L’attestazione SOA: cos’è, a cosa serve e come si ottiene
Tutto quello che c'è da sapere sull'attestazione SOA. Obbligatoria per i lavori pubblici sopra i 150mila euro, elemento premiante per la patente a crediti
Nel mondo moderno, i servizi di architettura e ingegneria sono fondamentali per lo sviluppo e la pianificazione delle infrastrutture e degli spazi urbani. Tali servizi non solo influenzano l’estetica e la funzionalità degli edifici, ma sono anche cruciali per garantire la sicurezza e la sostenibilità ambientale.
In questo contesto, è essenziale poter contare su operatori economici qualificati e individuare i requisiti da soddisfare per partecipare alle procedure di affidamento di tali servizi.
Un aspetto chiave per le imprese che desiderano operare nel settore è l’attestazione SOA (Certificazione di Qualificazione per le Imprese), obbligatoria per partecipare a gare d’appalto pubbliche di importo superiore a 150.000 euro.
In sintesi, l’attestazione SOA non solo consente alle imprese di accedere a opportunità nel settore pubblico, ma rappresenta anche una garanzia della loro professionalità e competenza nel fornire servizi di architettura e ingegneria.
Indice
- Cos’è l’attestazione SOA? Cosa vuol dire SOA?
- Quanto dura un’attestazione SOA
- Chi è soggetto a SOA?
- Chi può rilasciare l’attestazione SOA?
- Attestazione SOA: categorie e importi di qualificazione
- Quali requisiti servono per l’attestazione SOA?
- Quali sono i requisiti del Direttore tecnico SOA?
- È prevista l’attestazione SOA per la progettazione?
- Come si fa domanda di attestazione SOA?
- Quanto costa l’attestazione SOA?
- Quando si perde l’attestazione SOA?
- Attestazione SOA: qual è il ruolo dell’ANAC?
- Come usare l’attestazione SOA nei contratti di avvalimento?
- Si può partecipare a gare d’appalto senza attestazione SOA?
- L’attestazione SOA serve per la patente a crediti?
- Serve l’attestazione SOA per i lavori Superbonus?
- Attestazione SOA: manuale ANAC 2025
- Attestazione SOA: la giurisprudenza recente
- FAQ Attestazione SOA
Cos’è l’attestazione SOA? Cosa vuol dire SOA?
La Certificazione SOA è un’attestazione di qualificazione per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori.
L’acronimo SOA indica la Società Organismo di Attestazione, l’ente incaricato di rilasciare un certificato che attesta i requisiti economici e organizzativi di un’impresa.
Lo scopo di tale attestazione è quello di comprovare la capacità tecnica ed economica dell’impresa e garantire che essa soddisfi determinati requisiti di ordine generale e speciale.
Tra i requisiti generali figurano l’iscrizione al registro delle imprese, l’assenza di gravi violazioni durante l’attività d’impresa e la regolarità contributiva.
I requisiti speciali, invece, comprendono la dimostrazione di capacità economica, come un patrimonio netto positivo e referenze bancarie adeguate, oltre a requisiti tecnici che includono l’esecuzione di lavori nelle categorie richieste.
Quanto dura un’attestazione SOA
L’attestazione SOA ha una validità di 5 anni, con una verifica dei requisiti ogni 3 anni. Novanta giorni prima della scadenza, l’operatore economico che desidera rinnovare l’attestazione dovrà stipulare un nuovo contratto con la stessa SOA o con un’altra autorizzata a svolgere l’attività di attestazione.
Chi è soggetto a SOA?
La certificazione SOA è obbligatoria per tutte le imprese che intendono eseguire lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, direttamente o in subappalto, per un importo pari o superiore ad 150.000 euro. L’art. 65, comma 2 del nuovo codice appalti individua come operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici:
- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
Chi può rilasciare l’attestazione SOA?
L’attestazione SOA può essere rilasciata solo dalle Società Organismi di Attestazione autorizzate a svolgere questa funzione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Attestazione SOA: categorie e importi di qualificazione
L’attestazione SOA qualifica l’impresa a partecipare agli appalti pubblici in categorie di opere e classifiche di importo (allegato II.12 del Codice appalti), entrambe commisurate alle capacità e all’esperienza che l’azienda ha dimostrato all’Organismo di Attestazione.
Le categorie di opere in cui si potrà ottenere la qualificazione SOA sono 52:
- 13 di esse rappresentano opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.)
- 39 di esse sono riconducibili ad opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.).
La categoria di opere è legata all’attività aziendale ed alla tipologia dei lavori eseguiti dall’impresa durante il suddetto periodo di riferimento.
Le classifiche di qualificazione sono 10; esse sono identificate da un numero romano e da un corrispondente controvalore, espresso in euro:
- I fino a euro 258.000;
- II fino a euro 516.000;
- III fino a euro 1.033.000;
- III bis fino a euro 1.500.000;
- IV fino a euro 2.582.000;
- IV bis fino a euro 3.500.000;
- V fino a euro 5.165.000;
- VI fino a euro 10.329.000;
- VII fino a euro 15.494.000;
- VIII oltre euro 15.494.000.
Esse abilitano l’impresa a partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica accresciuta di un quinto (cioè incrementata del 20%) e la classifica di importo è ovviamente commisurata alla capacità tecnica ed economica dell’impresa.
Comunicato Presidente Anac 7/2026: determinato il coefficiente R per l’anno 2026
In relazione alle tariffe applicate dalle SOA per l’attività di attestazione, ANAC, con il comunicato del Presidente n.7 del 1° aprile 2026, ha comunicato che è stato determinato, per l’anno 2026, il valore del coefficiente di rivalutazione “R” previsto dalla formula di cui alla Tabella B – Parte I dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023.
Tale coefficiente corrisponde all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi annualmente a decorrere dal 2005, con base media 2001. Il valore è stato calcolato secondo le modalità espressamente indicate nel Manuale sull’attività di qualificazione, come di seguito specificato:
R= 121,4*1,0710*1,3730/115,1= 1,550
dove:
- 121 ,4 indica la media annua riferita al 2025 dell’indice FOI dei prezzi al consumo;
- 1,0710 è il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100;
- 1,3730 è il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100;
- 115,1 è la base media riferita all’anno 2001.
Alla luce del calcolo sopra riportato, per l’anno 202 6 il valore del coefficiente “R” è pari a 1,550 .
Serve l’attestazione SOA per lavori sui beni culturali per cooptazione superiori a 150.000 euro
Per i lavori su beni culturali con un valore superiore a 150.000 euro, affidati tramite cooptazione, è richiesta una certificazione SOA adeguata per categoria e classificazione.
Se l’importo è inferiore, l’impresa deve comunque soddisfare i requisiti previsti dal nuovo Codice Appalti. E’ quanto ha chiarito l’ANAC in un comunicato del 10 luglio 2024, a seguito di diverse applicazioni non uniformi della cooptazione.
L’ANAC ricorda che la cooptazione, un’eccezione alle regole generali, permette ad un’impresa qualificata di collaborare con altre imprese purché queste ultime non gestiscano più del 20% dell’importo totale dei lavori e siano qualificate per l’importo loro affidato così come sancito dall’art. 68 comma 12 del codice.
In particolare, il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che hanno determinati requisiti, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Al fine di assicurare che i lavori sui beni culturali siano svolti da soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, volta a preservare il bene oggetto di intervento, nei termini prescritti dalla disciplina di riferimento, le stazioni appaltanti sono tenute, in sede di gara, ad una attenta verifica in ordine ai requisiti effettivamente posseduti dai concorrenti e dalle imprese cooptate, nel rispetto delle norme e dei principi sopra enucleati.
La necessaria tutela dei beni culturali impone infatti un accertamento pregnante sull’effettiva capacità degli esecutori ad intervenire sugli stessi, al fine di garantire sempre la necessaria e specifica tutela prescritta dall’ordinamento
Quali requisiti servono per l’attestazione SOA?
La qualificazione per partecipare a gare d’appalto richiede il rispetto di specifici requisiti d’ordine generale e speciale con lo scopo di garantire che le imprese siano in grado di eseguire i lavori richiesti con professionalità e competenza.
Requisiti di ordine generale
I requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli riportati nel Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice. In estrema sintesi ricordiamo:
- Regolarità ai fini della normativa antimafia e requisiti di moralità professionale.
- Iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.).
- Assenza di gravi violazioni nello svolgimento della attività d’impresa e di false dichiarazioni con dolo o colpa grave.
- Regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Requisiti di ordine speciale
L’allegato II.12 individua i requisiti di ordine speciale per la qualificazione:
- idoneità professionale: deve essere attestata secondo quanto previsto dall’articolo 100 del codice (requisiti di ordine speciale);
- capacità economica e finanziaria: le imprese devono dimostrare di avere una solida base economica per affrontare gli impegni contrattuali;
- idoneità tecnica e organizzativa: è richiesta un’organizzazione adeguata che garantisca l’efficacia nell’esecuzione dei lavori;
- dotazione di attrezzature tecniche: le imprese devono disporre delle attrezzature necessarie per svolgere le attività previste;
- organico medio annuo: è necessario avere un numero adeguato di dipendenti, in grado di garantire la qualità del lavoro.
Capacità economica e finanziaria
Dovrà essere dimostrata la capacità economica e finanziaria attraverso vari documenti e referenze, in particolare:
- referenze bancarie: le imprese devono presentare idonee referenze da istituti bancari che attestino la loro solidità finanziaria;
- cifra di affari: deve essere calcolata in base a quanto stabilito dall’articolo 21 dell’allegato II.12, realizzata attraverso lavori eseguiti sia in modo diretto che indiretto. Questa cifra deve essere non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
- patrimonio netto: è necessario dimostrare un patrimonio netto positivo, costituito dalle referenze bancarie, del passivo dell’articolo 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio depositato.
Idoneità tecnica
L’adeguata idoneità tecnica è dimostrata secondo i seguenti criteri:
- idonea direzione tecnica;
- esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90 per cento di quello della classifica richiesta;
- esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della qualificazione richiesta.
Ulteriori dettagli sui requisiti sono forniti nell’allegato II.12.
Sono previsti ulteriori e più specifici requisiti per alcune categorie (esempio: OG2,OS2,OS25, OG11…); inoltre, per ottenere la qualificazione nelle classifiche pari o superiori alla III -Euro 1.033.000,00 le imprese devono possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale.
Sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000
A esclusione delle classifiche I e II, ai fini della qualificazione le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.
Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.
TAR Lazio 5692/2026: accordo quadro e requisiti SOA, illegittimo il subappalto senza categorie prefissate
La sentenza n. 5692/2026 del TAR Lazio afferma che, negli appalti di lavori, ogni impresa del R.T.I. deve possedere una qualificazione SOA coerente con la quota di prestazioni che dichiara di eseguire, senza possibilità di compensazioni interne al raggruppamento. In presenza di un accordo quadro, dove non è definibile ex ante la distinzione tra categorie prevalenti e scorporabili, il subappalto necessario non è utilizzabile come strumento di qualificazione. Ne consegue la legittimità della lex specialis che ne vieti l’uso e l’inammissibilità del soccorso istruttorio per colmare carenze originarie. Il sistema di qualificazione resta infatti garanzia diretta dell’affidabilità tecnica di ciascun operatore. Leggi l’approfondimento.
Parere ANAC 13/2026: SOA “autosufficiente” sotto i 20 milioni, il no dell’ANAC ai requisiti aggiuntivi nei bandi
ANAC (Parere di precontenzioso n. 13/2026) ribadisce che, negli appalti di lavori sotto la soglia di € 20.658.000, l’attestazione SOA in categorie e classifiche adeguate è requisito necessario e sufficiente di partecipazione. È quindi illegittima l’esclusione fondata sulla mancanza di ulteriori requisiti tecnico-professionali (come lavori analoghi o fatturati specifici) imposti dalla lex specialis. L’art. 103 del D.Lgs. 36/2023, che consente requisiti aggiuntivi, si applica solo agli appalti sopra soglia. L’introduzione di clausole ulteriori sotto soglia comporta una duplicazione delle verifiche e una restrizione sproporzionata della concorrenza. Leggi l’approfondimento.
Comunicato Anac 3/2026: il controllo dell’organico qualificato è responsabilità delle Stazioni Appaltanti
Le pubbliche amministrazioni devono garantire che le imprese qualificate nella categoria OS21 mantengano nel tempo i requisiti tecnici e un organico di operai qualificati con patentino, come previsto dall’art. 18, comma 24, dell’Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023.
Negli ultimi anni l’ANAC ha rilevato pratiche elusive: alcune imprese, ottenuta l’attestazione, interrompevano i rapporti di lavoro delle maestranze necessarie alla qualificazione. Per questo dal 2025 l’Autorità ha avviato verifiche sul possesso e sulla permanenza dei requisiti, con possibili annotazioni nel Casellario informatico e decadenza dell’attestazione. Il mantenimento continuo dei requisiti è essenziale per garantire concorrenza leale, qualità dei lavori e sicurezza nei cantieri.
Leggi l’approfondimento.
Quali sono i requisiti del Direttore tecnico SOA?
Come detto sopra, tra i requisiti per l’attestazione SOA è prevista un’idonea direzione tecnica.
Il ruolo di Direttore Tecnico può essere ricoperto solo da:
- un socio;
- un dipendente;
- un legale rappresentante;
- un soggetto esterno legato all’impresa da un contratto d’opera professionale, ovvero un vincolo di lavoro non subordinato (n questo caso, la durata della prestazione non deve essere inferiore a quella dell’attestazione SOA).
Il Direttore Tecnico deve essere in possesso di un titolo di studio tecnico (ingegnere, architetto, geometra ecc.) o, in alternativa, deve avere un’esperienza di almeno 5 anni come responsabile della condotta dei lavori.
I requisiti richiesti possono variare in base alla categoria SOA.
Per quanto riguarda la OG 2, il Direttore Tecnico deve:
- essere iscritto all’Albo professionale Sezione A degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, o in possesso di Laurea Magistrale in conservazione dei beni culturali;
- avere almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali da dimostrare con idonea certificazione.
Per ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico in riferimento alle categorie OS 2A e OS 2B, invece, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
- diploma di restauratore rilasciato da scuole ai sensi dell’art. 9, D.L. 368/1998 o da altri soggetti di cui all’art. 29, comma 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- avere almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali da dimostrare con idonea certificazione.
In alternativa, la qualifica di Direzione Tecnica può essere affidata anche a Restauratori di Beni Culturali, che abbiano svolto almeno 3 distinti incarichi di Direttore Tecnico nell’ambito dei lavori riferibili alle medesime categorie.
Infine, per la categoria OS 25 sono richiesti i seguenti requisiti:
- essere un archeologo, iscritto all’archeologia preventiva o essere in possesso di un titolo conseguito presso uno degli istituti archeologici universitari indicati nell’apposito elenco del Ministero della Cultura;
- in possesso di esperienza biennale da dimostrare mediante idonea certificazione consistente nei Certificati di Esecuzione Lavori o attestati SOA.
È prevista l’attestazione SOA per la progettazione?
Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione.
Pertanto, un’azienda può ottenere la qualifica per sola esecuzione, oppure quella per progettazione e realizzazione delle opere.
Per ottenere l’attestazione per la sola esecuzione, occorre essere in possesso anche di uno staff tecnico composto da laureati iscritti al relativo Albo Professionale e diplomati assunti a tempo pieno e indeterminato.
Lo staff tecnico deve essere formato da:
- un laureato e un diplomato per classifiche per la progettazione fino alla III bis;
- due laureati e due diplomati per classifiche per la progettazione fino alla V;
- tre laureati e tre diplomati per classifiche per la progettazione fino alla VIII.
Certificazione SOA: dal CNEL l’ok all’estensione ai lavori privati
Estendere la certificazione SOA ai lavori privati: è una delle proposte avanzate durante il 1° workshop nazionale dal titolo “La nuova frontiera della qualificazione: il ruolo delle SOA da garante a fattore di sviluppo”, organizzato da CQOP SOA e tenutosi il 22 ottobre 2024 a Roma presso il CNEL.
La SOA è la certificazione rilasciata dagli Organismi di Attestazione autorizzati dall’ANAC per verificare i requisiti tecnici ed economici delle imprese che consente alle imprese di partecipare alle gare d’appalto e all’esecuzione di lavori pubblici per importi superiori ai 150mila euro.
La proposta – accolta dal presidente del CNEL Brunetta, che si è detto pronto ad assumere un’iniziativa legislativa in merito – è di non limitare il sistema di qualificazione SOA al sistema degli appalti pubblici, ma di applicarla a 360 gradi nel mondo dell’edilizia analogamente a quanto già previsto per i lavori Superbonus, per la patente a crediti e la ricostruzione delle opere a seguito di calamità naturali.
Entrando più nel dettaglio, le società del settore SOA chiedono:
- l’introduzione di un requisito aggiuntivo nella qualificazione SOA, legato ai costi sostenuti dalle imprese per garantire la sicurezza; l’idea è di rapportare tali costi, inclusi quelli per la formazione del personale e per i dispositivi di protezione individuale, alla cifra da fare in lavori;
- l’ampliamento della platea delle imprese qualificabili attraverso l’introduzione di una Mini SOA su base volontaria specificamente per le micro e piccole imprese, con requisiti semplificati, costi ridotti e classifiche di attestazione diverse per chi partecipa a lavori di importi fino a 75mila e da questa soglia fino a 150mila;
- l‘obbligatorietà della qualificazione SOA per i lavori privati oltre i 258mila euro;
- la verifica da parte delle Società SOA dei crediti aggiuntivi delle imprese nell’ambito della patente a crediti;
- la piena applicazione del nuovo Codice Appalti che prevede l’estensione dell’utilizzo delle SOA ai servizi e alle forniture.
Come si fa domanda di attestazione SOA?
L’azienda che desidera ottenere l’attestazione SOA deve fare richiesta formale a una SOA a scelta tra quelle indicate nell’apposita lista pubblicata sul sito dell’ANAC, presentando la documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti richiesti.
Durante l’istruttoria della pratica relativa all’attestazione, le SOA verificano la presenza dei requisiti indicati esaminando la relativa documentazione.
Dalla stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell’attestazione la SOA informa l’ANAC nei successivi 30 giorni.
Le SOA non rilasciano l’attestazione di qualificazione ai soggetti che hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti richiesti e ne danno segnalazione all’ANAC che ordina l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Quanto costa l’attestazione SOA?
Il costo per l’ottenimento dell’Attestazione SOA è calcolato sulla base delle Categorie di Opere e delle Classifiche di Importo ottenute. Il costo minimo si aggira intorno ai 6.500 euro + IVA.
Quando si perde l’attestazione SOA?
In caso di falsità della documentazione rilevata in corso di validità dell’attestazione di qualificazione – anche nell’ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta – ne consegue la pronuncia di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all’ANAC, ovvero da parte dell’ANAC in caso di inerzia della SOA; l’ANAC ordina l’iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell’interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Durante l’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare tramite il casellario informatico se l’esecutore o il subappaltatore hanno subito la decadenza dell’attestazione di qualificazione.
Se l’attestazione dell’esecutore decade, si applicano le disposizioni dell’articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; se invece è il subappaltatore a perdere l’attestazione, la stazione appaltante deve dichiarare la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 119, comma 4, e informare contestualmente l’ANAC per l’inserimento nel casellario informatico.
Attestazione SOA: qual è il ruolo dell’ANAC?
Sulle SOA vigila l’ANAC, l’ente pubblico anti corruzione. L’ANAC monitora l’operato degli enti committenti e delle Società Organismi di Attestazione (SOA) che rilasciano l’attestazione SOA.
A tale scopo, l’ANAC cura l’aggiornamento del casellario delle imprese, un servizio per la libera consultazione:
- degli elenchi delle Società organismo di attestazione (SOA) qualificate;
- delle imprese qualificate suddivise per regioni, categorie e classifica.
Nel primo elenco sono registrate le SOA autorizzate al rilascio dell’attestazione, mentre nel secondo sono indicate quelle alle quali è stata revocata l’autorizzazione o che hanno cessato la loro attività.
Questi elenchi riportano tutte le informazioni salienti per ricostruire la storia dell’operato delle Società Organismi di Attestazione: la data del provvedimento dell’ANAC con il quale sono state autorizzate, le eventuali sanzioni pecuniarie irrogate e qualunque procedimento giudiziario al quale sono state sottoposte.
Un altro importante servizio di libera consultazione fornito dal portale dell’ANAC permette di verificare quali imprese posseggono l’attestato SOA.
La sezione riservata alle SOA e alle stazioni appaltanti, invece, raccoglie una serie di dati di natura giudiziaria riguardanti le aziende attestate, nonché le informazioni relative ai lavori eseguiti dalle imprese risultanti dai Certificati di Esecuzione Lavori (CEL).
I CEL sono documenti rilasciati dai committenti di opere, sia pubblici che privati, che hanno la funzione di dimostrare il possesso dei requisiti economici e tecnici necessari per ottenere l’attestato SOA in una specifica categoria e per una determinata classifica. Quando vengono emessi da enti pubblici, sono inseriti sul sito dell’ANAC nel casellario delle imprese.
CEL e attestazioni SOA: i chiarimenti ANAC sugli oneri indebiti
Le richieste avanzate dagli Organismi di Attestazione SOA alle pubbliche amministrazioni, volte a verificare la veridicità e la sostanza dei titoli autorizzativi presentati dagli operatori economici, non possono essere trattate come procedure di “accesso agli atti” e, di conseguenza, non possono comportare l’applicazione di oneri economici come i “diritti di segreteria”. Questo principio è stato ribadito con fermezza dall’ANAC, in particolare attraverso il Comunicato del Presidente del 28 marzo 2023, per arginare una prassi diffusa e non conforme.
Verifica dei titoli e CEL privati: un adempimento dovuto senza costi
Nel processo di qualificazione, le SOA sono obbligate a verificare la documentazione fornita dalle imprese a supporto dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL), soprattutto per quelli relativi a committenti privati. Questo include l’esame di titoli abilitativi come permessi di costruire, CILA e concessioni edilizie. L’attività di verifica svolta dalle SOA è riconosciuta dalla normativa come un’attività di natura pubblicistica, ovvero utile al corretto funzionamento del sistema degli appalti e alla tutela dell’interesse generale.
L’ANAC ha chiarito che, salvo casi eccezionali che richiedono un’attività di ricerca documentale estremamente gravosa e non ordinaria, le amministrazioni devono fornire riscontro a queste richieste senza richiedere alcun contributo economico. Tale approccio contrasta con la tendenza di alcune amministrazioni ad inquadrare le richieste SOA in norme non pertinenti, come quelle sull’accesso agli atti (es. art. 25 della Legge n. 241/1990), applicando indebitamente oneri.
Il fondamento giuridico di tali adempimenti si trova, invece, nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) e nelle disposizioni transitorie del D.P.R. n. 207/2010. Le SOA, pur essendo soggetti di diritto privato, svolgono infatti una funzione pubblica essenziale: quella di verificare l’autenticità della documentazione ai fini della qualificazione, garantendo così la legalità e la qualità delle imprese che operano nel settore degli appalti.
Obbligo di emissione del CEL per le stazioni appaltanti
Analogamente, anche le stazioni appaltanti, in qualità di committenti pubblici, sono tenute a rilasciare i CEL che attestino la corretta esecuzione dei lavori. Anche in questo caso, l’attività rientra nelle funzioni istituzionali del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e deve essere espletata attraverso l’applicativo telematico di ANAC senza alcun onere aggiuntivo per il privato. L’unica eccezione a questo principio riguarda la gestione di documentazione molto datata e non digitalizzata, per cui è possibile chiedere un contributo spese, purché limitato e motivato dalla complessità della ricerca.
Le direttive di ANAC per le amministrazioni
In conclusione, l’ANAC ha invitato le amministrazioni a rispettare le seguenti direttive:
- non qualificare le richieste SOA come istanze di accesso agli atti e non richiedere il pagamento di diritti di segreteria;
- fornire un riscontro tempestivo e gratuito, salvo le eccezioni specificatamente documentate;
- garantire l’inserimento dei CEL nel casellario informatico entro 30 giorni dalla richiesta, come previsto dall’art. 86 del D.Lgs. n. 36/2023.
Considerare che tali adempimenti sono parte integrante delle funzioni pubblicistiche volte a tutelare l’interesse generale alla trasparenza e alla corretta qualificazione degli operatori economici.
La posizione dell’ANAC è chiara: la funzione pubblica svolta dalle SOA nei procedimenti di attestazione rappresenta un pilastro fondamentale per la legalità e la qualità negli appalti pubblici, e come tale non può essere soggetta a oneri non dovuti.
Come usare l’attestazione SOA nei contratti di avvalimento?
L’Articolo 26 dell’Allegato II.12 del codice degli appalti pubblici riguarda la qualificazione attraverso avvalimento. Questo articolo stabilisce i requisiti specifici per le imprese che desiderano partecipare a gare d’appalto utilizzando le risorse di un’altra impresa. Il contratto di avvalimento deve essere redatto in modo chiaro e completo, includendo i seguenti punti:
- oggetto: descrizione delle risorse e dei mezzi forniti dall’impresa ausiliaria;
- durata: periodo durante il quale le risorse saranno disponibili;
- ulteriori elementi: informazioni aggiuntive utili per l’avvalimento.
L’impresa ausiliata è tenuta a presentare una dichiarazione alla SOA (Società Organismo di Attestazione) in cui l’impresa ausiliaria si impegna a fornire le risorse necessarie per tutta la durata dell’attestazione SOA rilasciata tramite avvalimento. Entrambe le imprese devono documentare il rapporto di controllo tra di loro e comunicare eventuali cambiamenti alla SOA e all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) entro 15 giorni dalla cessazione di tale rapporto di controllo o da circostanze che comportano la non disponibilità delle risorse oggetto di avvalimento.
Inoltre, la SOA deve informare l’ANAC entro 15 giorni riguardo alle informazioni precedentemente menzionate, procedendo con la decadenza dell’impresa ausiliata.
Si può partecipare a gare d’appalto senza attestazione SOA?
Le aziende in possesso dell’attestazione SOA possono partecipare anche agli appalti pubblici di importo inferiore o pari a 150.000 euro senza alcuna ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
Allo stesso modo, le imprese che non hanno l’attestazione SOA possono partecipare alle gare di importo pari o inferiore ai 150.000 euro, a condizione che abbiano i requisiti di ordine tecnico e organizzativo per le categorie di lavorazioni indicate nel bando di gara.
Per partecipare a gare d’appalto per lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, gli operatori economici devono dimostrare di aver eseguito lavori analoghi nel quinquennio precedente alla pubblicazione del bando e l’importo dei lavori precedenti deve essere non inferiore a quello del contratto da stipulare. Questo requisito serve a garantire che l’operatore abbia esperienza sufficiente nel settore.
Un altro requisito cruciale è che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente deve essere almeno il 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente.
Se questo valore non viene raggiunto, l’importo dei lavori viene figurativamente ridotto in modo proporzionale per dimostrare il possesso del requisito. Inoltre, è essenziale che gli operatori economici dispongano di un’adeguata attrezzatura tecnica per svolgere i lavori richiesti.
Particolare attenzione va prestata agli appalti relativi alla categoria OG 13, che riguarda i lavori di ingegneria civile. Gli operatori devono aver realizzato nel quinquennio precedente lavori analoghi con un importo equivalente a quello previsto dal bando e presentare un attestato di buon esito rilasciato dalle autorità competenti e che i requisiti previsti nel bando di gara devono essere documentati e dichiarati al momento della domanda di partecipazione o offerta, seguendo le modalità stabilite dall’articolo 91, comma 3, del codice degli appalti.
TAR Campania 1952/2025: la qualificazione SOA è presupposto essenziale
La sentenza n. 1952/2025 del TAR Campania chiarisce che la qualificazione SOA costituisce un presupposto essenziale per l’esecuzione delle lavorazioni. In assenza di qualificazione, l’operatore può ricorrere esclusivamente al subappalto necessario, che deve essere integrale e dichiarato sin dalla domanda di partecipazione. Non è ammesso subappaltare solo “parzialmente” lavorazioni per le quali non si è qualificati. Ogni dichiarazione difforme compromette la legittimità dell’offerta e l’accesso alla gara. Leggi l’approfondimento.
L’attestazione SOA serve per la patente a crediti?
A far data dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza sono tenuti al possesso della patente a crediti.
L’attestazione SOA non è richiesta per il rilascio della patente a crediti; al contrario sono esonerati da tale obbligo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Per le imprese con attestazione SOA di classifica I o II il possesso della qualificazione – anche se non esenta dall’obbligo della patente a crediti – consente di ottenere rispettivamente 1 o 2 crediti aggiuntivi rispetto ai 30 punti iniziali previsti per tutte le aziende.
Serve l’attestazione SOA per i lavori Superbonus?
Dal 1° luglio 2023 è in vigore l’obbligo di attestazione SOA per i lavori Superbonus per le imprese che eseguono lavori superiori a 516.000 euro nell’ambito dei bonus edilizi, inclusi Superbonus, Ecobonus e altri incentivi fiscali.
Leggi l’approfondimento sull’obbligo di attestazione SOA per i lavori Superbonus
Attestazione SOA: manuale ANAC 2025
Con la delibera del 22 ottobre 2025, n. 413, l’ANAC ha approvato il nuovo “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”.
Il precedente era stato adottato con il Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2014, pubblicato nella GURI il 28 ottobre 2014.
Il provvedimento recepisce il D.Lgs. 36/2023, che disciplina la qualificazione SOA direttamente negli allegati II.12 e II.18, e le modifiche apportate dal D.Lgs. 209/2024 (“Correttivo Codice”).
Oltre all’aggiornamento dei riferimenti normativi, sono stati inseriti e rivisti i singoli pronunciamenti adottati da ANAC successivamente alla prima pubblicazione, aggiornando la disciplina dell’attività di attestazione, sia alla luce degli interventi del legislatore, sia del consolidarsi di pronunce giurisprudenziali, nonché delle più recenti indicazioni fornite dall’Autorità.
Il manuale è diviso in tre parti. La prima è interamente dedicata agli organismi di attestazione, ai requisiti generali e di indipendenza delle SOA e all procedure di rilascio dell’autorizzazione.
La seconda parte disciplina le attività di attestazione e le modalità di attestazione dei requisiti ai fini della qualificazione. La terza è interamente dedicato al casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Sono fornite specifiche indicazioni in materia di valutazione ai fini della qualificazione di un ramo d’azienda e ricorso all’istituto dell’avvalimento.
Manuale SOA 2025: l’approfondimento ANCE su esclusioni e digitalizzazione
L’ANCE ha pubblicato a febbraio 2026 un approfondimento tecnico che fa luce su due aspetti particolarmente delicati del manuale: le cause di esclusione e la transizione digitale. Il Manuale SOA 2025 dell’ANAC, aggiornato al D.Lgs. 36/2023, rafforza il controllo sui requisiti generali e la trasparenza delle dichiarazioni. Le SOA verificano solo le cause di esclusione automatiche, mentre quelle non automatiche restano alle stazioni appaltanti, aumentando i rischi in gara. Emergono criticità su disallineamenti normativi e sanzioni per false dichiarazioni, oltre all’estensione dei controlli antimafia. Centrale la digitalizzazione: il FVOE diventa hub unico per le verifiche, in un sistema sempre più interconnesso ma ancora in fase ibrida. Leggi l’approfondimento.
Manuale SOA 2025: l’approfondimento ANCE su requisiti speciali e CEL
Il secondo approfondimento dell’ANCE sul Manuale 2025 dell’ANAC analizza il sistema SOA per lavori ≥150.000 euro, aggiornato al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 209/2024. Il focus è sui requisiti di ordine speciale, che attestano la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dell’impresa tramite parametri su fatturato, attrezzature, personale e lavori eseguiti. Evidenziato il meccanismo di rideterminazione (declassamento in caso di costi insufficienti) e l’Incremento Convenzionale Premiante (ICP) fino al 39% per imprese virtuose. Approfonditi i requisiti del Direttore Tecnico e le regole dello staff, specie per l’appalto integrato. Ampio spazio ai CEL: nuove regole su subappalto, adeguamento prezzi, lavori privati, accordi quadro e centralità del FVOE per la digitalizzazione e la non duplicazione documentale. Leggi l’approfondimento.
Attestazione SOA: la giurisprudenza recente
Cassazione. 11236/2026: certificazione SOA e interdittive, l’illegittimità va accertata anche a misura conclusa
L’impresa può impugnare l’interdittiva 231 anche se ormai scaduta: la cessazione non elimina l’interesse ad agire. La Cassazione (sentenza n. 11236/2026) esclude l’automatismo tra decorso del termine e inammissibilità del ricorso. Permangono effetti dannosi concreti: perdita o mancato rinnovo della SOA, danno reputazionale e perdita di chance. Il giudice deve quindi valutare nel merito la legittimità della misura, anche ai fini risarcitori. Leggi l’approfondimento.
Parere motivato ANAC 430/2025: no ai requisiti economici aggiuntivi oltre la SOA
L’ANAC, nel parere motivato n. 430/2025, ribadisce che per gli appalti di lavori tra 150.000 euro e circa 20 milioni la certificazione SOA è l’unico strumento idoneo a dimostrare capacità tecnica, economica e professionale dell’impresa. Qualsiasi requisito aggiuntivo, come fatturati globali o criteri premiali non previsti dal progetto, costituisce violazione dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Il caso esaminato riguardava un appalto portuale con requisiti sovrapposti alla SOA e mancanza di progettazione di base, giudicati incompatibili con il sistema SOA. L’ANAC ha quindi ordinato l’annullamento della procedura entro 30 giorni, sottolineando il ruolo preventivo del parere motivato nel nuovo Codice dei contratti. Leggi l’intero approfondimento.
Sentenza Consiglio di Stato 8078/2025: perdita dei requisiti SOA e risoluzione del contratto
Con la sentenza n. 8078 del 17 ottobre 2025, il Consiglio di Stato è intervenuto per chiarire alcuni aspetti importanti dell’applicazione del D.lgs. 36/2023, concentrandosi in particolare sugli articoli 117, 122 e 124, che regolano la risoluzione dei contratti pubblici, il subentro dell’operatore economico successivo e l’attivazione delle garanzie definitive.
La pronuncia contribuisce a delineare in modo più netto i limiti entro i quali le amministrazioni possono esercitare i propri poteri di autotutela e di garanzia nei confronti dell’appaltatore, nel rispetto dei principi di proporzionalità, certezza del diritto e parità di trattamento.
Maggiori dettagli sulla sentenza
Sentenza TAR Campania 3668/2025: cosa succede se un’impresa aggiudicataria di un appalto perde l’attestazione SOA e non lo comunica
Il possesso continuo e ininterrotto della SOA è condizione essenziale dalla presentazione dell’offerta fino alla completa esecuzione del contratto. È il principio alla base della sentenza 3668/2025 del TAR Campania.
Nel caso in esame, l’impresa possedeva la qualificazione SOA prevista dal Disciplinare di gara come requisito obbligatorio sia all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla gara che al momento dell’aggiudicazione.
Il possesso della SOA è stato perso dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, quando l’amministrazione comunale non era ancora al corrente della perdita della SOA, in quanto tale circostanza è stata appresa dalla stazione appaltante solo successivamente, a seguito di una verifica effettuata al sistema informativo dell’ANAC.
Per questi motivi l’aggiudicazione è stata annullata d’ufficio con risoluzione del contratto, escussione della garanzia definitiva prestata a tutela dell’esecuzione e interpello del secondo classificato, con successiva nuova aggiudicazione.
Solo successivamente all’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, l’impresa ha nuovamente ottenuto il possesso della richiesta SOA.
Secondo il TAR, il possesso di tale requisito, previsto dal Disciplinare, avrebbe dovuto sussistere ininterrottamente dalla data di presentazione della domanda di partecipazione fino alla integrale esecuzione del contratto.
Il provvedimento di annullamento risulta pertanto pienamente legittimo.
Alla luce dell’insanabile interruzione del possesso della richiesta SOA, non merita accoglimento neppure la censura della ricorrente secondo cui la stazione appaltante avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sua disponibilità a produrre contratto di avvalimento con altra impresa in possesso dell’attestazione richiesta.
Peraltro alla data della richiesta di stipulare il contratto di avvalimento, non solo era stata già disposta l’aggiudicazione, ma era anche intervenuta la stipula del contratto ed era stato anche avviato il procedimento per l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione.
Infine, risulta ai giudici pienamente legittima anche l’escussione della cauzione prestata a garanzia degli adempimenti contrattuali, in quanto sussiste il grave e colpevole inadempimento della ricorrente, la quale non ha comunicato alla Stazione Appaltante la perdita del requisito avvenuta dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, violando così uno dei principi fondamentali che regolano il ciclo di vita dei contratti pubblici enunciati dal Nuovo Codice dei Contratti pubblici, ossia il principio della fiducia, avendo peraltro stipulato il contratto tacendo la perdita del requisito e quindi con la consapevolezza di non poter eseguire il contratto.
La condotta negligente della ricorrente è quindi fonte di inadempimento e di pregiudizio per l’amministrazione anche in termini del conseguente ritardo derivante dalla necessità di annullare l’aggiudicazione della ricorrente, risolvere il suo contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione e alla stipula di un nuovo contratto con la ditta seconda graduata.
TAR Catania 297/2025 Avvalimento dell’attestazione SOA solo con il reale coinvolgimento dell’ausiliaria
Con la sentenza del n. 297/2025, il TAR Sicilia-Catania si è espresso su una controversia riguardante un contratto di avvalimento stipulato tra una società mandante del raggruppamento aggiudicatario e l’impresa ausiliaria. Il ricorrente contestava la validità del contratto, sostenendo che fosse nullo a causa dell’indeterminatezza dell’oggetto, in relazione al prestito dell’attestazione SOA per la categoria OG8.
Il Tribunale ha ribadito che la struttura del contratto di avvalimento varia a seconda della tipologia: se di garanzia o operativo. Nel caso dell’avvalimento operativo, è necessario che il contratto specifichi chiaramente le risorse e i mezzi forniti dall’impresa ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto. Pur non essendo obbligatoria una quantificazione esatta delle attrezzature o una precisa indicazione delle qualifiche e del numero del personale coinvolto, il contratto deve comunque definire in maniera inequivocabile le funzioni che l’ausiliaria svolgerà e i criteri per la determinazione delle risorse messe a disposizione.
Pertanto, il contratto deve prevedere:
- l’impiego di personale qualificato, precisando se destinato all’esecuzione diretta delle attività o alla formazione del personale dell’impresa ausiliata;
- i parametri di riferimento per la determinazione delle risorse e dei mezzi forniti.
L’avvalimento può riguardare anche l’attestazione SOA, la cui funzione è dimostrare il possesso dei requisiti tecnici e finanziari richiesti per l’affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 € (Art. 1, Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023).
In merito a tale aspetto, il TAR ha chiarito che, per garantire l’effettiva capacità esecutiva dell’impresa ausiliata, il contratto deve includere:
- l’insieme di elementi e requisiti che hanno consentito all’impresa ausiliaria di ottenere l’attestazione SOA;
- una descrizione dettagliata dei requisiti oggetto di avvalimento, evitando che il prestito del requisito si riduca a un mero valore astratto e cartaceo (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 16 ottobre 2020, n. 22).
Ne consegue che l’impresa concorrente deve dimostrare che l’ausiliaria non si limita a fornire l’attestazione SOA, ma si impegna concretamente a mettere a disposizione la propria organizzazione e le risorse necessarie per l’esecuzione dell’appalto. Tale principio è stato recepito dall’art. 104, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, che specifica che l’avvalimento finalizzato all’ottenimento di un requisito per la partecipazione a una gara d’appalto di lavori sopra i 150.000 € deve includere le risorse tecniche e organizzative che hanno consentito il rilascio dell’attestazione SOA.
Nel caso esaminato, l’impresa ausiliaria aveva fornito non solo il know-how tecnico e commerciale, ma anche la direzione tecnica e un team di coordinamento, oltre a squadre di operai con diverse qualifiche, modulando la loro presenza in base alle esigenze del progetto. Inoltre, si era impegnata a fornire ulteriori figure specializzate sia per il cantiere sia per gli aspetti tecnici del lavoro.
Alla luce di tali elementi, il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che il contratto di avvalimento non si limitasse a un mero trasferimento documentale dell’attestazione SOA, ma prevedesse un reale coinvolgimento dell’ausiliaria nell’esecuzione dell’appalto.
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FAQ Attestazione SOA
L’attestazione SOA è valida anche per lavori privati di grandi dimensioni?
No, l’attestazione SOA è prevista esclusivamente per la partecipazione ad appalti pubblici o per lavori agevolati da incentivi fiscali come il Superbonus. Non è obbligatoria per commesse private, anche se può essere considerata un elemento distintivo di affidabilità tecnica ed economica.
Cosa succede se un’impresa perde l’attestazione SOA durante l’esecuzione di un appalto pubblico?
Se un’impresa perde la validità dell’attestazione SOA durante l’esecuzione di un contratto pubblico, può essere soggetta a risoluzione del contratto e all’esclusione da futuri appalti. È fondamentale rinnovare l’attestazione nei tempi previsti per evitare conseguenze legali e contrattuali.
Quanto tempo richiede ottenere un’attestazione SOA?
Il tempo medio per ottenere un’attestazione SOA può variare, ma in genere richiede tra 60 e 120 giorni, a seconda della completezza della documentazione presentata e della complessità della richiesta. I tempi possono allungarsi in caso di carenze documentali o richieste particolari.
L’attestazione SOA ha un costo?
Sì, l’ottenimento dell’attestazione SOA comporta dei costi, che dipendono dalla categoria e dalla classifica richiesta, nonché dalla SOA scelta. I costi includono oneri per la verifica documentale, diritti amministrativi e IVA, oltre al compenso per l’organismo di attestazione.
È possibile trasferire un’attestazione SOA da un’impresa a un’altra, ad esempio in caso di fusione o cessione?
In linea generale, l’attestazione SOA non è trasferibile tra soggetti giuridici diversi. Tuttavia, in caso di trasformazioni societarie, fusioni o cessioni d’azienda, l’impresa risultante può richiedere una nuova attestazione, utilizzando parte della documentazione storica, previa valutazione dell’ente certificatore.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/attestazione-soa/




