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Relazione legge 10 e requisiti minimi, il vademecum del CNI sulle prestazioni energetiche

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Relazione legge 10 e requisiti minimi, il CNI fornisce una guida per indirizzare progettisti e tecnici comunali alla corretta applicazione delle norme sulle prestazioni energetiche

La relazione sul contenimento dei consumi energetici (relazione legge 10) e la verifica delle prescrizioni contenute del dm requisiti minimi (dm 26 giugno 2015) sono spesso oggetto di disomogeneità sia della documentazione prodotta dai progettisti sia delle richieste documentali da parte dei tecnici comunali.

Il CNI ha pubblicato un utile vademecum contenente tutte le indicazioni sulla relazione legge 10 e sui requisiti minimi da rispettare, con check list e tabelle di riepilogo.

La guida è rivolta sia ai tecnici comunali che ai professionisti del settore.

Sintesi degli adempimenti relazione legge 10 e verifiche requisiti minimi

Il CNI propone una sintesi schematica di tutti gli adempimenti previsti e tutti i riferimenti normativi.

Ecco alcuni degli adempimenti schematizzati dal CNI (per l’elenco completo, si rinvia al vademecum allegato).

1° Adempimento

Ricezione del progetto e della relazione tecnica per gli interventi e rilascio seconda copia protocollata.

DISPOSIZIONI DI LEGGE

  • Legge n. 10/1991, art. 28
  • dlgs n. 192/2005, art. 8
  • Dm 26/6/2015 “Requisiti minimi”, allegato 1, paragrafo 2.2
  • dpr n. 380/2001, art. 125

2° Adempimento

Accertamento della conformità della documentazione presentata alle norme vigenti ed agli obblighi di legge vigenti.

DISPOSIZIONI DI LEGGE

  • dlgs n. 192/2005, allegato A
  • dlgs n. 192/2005, art. 8
  • Dm 26/6/2015 “Relazione tecnica”

3° Adempimento

Richiesta dell’AQE (Attestato di qualificazione energetica) asseverato dal Direttore dei lavori contestualmente alla dichiarazione di fine dei lavori da parte della DL pena inefficacia della stessa.

DISPOSIZIONI DI LEGGE

  • dlgs n. 192/2005, art. 8, comma 2
  • Dm 26/6/2015 “Linee Guida Nazionali”

4° Adempimento

Richiesta dell’APE prima del rilascio del certificato di agibilità nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti.

DISPOSIZIONI DI LEGGE

  • dlgs n. 192/2005, art. 8, comma 2
  • Dm 26/6/2015 “Linee Guida Nazionali”

5° Adempimento

Verifica della consegna delle dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. n. 37/08 degli impianti installati.

DISPOSIZIONE DI LEGGE

  • Dm n. 37/2008, art. 9

6° Adempimento

Controlli in corso d’opera ed entro cinque anni dalla fine dei lavori ai fini del rispetto delle prescrizioni del Decreto 192/05 volte a verificare la conformità della documentazione progettuale depositata.

DISPOSIZIONI DI LEGGE

  • dlgs n. 192/2005, art. 8, comma 4
  • dpr n. 380/2001, art. 131

Quando è necessario redigere la relazione legge 10

Il documento ricorda che la relazione sul contenimento dei consumi energetici degli edifici (relazione legge 10) va presentata in caso di:

  • edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati
  • demolizione e ricostruzione di edifici esistenti
  • ampliamento e sopraelevazione
  • nuovi impianti installati in edifici esistenti
  • ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni sotto precisate:
    • ristrutturazione importante, dove con tale termine si intende un edificio esistente sottoposto a lavori in qualunque modo denominati (ad esempio: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) che insistono su oltre il 25%
      per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità
      immobiliari che lo costituiscono (ad esempio: rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture)
    • riqualificazione energetica di un edificio, dove con tale termine si intende un edificio esistente sottoposto a lavori in qualunque modo denominati (quali: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) ricadenti in tipologie diverse da quelle indicate per la ristrutturazione importante

Modalità ed eccezioni alla presentazione della relazione legge 10

Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti (per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali) è prevista un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento come segue:

  1. un’applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:
    1. ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m²
    2. demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m²
  2. un’applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 % dell’intero edificio esistente
  3. un’applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
    1. ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b)
    2. nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti
    3. sostituzione di generatori di calore (se di potenzialità superiore a 50 kW)

Sono però escluse dall’applicazione delle prescrizioni del dlgs 192/05 le seguenti categorie di edifici e di impianti:

  1. gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del dlgs 42/2004 (codice dei beni culturali), solo nel caso in cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del codice di cui al predetto decreto, il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici (salvo per quanto riguarda l’applicazione dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e l’esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici)
  2. gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili
  3. gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
  4. i fabbricati isolati con una superficie utile totale < 50 m²
  5. gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’art. 3 del dpr 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
  6. gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose

Casi di esclusione obbligo di redazione APE

Sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’APE (Attestato di prestazione energetica) i seguenti casi:

  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
  • i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
    • agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio
    • agli immobili venduti “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici
  • i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di “edificio” dettata dall’art. 2 lett. a) del decreto legislativo (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”)

Liste di controllo legge 10 e requisiti minimi

Il documento ripropone nella parte finale una serie di check list e tabelle di sintesi per guidare progettisti e tecnici nella corretta applicazione delle procedure.

 

Clicca qui per scaricare il vademecum del CNI

Clicca qui per scoprire tutti i dettagli su TerMus 

 

6 commenti
  1. Anna
    Anna dice:

    Buongiorno, sto per ristrutturare un piccolo appartamento. Voglio sostituire l’attuale caldaia a metano con una nuova caldaia a condensazione con una potenza inferiore a 50 kw. Inoltre voglio rifare tutto l’impianto termico e montare sugli attuali termosifoni (che quindi non intendo cambiarli) le valvole termostatiche. Ho l’obbligo di presentare la relazione energetica ex legge 10? Grazie a tutti coloro che mi risponderanno.

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Anna,
      se sostituisci la caldaia esistente con una nuova, mantenendo sia la potenza inferiore a 50 Kw, sia lo stesso combustible (in questo caso il metano), non sei obbligata dalla norma nazionale a presentare la relazione energetica (ex legge 10).
      Tuttavia le amministrazioni comunali hanno la facoltà di prevedere obblighi più stringenti in materia.

      Pertanto il mio consiglio è di rivolgerti ad un tecnico locale oppure consultare direttamente il Comune.

      Rispondi
  2. Giacomo Giordano
    Giacomo Giordano dice:

    Buongiorno,

    mi trovo in una situazione in cui devo redigere una legge 10 per un ampliamento superiore al 15 % del volume lordo climatizzato. Devo verificare il rispetto dei requisiti anche per le strutture già esistenti perimetrali all’ampliamento come ad esempio la soletta della veranda e le murature che non vengono modificate oppure includere nella verifica esclusivamente le murature di nuova costruzione?

    Grazie anticipatamente per la disponibilità dimostrata,
    Giacomo

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      La verifica va fatta solo sull’ampliamento. In merito all’utilizzo del nostro software TerMus, per ogni singolo elemento può decidere se effettuare verifica o meno.
      Naturalmente se l’ampliamento porta in sé anche un prolungamento dell’impianto, allora dovrà gestire tutta l’abitazione, con l’accortezza di verificare solo la parte di ampliamento e la distribuzione dell’impianto.
      A riguardo la invitiamo anche a leggere le FAQ Mise del ministero, in particolar modo la FAQ 2.1 del 01/08/2016. Aggiornamenti Volumetrici.
      Per ulteriori informazioni, ci contatti in assistenza.

      Rispondi
  3. Giuseppe
    Giuseppe dice:

    Buonasera,

    Nel caso di sostituzione di 2 scaldini elettrici per la produzione di ACS con uno scaldacqua a pompa di calore della potenza termica di 2,2 kW è necessario redigere la Relazione Tecnica di Progetto (ex Legge 10) ?

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Giuseppe,
      generalmente se ci si limita alla sola sostituzione del generatore senza altri lavori impiantistici basta dichiarare che la nuova macchina è rispondente ai requisiti, senza fare la legge 10.

      Rispondi

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