (in pratica non sostituisci l’impianto).

      Rispondi
  4. Nicole antoniozzi
    Nicole antoniozzi dice:
    12 Settembre 2021 en 19:33

    Buonasera,
    per intervento riguardante superficie lorda disperdente minore del 50 e sostituzione dell’impianto in questi distinti casi:
    – 1) sostituzione caldaia esistente con una nuova caldaia a condensazione ma non toccando distribuzione terminali;
    -2) sostituzione di tutto l’impianto da caldaia esistente a pompa di calore con nuova emissione e nuovi terminali;

    in quali casi di intervento di ristrutturazione importante ricado tra primo e secondo livello?
    La sostituzione dell’intero impianto mi porta automaticamente al primo livello? mi potete indicare il punto della norma dove è indicato?
    vi ringrazio
    cordiali slauti

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      13 Settembre 2021 en 11:01

      L’ENEA ha chiarito che solo sostituzione generatore non va considerato sostituzione impianto (ove bisogna sostituire i vari sottosistemi).
      In caso di intervento minore del 50% (ma maggiore del 25%) sei in ristrutturazione di secondo livello, a prescindere dall’impianto. Lo puoi vedere facilmente dall’infografica.

      Rispondi
  5. Pietro Pescio
    Pietro Pescio dice:
    28 Ottobre 2021 en 21:26

    Quindi se un intervento di secondo livello con intervento oltre il 25% o anche 50% si sostituisca anche la sola caldaia senza intervenire sul resto dell’impianto su Termus bisogna scegliere secondo livello (involucro + impianto) o solo involucro? Anche perchè il programma stampa poi una relazione tecnica scrivendo “intervento edilizio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente
    lorda complessiva comprendente la ristrutturazione degli impianti termici
    asserviti all’intero edificio” anche se sostituisco solo un climatizzatore in una camera.
    Grazie
    Cordiali Saluti

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      29 Ottobre 2021 en 9:19

      Ciao Pietro,
      ho girato la tua domanda all’assistenza di TerMus. Ti contatteranno via mail/tel.
      Buon lavoro

      Rispondi

Trackbacks & Pingbacks

  1. Certificazione energetica degli edifici, in Gazzetta i nuovi decreti attuativi ha detto:
    16 Luglio 2015 alle 12:31

    […] Decreto requisiti minimi: tipologie di interventi e classificazione degli edifici […]

    Rispondi
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