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Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » Decreto PNRR 2026: nuove norme sul silenzio assenso in edilizia

Decreto PNRR 2026: nuove norme sul silenzio assenso in edilizia

Diventa strutturale la norma sulla Conferenza di Servizi Accelerata. Corsia accelerata per il cambio di contraente "in crisi" negli appalti PNRR

Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 21 Aprile 2026/1 Commento/in Lavori pubblici, Rinnovabili ed edilizia sostenibile /di

Il D.L. 19/2026 contiene disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

Il provvedimento, convertito con la legge 50/2026, contiene misure di forte impatto per il settore dell’edilizia e delle infrastrutture. Ecco le principali novità.

Icona

Download Gratuito D.L. 19/2026 (convertito con legge 50/2026) – Disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Indice

  • Silenzio-assenso in edilizia
  • Scia: sanzioni in caso di divieto di prosecuzione
  • Misura Salva Cantieri Pnrr: obbligo per le SA di cambio di contraente in crisi
  • La “Conferenza di Servizi Accelerata” diventa strutturale e telematica
  • Nuovi fondi per Agrivoltaico e CER
  • Modulo unico standard per la formazione degli installatori FER
  • Infrastrutture ferroviarie: liquidità alle imprese e gestione riserve
  • Un miliardo di euro per le infrastrutture idriche
  • Edilizia universitaria: semplificazioni urbanistiche
  • Bonifiche e aree interne

Silenzio-assenso in edilizia

Il D.L. 19/2026 interviene sull’articolo 20 della legge 241/1990, chiarendo le condizioni di operatività del silenzio-assenso:

  • vengono individuati espressamente i casi in cui il silenzio-assenso non si forma, ossia quando l’istanza non sia presentata all’amministrazione competente oppure sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto;
  • viene introdotto un sistema automatico e telematico di attestazione del decorso dei termini e della conseguente formazione del silenzio-assenso;
  • per i procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione è comunque tenuta a trasmettere d’ufficio l’attestazione all’indirizzo Pec o di posta elettronica ordinaria indicato nell’istanza.

In pratica, per effetto di questa norma l’amministrazione, una volta decorsi i termini, è tenuta a inviare d’ufficio (e non solo su richiesta di parte, come è già oggi) un’attestazione sull’accoglimento della domanda del cittadino entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso.

Inoltre, il testo approvato e modificato dal Parlamento prevede, che decorsi inutilmente i dieci giorni, l’attestazione della PA può essere sostituita da una dichiarazione del privato o da una dichiarazione di un progettista abilitato che vada, con una forma di surroga dei professionisti, a integrare le mancanze dell’amministrazione, esplicitando che i termini di legge sono decorsi e che l’istanza è, di fatto, stata accolta.

A questo punto l’amministrazione può agire solo in autotutela per annullare un silenzio assenso che considera comunque illegittimo (ad esempio in presenza di domande alle quali mancano elementi essenziali).

Leggi anche “silenzio diniego e silenzio rigetto“

Scia: sanzioni in caso di divieto di prosecuzione

Il Decreto PNRR 2026 modifica l’articolo 19 della legge 241/1990 in materia di SCIA; prevede che, nel caso di provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, si applica in ogni caso anche la sanzione di cui all’articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000).

Pertanto, qualora emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione, il dichiarante stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Misura Salva Cantieri Pnrr: obbligo per le SA di cambio di contraente in crisi

Due nuovi commi all’articolo 4 aggiunti al decreto con un emendamento approvato alla Camera obbligano le stazioni appaltanti a sciogliere il contratto e sostituire immediatamente l’impresa appaltatrice che accede a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza “con finalità liquidatoria”.

La disposizione è finalizzata a salvaguardare “l’interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con le risorse del Pnrr”.

La procedura semplificata per il cambio di contraente prevede, alla risoluzione del contratto, l’obbligo per l’impresa di pagare le penali per ritardo già maturate alla data dello scioglimento del rapporto. Le penali potranno essere recuperate dall’amministrazione attraverso l’escussione della garanzia definitiva oppure mediante compensazione con i crediti maturati dall’impresa.

I crediti maturati dall’impresa prima dell’accesso alla procedura concorsuale possono essere utilizzati in via prioritaria per pagare stipendi, contributi e previdenza dei lavoratori impiegati nel cantiere, mentre la restante parte passa nella massa attiva della procedura.

Il nuovo operatore subentra alle medesime condizioni del contratto originario.

Per il cambio di contraente, la stazione appaltante attiva il meccanismo di interpello progressivo degli operatori che seguono in graduatoria (l’articolo 124 del Codice appalti) e, in seconda istanza, alla procedura negoziata senza bando (articolo 76).

Il comma 1-ter dell’art. 4 del Decreto PNRR prevede inoltre che – qualora la società appaltatrice, poco prima di entrare in una procedura concorsuale – trasferisca a un altro soggetto il ramo aziendale che contiene il contratto pubblico, la stazione appaltante non è obbligata a riconoscere quel trasferimento e può comunque procedere alla risoluzione e alla scelta di un nuovo appaltatore.

La “Conferenza di Servizi Accelerata” diventa strutturale e telematica

Una delle novità procedurali più rilevanti è l’introduzione della Conferenza di servizi decisoria in forma accelerata.

L’art. 5 dello di D.L. 19/2026 interviene sulla Legge 241/1990, rendendo strutturale la conferenza di servizi accelerata che era stata introdotta in via emergenziale dal D.L. 76/2020.

In particolare, la norma introduce nell’art. 14-bis della Legge 241/1990 il nuovo comma 7-bis che consente all’amministrazione procedente di indire direttamente la conferenza con tempi dimezzati e regole stringenti:

  • tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rilasciare le proprie determinazioni entro 30 giorni (45 giorni per enti preposti a tutela ambientale, paesaggistica, beni culturali o salute);
  • scaduto il termine, si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno partecipato, non si sono espresse, o hanno espresso un dissenso non motivato;
  • entro 15 giorni dalla scadenza, si tiene una riunione telematica per la determinazione conclusiva;
  • in caso di dissenso, le amministrazioni devono indicare correttivi, prescrizioni e misure mitigatrici specifiche per ottenere il via libera, quantificandone ove possibile i costi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e sostenibilità finanziaria del progetto.

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Nuovi fondi per Agrivoltaico e CER

L’articolo 27 del D.L. 19/2026 si colloca in un punto strategico dell’attuazione del PNRR, perché interviene direttamente sul meccanismo di finanziamento degli impianti a fonti rinnovabili più rilevanti per la transizione energetica:

  • impianti di produzione di biometano (Investimento 1.4);
  • impianti agrivoltaici (Investimento 1.1);
  • comunità energetiche rinnovabili (CER) e autoconsumo collettivo (Investimento 1.2).

Su queste tre linee di intervento sono istituiti e affidati al GSE appositi programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale.

Le modalità di gestione dei programmi di sovvenzione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie sono definite mediante appositi accordi sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e la società GSE.

Il GSE ha adottato le regole operative che definiscono:

  • le modalità di avanzamento fisico e finanziario degli interventi;
  • i criteri e i meccanismi di scorrimento delle graduatorie;
  • le procedure di rendicontazione delle spese ammissibili a valere sulle risorse disponibili;
  • le tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale.

Gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione e ai corrispondenti regimi di incentivazione in conto esercizio gestiti dalla società GSE entrano in esercizio entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione stipulati. Il GSE dovrà sottoscrivere gli accordi di concessione con i beneficiari entro il 30 giugno 2026.

Ogni intervento dovrà quindi dimostrare, attraverso idonea documentazione, di non compromettere gli obiettivi ambientali dell’Unione europea secondo il principio del “non arrecare danno significativo” (DNSH).

Le misure di sostegno finanziario previste non sono cumulabili, con riferimento ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti d’imposta o agevolazioni comunque denominati, qualora finanziati con risorse dell’Unione europea.

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Modulo unico standard per la formazione degli installatori FER

L’art. 12 del decreto-legge PNRR 4 introduce una modulistica standard per gli enti di formazione e un modulo unico digitale interoperabile per la trasmissione telematica degli attestati di formazione alle Camere di Commercio (entro 10 giorni dalla fine del corso); il sistema consentirà il caricamento automatico delle qualifiche professionali direttamente nelle visure camerali delle imprese e l’aggiornamento automatico delle qualifiche professionali riducendo gli oneri burocratici per le imprese.

Viene inoltre fissata una durata minima obbligatoria di 24 ore per i corsi di aggiornamento professionale per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili (FER).

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Infrastrutture ferroviarie: liquidità alle imprese e gestione riserve

Per garantire la continuità dei cantieri ferroviari PNRR, il decreto introduce una misura “salva-liquidità” per le imprese appaltatrici. RFI S.p.A. è autorizzata, fino al 30 marzo 2026, ad erogare ai soggetti affidatari un anticipo fino al 10% dell’ammontare delle riserve già iscritte in contabilità.

L’erogazione è subordinata alla presentazione di una garanzia bancaria o assicurativa. L’impresa ha poi 270 giorni per sottoporre le riserve al Collegio Consultivo Tecnico (CCT).

Inoltre, vengono ampliati i poteri di esproprio di RFI per le aree destinate alla riambientalizzazione e al conferimento delle terre e rocce da scavo, facilitando la gestione dei materiali di risulta.

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Un miliardo di euro per le infrastrutture idriche

Nasce il Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (FNIISSI). Con una dotazione monstre di 1 miliardo di euro, il fondo finanzierà prioritariamente i progetti del Piano nazionale (PNIISSI).

Le risorse saranno erogate sotto forma di contributi a fondo perduto o in conto interessi. La gestione è affidata a Invitalia, che dovrà definire entro 90 giorni i criteri per l’accesso ai fondi, privilegiando progetti che attivino co-finanziamenti privati o partenariati pubblico-privati (PPP).

Edilizia universitaria: semplificazioni urbanistiche

Per accelerare la creazione di nuovi posti letto per studenti (target critico del PNRR), il decreto introduce una deroga urbanistica importante: gli interventi di edilizia universitaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, non necessitano della preventiva approvazione di piani attuativi (o piani di secondo livello), se già previsti dagli strumenti urbanistici generali.

Sarà sufficiente il permesso di costruire convenzionato.

Bonifiche e aree interne

I permessi e le autorizzazioni acquisiti in conferenza di servizi per gli interventi di bonifica restano efficaci per tutta la durata prevista dal progetto, evitando scadenze intermedie che bloccano i lavori. Vengono stanziati 90 milioni di euro (tra il 2026 e il 2027) specificamente per interventi su infrastrutture pubbliche nei Comuni delle aree interne classificati a rischio sismico.

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1 commento
  1. Andrea
    Andrea dice:
    9 Febbraio 2026 en 10:10

    Ho letto il decreto e onestamente non riesco a capire se si tratti di ulteriori nuovi fondi per le CER o se se siano gli stessi del bando chiusosi il 30 novembre.

    Rispondi
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