D.Lgs. 199/2021: obblighi sulle rinnovabili, incentivi e semplificazioni
Dalla Red II alle Red III. Le nuove quote obbligatorie di copertura da fonti rinnovabili per edifici nuovi e ristrutturazioni in vigore dal 2026
Il D.Lgs. 199/2021 ha definito importanti misure per la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili in vista del raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (Red II).
In questo articolo, ti offriamo:
- una scheda di sintesi delle misure previste, tenendo conto della progressiva attuazione delle misure del D.Lgs. 199/2021 con atti successivi e delle numerose modifiche che ne hanno radicalmente cambiato il testo. Da ultimo il “Testo Unico Rinnovabili” e il D.Lgs. 5/2026 di recepimento della Direttiva Red III.
- un focus sull’obbligo di copertura da fonti rinnovabili.
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Indice
- Le misure del D.Lgs. 199/2021
- Obbligo delle rinnovabili per nuove costruzioni e ristrutturazioni
- Requisiti minimi degli impianti incentivati
- Semplificazione delle procedure
- Scheda di sintesi del D.Lgs. 199/2021, con tutte le modifiche e testo pdf aggiornato
- D.Lgs. 199/2021: testo pdf aggiornato al D.Lgs. 5/2026
Le misure del D.Lgs. 199/2021
Il provvedimento, in sintesi, disciplina:
- i regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (e la transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo);
- la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e amministrativi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- le procedure autorizzative, la regolamentazione tecnica e le quote obbligatoria di copertura di utilizzo dell’energia rinnovabile per nuove costruzioni e ristrutturazioni;
- i criteri per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- l’obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici
- la disciplina delle configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili.
Approfondiamo qui le misure previste dal D.Lgs. 199/2021 in materia di:
- regolamentazione tecnica e obblighi;
- requisiti minimi degli impianti incentivati;
- semplificazione dei procedimenti autorizzativi e amministrativi.
Obbligo delle rinnovabili per nuove costruzioni e ristrutturazioni
L’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 ha introdotto l’obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali la richiesta di titolo edilizio sia stata presentata a partire dal 13 giugno 2022.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026 di recepimento della direttiva RED III, sono previste quote obbligatorie di copertura da fonti rinnovabili anche per le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e per gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.
In questi casi è previsto “l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III“.
All’allegato III del D.Lgs. 199/2021 – nella versione aggiornata al D.Lgs. 5/2026 – viene stabilito che gli edifici di nuova costruzione, gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto:
- nel caso di edifici di nuova costruzione, della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
- nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, della copertura del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
- nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
- nel caso di edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali sono maggiorati di ulteriori 5 punti percentuali.
Per il rifacimento dell’impianto termico e per le ristrutturazioni importanti va rispettata anche la potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da calcolare – secondo le istruzioni dell’allegato III – in funzione dell’impronta al suolo, con un incremento del 10% per gli edifici pubblici.
Per riassumere:
| Intervento | Quota di rinnovabili |
| Nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni o ampliamenti importanti (nuova porzione con volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m²) | 60% (65% edifici pubblici) |
| Ristrutturazioni importanti di primo livello (incidenza superiore al 50% con ristrutturazione dell’impianto termico) | 40% (45% edifici pubblici) |
| Ristrutturazioni importanti di secondo livello (incidenza superiore al 25%) | 15% (20% edifici pubblici) |
| Ristrutturazione dell’impianto termico | 15% (20% edifici pubblici) |
Le nuove percentuali si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, ossia dal 3 agosto 2026.
Sono esonerati dai nuovi obblighi:
- gli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento qualora questa riesca a coprire l’intero fabbisogno di climatizzazione invernale o estiva;
- gli edifici destinati a soddisfare esigenze temporanee, e comunque da rimuovere entro 24 mesi dall’ultimazione dei lavori (per beneficiare dell’esonero, però, il titolo abilitativo pertinente deve contenere l’indicazione sulla temporaneità del manufatto e i termini per la sua rimozione);
- gli edifici pubblici posti nelle disponibilità dei corpi armati, qualora la loro applicazione si scontri con la natura stessa di tali immobili o con la loro destinazione d’uso.
Solo per le ristrutturazioni di primo livello e per le nuove costruzioni, se non si riesce ad ottemperare all’obbligo di integrazione delle rinnovabili, è necessario ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria, inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite calcolato in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto.
Gli obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule, fatta eccezione per le unità immobiliari con classificazione energetica B o superiore.
Fatti salvi i casi di impossibilità tecnica o economica, la percentuale di consumi da coprire con le rinnovabili e la potenza minima da raggiungere possono essere conseguite scegliendo di installare gli impianti alimentati con Fer non sull’edificio oggetto di ristrutturazione, bensì su un immobile pubblico. Affinché, però, questa opzione costituisca una strada percorribile, gli enti locali devono, con proprio provvedimento, stabilirne le modalità attuative.
L’inosservanza degli obblighi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Obblighi estesi ai beni paesaggistici e culturali
L’obbligo delle rinnovabili si applica anche a i beni paesaggistici e culturali (limitatamente alle ville e ai complessi di immobili con aspetto caratteristico avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) e in presenza di vincoli derivanti dai piani urbanistici.
Anche in questo caso, qualora il ricorso alle rinnovabili comporti un’alterazione incompatibile con il carattere e con l’aspetto del bene culturale o paesaggistico, l’impossibilità di ottemperare ai nuovi obblighi dovrà essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica “ex legge 10”.
Qualora i nuovi obblighi di integrazione fossero inconciliabili con le esigenze di tutela, il valore di energia primaria non rinnovabile dell’edificio potrà essere ridotto. Tale valore può essere inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite calcolato secondo le indicazioni ad hoc contenute nell’allegato III al D.Lgs. 199/2021.
Caratteristiche tecniche degli impianti a fonti rinnovabili
L’allegato III del D.Lgs. 199/2021 definisce anche le caratteristiche e specifiche tecniche degli impianti.
Per adempiere agli obblighi, gli impianti a fonti rinnovabili installati sono realizzati all’interno o sugli edifici ovvero nelle loro pertinenze (per pertinenza si intende la superficie comprendente l’impronta a terra dei fabbricati e un’area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta).
Nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti su tetti a falda, gli impianti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all’altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l’altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:
P = k · S
dove il coefficiente k resta differenziato tra edifici esistenti (k= 0,025) e nuove costruzioni (k= 0,05) e S è la superficie in pianta al livello del terreno.
Per gli edifici pubblici è previsto un + 10% rispetto al valore calcolato.
Il ruolo del professionista: la relazione tecnica
L’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 stabilisce che il progettista è tenuto a inserire tutti i calcoli e le verifiche relativi al rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nella relazione tecnica di cui all’art. 8 del D. Leg.vo 192/2005, comma 1.
La relazione deve contenere i dati di progetto, le percentuali di copertura conseguite, il dimensionamento degli impianti, nonché – ove ricorra – la dimostrazione dell’eventuale impossibilità tecnica o economica.
Una copia della relazione è trasmessa al GSE.
I dati riportati nella relazione depositata nell’ambito del procedimento per il rilascio del titolo abilitativo e il rispetto dell’obbligo possono essere oggetto di controlli da parte dei Comuni nonché di ulteriori controlli stabiliti in appositi provvedimenti adottati dalle Regioni.
Resta infine ferma la possibilità di controlli successivi, sia da parte dei Comuni sia nell’ambito dei sistemi di verifica eventualmente disciplinati dalle Regioni ai sensi dell’art. 26 del D. Leg.vo 199/2021, comma 7.
Casi di impossibilità tecnica o di non convenienza economica di ottemperare all’obbligo
Nel caso sia impossibile tecnicamente o economicamente assolvere ai nuovi obblighi, il professionista tecnico deve indicare nella relazione tecnica “ex legge 10” la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Se la relazione non è dovuta, il progettista dimostra l’impossibilità di osservare le prescrizioni normative in una comunicazione al Comune. Saranno i Comuni a individuare le modalità per la trasmissione di tali informazioni.
Nei casi di impossibilità tecnica o di non convenienza economica di ottemperare all’obbligo per gli edifici nuovi o per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, è fatto obbligo di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria (EP H,C,W,nren), inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite (EPH,C,W,nren,limite) calcolato secondo quanto previsto in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto.
Lombardia: maggiorazioni delle quote obbligatorie di installazione di impianti a fonti rinnovabili
Con la DGR n. XII/6153 dell’11 maggio 2026, la Regione Lombardia interviene sugli obblighi FER nella progettazione di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e interventi sugli impianti termici.
Attuando l’articolo 7 della legge regionale 11/2025 ed esercitando la facoltà riconosciuta alle Regioni dall’articolo 26, comma 7, del d.lgs. 199/2021 di incrementare i valori minimi previsti dall’Allegato III, il provvedimento stabilisce dal 1° gennaio 2027 importanti maggiorazioni delle quote obbligatorie di installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Requisiti minimi degli impianti incentivati
L’art. 29 del D.Lgs. 199/2021 rimanda all’Allegato IV per la definizione dei requisiti tecnici minimi obbligatori per gli impianti a fonti rinnovabili (FER) che accedono a incentivi, come Conto Termico, Ecobonus e Bonus Casa.
L’allegato IV, nella versione aggiornata dal D.Lgs. 5/2026, si divide in due sezioni:
- la Sezione A – Requisiti minimi per gli impianti che non accedono ad incentivi
- la Sezione B – Requisiti minimi per gli impianti che accedono ad incentivi
La revisione punta a un innalzamento degli standard di efficienza energetica e a una maggiore integrazione con i regolamenti europei Ecodesign.
Per tutti gli interventi che accedono agli incentivi (pompe di calore, biomassa, ibridi, solare termico a copertura parziale), è obbligatoria l’installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica o altri sistemi di regolazione modulante su tutti i corpi scaldanti.
Il nuovo Allegato IV sposta decisamente l’asticella verso la prestazione stagionale reale degli impianti, abbandonando i vecchi parametri puntuali (COP). Per il settore biomassa, l’esclusività delle 5 stelle e i nuovi obblighi di filtrazione per le grandi taglie indicano una forte spinta verso la riduzione delle emissioni locali. Infine, la regolamentazione dettagliata dei sistemi ibridi assemblati in opera offre nuove opportunità di incentivazione per interventi di retrofit complessi, purché ben progettati e controllati.
Ricordiamo che il rispetto dei requisiti deve essere calcolato e verificato dal progettista e inserito nella Relazione Tecnica (ex Legge 10), da trasmettere al GSE e conservare per eventuali controlli da parte dei Comuni o delle Regioni.
Ecco una scheda tecnica di sintesi che analizza il nuovo Allegato IV del D.Lgs 199/2021, come modificato dal recente D.Lgs. 5/2026, mettendo in evidenza le principali novità rispetto alla versione precedente.
Le modifiche sono in vigore dal 4 febbraio 2026.
Semplificazione delle procedure
Le disposizioni per la semplificazione delle procedure per l’installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica negli edifici previste dall’art 25 e dall’Allegato II del D.Lgs. 199/2021 sono state abrogate e sostituire dal Testo Unico Rinnovabili (D.Lgs 199/2024).
Scheda di sintesi del D.Lgs. 199/2021, con tutte le modifiche e testo pdf aggiornato
Con il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 viene recepita nel quadro normativo italiano la direttiva europea sulle rinnovabili del 2023 (RED III).
Il provvedimento – composto in tutto da 51 articoli – interviene in maniera significativa sul D.Lgs. 199/2021; oltre a ridefinire i target per le rinnovabili, contiene importanti novità sulle quote obbligatorie di fonti rinnovabili negli edifici e il sistema di incentivazione delle rinnovabili.
È disponibile per il download gratuito il testo ufficiale con note pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026.
Qui trovi maggiori informazioni sulle novità introdotte dal D.Lgs. 5/2026.
Ecco la scheda di sintesi del D.Lgs. 199/2021 con il dettaglio delle modifiche e dei rimandi.
TITOLO I: FINALITÀ, DEFINIZIONI E OBIETTIVI NAZIONALI
- Misure: il decreto stabilisce gli obiettivi nazionali per l’incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030 (obiettivo minimo complessivo del 30% sui consumi finali lordi) e definisce i concetti chiave come “energia da fonti rinnovabili”, “autoconsumatore”, “comunità energetica rinnovabile” (CER), “biocarburanti” e “aree idonee”.
- Modifiche: il D.Lgs. 5/2026 (recepimento Direttiva RED III) modifica gli artt. 1, 2 e 3 rivedendo le definizioni e innalzando gli obiettivi nazionali al 2030, in coerenza con il PNIEC;
- Allegato 1 – Procedure di calcolo degli obiettivi: modificato dal D.Lgs. 5/2026.
TITOLO II: REGIMI DI SOSTEGNO E STRUMENTI DI PROMOZIONE
CAPO I: Principi Generali
- Misure: Fissa i principi per l’accesso agli incentivi, che devono garantire un’equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, vietando incentivi per la manutenzione ordinaria o per adeguamenti obbligatori per legge.
- Modifiche: il D.Lgs. 5/2026 (recepimento Direttiva RED III) aggiunge l’art. 4 -bis (Principi in materia di biomassa).
CAPO II: Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
- Misure: disciplina i meccanismi di incentivazione:
- Grandi impianti (>1 MW): accesso tramite aste al ribasso.
- Piccoli impianti (<1 MW): accesso tramite tariffe o registri (se innovativi o costosi).
- Autoconsumo/CER: incentivo diretto sulla quota di energia autoconsumata.
- Transizione: prevede la soppressione dello Scambio sul Posto e la gestione delle procedure pendenti.
- Modifiche:
- Art. 5: modificato dal D.Lgs. 5/2026;
- Art. 6: modificato dal D.L. 181/2023 (conv. L. 11/2024) e dal D.Lgs. 5/2026;
- Art. 7-bis: inserito per disciplinare nuovi meccanismi di contratti per differenza a due vie.
CAPO III: Regimi di sostegno per energia termica, biometano e sviluppo tecnologico
- Misure: Aggiorna gli incentivi per la produzione di energia termica (es. Conto Termico), introduce tariffe specifiche per il biometano immesso in rete e promuove lo sviluppo tecnologico industriale e l’idrogeno da biomasse.
- Modifiche:
- Art. 10: modificato dal D.Lgs. 5/2026 con l’aggiunta della lettera b-bis del comma 1 (si demanda alla definizione di specifiche tecniche che le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili devono rispettare per l’accesso ai regimi di sostegno ed essere ammissibili nell’ambito degli appalti pubblici);
- Art. 11: modificato dal D.Lgs. 5/2026 (incentivi in materia di biogas e produzione di biometano);
- Art 11-bis: aggiunto dal D.Lgs. 5/2026 (contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica nell’industria);
CAPO IV: Attuazione e coordinamento con il PNRR
- Misure: stabilisce criteri per coordinare gli incentivi del decreto con le misure del PNRR (es. agrivoltaico, biometano, smart grid, idrogeno, infrastrutture di ricarica). Destina una quota dei proventi delle aste CO2 alla copertura dei costi degli incentivi.
CAPO V: Progetti comuni e trasferimenti statistici
- Misure: regola la possibilità di accordi con altri Stati membri o Paesi terzi per importare energia rinnovabile (progetti comuni) o effettuare trasferimenti statistici per il raggiungimento degli obiettivi nazionali.
- Modifiche:
- Art. 16 e Art, 17: modificati dal D.Lgs. 5/2026
>TITOLO III: PROCEDURE AUTORIZZATIVE, CODICI E REGOLAMENTAZIONE TECNICA
CAPO I: Autorizzazioni e procedure amministrative
- Misure: istituisce la Piattaforma Unica Digitale presso il GSE per la presentazione delle istanze (SUER). Conteneva numerose norme di semplificazione procedurale per l’installazione di impianti.
- Modifiche: questo capo è stato pesantemente modificato dal Testo Unico delle Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024).
- Art. 18, 20, 21, 22, 23, 38: ABROGATI dal D.Lgs. 190/2024 (come modificato dal D.L. 175/2025 (Decreto Aree Idonee 2025).
- Art. 19 (c. 2-3), 22-bis, 24 (c. 1), 25 (c. 1, 2, 6, 6-ter): ABROGATI dal D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili).
- Art. 25: modificato dal D.Lgs. 5/2026. Il nuovo comma 6 -bis . Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ivi incluse le opere per la realizzazione del geoscambio, sia a circuito chiuso che aperto, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.
- Allegato II: ABROGATO dal D.Lgs. 190/2024;
- Allegato III – Disposizioni per la semplificazione delle procedure per l’installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica negli edifici: modificato dal D.Lgs. 5/2026;
- Allegato IV – Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento: modificato dal D.Lgs. 5/2026;
- Allegato V – Contenuto energetico dei combustibili: modificato dal D.Lgs. 5/2026;
- Allegato VI – Regole per il calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento: modificato dal D.Lgs. 5/2026;
- Allegato VII – Regole per il calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei combustibili da biomassa e i relativi combustibili fossili di riferimento: modificato dal D.Lgs. 5/2026;
- Allegato VIII – Materie prime double counting: modificato dal D.Lgs. 5/2026.
CAPO II: Regolamentazione tecnica e obblighi
- Misure:
- Edifici: obbligo di copertura del 60% dei consumi tramite rinnovabili per nuovi edifici o ristrutturazioni.
- Vendita Calore: obbligo di quota rinnovabile per venditori di energia termica/teleriscaldamento.
- PPA: promozione dei contratti di compravendita di energia a lungo termine (Power Purchase Agreements) e creazione di una bacheca informatica GME.
- Modifiche:
- Art. 26: modificato dal D.Lgs. 5/2026 (obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile esteso interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente economicamente e funzionalmente fattibili).
- Art. 27: modificato dal D.Lgs. 5/2026.
- Art. 28: modificato con l’aggiunta di garanzie statali per i PPA (commi 2-bis e 2-ter).
- Art. 29-bis: introdotto dal D.Lgs. 5/2026 (accesso alle informazioni e ai dati delle batterie ad uso industriale, domestico e dei veicoli).
TITOLO IV: AUTOCONSUMO, COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E SISTEMI DI RETE
CAPO I: Configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili
- Misure: definisce nel dettaglio i requisiti per gli autoconsumatori (singoli e collettivi) e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Regola l’accesso agli incentivi per l’energia condivisa, i diritti dei partecipanti e il monitoraggio delle configurazioni.
CAPO II: Reti di teleriscaldamento
- Misure: prevede la qualificazione dei sistemi efficienti di teleriscaldamento/teleraffrescamento e obblighi di trasparenza sulla quota rinnovabile in bolletta.
CAPO III: Reti elettriche, gas e reti idrogeno
- Misure: impegna i gestori di rete a pianificare lo sviluppo infrastrutturale per accogliere le rinnovabili (inclusa mobilità elettrica). Regola la misurazione dell’energia per gli incentivi e l’ottimizzazione delle connessioni per il biometano.
- Modifiche:
- Art. 36 (c. 2): Abrogato dal D.L. 9 dicembre 2023, n. 181.
- Art. 38: Abrogato dal D.Lgs. 190/2024.
TITOLO V: ENERGIA RINNOVABILE NEI TRASPORTI E CRITERI DI SOSTENIBILITÀ E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI PER BIOCARBURANTI, BIOLIQUIDI, COMBUSTIBILI DA BIOMASSA, COMBUSTIBILI RINNOVABILI DI ORIGINE NON BIOLOGICA E CARBURANTI DA CARBONIO RICICLATO
CAPO I: Energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti
- Misure: fissa obblighi crescenti per i fornitori di carburanti (benzina, diesel, metano) di immettere in consumo una quota di rinnovabili (target 16% al 2030). Incentiva i biocarburanti avanzati e regola il calcolo delle quote.
- Modifiche:
- Art. 39 e 40: modificati/Prorogati dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (conv. L. 21 febbraio 2025, n. 15), che ha spostato alcune decorrenze al 2026 e di nuovo modificati dal D.Lgs. 5/2026;
- Art. 41: commi 1 e 2 abrogati dal D.Lgs. 5/2026;
CAPO II: Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa
- Misure: stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni gas serra che biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa devono rispettare per essere conteggiati negli obiettivi e accedere agli incentivi (es. divieto uso terreni ad elevata biodiversità).
- Modifiche:
- Art. 42: oggetto di proroghe per le certificazioni da parte del D.L. 202/2024 (conv. L. 15/2025) e successivamente modificato dal D.Lgs. 5/2026;
- Art. 42 -bis (Criteri di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti da carbonio riciclato) introdotto dal D.Lgs. 5/2026;
- Art. 43: modificato dal D.Lgs. 5/2026.
CAPO III: Disposizioni in materia di mobilità elettrica
- Misure: prevede misure di semplificazione in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica.
>TITOLO VI: INFORMAZIONE, FORMAZIONE, GARANZIE DI ORIGINE E TRACCIABILITA’
CAPO I: Informazione, formazione e garanzie d’origine
- Misure: Regolamenta il rilascio, trasferimento e annullamento delle Garanzie di Origine (GO) per elettricità, gas e idrogeno. Definisce i requisiti per la qualificazione professionale degli installatori di impianti FER.
- Modifiche:
- Art. 45-bis (Funzionalità di ricarica intelligente): introdotto dal D.Lgs. 5/2026, prevede che a partire dal 30 giugno 2026, al fine di garantire funzionalità di ricarica intelligente e di comunicazione diretta con i sistemi di misurazione intelligenti, tutti i punti di ricarica di potenza standard , nuovi e sostituiti, non accessibili al pubblico, installati sul territorio nazionale, sono certificati ai sensi dell’allegato X alla norma tecnica CEI 021″
- Art. 46: modificato dal D.Lgs. 5/2026.
- Art. 47 -bis (Banca dati dell’Unione europea di cui all’articolo 31 -bis della direttiva (UE) 2018/2001 del arlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018) aggiunto dal D.Lgs. 5/2026.
TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I: Monitoraggio, relazioni e controlli
- Misure: Affida al GSE il compito di monitoraggio statistico per il PNIEC e la creazione di una piattaforma informatica unica per i dati. Coinvolge ISTAT, RSE ed ENEA per analisi e scenari energetici.
CAPO II: Disposizioni finali
- Misure: Clausole di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e clausola di invarianza finanziaria. Aggiornamento degli allegati tecnici.
D.Lgs. 199/2021: testo pdf aggiornato al D.Lgs. 5/2026
Scarica il testo ufficiale del D.Lgs. 199/2021 aggiornato aggiornato con le modifiche del D.Lgs. 5/2026 (recepimento della direttiva RED III).

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/decreto-fonti-rinnovabili/




