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Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » Le cause di esclusione nel codice appalti

Le cause di esclusione nel codice appalti

Cause di esclusione nel Codice Appalti: articoli 94-98, cause automatiche e non automatiche, self-cleaning e casi pratici aggiornati al 2026

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 28 Luglio 2026/0 Commenti/in Lavori pubblici /di
Cause di esclusione nuovo codice appalti

Gli operatori economici possono essere esclusi da una gara d’appalto se non rispettano determinati requisiti.

Nel vecchio codice, il D.Lgs. 50/2016, i motivi di esclusione erano regolamentati e contenuti tutti all’interno di un unico articolo: l’articolo 80, oggetto di dubbi interpretativi e di contenzioso nel corso del tempo.

Il nuovo codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 36/2023, ha frammentato l’ex art. 80 in 5 articoli diversi che contengono i motivi di esclusione, stabilendo i principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione all’art. 10.

Nello specifico, sono disciplinate dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023: l’art. 94 individua le cause automatiche, mentre l’art. 95 regola quelle che richiedono un accertamento e una valutazione della stazione appaltante. Gli articoli 96, 97 e 98 disciplinano, rispettivamente, procedimento e self-cleaning, raggruppamenti e grave illecito professionale. Il principio di tassatività è fissato dall’art. 10.

Vediamo nello specifico perché il legislatore ha fatto questa scelta e cosa cambia rispetto alla vecchia normativa.

La verifica delle cause di esclusione richiede il controllo coordinato di requisiti, dichiarazioni, certificazioni, scadenze e documenti di gara. Un software per capitolati e procedure contrattuali può supportare la redazione e l’aggiornamento della documentazione, riducendo errori e omissioni senza sostituire le verifiche giuridiche richieste per la singola gara.

Icona
Download Gratuito I motivi di esclusione nel Codice dei contratti pubblici

Indice

  • Quali sono le cause di esclusione nel D.Lgs. 36/2023?
  • Quali sono le cause di esclusione automatica dell’art. 94?
  • Quali sono le cause di esclusione non automatica dell’art. 95?
  • Disciplina dell’esclusione
  • Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti
  • Illecito professionale grave
  • Dichiarazione di assenza cause di esclusione nuovo codice appalti
  • Quando un’irregolarità dell’offerta comporta l’esclusione dalla gara?
  • Cause di esclusione: appendice giurisprudenziale
  • FAQ cause di esclusione codice appalti
  • Ebook gratuito: i motivi di esclusione nel Codice dei contratti pubblici

Quali sono le cause di esclusione nel D.Lgs. 36/2023?

Le cause di esclusione sono distribuite in cinque articoli del D.Lgs. 36/2023. La nuova impostazione sostituisce la concentrazione della materia nel precedente art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e separa le fattispecie sostanziali dalla disciplina procedimentale.

Scelta fatta nel nuovo codice appalti per semplificare e chiarire la normativa precedente, per consentire agli operatori economici, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di orientarsi meglio in una disposizione di per sé complessa. Gli articoli in questione sono integralmente nuovi e le rispettive rubriche sono anch’esse innovative, a partire dalla terminologia utilizzata. Nello specifico:

  • articolo 94 – Cause di esclusione automatica;
  • articolo 95 – Cause di esclusione non automatica;
  • articolo 96 – Disciplina dell’esclusione;
  • articolo 97 – Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti;
  • articolo 98 – Illecito professionale grave.
ArticoloContenutoEffetto principale
Art. 94Cause di esclusione automaticaL’esclusione deriva dall’accertamento della fattispecie prevista
Art. 95Cause di esclusione non automaticaOccorrono istruttoria, valutazione e motivazione
Art. 96Disciplina dell’esclusioneRegola comunicazioni, durata e self-cleaning
Art. 97Partecipanti a raggruppamenti e consorziConsente, a determinate condizioni, estromissione o sostituzione
Art. 98Grave illecito professionaleTipizza fatti rilevanti e mezzi di prova adeguati

Che cosa significa tassatività delle cause di esclusione?

Il principio di tassatività impedisce alle stazioni appaltanti di introdurre cause espulsive ulteriori rispetto a quelle previste dal Codice, fermo restando il rispetto dei requisiti speciali e degli elementi essenziali dell’offerta.

Il secondo comma dell’art. 10 stabilisce che le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

Il principio di tassatività riguarda le cause generali di esclusione previste dal Codice, ma non impedisce alla stazione appaltante di definire requisiti speciali o tecnici coerenti e proporzionati all’oggetto dell’affidamento. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che le clausole del bando devono essere impugnate immediatamente soltanto quando impediscono concretamente la partecipazione o la formulazione di un’offerta sostenibile (TAR Lazio 10469/2026, il TAR Puglia 1256/2025 e il TAR Veneto 2908/2024, in appendice).

Alcuni motivi possono compromettere irrimediabilmente la partecipazione alle gare, con conseguenze economiche molto pesanti. Per gestire con precisione ogni requisito, verificare la conformità dei documenti e aggiornare automaticamente le certificazioni richieste, affidati al software capitolati speciali: progettato per supportarti nella completa e sicura gestione delle procedure contrattuali, riducendo al minimo i rischi di esclusione.

Motivi di esclusione codice appalti

Motivi di esclusione codice appalti

Quali sono le cause di esclusione automatica dell’art. 94?

Le cause automatiche operano quando la stazione appaltante accerta uno dei presupposti tassativamente previsti dall’art. 94. Non è richiesto un autonomo giudizio sull’opportunità dell’esclusione, ferma restando la verifica dei soggetti interessati, della durata della causa e delle eventuali eccezioni previste dalla legge.

L’art. 94 individua le cause di esclusione “automatica”. L’aggettivo si trova molto spesso in decisioni della Corte di Giustizia e della giurisprudenza nazionale ed evidenzia che, sulla sussistenza delle cause, non vi è spazio per una valutazione a discrezione della stazione appaltante. Gli operatori economici se non rispettano i requisiti contenuti nell’art. 94, sono automaticamente esclusi dalla gara.

È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

  • delitti, consumati o tentati di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale;
  • delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
  • false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  • frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
  • delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  • delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
  • sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  • ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • sussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo codice.

Sono esclusi, inoltre:

  • l’operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  • l’operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva;
  • gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (in relazione alle procedure afferenti agli investimenti del PNRR e del PNC);
  • l’operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure;
  • l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
  • l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
  • l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Secondo quanto previsto dal’allegato II.10 la violazione si considera “grave” e comporta l’esclusione quando l’importo complessivo dei debiti fiscali rilevanti supera la soglia di 5.000 euro (soglia fissata dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973).

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito dalle stazioni appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

La disciplina delle violazioni fiscali definitivamente accertate è stata esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza 138/2025, che ha confermato la legittimità della soglia prevista per l’esclusione automatica. Per la verifica operativa della regolarità fiscale e contributiva si rinvia anche al Vademecum ANAC dell’11 marzo 2026, predisposto con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nell’appendice giurisprudenziale in calce è inoltre riportata l’ordinanza TAR Lazio 3112/2025, relativa ai dubbi di compatibilità dell’automatismo con il diritto dell’Unione europea.

Quali sono le cause di esclusione non automatica dell’art. 95?

Le cause non automatiche richiedono l’accertamento della stazione appaltante e una motivazione riferita al caso concreto. L’amministrazione non esercita una libertà decisionale illimitata: deve verificare i presupposti normativi, valutare le prove e rispettare proporzionalità e contraddittorio quando necessari.

La locuzione “cause di esclusione non automatiche”, in luogo di quella “cause di esclusione facoltative”, è stata utilizzata per mettere in luce che il potere attribuito alla stazione appaltante non implica valutazioni di discrezionalità vera e propria, ma piuttosto apprezzamenti riconducibili alla discrezionalità tecnica. Una volta accertata la sussistenza del presupposto individuato dal legislatore, la scelta espulsiva è necessitata, come consentito dall’art. 57, comma 5, secondo periodo, della direttiva 24/2014 in cui si legge, con riferimento alle cause non automatiche, che “gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano”.

Quindi, le cause di esclusione non automatica, a differenza di quelle automatiche, implicano una valutazione di carattere tecnico-discrezionale da parte della stazione appaltante (contraddittorio procedimentale). Tale giudizio, essendo opinabile, rende necessario un confronto con l’interessato, affinché l’istruttoria sia completa e imparziale.

L’articolo 95 si apre con l’indicazione di tutte quelle cause facoltative di esclusione diverse dagli illeciti professionali:

  • sussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
  • conflitto di interesse determinato dalla partecipazione dell’operatore economico non diversamente risolvibile;
  • distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  • sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
  • illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’offerente, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

Nel comma 2 dell’art. 95 è stata indicata la causa non automatica di esclusione discendente dall’omesso pagamento di imposte, tasse contributi previdenziali, che il comma 4 del D.Lgs. 50/2016 disciplinava unitamente alla causa “obbligatoria” di esclusione avente la medesima causale.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
  • notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
  • notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
  • notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

La violazione grave si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

Tali violazioni non rilevano ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
L’applicazione concreta di questa causa non automatica richiede di distinguere la gravità della violazione dalla sua definitività. Il TAR Campania 955/2025 ha applicato la soglia del 10% del valore dell’appalto e il limite minimo di 35.000 euro; il TAR Lazio 15873/2025 ha affrontato i margini di valutazione della stazione appaltante in presenza di violazioni ancora contestate; il Consiglio di Stato 3508/2026 ha invece chiarito come procedere quando l’Agenzia delle Entrate rilascia certificazioni fiscali discordanti.
Tipo di violazioneNaturaParametro
Fiscale definitivaAutomaticaSuperamento della soglia richiamata dall’art. 48-bis
Fiscale non definitivaNon automaticaAlmeno 10% dell’appalto e almeno 35.000 euro
ContributivaAutomatica o valutabile secondo il casoIrregolarità ostativa al DURC

Qual è la differenza tra causa automatica e non automatica?

“Non automatica” non significa che la stazione appaltante possa ignorare una causa accertata. Significa che l’esclusione deve essere preceduta dalla valutazione tecnica richiesta dalla disposizione.

ProfiloArt. 94Art. 95
NaturaAutomaticaNon automatica
Attività della PAVerifica della fattispecieIstruttoria e valutazione
MotivazioneIncentrata sull’esistenza della causaDeve spiegare rilevanza, gravità e incidenza
ContraddittorioGeneralmente limitato sui dati oggettiviSpesso necessario per fatti valutativi
EsempioCondanna definitiva per uno dei reati elencatiConflitto di interessi o illecito professionale

Parentela con il tecnico della PA: quando può scattare l’esclusione

Nelle procedure di affidamento, i rapporti familiari tra l’operatore economico e i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nell’attività della stazione appaltante possono assumere rilievo quando siano idonei a compromettere l’imparzialità della gara. Non è la parentela, di per sé, a determinare automaticamente l’esclusione, ma il rischio che quel legame possa generare un vantaggio informativo o alterare la parità di trattamento tra i concorrenti.

Il profilo diventa particolarmente delicato quando il familiare dell’operatore abbia partecipato alla predisposizione degli atti di gara, alla progettazione, alla definizione delle specifiche tecniche o ad altre attività funzionali alla procedura. In questi casi può configurarsi una situazione di conflitto di interessi anche solo potenziale, perché il concorrente potrebbe trovarsi in una posizione di maggiore conoscenza rispetto agli altri operatori.

Per questo l’operatore economico deve adottare un comportamento improntato alla massima trasparenza: eventuali rapporti familiari rilevanti devono essere dichiarati, anche quando l’impresa ritenga che non incidano concretamente sulla gara. Spetta infatti alla stazione appaltante valutare se il conflitto sia effettivo, potenziale o solo apparente e se possa essere risolto con misure diverse dall’esclusione.

La rilevanza anche preventiva del conflitto di interessi è stata confermata dal TAR Campania 3171/2026 e dal TAR Campania 3647/2026. In entrambi i casi il rapporto di parentela con il tecnico o progettista della stazione appaltante è stato valutato in relazione al possibile vantaggio informativo e all’alterazione della par condicio. Le decisioni attribuiscono particolare rilievo anche all’omessa dichiarazione del rapporto familiare nel DGUE, poiché spetta alla stazione appaltante, e non all’operatore, valutarne l’incidenza sulla gara.

Cos’è il contraddittorio procedimentale?

Soprattutto in relazione alle cause di esclusione non automatiche, assume grande rilevo il cosiddetto contraddittorio procedimentale: la stazione appaltante è chiamata a svolgere una valutazione discrezionale circa la sussistenza di elementi che incidono sull’affidabilità o sull’integrità dell’operatore economico, come nei casi di gravi illeciti professionali, conflitti di interesse o situazioni di controllo sostanziale tra imprese. Proprio per la natura opinabile di tali giudizi, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’amministrazione deve garantire un adeguato confronto con l’operatore interessato, consentendogli di fornire chiarimenti e controdeduzioni prima dell’adozione del provvedimento di esclusione. L’assenza di tale contraddittorio determina una violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità, che informano l’attività amministrativa ai sensi dell’art. 1 della legge n. 241/1990.

Il contraddittorio non si traduce in un obbligo generalizzato, ma diviene necessario quando la valutazione non deriva da un dato oggettivo, bensì da un apprezzamento tecnico o discrezionale dell’amministrazione. In tali casi, il dialogo con l’operatore consente di evitare errori istruttori e di assicurare una decisione fondata su elementi completi e verificati. Pertanto, l’instaurazione del contraddittorio assume una funzione garantistica e collaborativa, contribuendo alla correttezza del procedimento e alla legittimità dell’esclusione. La sua omissione può comportare l’annullamento del provvedimento per violazione del diritto di difesa e per difetto di istruttoria, compromettendo l’intero iter di gara.

La funzione garantistica del contraddittorio è stata ribadita dal Consiglio di Stato 8352/2025, in relazione ad un’esclusione fondata sulla riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale, e dal TAR Piemonte 340/2025, con riferimento al grave illecito professionale e alla valutazione delle misure di self-cleaning. Le pronunce confermano che il confronto preventivo diventa essenziale quando l’esclusione dipende da una valutazione tecnica o opinabile e non dalla semplice verifica di un presupposto oggettivo.

Disciplina dell’esclusione

L’art. 96 contiene la disciplina procedimentale comune agli eventi che portano all’esclusione dell’operatore economico. Sono stati indicati gli oneri di comunicazione degli eventi idonei a condurre all’esclusione in capo agli operatori economici ed è stato disciplinato il selfcleaning. Il selfcleaning è la possibilità per l’operatore economico di dimostrare la propria affidabilità, anche in presenza di un motivo di esclusione.

Questo istituto giuridico era già presente nel D.Lgs. 50/2016, ma adesso è un concetto più ampio indicato nei commi da 2 a 6 e può riguardare eventi verificatisi nel corso della procedura oppure dopo la presentazione dell’offerta.

Se l’operatore economico adotta le azioni per comprovare la propria affidabilità in maniera adeguata e le stesse vengono attuate prontamente, non è escluso dalla procedura di appalto. Per fare ciò, l’operatore economico deve dimostrare di aver:

  • risarcito o impegnato risarcimenti per eventuali danni derivanti da atti illeciti;
  • fornito una chiara esposizione dei fatti e delle circostanze collaborando pienamente con le autorità investigative;
  • implementato misure concrete di natura tecnica, organizzativa e riguardanti il personale, atte a prevenire futuri reati o comportamenti illeciti.

Le azioni intraprese dagli operatori economici  vengono valutate tenendo conto della gravità e delle circostanze specifiche del reato o dell’illecito, nonché della rapidità con cui sono state adottate. Nel caso in cui l’ente appaltante ritenga insufficienti o tardive tali azioni, verranno comunicati i motivi della considerazione all’operatore economico.

La giurisprudenza richiede che le misure di self-cleaning siano concrete, tempestive e idonee a determinare una reale discontinuità rispetto alla condotta contestata. Il Consiglio di Stato 916/2026 ha precisato che le misure meramente formali o adottate tardivamente non sono sufficienti a ripristinare il rapporto fiduciario con la stazione appaltante. La loro efficacia deve essere valutata in relazione alla gravità dei fatti, alla rapidità dell’intervento e alla reale capacità di prevenire nuove condotte irregolari.

Causa di esclusione prima dell’offerta

Se la causa di esclusione è avvenuta prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico, insieme all’offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:

  • comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;
  • comprova l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.

Causa di esclusione dopo l’offerta

Se la causa di esclusione si è verificata dopo la presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.

La distinzione temporale prevista dall’art. 96 assume rilievo anche rispetto agli obblighi dichiarativi. Il TAR Lazio 2329/2025 ha confermato l’esclusione di un operatore che aveva comunicato tardivamente una causa preesistente alla presentazione dell’offerta, evidenziando che la possibilità di adottare misure correttive presuppone una comunicazione tempestiva e conforme alle scansioni procedimentali stabilite dal Codice.

Una relazione tecnica troppo lunga può essere motivo di esclusione dalla gara?

La giurisprudenza amministrativa chiarisce il valore dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica, escludendo interpretazioni meramente formalistiche. Anche in presenza di prescrizioni sul numero massimo di pagine, prevale l’esigenza di valutare il contenuto sostanziale della proposta rispetto alla sua veste formale. Ecco alcune sentenze in merito.

Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti

L’art. 97 contiene la disciplina specifica delle cause di esclusione che riguarda i raggruppamenti di imprese. Se un partecipante di un raggruppamento è interessato da una causa automatica o non automatica o dal venir meno di un requisito di qualificazione, il raggruppamento non è escluso se sono stati adempiuti i seguenti oneri:

  • in sede di presentazione dell’offerta:
    • ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell’offerta e il venir meno, prima della presentazione dell’offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
    • ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l’impossibilità di adottarle prima di quella data;
  • ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell’aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell’offerta.

L’applicazione dell’art. 97 ai consorzi stabili è stata affrontata dal Consiglio di Stato 9596/2024, che ha confermato l’esclusione di un consorzio per un’irregolarità fiscale preesistente della consorziata esecutrice, non dichiarata né accompagnata dalla tempestiva sostituzione dell’impresa interessata. La decisione sottolinea l’onere del consorzio di verificare la posizione delle consorziate e di attivare nei tempi previsti le misure consentite dall’art. 97.

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Illecito professionale grave

L’articolo 98, comma 3, del Codice elenca le circostanze da cui può emergere un illecito professionale grave. Qualora tale illecito venga accertato dalla stazione appaltante, quest’ultima può adottare una decisione motivata di esclusione dell’operatore economico interessato, seppur non in maniera automatica, come previsto dall’articolo 95, comma 1, lettera e).

L’esclusione per grave illecito professionale richiede una valutazione concreta, proporzionata e specificamente motivata sull’incidenza dei fatti rispetto all’affidabilità dell’operatore nella gara in corso. Il TAR Campania 3888/2025 ha escluso la possibilità di ricorrere ad automatismi o a motivazioni generiche, mentre il Consiglio di Stato 4337/2025 ha ribadito che la valutazione appartiene alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice soltanto in presenza di evidenti illogicità o travisamenti.

L’illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall’operatore economico, ad eccezione di:

  • contestata commissione da parte dell’operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
  • contestata o accertata commissione, da parte dell’operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
    • abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell’articolo 348 del codice penale;
    • bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    • i reati tributari ai sensi del D.Lgs. 74/2000;
    • i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile;
    • i delitti contro l’industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
    • i reati urbanistici di cui all’articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico dell’edilizia;
    • i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

  • sanzione esecutiva irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all’oggetto specifico dell’appalto;
  • condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;
  • condotta dell’operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
  • condotta dell’operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
  • condotta dell’operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
  • omessa denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato per i reati di cui al primo periodo nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
  • contestata commissione da parte dell’operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
  • contestata o accertata commissione, da parte dell’operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
    • abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell’articolo 348 del codice penale;
    • bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    • i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l’industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
    • i reati urbanistici di cui all’articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
    • i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Anche la rilevanza temporale dei fatti deve essere verificata in concreto. Il Consiglio di Stato 4594/2026 ha chiarito che, per i fatti penalmente rilevanti, il triennio può decorrere dall’esercizio dell’azione penale o dall’adozione di misure cautelari, mentre il TAR Lombardia 227/2026 ha escluso la possibilità di utilizzare fatti estranei al periodo rilevante o condotte riferibili a soggetti privi di ruoli apicali. La valutazione deve quindi essere attuale, individualizzata e riferita ai soggetti espressamente considerati dal Codice.

Le modifiche del Correttivo Appalti 2025

Come abbiamo appena visto, tra le situazioni contemplate, il comma 3, lettera c), include il comportamento dell’operatore economico che abbia mostrato gravi o ripetute mancanze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione. Tali carenze possono aver portato alla risoluzione del contratto per inadempimento, a condanne per risarcimento danni o ad altre sanzioni analoghe, dovute a inadempienze particolarmente gravi o reiterate, indicatrici di una persistente inadeguatezza professionale.

In questo contesto, l’intervento del Correttivo, riguarda proprio la fattispecie richiamata (articolo 98, comma 3, lettera c), specificando che tra le condotte passibili di valutazione da parte della stazione appaltante rientrano anche quelle che hanno comportato l’applicazione di penali per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 126, comma 1. Questo avviene quando tali penali raggiungono o superano il 2% dell’importo netto contrattuale.

La disposizione si inserisce tra le modifiche relative all’esecuzione dei contratti, con l’obiettivo di incentivare gli appaltatori al rispetto dei termini previsti.

Dichiarazione di assenza cause di esclusione nuovo codice appalti

La dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 47, 76 e 75 del D.P.R. 445/2000, attesta l’assenza di cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche.

L’obbligo dichiarativo non consente all’operatore economico di selezionare autonomamente i fatti da comunicare in base a un proprio giudizio di irrilevanza. Il Consiglio di Stato 5589/2025 ha confermato l’obbligo di dichiarare tutte le circostanze potenzialmente incidenti sull’affidabilità, comprese le annotazioni presenti nel casellario ANAC; il Consiglio di Stato 7143/2025 e la Corte di Cassazione 22493/2026 hanno affrontato le conseguenze dell’omessa comunicazione di procedimenti penali pendenti. L’omissione non produce necessariamente un automatismo espulsivo, ma deve essere valutata dalla stazione appaltante per stabilire se abbia compromesso la possibilità di esprimere un giudizio consapevole sull’integrità dell’impresa.

Se con la nuova disciplina si va verso la direzione di organizzare meglio il complesso istituto giuridico dei motivi di esclusione, dissipando vecchi dubbi interpretativi, è pur vero che sussistono ancora problematiche di vario genere nella messa in pratica della norma. Per avere tutta la documentazione sotto controllo e partecipare correttamente ad una gara d’appalto, ti consiglio  di affidarti ad un software capitolati speciali ideale per redigere rapidamente ed in assoluta sicurezza i documenti richiesti.

Quando un’irregolarità dell’offerta comporta l’esclusione dalla gara?

Non tutte le irregolarità dell’offerta comportano l’esclusione. Occorre verificare se la carenza riguarda un elemento essenziale dell’offerta tecnica o economica, se la lex specialis prevede una prescrizione chiara e se l’eventuale correzione richiederebbe una modifica sostanziale della volontà negoziale dell’operatore.

In materia di offerta economica, il Consiglio di Stato 4753/2026 e il TAR Calabria 274/2026 hanno ritenuto non sanabile la mancata indicazione del ribasso percentuale quando il disciplinare la richiedeva espressamente a pena di esclusione. Il TAR Lazio 6406/2025 è invece giunto a una soluzione diversa in un caso nel quale il prezzo finale era certo e il ribasso risultava ricavabile mediante un semplice calcolo matematico. La differenza dipende quindi dalla formulazione della lex specialis e dalla possibilità di ricostruire l’offerta senza modificarne il contenuto.
Un criterio analogo vale per la sottoscrizione dei documenti di gara.

Il TAR Puglia 787/2026 ha considerato essenziale la firma digitale del tecnico quando espressamente richiesta sugli elaborati progettuali, mentre il TAR Liguria 301/2026 ha escluso un automatismo espulsivo per l’offerta tecnica non firmata quando la piattaforma garantiva comunque paternità e immodificabilità e la clausola di esclusione riguardava soltanto l’offerta economica. Per le carenze documentali occorre distinguere il documento dal contenuto informativo che deve essere dimostrato. Il Consiglio di Stato 1965/2026 ha valorizzato le informazioni sostanzialmente desumibili dall’offerta anche in assenza dello specifico allegato richiesto; il TAR Lombardia 3270/2025 ha ritenuto sanabile la mancata traduzione in italiano di un manuale già presente; il TAR Sicilia 214/2026, il TAR Veneto 733/2025 e il TAR Campania 1298/2025 hanno escluso che il semplice superamento dei limiti dimensionali della relazione tecnica produca automaticamente l’esclusione o l’azzeramento del punteggio.

Cause di esclusione: appendice giurisprudenziale

Grave illecito professionale: va dichiarata la precedente decadenza dall’aggiudicazione?
Consiglio di Stato con la sentenza n. 6078/2026

Il Consiglio di Stato, nella sentenza 6078/2026, chiarisce che l’operatore economico deve dichiarare tutti i precedenti professionali rilevanti, senza selezionarli autonomamente. L’omessa dichiarazione di una recente decadenza per un servizio analogo può impedire alla stazione appaltante di valutare l’affidabilità dell’impresa e integrare un illecito professionale ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 36/2023. La sentenza precisa inoltre che il limite massimo dei lotti aggiudicabili non si estende alle società del medesimo gruppo se il disciplinare non lo prevede espressamente. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 6078/2026 - Omessa dichiarazione e vincolo di aggiudicazione

Cause di esclusione e white list, quando il bando non va impugnato subito?
Tar Lazio 10469/2026

Il TAR Lazio chiarisce che le clausole del bando possono essere impugnate immediatamente solo se hanno un effetto realmente escludente, impedendo la partecipazione o la formulazione di un’offerta sostenibile. Non sono sufficienti meri svantaggi economici o competitivi. Nel caso esaminato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché nessuna clausola precludeva concretamente la partecipazione alla gara. Inoltre, le clausole nulle perché in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione si considerano non apposte e potranno essere contestate solo in caso di applicazione concreta. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Lazio 10469/2026 - Clausole escludenti e white list

Il mancato versamento del contributo unificato può determinare l’esclusione dalla gara?
Comunicato del Presidente ANAC 6/2026

Il contributo unificato dovuto nell’ambito dei giudizi amministrativi, civili e tributari ha natura tributaria. Il mancato pagamento può quindi assumere rilievo nella verifica dei requisiti generali di partecipazione ai sensi degli articoli 94, comma 6, e 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. La possibile esclusione dipende dalla gravità della violazione, dal suo carattere definitivo o non definitivo e dalle condizioni previste dalla disciplina fiscale applicabile. Il mancato pagamento non deve quindi essere descritto come una semplice irregolarità formale, ma neppure come una causa espulsiva automaticamente operante in ogni caso. L’ANAC (Comunicato n. 6/2026) chiarisce che tale inadempimento può incidere sui requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche. In particolare, rileva ai fini dell’esclusione ex artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, sia per violazioni definitivamente accertate sia non definitive. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Comunicato Presidente ANAC 6/2026 - Mancato versamento del contributo unificato ed esclusione dalla gara

Contributo unificato e contributo ANAC non sono la stessa cosa

Il contributo unificato è un tributo dovuto per l’iscrizione a ruolo dei procedimenti giudiziari. Il contributo ANAC è invece il versamento dovuto all’Autorità nell’ambito delle procedure di affidamento. Le conseguenze del mancato o tardivo pagamento devono essere analizzate separatamente e non possono essere trasferite automaticamente da una fattispecie all’altra.

Dati errati nell’Albo Fornitori? Esclusione della gara legittima se altera il meccanismo selettivo
TAR Lazio 6444/2026

Nelle procedure negoziate, le dichiarazioni rese per l’iscrizione agli Albi Fornitori hanno valore vincolante e incidono direttamente sulla selezione degli operatori. Un errore nei dati, anche in buona fede o dovuto a malfunzionamenti, è rilevante se altera il meccanismo di scelta. Il TAR Lazio (sentenza 6444/2026) conferma l’esclusione quando l’inesattezza compromette la parità di trattamento tra concorrenti. Non conta il possesso dei requisiti: prevale il rispetto delle regole di trasparenza e dell’auto-vincolo fissato dalla stazione appaltante. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Lazio 6444/2026 - Errore nella dichiarazione dei dati tecnici ed esclusione gara

Offerta di gara espressa in valore assoluto e non percentuale, è causa di esclusione?
TAR Calabria 274/2026

Il TAR Calabria (sentenza n. 274/2026) chiarisce che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare la struttura dell’offerta economica, ma solo per sanare irregolarità formali. Se la lex specialis impone il ribasso percentuale a pena di esclusione, l’indicazione di un valore assoluto integra una difformità sostanziale. Anche se il ribasso è matematicamente ricavabile, la correzione richiederebbe un intervento ricostruttivo vietato alla stazione appaltante. Prevale quindi la tutela della par condicio: il mancato rispetto delle modalità essenziali di offerta comporta l’esclusione automatica. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Calabria 274/2026 - Offerta presentata in valore assoluto e non percentuale

La tassatività riguarda solo i requisiti generali?
TAR Lazio n. 3295/2025

Il principio di tassatività delle cause di esclusione si applica solo ai requisiti generali, non a quelli speciali o tecnici, che la stazione appaltante può definire in base alla specificità dell’appalto. Il Consiglio di Stato (sent. 9313/2025) ha confermato che la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio entro il termine perentorio giustifica l’esclusione. Anche nelle gare al minor prezzo, l’amministrazione deve verificare la rispondenza tecnica delle offerte. La decisione ribadisce il discrezionale potere della stazione appaltante nella definizione e controllo dei requisiti tecnici. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Lazio 3295/2026 - Tassatività cause di esclusione e requisiti

Esclusione per offerta incompleta
TAR Campania 5288/2025

Il TAR Campania, con la sentenza 5288/2025, ha confermato la legittimità dell’esclusione di un operatore economico per mancata presentazione del progetto di assorbimento del personale, richiesto dal disciplinare a pena di esclusione. La Commissione di gara ha semplicemente rilevato l’assenza del documento essenziale senza esercitare poteri decisionali, adempiendo alla funzione tecnica di verifica. Non è necessario che ogni accertamento di causa di esclusione sfoci in un atto espresso del RUP, quando l’esclusione discende da clausola della lex specialis e sia formalizzata da dirigente legittimato. Il ruolo del RUP resta limitato alle attività non valutative, mentre la Commissione può gestire i profili tecnico-discrezionali dell’offerta. La clausola sul progetto di assorbimento è valida, conforme al Codice dei contratti e tutela l’interesse pubblico all’occupazione. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Campania 5288/2025 - Esclusione per offerta incompleta

Esclusione dalla gara in caso di infrazione fiscale, la soglia di gravità
Tar Campania 955/2025

Il TAR Campania, con la sentenza 955/2025, stabilisce che le infrazioni fiscali non definitivamente accertate costituiscono motivo di esclusione solo se l’importo del mancato versamento supera il 10% del valore dell’appalto o della quota affidata nel caso di RTI, consorzi o subappalti. La soglia minima per considerare grave una violazione è di 35.000 euro. Le cause di esclusione si distinguono tra obbligatorie e facoltative, con le violazioni fiscali gravi rientranti tra le discrezionali. Nel caso esaminato, l’importo contestato era sotto soglia e l’impresa aveva già richiesto rateizzazione, quindi non si configurava gravità. Leggi l’approfondimento.

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Violazioni fiscali oltre i 5.000 euro
Corte costituzionale 138/2025

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138/2025, ha confermato la legittimità dell’esclusione automatica dalle gare pubbliche per violazioni fiscali definitivamente accertate superiori a 5.000 euro, soglia prevista dal D.Lgs. 36/2023. La norma è ritenuta proporzionata e coerente con i principi di concorrenza, trasparenza e affidabilità degli operatori economici. L’automatismo non consente strumenti di “self-cleaning” per debiti definitivi, riservati solo a violazioni non ancora accertate. La decisione rafforza l’importanza della regolarità fiscale come requisito essenziale per partecipare alle gare. Leggi qui tutti i dettagli.

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Download Gratuito Sentenza Corte Costituzionale 138/2025 - Violazioni fiscali oltre 5.000 euro

Escluso per non aver segnalato due annotazioni nel casellario ANAC
Consiglio di Stato 5589/2025

Il Consiglio di Stato (sentenza 5589/2025) conferma l’obbligo per l’operatore economico di dichiarare tutte le circostanze rilevanti ai fini dell’affidabilità, senza discrezionalità nel selezionare gli episodi da comunicare. Anche fatti passati, non definitivamente accertati o ritenuti superati, devono essere segnalati, permettendo alla stazione appaltante di valutare autonomamente la rilevanza. La mancata comunicazione può configurare dichiarazione mendace o incompleta, con conseguente esclusione dalla gara. Interventi correttivi (“self cleaning”) devono essere concreti e documentati per avere efficacia, altrimenti non evitano l’esclusione. Leggi qui i dettagli.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 5589/2025 - Dichiarazioni incomplete ed esclusione

Cliccare su conferma offerta è indispensabile ai fini della validazione della stessa
TAR Umbria 487/2025

Il TAR Umbria, con la sentenza 487/2025 ha escluso un O.E. che, pur avendo caricato correttamente tutta la documentazione di gara, non ha cliccato sul bottone “Conferma offerta”. Il mancato click ha impedito la trasmissione effettiva dell’offerta economica, rendendola nulla ai fini della partecipazione. La ricorrente ha invocato la duplicazione di formalità e la PEC di conferma, ma il TAR ha ribadito che il passaggio è imprescindibile. La validazione dell’offerta dipende esclusivamente dal rispetto della lex specialis e della procedura telematica, non dalla sola ricezione di conferme via PEC. Leggi qui i dettagli.

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Download Gratuito Sentenza TAR Umbria 487/2025 - Mancato click su conferma offerta

Conformità al diritto UE dell’esclusione automatica per violazioni fiscali
Tar Lazio 3112/2025

L’esclusione automatica dalle gare per gravi irregolarità fiscali potrebbe contrastare il diritto UE, soprattutto se l’operatore regolarizza il debito dopo la scadenza delle offerte. Il TAR Lazio (ordinanza 3112/2025) ha sollevato dubbi sulla compatibilità dell’art. 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 con la Direttiva 2014/24/UE e il principio di proporzionalità. La questione riguarda un RTI escluso da una gara per servizi di ingegneria, con l’automatismo che potrebbe risultare sproporzionato e non conforme ai principi europei di valutazione caso per caso. Il TAR ha avviato una fase istruttoria di 10 giorni e potrebbe decidere di coinvolgere la CGUE per valutare la compatibilità della normativa italiana con il diritto UE. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Ordinanza Tar Lazio 3112/2025 - Esclusione gara e conformità alle norme UE

Solo l’operatore non escluso dalla gara può impugnare l’aggiudicazione
TAR Campania 856/2025

Il TAR Campania, nella sentenza 856/2025, chiarisce che un operatore economico definitivamente escluso da una gara non ha legittimazione a contestare l’aggiudicazione. Il caso riguarda una società cui era stata revocata l’aggiudicazione per omissioni e dichiarazioni non veritiere; i ricorsi sono stati respinti. Una volta confermata la legittimità dell’esclusione, il concorrente perde qualsiasi interesse qualificato a impugnare gli atti della gara. Solo chi non è stato escluso può richiedere la ripetizione della procedura; diversamente, chiunque potrebbe contestare bandi senza aver titolo a parteciparvi. Leggi i dettagli.

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Download Gratuito Sentenza Tar Campania 856/2025 - O.E. escluso e impugnazione aggiudicazione

Legittima l’esclusione automatica per comunicazione tardiva di irregolarità
Tar Lazio 2329/2025

Le cause di esclusione preesistenti devono essere dichiarate prima della presentazione dell’offerta, permettendo all’operatore di sanarle. Il TAR Lazio, con la sentenza 2329/2025, ha confermato l’esclusione di un’impresa che non aveva rispettato gli obblighi assunzionali e ha comunicato tardivamente la propria irregolarità. L’esclusione si fonda sull’assenza del requisito al momento dell’offerta e sulla mancata comunicazione prevista dall’art. 96, comma 14, D.Lgs. 36/2023. Il trattenimento automatico della garanzia fideiussoria è legittimo e non punitivo, garantendo serietà dell’offerta e copertura dei danni per la stazione appaltante. Qui i dettagli.

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Download Gratuito Sentenza Tar Lazio 2329/2025 - Comunicazione tardiva delle cause di esclusione

Il ritardo nei giustificativi implica l’esclusione automatica?
TAR Trento 53/2025

Il TAR Trento, nella sentenza 53/2025, ha stabilito che il mancato o tardivo invio delle giustificazioni non comporta automaticamente l’esclusione dell’offerta. Anche in caso di problemi tecnici nella trasmissione, la stazione appaltante deve valutare l’offerta sulla base della documentazione disponibile. La commissione può assegnare punteggi secondo i criteri del bando, nell’ambito della discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale è ammesso solo in presenza di evidenti profili di irragionevolezza. Leggi il nostro approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Tar Trento 53/2025 - Esclusione e ritardo nei giustificativi

Cause di esclusione automatica: il vademecum ANAC per gli operatori economici
Comunicato Pres. ANAC 11 marzo 2026

Con Comunicato del Presidente n. 5 dell’11 marzo 2026, l’ANAC ha reso pubblico un Vademecum, realizzato da Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione, volto a fornire agli Operatori economici uno strumento pratico per l’individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate e per la verifica della propria regolarità fiscale e contributiva.

Il vademecum riguarda le cause di esclusione automatica per violazioni gravi definitivamente accertate di cui all’articolo 94, comma 6 e Allegato II.10 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023.

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Download Gratuito Vademecum ANAC sulle cause di esclusione automatica: indicazioni per l'operatore (2026)

La sintesi redazionale del vademecum

L’omessa dichiarazione dei procedimenti penali può giustificare l’esclusione?
Ordinanza Corte di Cassazione n. 22493/2026

La Corte di Cassazione conferma che l’operatore economico, nelle gare pubbliche, deve comunicare tutte le informazioni potenzialmente rilevanti per consentire alla stazione appaltante di valutarne l’affidabilità. L’omessa dichiarazione di circostanze significative, come procedimenti penali pendenti, può integrare un grave illecito professionale se impedisce una valutazione consapevole. Non scatta però un’esclusione automatica: la PA deve verificare in concreto la rilevanza dell’omissione e il suo impatto sull’integrità e affidabilità dell’impresa. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

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Download Gratuito Ordinanza Corte di Cassazione 22493/2026 - Omessa dichiarazione dei procedimenti penali e grave illecito professionale

Offerta economica senza ribasso percentuale, quando scatta l’esclusione dalla gara?
Consiglio di Stato 4753/2026

Se il disciplinare richiede, a pena di esclusione, l’indicazione del ribasso percentuale, non è sufficiente offrire il prezzo in valore assoluto, anche se il ribasso è matematicamente ricavabile. La lex specialis va rispettata nella forma prescritta e il soccorso istruttorio non può integrare o correggere l’offerta economica. Il principio del risultato e il favor partecipationis non consentono di derogare a una clausola chiara e vincolante del disciplinare. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 4753/2026 - Offerta economica e ribasso percentuale

L’omessa indicazione della percentuale di ribasso non comporta l’esclusione
TAR Lazio 6406/2025

Il TAR Lazio (sentenza 6406/2025) ha stabilito che l’omissione del ribasso percentuale nell’offerta economica non comporta l’esclusione se il prezzo finale è certo e univoco. Nel caso, l’aggiudicataria aveva indicato solo il prezzo finale, permettendo di ricavare il ribasso con un semplice calcolo matematico. L’errore è stato considerato meramente formale, non sostanziale, poiché non incideva sulla chiarezza dell’offerta. La Stazione Appaltante deve privilegiare la ricerca della reale volontà negoziale dell’operatore quando l’errore è riconoscibile e non altera i contenuti economici. Leggi l’approfondimento.

Grave illecito professionale: da quando decorre il triennio?
Consiglio di Stato n. 4594/2026

Il Consiglio di Stato chiarisce che, nei fatti penalmente rilevanti, il triennio del grave illecito professionale decorre dall’esercizio dell’azione penale (o da eventuali misure cautelari), non dalla commissione del fatto. La richiesta di rinvio a giudizio costituisce un mezzo di prova sufficiente per la valutazione di affidabilità, senza attendere la sentenza definitiva. Le misure di self cleaning devono essere dichiarate in ogni singola gara, anche se già note alla stazione appaltante. Resta alla stazione appaltante la valutazione discrezionale sulla loro effettiva idoneità a ristabilire il rapporto fiduciario. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 4594/2026 - Grave illecito professionale e self cleaning

Cronoprogramma nella busta sbagliata, esclusione legittima?
Consiglio di Stato 5102/2026

Il Consiglio di Stato afferma che il cronoprogramma, se la lex specialis ne impone l’inserimento nella busta economica a pena di esclusione, costituisce elemento essenziale dell’offerta.
Il suo inserimento nella busta tecnica non è un mero errore formale né può essere sanato successivamente. La clausola espulsiva è legittima perché conforme all’art. 70 del D.Lgs. 36/2023 e non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione. La decisione ribadisce inoltre il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, a tutela dell’imparzialità della valutazione. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 5102/2026 - Cronoprogramma inserito nella busta di gara spagliata

Firma del tecnico sull’offerta tecnica, la scansione basta?
TAR Puglia 787/2026

Il TAR Puglia, Lecce (sentenza n. 787/2026) ha stabilito che, se il disciplinare lo prevede a pena di esclusione, la firma digitale del tecnico abilitato sugli elaborati dell’offerta tecnica è un requisito essenziale. Una semplice immagine scannerizzata della firma non equivale né a una firma digitale né a una firma autografa valida. La sottoscrizione del tecnico garantisce la responsabilità professionale sulle migliorie proposte e non rappresenta un mero formalismo. Trattandosi di una carenza sostanziale dell’offerta tecnica, il difetto non può essere sanato tramite soccorso istruttorio. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

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Appalti e IA, esclusione legittima per grave illecito professionale se decide l’uomo e non l’algoritmo?
TAR Marche 758/2026

Il TAR Marche (sentenza n. 758/2026) conferma che le pregresse risoluzioni contrattuali possono giustificare l’esclusione per grave illecito professionale anche se ancora oggetto di contenzioso, purché la valutazione della stazione appaltante sia motivata e basata su elementi concreti. La PA non deve accertare definitivamente le responsabilità dell’impresa, ma verificare se i fatti emersi incidano sull’affidabilità dell’operatore nella gara in corso. La sentenza chiarisce inoltre che il RUP deve svolgere un’istruttoria ragionevole, senza sostituirsi al giudice civile nella ricostruzione delle vicende pregresse. Quanto all’IA, il suo utilizzo come supporto alla redazione degli atti non viola la “riserva di umanità” se la decisione finale resta frutto di una valutazione umana, motivata e imputabile alla stazione appaltante. Leggi l’approfondimento.

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Cosa succede se i certificati dell’Agenzia delle Entrate sono discordanti?
Consiglio di Stato 3508/2026

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 3508/2026) chiarisce come risolvere i casi di certificazioni fiscali contrastanti rilasciate dall’Agenzia delle Entrate in sede di gara pubblica. In una procedura per la manutenzione aeroportuale, la seconda classificata contestava l’aggiudicazione per presunte gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate. In presenza di due attestazioni difformi (Roma e Bari), una favorevole e più recente, la stazione appaltante aveva ritenuto regolare l’operatore economico. Il Consiglio di Stato conferma che prevale la certificazione più aggiornata, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori da parte della PA. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 3508/2026 - Aggiudicazione per certificazione fiscale più recente

CAM, il confine tra carenza documentale e sostanza informativa desumibile dall’offerta
Consiglio di Stato 1965/2026

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1965/2026) chiarisce che la mancata allegazione di documenti tecnici richiesti dal bando non comporta automaticamente esclusione o perdita di punteggio, se le informazioni essenziali sono comunque presenti nell’offerta. Il potere espulsivo è limitato dalla chiarezza della lex specialis: obblighi dichiarativi devono essere formulati in modo preciso e univoco. Prevale un approccio sostanzialistico: conta il contenuto informativo, non il supporto documentale, se i dati sono verificabili. Analogo criterio vale per l’esperienza professionale, valorizzando le funzioni effettivamente svolte più che le qualifiche formali. Leggi l’approfondimento.

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La mancata firma digitale su un’offerta comporta l’esclusione dalla gara?
TAR Liguria 301/2026

Il TAR Liguria (sentenza n. 301/2026) chiarisce che nelle gare telematiche la mancata firma dell’offerta tecnica non comporta automaticamente l’esclusione. Se la lex specialis prevede la sanzione espulsiva solo per l’offerta economica, non è possibile estenderla in via analogica a quella tecnica. La piattaforma digitale, grazie ad accesso autenticato e tracciabilità, garantisce comunque paternità e immodificabilità dell’offerta. Prevalgono così i principi di risultato e favor partecipationis, escludendo automatismi espulsivi. Leggi l’approfondimento.

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Omissioni nel DGUE, l’esclusione dalla gara non è automatica
Consiglio di Stato 5818/2026

Con la sentenza n. 5818/2026, il Consiglio di Stato chiarisce che l’omissione dichiarativa non comporta l’esclusione automatica dalla gara, ma deve essere valutata insieme ai fatti omessi nell’ambito del giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico. La stazione appaltante è tenuta a svolgere una valutazione concreta, considerando anche le misure di self-cleaning adottate. Il nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 98 del D.Lgs. 36/2023) delimita in modo tassativo le ipotesi di grave illecito professionale, escludendo interpretazioni estensive. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 5818/2026 - Omissione DGUE e grave illecito professionale

Esclusione in gara e illecito professionale, stop a fatti oltre il triennio e “contagi” impropri
TAR Lombardia 227/2026

Il TAR Lombardia (sentenza 227/2026) chiarisce che, col nuovo Codice Appalti, l’esclusione per grave illecito professionale non è più discrezionale: deve basarsi su fatti avvenuti entro un triennio e riferiti solo a soggetti con ruoli apicali, escludendo condotte di semplici dipendenti. La stazione appaltante non può usare motivazioni standard o “copia-incolla”, ma deve fornire un’analisi analitica, attuale e individualizzata dell’affidabilità dell’impresa. Leggi l’approfondimento.

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La mancata traduzione del manuale d’uso in Italiano comporta l’esclusione dalla gara?
TAR Lombardia 3270/2025

Il TAR Lombardia, con la sentenza 3270/2025, ha stabilito che l’esclusione da una gara per la mancata traduzione in italiano del manuale d’uso, elemento correttamente già presente nell’offerta tecnica, è illegittima. La stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per sanare l’irregolarità. Il manuale non costituisce elemento imprescindibile dell’offerta tecnica né dell’offerta economica. Escludere l’operatore per questa omissione configura un provvedimento irragionevole. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Lombardia 3270/2025 - Escusione o.e. per mancata traduzione in italiano del manuale d'uso

Il ritardo nel pagamento del contributo ANAC non comporta l’esclusione automatica
TAR Campania 5775/2025

Il cuore della sentenza del TAR Campania 5775/2025, risiede nell’applicazione dei principi stabiliti dalla recente Adunanza Plenaria n. 6 del 9 giugno 2025. La Plenaria ha chiarito che il contributo ANAC non è un requisito di partecipazione nel senso tradizionale del termine. Non è, cioè, una qualità intrinseca dell’operatore economico che serve a certificarne l’idoneità a svolgere il servizio. Piuttosto, è una “condizione estrinseca” finalizzata a finanziare le funzioni di vigilanza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Campania 5775/2025 - Tardivo pagamento contributo ANAC

Esclusione dalla gara d’appalto per violazioni fiscali, i margini di discrezionalità della stazione appaltante
TAR Lazio 15873/2025

Il TAR Lazio, nella sentenza 15873/2025, stabilisce che le violazioni fiscali non definitive non comportano esclusione automatica, ma valutazione discrezionale ai sensi dell’art. 95. Un R.T.I. escluso per presunte irregolarità fiscali ancora contestate ha visto confermata la legittimità della stazione appaltante. L’avviso di accertamento, pur non definitivo, può fondare un giudizio di inaffidabilità.

Le certificazioni fiscali non vincolano come il DURC, lasciando margini di valutazione. La mancata comunicazione dell’avviso integra omissione rilevante secondo il principio di auto-responsabilità. Qui l’articolo di approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Lazio 15873/2025 - Esclusione per violazioni fiscali non definitivamente accertate

Esclusione solo se l’inadempimento è grave e documentato
Consiglio di Stato 6882/2025

Il Consiglio di Stato (sentenza 6882/2025) conferma che l’esclusione per gravi illeciti professionali richiede prove oggettive e documentate, non bastano penali lievi o articoli di stampa. La sola applicazione di una penale non integra automaticamente un illecito grave e la valutazione dell’affidabilità deve essere proporzionata e ragionevole. L’obbligo di dichiarare penali scatta solo se superiori all’1% del contratto, altrimenti la mancata dichiarazione non giustifica l’esclusione. Nel caso esaminato, penali inferiori e articoli giornalistici non hanno determinato l’esclusione, confermando la regolarità dell’aggiudicazione. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 6882/2025 - Esclusione per illecito professionale

Le imprese possono partecipare ad una gara anche se hanno cause in corso con la PA?
TAR Puglia 1256/2025

Il TAR Puglia, nella sentenza 1256/2025, dichiara nulla la clausola che esclude dalle gare le imprese in contenzioso con la PA, perché viola legge, Costituzione e norme UE. La clausola introduceva una causa di esclusione non prevista dal codice, limitando illegittimamente la concorrenza e il principio di massima partecipazione alle gare pubbliche. Il giudice evidenzia che impedire la partecipazione per contenziosi aperti ostacola i diritti costituzionali alla difesa e all’accesso alla giustizia (artt. 24 e 113 Cost.). La decisione rafforza il principio che solo le cause tassativamente previste dalla legge possono giustificare l’esclusione da una gara pubblica. Per tutti i dettagli, ti consiglio di leggere l’articolo dedicato.

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Download Gratuito Sentenza TAR Puglia 1256/2025 - Contenzioso con la PA e partecipazione alla gara

Messaggio di errore nel caricare l’offerta, segnalare tempestivamente alla PA basta per non essere esclusi?
TAR Campania 4872/2025

Il TAR Campania, con la sentenza 4872/2025, ha ri-ammesso alla gara l’operatore economico che aveva prontamente segnalato un malfunzionamento del sistema informatico impedendo l’invio corretto della documentazione. La stazione appaltante aveva inizialmente riconosciuto l’errore ma poi aveva escluso la ricorrente, mentre altri concorrenti erano riusciti a caricare i file “forzando” la piattaforma. Il TAR ha precisato che la possibilità di altri partecipanti non prova negligenza della ricorrente e che la segnalazione preventiva costituisce diligenza professionale.
La decisione è coerente con l’orientamento ANAC, secondo cui comunicare malfunzionamenti tecnici non è condotta elusiva o pretestuosa. I dettagli qui.

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Download Gratuito Sentenza TAR Campania 4872/2025 - Errore informatico nell'allegare l'offerta

Legittima esclusione se gli operatori economici sono collegati tra loro in diverse gare d’appalto
TAR Sicilia 1068/2025

Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 1068/2025, ha confermato la legittimità dell’esclusione di un operatore economico quando le offerte appaiono riconducibili a un unico centro decisionale, anche senza coordinamento esplicito. L’esclusione richiede una valutazione basata su elementi concreti e indizi significativi, come legami societari o familiari e ribassi simili tra imprese partecipanti. Non è necessario dimostrare un danno effettivo alla concorrenza; basta il rischio potenziale valutato nel complesso degli indizi. La PA ha rispettato le garanzie procedimentali, e l’impresa esclusa non ha fornito giustificazioni sufficienti, quindi l’esclusione è stata confermata. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Sicilia - Unico centro decisionale causa di esclusione non automatica

Potere discrezionale, principio della fiducia e limiti di legittimità nell’esclusione per inaffidabilità
TAR Campania 3888/2025

Il TAR Campania, nella sentenza n. 3888/2025, chiarisce che il principio della fiducia attribuisce autonomia discrezionale alle stazioni appaltanti, ma entro limiti di legge e con motivazione concreta. L’esclusione per inaffidabilità deve fondarsi su fatti previsti dall’art. 98, prove idonee e nesso concreto con l’affidabilità nella gara. Non sono ammessi automatismi o riferimenti generici a precedenti: ogni valutazione deve essere specifica, proporzionata e contestualizzata. La discrezionalità senza adeguata motivazione costituisce violazione della legge e del principio di proporzionalità. Leggi il nostro approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Campania 3888/2025 - Limiti del principio della fiducia

Gravi violazioni in ambito professionale
Consiglio di Stato 4337/2025

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4337/2025, chiarisce che l’esclusione per gravi illeciti professionali richiede una valutazione discrezionale della stazione appaltante, basata su elementi concreti e proporzionati. Gli operatori hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi procedimento rilevante, anche a carico di amministratori di fatto. Il giudice amministrativo può intervenire solo in caso di illogicità manifeste o travisamento dei fatti, senza sostituirsi all’amministrazione. Centrale è l’equilibrio tra trasparenza dell’operatore, potere discrezionale e controllo giudiziario. Leggi il nostro approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 4337/2025 - Gravi illeciti e valutazione amministrativa

Verifica e progettazione di lavori pubblici afferenti al medesimo progetto configurano un conflitto d’interessi
Comunicato ANAC 30/04/2025

L’ANAC, con il Comunicato del 30 aprile 2025, ha ribadito che la coincidenza tra attività di verifica e progettazione per lo stesso progetto configura un conflitto di interessi ai sensi dell’art. 95 del Codice Appalti (cause di esclusione non automatica). La stazione appaltante deve accertare la sussistenza di interessi effettivi e non risolvibili con valutazione concreta della situazione. La terzietà del verificatore rende il conflitto difficilmente superabile in caso di partecipazione a pregresse attività progettuali. Eventuali false dichiarazioni comportano esclusione, segnalazione all’ANAC e possibile iscrizione nel casellario fino a due anni. Leggi il nostro approfondimento.

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Download Gratuito Comunicato ANAC 30/04/2025 - Incompatibilità tra attività di verifica e l’attività di progettazione

Esclusione solo in caso di totale omissione dei costi della sicurezza e del personale
TAR Campania 529/2025

Il TAR Campania (sentenza 529/2025) ha chiarito che i criteri economici conformi al Bando Tipo ANAC n. 1/2023 non possono essere contestati richiamando le vecchie Linee Guida abrogate.
La mancata allegazione dei documenti sui costi della sicurezza e del personale non comporta l’esclusione se tali costi sono comunque indicati, come previsto dall’art. 108 D.Lgs. 36/2023. L’esclusione è possibile solo in caso di totale omissione, non per carenze accessorie, salvo anomalie. Il ricorso è stato respinto anche per difetto di interesse, applicando la prova di resistenza. Per maggiori dettagli, leggi l’articolo dedicato.

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Download Gratuito Sentenza TAR Campania 529/2025 - Costi della sicurezza e del personale

Il grave illecito professionale costituisce una causa di esclusione non automatica
Tar Piemonte 340/2025

Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 340/2025, ha annullato l’esclusione di un operatore economico per gravi illeciti professionali, poiché la stazione appaltante non aveva attivato il contraddittorio previsto dall’art. 96 del Codice Appalti. Ha ribadito che tale causa è non automatica e richiede una valutazione concreta della gravità e l’ascolto dell’operatore, anche per eventuali misure di self-cleaning. Ha chiarito, inoltre, che i costi della manodopera, se giustificati da efficienza organizzativa, possono rientrare nella base di calcolo del ribasso. La mancata attivazione del contraddittorio ha comportato l’annullamento dell’aggiudicazione. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Tar Piemonte 340/2025 - Esclusione e contraddittorio

Esclusione dalle gare anche per illeciti professionali non esplicitamente previsti dal Codice
Tar Puglia 1324/2024

Il TAR Puglia, nella sentenza n. 1324/2024, ha stabilito che condotte volte a influenzare indebitamente la stazione appaltante, pur non previste espressamente dal Codice, possono configurare grave illecito professionale. L’esclusione di un operatore per mancata comunicazione di pendenze giudiziarie ha evidenziato come omissioni rilevanti possano minare il rapporto fiduciario necessario alla gara. Anche reati estinti o non ricompresi nelle esclusioni automatiche possono costituire illecito se incidono sull’affidabilità e integrità dell’operatore. Se vuoi ulteriori dettagli, ti consiglio di leggere l’articolo di approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Puglia 1324/2024 - Esclusione dalla gara anche per illeciti non esplicitati nel Codice

Offerte pari alla base d’asta non escludibili
Tar Veneto 2908/2024

Il TAR Veneto, con la sentenza 2908/2024, ha stabilito che le offerte pari alla base d’asta non possono essere escluse, dichiarando nulla la clausola del disciplinare che imponeva obbligatoriamente un ribasso. La società ricorrente era stata esclusa pur avendo ottenuto il punteggio più alto nella parte qualitativa, violando il principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dall’art. 10, comma 2, D.Lgs. 36/2023. Offerte prive di ribasso non comportano oneri aggiuntivi e non devono essere considerate illegittime; solo le offerte superiori alla base d’asta sono inammissibili (art. 70, comma 4, lett. f). Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Veneto 2908/2024 - Offerte pari alla base d’asta non escludibili

Il mancato rispetto del termine per il sopralluogo può comportare l’esclusione di un concorrente? Si, ma..
Delibera ANAC 234/2025

L’ANAC, nella delibera n. 234/2025, conferma che il sopralluogo obbligatorio è legittimo, anche assistito, ma i termini per richiederlo devono essere congrui e non pregiudicare la partecipazione. Il mancato rispetto di termini irragionevoli non può giustificare l’esclusione automatica del concorrente. Le restrizioni devono essere giustificate da esigenze organizzative concrete, evitando formalismi che limitino l’equità e la trasparenza della gara. In pratica, le clausole di gara devono facilitare l’accesso e non ostacolare immotivatamente la concorrenza. Leggi tutti i dettagli.

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Download Gratuito Delibera ANAC 234/2025 - Termini di gara e sopralluogo

Illegittimo escludere dalla gara una impresa già affidataria che non ha effettuato il sopralluogo
Consiglio di Stato 9783/2024

Il sopralluogo obbligatorio serve a garantire offerte aderenti e il rispetto della documentazione di gara. L’esclusione per mancato sopralluogo è legittima, salvo per imprese già affidatarie di servizi simili presso la stessa stazione appaltante. Il Consiglio di Stato (sentenza 9783/2024) ha confermato che un gestore uscente, conoscendo già i luoghi e le necessità, non può essere escluso.
In tali casi, il sopralluogo imposto diventa superfluo. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 9783/2024 - Sopralluogo obbligatorio

Esclusione legittima per mancato sopralluogo per un operatore economico nuovo
TAR Lazio 7218/2025

Il TAR Lazio, nella sentenza n. 7218/2025, conferma che il sopralluogo è parte integrante dell’offerta e non può essere sostituito dalla sola documentazione tecnica. La mancata esecuzione entro il termine indicato legittima l’esclusione automatica, anche per l’operatore primo in graduatoria. Il termine per il sopralluogo può essere considerato perentorio, essendo essenziale per valutare correttamente condizioni tecniche ed economiche. Il ricorso dell’impresa esclusa è stato respinto, confermando la validità delle clausole della lex specialis che impongono obblighi stringenti. Leggi tutti i dettagli. Leggi l’articolo di approfondimento per scoprire tutti i dettagli della sentenza.

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Download Gratuito Sentenza TAR Lazio 7218/2025 - Mancato sopralluogo ed esclusione automatica

Consorzio stabile e consorziata non esecutrice possono partecipare alla stessa gara
Consiglio di Stato 3/2025

Il Consiglio di Stato (sentenza 3/2025) conferma che consorzio stabile e consorziata non esecutrice possono partecipare alla stessa gara senza presunto conflitto di interessi. L’art. 67, c.4 D.Lgs. 36/2023 richiede al consorzio di indicare i consorziati e prevede esclusione solo in casi specifici. La norma è eccezionale e non si applica oltre i casi previsti. La consorziata non esecutrice non deve dichiarare l’appartenenza se non ci sono collegamenti concreti che compromettano la concorrenza. Qui tutti i dettagli.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 3/2025 - Partecipazione congiunta consorzio stabile e consorziata non esecutrice

La condanna non definitiva comporta l’esclusione automatica dalla gara
Delibera ANAC 9/2025

In caso di condanna non definitiva con sanzione interdittiva non esecutiva, l’operatore economico non può essere escluso automaticamente dalla gara (art. 95, comma 5, lett. a). La stazione appaltante deve valutare il reato presupposto nell’ambito del grave illecito professionale (art. 98 D.lgs. 36/2023). Devono essere considerati anche i provvedimenti di riparazione adottati dall’operatore (art. 17 D.Lgs. 231/2001). L’esclusione automatica scatta solo con condanna definitiva ed esecutiva; la stazione appaltante valuta le misure di self cleaning (ANAC Delibera 9/2025). Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Delibera ANAC 9/2025 - Condanna non definitiva ed esclusione automatica

I limiti di pagina hanno carattere orientativo
TAR Veneto 733/2025

Less is more? Non sempre. Il Tar Veneto nella sentenza 733/2025 si trova a dover affrontare un caso particolare nel quale la ricorrente accusa l’aggiudicataria di essersi dilungata troppo nella relazione tecnica, andando contro la lex specialis in cui veniva espressamente richiesta una “Relazione descrittiva di massimo 4 pagine in formato A4”. Il TAR Veneto ha stabilito che i limiti di pagine della relazione tecnica, pur indicati nella lex specialis, hanno carattere orientativo e non possono determinare l’esclusione. La prescrizione deve essere interpretata cum grano salis, evitando che la forma prevarichi sul merito dell’offerta. La giurisprudenza e l’ANAC confermano che i vincoli dimensionali servono a velocizzare l’esame delle offerte, senza incidere sulla partecipazione. Pertanto, il superamento delle 4 pagine non legittima l’azzeramento del punteggio né l’esclusione dalla gara. Leggi i dettagli qui.

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Download Gratuito Sentenza TAR Veneto 733/2025 - Limiti redazionali dell’offerta tecnica e principio di tassatività

Spetta alla lex specialis stabilire il numero massimo di pagine della relazione tecnica
TAR Campania 1298/2025

Sulla stessa linea è la sentenza del TAR Campania 1298/2025, secondo la quale spetta alla lex specialis stabilire il numero massimo di pagine della relazione tecnica da allegare all’offerta, nonché le eventuali sanzioni in caso di superamento del limite. In mancanza di una specifica disposizione normativa o di un’espressa previsione nel bando, l’operatore economico può redigere la relazione nel modo ritenuto più idoneo, con l’obiettivo di ottenere il punteggio più alto, valorizzando non solo la qualità e la chiarezza della proposta ma anche la sintesi. Nel caso analizzato, un concorrente ha impugnato l’aggiudicazione lamentando che la relazione tecnica dell’impresa vincitrice superava il limite di pagine previsto. Tuttavia, il disciplinare non chiariva se “5 pagine fronte/retro” equivalessero a 5 o 10 facciate e, soprattutto, non prevedeva alcuna sanzione per l’eventuale violazione di tale limite. Il TAR ha quindi escluso che l’offerta potesse essere penalizzata con un punteggio pari a zero, sottolineando che un limite non accompagnato da una sanzione specifica costituisce una norma imperfetta.

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Download Gratuito Sentenza TAR Campania 1298/2025 - Limiti redazionali della relazione tecnica

Il superamento dei limiti dimensionali non legittima l’esclusione
TAR Sicilia 214/2026

Il TAR Sicilia (sentenza 214/2026) ribadisce che il superamento dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica non legittima né l’esclusione né lo stralcio di parti essenziali. Le clausole sul numero massimo di pagine hanno funzione organizzativa e non possono tradursi in sanzioni espulsive, nemmeno “di fatto”. Manca infatti una norma primaria che attribuisca alla stazione appaltante un potere sanzionatorio per lo sforamento dei limiti. Una lettura rigida contrasta con la tassatività delle cause di esclusione, il buon andamento e il principio del risultato. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Sicilia 214/2026 - Limite massimo di pagine offerta tecnica

Parentela col progettista, rischio conflitto negli appalti
TAR Campania 3647/2026

Il TAR Campania (sentenza n. 3647/2026) conferma che il conflitto di interessi può emergere già nella fase di progettazione della gara. Il rapporto di parentela tra il legale rappresentante dell’impresa concorrente e il progettista della stazione appaltante è sufficiente a integrare un rischio di vantaggio informativo, anche senza prova di un concreto passaggio di informazioni. La funzione dell’istituto è infatti preventiva e tutela imparzialità, trasparenza e par condicio. Rileva inoltre l’omessa dichiarazione del legame familiare, considerata grave omissione e causa di esclusione dalla gara. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Napoli 3647/2026 - Conflitto di interessi e parentela tra progettista PA e impresa concorrente

Appalti pubblici, parentela pericolosa, esclusa l’impresa legata al progettista
TAR Campania 3171/2026

Per il TAR Campania il conflitto di interessi negli appalti può emergere già nella fase di progettazione: il legame familiare tra il rappresentante dell’impresa e il tecnico autore del progetto può alterare la par condicio creando un vantaggio informativo potenziale. La sentenza n. 3171/2026 conferma l’esclusione di un operatore risultato primo in graduatoria proprio per il rapporto di parentela con il progettista pubblico. Secondo i giudici, l’art. 16 del Codice Appalti ha una nozione ampia di conflitto di interessi e rileva anche chi interviene indirettamente nella procedura. Decisiva anche l’omessa dichiarazione nel DGUE: spetta alla stazione appaltante valutare la rilevanza del rapporto, non all’impresa. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Campania 3171/2026 - Conflitto di interessi progettista PA

Il contraddittorio procedimentale secondo il Consiglio di Stato
Consiglio di Stato 8352/2025

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8352/2025, ha ribadito che la mancata instaurazione del contraddittorio può compromettere la legittimità dell’esclusione di un operatore economico da una gara, specie in presenza di valutazioni opinabili. Nel caso esaminato, la controversia trae origine da una gara per il servizio di trasporto pasti e prodotti alimentari. La stazione appaltante aveva escluso un concorrente ritenendolo riconducibile ad un unico centro decisionale con un’altra impresa. Esclusione annullata per difetto di istruttoria. Pur non essendo sempre obbligatorio, il contraddittorio diventa necessario quando il giudizio dell’amministrazione non è automatico o univoco. L’omissione di tale fase viola i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Leggi il contenuto completo qui.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 8352/2025 - Contraddittorio nelle cause di esclusione non automatiche

Esclusione dalla gara per irregolarità fiscale di una consorziata
Consiglio di Stato 9596/2024

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 9596/2024, conferma l’esclusione di un consorzio stabile per irregolarità fiscali di una consorziata esecutrice antecedenti all’offerta. Il consorzio non aveva dichiarato l’anomalia né sostituito l’impresa, invocando ignoranza e mancato contraddittorio. La Corte ribadisce che la sostituzione è possibile solo se prevista in sede di offerta e conforme all’art. 97 D.lgs. 36/2023, e che il consorzio è responsabile della verifica delle consorziate. Solo dimostrando diligenza ragionevole o “ignoranza incolpevole” si può evitare l’esclusione, secondo principi della Corte di Giustizia UE. Qui i dettagli.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 9596/2024 - Esclusione dalla gara per irregolarità fiscale di una consorziata

Affidabilità in gara, quando viene meno (e cosa succede)
Consiglio di Stato 916/2026

La sentenza del Consiglio Stato n. 916/2026 chiarisce i criteri per la valutazione dell’affidabilità degli operatori economici nelle gare pubbliche, con particolare riguardo al grave illecito professionale. È legittima l’esclusione disposta dal RUP sulla base delle valutazioni istruttorie del seggio, rilevando la sostanza della decisione più che il soggetto che svolge l’istruttoria. Rilevano anche vicende penali non definitive e le misure cautelari, se idonee a compromettere il vincolo fiduciario con la stazione appaltante. Le misure di self-cleaning sono efficaci solo se spontanee, tempestive e idonee a garantire una reale discontinuità gestionale. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 916/2026 - Affidabilità operatore economico

Quando l’omissione dichiarativa comporta l’esclusione dalla gara
Consiglio di Stato 7143/2025

La sentenza del Consiglio di Stato 7143/2025 chiarisce che l’omissione di dichiarazioni su procedimenti penali pendenti, anche non definitivi, può costituire grave illecito professionale e giustificare l’esclusione da una gara. L’obbligo dichiarativo è sostanziale e mira a garantire la piena trasparenza e la fiducia della stazione appaltante. Il principio di fiducia richiede integrità e lealtà dell’operatore, e un’omissione compromette tale vincolo. Eventuali assoluzioni successive non sanano retroattivamente la violazione, confermando la legittimità dell’esclusione. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 7143/2025 - Omissione dichiarativa gravi illeciti professionali

Necessaria una valutazione su due livelli per accertare un grave illecito professionale
TAR Campania 5969/2025

Il TAR Campania, sentenza 5969/2025, ribadisce che l’esclusione da una gara richiede la verifica di gravi illeciti professionali e della loro rilevanza sul contratto, con valutazione discrezionale e motivata della stazione appaltante. La procedura valutativa deve seguire un sillogismo bifasico: accertare l’esistenza del grave illecito e la sua incidenza sull’affidabilità dell’operatore.
Il TAR sottolinea che l’amministrazione deve effettuare un controllo sostanziale, non solo formale, e che il giudizio giurisdizionale è limitato a controlli di manifesta illogicità o difetto motivazionale. Nel caso esaminato, non emergendo gravi illeciti, non sussisteva obbligo di motivazione rafforzata per l’ammissione del concorrente. Per tutti i dettagli, ti consiglio di leggere il nostro approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Campania 5969/2025 - Valutazione su due livelli per l'illecito professionale

Le differenze tra reato contestato e reato accertato
Parere MIT 3621/2025

Il parere MIT n. 3621/2025 distingue tra reato contestato (Articolo 94, comma 1, lett. g) e reato accertato (Articolo 94, comma 1, lett. h). La lett. g si applica quando un reato è solo formalmente contestato, senza condanna, permettendo alla stazione appaltante di valutare l’affidabilità dell’operatore. La lett. h riguarda reati già accertati o con provvedimenti giudiziari, incluse condanne non definitive o misure cautelari, con focus sui reati societari. La differenza sostanziale è il grado di accertamento giuridico: la lett. g richiede un rinvio a giudizio, la lett. h un accertamento giudiziale concreto. Leggi tutti i dettagli qui.

Richiesta del certificato dei carichi pendenti
Parere MIT 2722/2024

Il certificato del casellario dei carichi pendenti è previsto per verificare gravi illeciti professionali (art. 95, 98 D.Lgs. 36/2023 e art. 27 D.P.R. 313/2002). La richiesta non è automatica: la stazione appaltante valuta se richiederlo in assenza di elementi specifici o di dichiarazioni dell’operatore economico. Se emergono processi pendenti o fondati sospetti, il certificato va richiesto per motivare l’ammissione o esclusione dalla gara. Al riguardo si rimanda alla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e ai relativi allegati. Se vuoi ulteriori dettagli, ti consiglio di leggere il nostro approfondimento.

Hanno carattere tassativo solo le cause di esclusione di idoneità morale
Consiglio di Stato 7113/2024

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 7113/2024, ribadisce che le cause di esclusione per carenza dei requisiti generali di idoneità morale (artt. 94-95 Codice Appalti) sono tassative. Tale principio non impedisce l’introduzione di altre cause di esclusione necessarie per garantire il corretto svolgimento della gara. La clausola che esclude chi mescola documentazione amministrativa e offerta economica è legittima e conforme al disciplinare di gara. Il concorrente escluso è responsabile del proprio errore, conoscendo le regole e le conseguenze previste. Leggi qui i dettagli.

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Download Gratuito Sentenza CdS 7113/2024 - Cause di esclusione

Inoltre, ti consiglio di leggere 2 sentenze: una sentenza su Esclusione dalla gara per rinvio a giudizio: no automatismi e Giovane progettista vs assistente alla progettazione nel Codice appalti: c’è differenza?

La mancata conferma della validità dell’offerta non equivale ad una rinuncia formale
Tar Veneto 23/2025

La sentenza n. 23/2025 del TAR Veneto riguarda l’esclusione di un operatore economico per ritardo nella conferma dell’offerta economica (oltre i 3 giorni concessi dopo i 180 previsti dal Codice appalti). Il Collegio ha ritenuto illegittima l’esclusione, evidenziando violazione dei principi di proporzionalità, fiducia e risultato, poiché la mancata conferma non equivale a rinuncia. Il termine ridotto imposto dalla stazione appaltante è stato considerato eccessivo e contrario all’interesse pubblico. La ricorrente viene ammessa nuovamente alle fasi successive della gara, senza aggiudicazione automatica, e la graduatoria dovrà essere riformulata. Leggi qui tutti i dettagli.

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Download Gratuito Sentenza Tar Veneto 23/2025 - Ritardo conferma offerta economica

FAQ cause di esclusione codice appalti

Qual è la differenza tra cause di esclusione automatica e non automatica nel nuovo Codice degli Appalti?

Le cause di esclusione automatica (art. 94) comportano l’esclusione dell’operatore economico senza alcuna discrezionalità da parte della stazione appaltante, in presenza di specifici reati o condizioni gravi. Le cause non automatiche (art. 95), invece, richiedono una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante e riguardano situazioni come infrazioni in materia ambientale o conflitti di interesse.

In cosa consiste il “self-cleaning” e come può evitare l’esclusione?

Il self-cleaning (art. 96) è la possibilità per un operatore economico di dimostrare la propria affidabilità nonostante una causa di esclusione. Per farlo, deve adottare misure come risarcire eventuali danni, collaborare con le autorità e implementare sistemi interni per prevenire il ripetersi dei fatti. Se queste misure sono considerate adeguate e tempestive, l’esclusione può essere evitata.

Cosa succede se una causa di esclusione emerge dopo la presentazione dell’offerta?

Anche se la causa emerge dopo la presentazione dell’offerta, l’operatore economico può evitare l’esclusione se adotta tempestivamente misure di selfcleaning e ne dà comunicazione alla stazione appaltante, come previsto dall’art. 96, comma 6.

Come viene trattata l’esclusione nei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI)?

Se un membro di un RTI è colpito da una causa di esclusione, il raggruppamento non è automaticamente escluso, a condizione che siano state adottate le misure previste dall’art. 97, come la comunicazione della causa escludente e, se necessario, la sostituzione del soggetto coinvolto prima dell’aggiudicazione.

Quali sono i criteri per accertare un illecito professionale grave?

Secondo l’art. 98, un illecito professionale grave può essere accertato se, ad esempio, l’operatore ha tentato di influenzare il processo di gara, commesso inadempienze contrattuali gravi o ripetute, fornito informazioni false o ha violato obblighi verso subappaltatori o l’ANAC. La valutazione è affidata alla stazione appaltante, che deve motivare l’eventuale esclusione.

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