APE (attestato di prestazione energetica) e Decreto requisiti minimi

Decreto requisiti minimi: indici, verifiche ed edificio di riferimento

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Certificazione energetica e decreto requisiti minimi, nuovi metodi di calcolo e requisiti.  L’analisi delle verifiche, degli indici e dell’edificio di riferimento

Il decreto requisiti minimi introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 192/2005 in attuazione della direttiva dell’Unione europea sugli edifici a energia quasi zero (direttiva 2010/31/UE).

Con il nuovo decreto, vengono fissati i nuovi metodi di calcolo e i nuovi requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, che entreranno in vigore il primo ottobre 2015.

Il decreto, inoltre, aggiorna il D.P.R. 59/2009, il decreto che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 192/2005.

Decreto requisiti minimi e edificio di riferimento

La  novità più importante è l’introduzione del concetto di “edificio di riferimento”, ossia un edificio identico a quello di progetto o reale in termini di geometria, orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.

Secondo le nuove regole occorrerà effettuare 2 calcoli:

  1. calcolo della prestazione energetica dell’edificio di riferimento
  2. calcolo della prestazione energetica dell’edificio reale, che sarà confrontato con il relativo edificio di riferimento

Lo scopo è quello di avere un riferimento per calcolare una serie di limiti che gli edifici dovranno rispettare, a seconda che si tratti di edifici sottoposti a ristrutturazione o a riqualificazione energetica.

Decreto requisiti minimi e edificio ad energia quasi zero

Un edificio a energia quasi zero è un edificio, di nuova costruzione o esistente, per cui sono contemporaneamente rispettati:

  1. tutti  i  requisiti  previsti  dalla  lettera  b),  del  comma  2,  del  paragrafo  3.3 del decreto requisiti minimi,  determinati  con  i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici
  2. gli  obblighi  di  integrazione  delle  fonti  rinnovabili  nel  rispetto  dei  principi  minimi  di  cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto rinnovabili (D.Lgs. 28/2011)

Decreto requisiti minimi e metodologia di calcolo della prestazione energetica

Per il calcolo della prestazione energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici si adottano le seguenti norme tecniche:

  • Raccomandazione CTI 14/2013 e successive norme tecniche che ne conseguono
  • UNI TS 11300-1
  • UNI TS 11300-2
  • UNI TS 11300-3
  • UNI TS 11300-4
  • UNI EN 15193

Strumenti di calcolo

Gli strumenti di calcolo e i software commerciali dovranno garantire che i valori degli indici di prestazione energetica abbiano uno scostamento massimo di ± 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La garanzia è fornita attraverso una dichiarazione di conformità del software da parte del CTI.

Decreto requisiti minimi e prestazione energetica degli edifici

La prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il  raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.

In particolare:

  • il fabbisogno energetico annuale globale è calcolato come la somma dei fabbisogni di energia primaria di ogni servizio energetico, con intervallo di calcolo mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia da fonte rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema
  • è possibile operare la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia  prodotta da fonte rinnovabile o da cogenerazione prodotta nell’ambito del confine del sistema (in situ) in base a condizioni stabilite
  • ai fini del rispetto dei requisiti minimi, si effettua il calcolo sia dell’energia primaria totale che dell’energia primaria non rinnovabile, ottenute applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale fP,tot e in energia primaria non rinnovabile fP,nren riportati nella tabella 1 del decreto
  • la classificazione degli edifici si effettua a partire dall’energia primaria non rinnovabile
  • il fattore di conversione in energia primaria totale è pari alla somma del fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile e quello di conversione in energia primaria rinnovabile: fP,tot = fP,nren + fP,ren
  • i fattori di conversione sono riportati in un’apposita tabella in funzione del vettore energetico utilizzato

Indici di prestazione energetica

La prestazione energetica è definita attraverso alcuni indici di prestazione relativi all’involucro e a tutti i servizi energetici, espressa in termini di energia primaria non rinnovabile e totale:

  • EPH,nd  indice di prestazione termica utile per riscaldamento
  • EPHindice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; si esprime in energia primaria non rinnovabile (nren) o totale (tot)
  • EPW,ndindice di prestazione termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria
  • EPWindice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria; si esprime in energia primaria non rinnovabile (nren) o totale (tot)
  • EPV indice di prestazione energetica per la ventilazione; si esprime in energia primaria non rinnovabile (nren) o totale (tot)
  • EPC,ndindice di prestazione termica utile per il raffrescamento
  • EPC indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (compreso l’eventuale controllo dell’umidità); si esprime in energia primaria non rinnovabile (nren) o totale (tot)
  • EPLindice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale; non si calcola per la categoria E.1, ad eccezione di collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3). Si esprime in energia primaria non rinnovabile (nren) o totale (tot)
  • EPTindice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili); non si calcola per la categoria E.1, ad eccezione di collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3)

L’indice di prestazione globale si esprime in energia primaria non rinnovabile o totale ed è  calcolato come la somma dei vari indici:

EPgl=EPH+EPW+EPV+EPC+EPL+EPT

Gli indici prestazionali sono espressi in kWh/m² per tutte le destinazioni d’uso.

Tipologia di  interventi

Il decreto definisce le varie tipologie di intervento sugli edifici, con l’individuazione di:

  • nuova costruzione
  • demolizione e ricostruzione
  • ampliamento e sopraelevazione
  • ristrutturazione importante
    • di primo livello
    • di secondo livello
  • riqualificazione energetica
Tipologie-di-intrvento-decreto-minimi

Requisiti

Parametri

Il DM requisiti definisce, oltre agli indici di prestazione energetica, anche i seguenti parametri e coefficienti:

  • H’T = coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente espresso in kW/m²K
  • Asol,est /Asup utile = area solare equivalente estiva per unità di superficie utile
  • ηH = efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale
  • ηW = efficienza media stagionale dell’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria
  • ηW = efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione estiva (compreso l’eventuale controllo dell’umidità)

Verifiche

Le verifiche da effettuare variano in funzione della tipologia di intervento edilizio. Di seguito si riporta una schematizzazione delle principali verifiche da effettuare; per un’analisi esaustiva dei requisiti e delle verifiche, si rinvia all’Allegato 1 (paragrafo 3.3) del decreto requisiti minimi.

  • il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente deve risultare inferiore al valore limite tabellato:

H’T<H’T, lim

  • l’area solare equivalente estiva per unità di superficie utile deve risultare inferiore al valore limite tabellato:

Asol,est /Asup utile <(Asol,est /Asup utile)lim

  • gli indici di prestazione devono soddisfare le seguenti condizioni:

EPH,nd  < EPH,nd  lim

EPC,nd <EPC,nd lim

EPgl,tot <EPgl,tot lim

  • i valori di efficienza media stagionale degli impianti devono essere superiori a quelli corrispondenti relativi all’edificio di riferimento:

ηH> ηH lim

ηW> ηW lim

ηC> ηC lim

Inoltre occorre effettuare ulteriori verifiche, come specificato al punto 3.3 dell’Allegato 1, in funzione della tipologia di intervento, del tipo di edificio e della zona climatica, come ad esempio:

  • valutare l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate e verificare la massa superficiale o la trasmittanza delle pareti verticali e orizzontali opache, al fine di contenerne i fabbisogni energetici e limitare la temperatura degli ambienti
  • produrre opportuna documentazione in caso di utilizzo di materiali e tecniche innovative (es. coperture a verde)
  • osservare gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nei casi previsti (come specificato nel decreto rinnovabili – D.Lgs. 28/2011)

Gli indici di prestazione energetica e i parametri, ove ne sia previsto il calcolo, vanno determinati con i medesimi metodi di calcolo, sia per l’edificio oggetto della verifica progettuale che per l’edificio di riferimento.

Per un’analisi completa dei requisiti e delle verifiche, si rinvia all’Allegato 1 (paragrafo 3.3) del decreto requisiti minimi.

 

Clicca qui per scaricare il decreto requisiti minimi

 

2 commenti
  1. Leonardo
    Leonardo dice:

    Salve,
    pratica in Comune per inizio lavori cappotto termico consegnata nel mese di Agosto 2015.
    I lavori termineranno a metà Ottobre 2015.
    Con la fine lavori devo consegnare l’AQE.
    L’AQE va compilato secondo vecchia normativa o con la nuova in vigore dal 1° ottobre?
    Grazie
    Saluti.

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