Facility CACER, regole più flessibili per i contributi alle CER
Le nuove regole operative GSE previste dal Decreto PNRR 2026 per la concessione di contributi in conto capitale destinati alle Comunità Energetiche Rinnovabili. Risorse per 795,5 milioni di euro da assegnare entro il 30 giugno 2026
Il 27 marzo 2026 il GSE ha pubblicato le nuove Regole operative per la concessione di contributi in conto capitale destinati agli investimenti in impianti di produzione per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l’autoconsumo diffuso (Misura PNRR M2C2 I.1.2 – Facility CACER).
Il documento aggiorna le precedenti direttive alla luce delle importanti novità introdotte dal decreto PNRR 2026, offrendo maggiore flessibilità sui tempi di realizzazione degli impianti.
Non si tratta di un nuovo bando, ma di un nuovo programma di sovvenzione per i progetti pervenuti al GSE entro il termine del 30 novembre 2025.
Ricordiamo che con Decreto direttoriale del 16 luglio 2025 sono state definite le nuove Regole Operative CACER che ampliano la platea dei beneficiari ai Comuni fino a 50.000 abitanti.
Con contestuale nuovo avviso pubblico, è stato fissato al 30 novembre 2025 il termine ultimo per la presentazione delle domande. Il 4 febbraio 2026 è stata invece attivata la funzionalità per richiedere l’erogazione del contributo 2025.
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Indice
- Le novità del Decreto PNRR 2026 per le CER
- I requisiti degli impianti di produzione
- Il procedimento di ammissione alla sovvenzione
- Avvio e comunicazione di fine lavori
- Cumulabilità del contributo PNRR
- Modalità e tempistiche di erogazione
- Modifiche al progetto
- Verifiche, controlli e revoca
- Il principio DNSH
- Comunità energetiche: la normativa di riferimento
- FAQ sulle CER
- Approfondimenti sulle CER e le altre configurazioni di autoconsumo
Le novità del Decreto PNRR 2026 per le CER
L’art. 27 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (Decreto PNRR), in attuazione della decisione della Commissione Europea (ECOFIN) del 27 novembre 2025, prevede una nuova gestione del regime di sovvenzione per i nuovi impianti rinnovabili nei Comuni sotto i 50.000 abitanti, che passa ufficialmente in capo al GSE (subentrando al MASE) con una dotazione finanziaria di 795,5 milioni di euro.
I contributi a fondo perduto coprono fino al 40% dei costi di progetto.
Il Decreto PNRR introduce una fondamentale flessibilità operativa per salvaguardare i target europei: la scadenza del 30 giugno 2026 non rappresenta più il termine ultimo per la fine dei lavori degli impianti, bensì la data entro la quale il GSE dovrà stipulare gli accordi di concessione con i beneficiari.
Per l’entrata in esercizio degli impianti viene ora concesso un tempo più congruo: 24 mesi dalla comunicazione dell’accordo di concessione da parte del GSE e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2027.
Queste nuove regole integrano e aggiornano le Regole operative del 16 luglio 2025.
I requisiti degli impianti di produzione
In coerenza con le novità normative, vengono abrogati i vecchi e stringenti limiti temporali. Gli impianti ammessi al contributo in conto capitale devono ora entrare in esercizio entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione, con il limite invalicabile fissato al 31 dicembre 2027.
Il procedimento di ammissione alla sovvenzione
Il GSE effettua un’istruttoria tecnico-amministrativa sulle domande pervenute entro il 30 novembre 2025. L’iter si conclude entro 90 giorni con l’accoglimento (e assegnazione del codice CUP), una richiesta di integrazioni (con 15 giorni di tempo per rispondere) o il rigetto.
Entro il 30 giugno 2026 sono stipulati gli accordi fino a esaurimento dei 795,5 milioni di euro. In caso di superamento del budget, è previsto lo scorrimento di un elenco di riserva basato sull’ordine cronologico.
Avvio e comunicazione di fine lavori
Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare l’avvenuto avvio dei lavori entro 30 giorni tramite il Portale informatico del GSE. Per accertare l’avanzamento fisico e la fine dei lavori, il GSE si avvarrà delle verifiche incrociate tramite il sistema GAUDÌ gestito da Terna.
Cumulabilità del contributo PNRR
Viene ribadito il divieto di doppio finanziamento: il contributo in conto capitale del 40% non è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti d’imposta o agevolazioni che siano finanziati con risorse dell’Unione Europea.
Richiesta di erogazione del contributo
Le modalità di erogazione variano in base alla taglia dell’impianto:
- Impianti fino a 200 kW: è possibile richiedere un’anticipazione fino al 30% (previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa) seguita dal saldo, oppure richiedere direttamente il saldo del 100%.
- Impianti tra 200 kW e 1000 kW: oltre all’anticipo del 30% o al saldo unico, è prevista una terza opzione che consente di richiedere una quota intermedia del 40% (a fronte di spese già sostenute per pari importo) e il successivo saldo. La richiesta di saldo deve avvenire entro 120 giorni dall’entrata in esercizio e dopo la richiesta di accesso alla tariffa incentivante.
Modalità e tempistiche di erogazione
Per i dettagli operativi, la modulistica e le tempistiche di erogazione effettiva dei fondi, il documento rimanda alle specifiche istruzioni operative per la rendicontazione delle spese pubblicate sul sito del GSE, in conformità con il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PNRR.
Modifiche al progetto
È consentito apportare modifiche al progetto prima dell’erogazione del contributo, purché non facciano decadere i requisiti di ammissibilità. Sono ammesse modifiche all’iter di connessione o il passaggio a un’altra configurazione CER/Gruppo di autoconsumatori. Il subentro di un nuovo soggetto è invece limitato a casi di successione per causa di morte o specifiche ristrutturazioni aziendali.
Verifiche, controlli e revoca
Il GSE si conferma il soggetto responsabile per tutte le attività di verifica e controllo, mantenendo il potere di revoca del contributo in conto capitale qualora vengano riscontrate irregolarità, secondo quanto già stabilito nelle Regole operative del luglio 2025.
Il principio DNSH
Tutti gli investimenti devono rispettare rigorosamente il principio DNSH (Do No Significant Harm – non arrecare un danno significativo all’ambiente). Sono esplicitamente escluse dalla misura le attività connesse ai combustibili fossili, le attività rientranti nel sistema ETS con emissioni non inferiori ai parametri di riferimento, e gli attivi legati a discariche, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico.
Comunità energetiche: la normativa di riferimento
La legislazione italiana adotta le raccomandazioni sulle comunità energetiche rinnovabili presenti nella Direttiva Europea n. 2001 datata 11 dicembre 2018, conosciuta come RED II (Rinnovabile Energy Directive Recast):
- art. 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019
- D.m. 16 settembre 2020 (tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili)
- D.lgs. 199/2021 (che dà attuazione alla Direttiva Europea RED II sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)
- Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD
- D.m. 414/2023, il Decreto CER o CACER recente criteri e le modalità per la concessione di incentivi per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo
- D.d. 23/02/2024, le Regole attuative GSE per CER e autoconsumo
- Raccomandazione (UE) 2026/1007 del 30 aprile 2026 (sostegno allo sviluppo delle comunità dell’energia e sulla massimizzazione del potenziale dell’autoconsumo)
FAQ sulle CER
Una CER funziona anche se alcuni membri non hanno pannelli fotovoltaici?
Sì. Un membro può partecipare come semplice consumatore: i suoi prelievi contribuiscono al calcolo dell’energia condivisa con gli impianti rinnovabili della configurazione.
Devo cambiare fornitore per entrare in una comunità energetica?
No. La partecipazione alla CER non modifica il diritto del cliente a scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica.
È possibile inserire in una CER un sistema di accumulo?
Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata.
Una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici può appartenere a una CER?
Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER.
Un soggetto può appartenere a due diverse CER?
No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER. È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.
Serve essere sotto la stessa cabina primaria?
Per la configurazione che accede agli incentivi e alla valorizzazione dell’autoconsumo, sì: POD e impianti devono rispettare il perimetro della medesima cabina primaria previsto dalle regole GSE.
Un impianto esistente può entrare in una CER?
Sì, ma gli impianti esistenti anteriori alla disciplina a regime sono soggetti al limite del 30% della potenza complessiva della CER e non accedono alla tariffa premio; possono concorrere alla valorizzazione dell’energia autoconsumata.
Cosa è un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile?
Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile è un insieme di almeno due autoconsumatori che si associano per condividere l’energia elettrica prodotta dall’impianto di produzione da fonte rinnovabile e che si trovano nello stesso edificio (ad esempio i condòmini facenti parte di un condominio in cui è installato un impianto fotovoltaico).
I centri commerciali possono associarsi come gruppo di autoconsumatori?
Sì. I produttori e i clienti finali del centro commerciale possono associarsi come gruppo di autoconsumatori. La richiesta di accesso agli incentivi potrà essere presentata da uno dei soggetti facenti parte della configurazione oppure da soggetti costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quale ad esempio consorzi).
Cosa è un autoconsumatore individuale a distanza?
Un autoconsumatore individuale “a distanza” è un cliente finale che produce e consuma energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione. È costituito da almeno due punti di connessione di cui uno che alimenti l’utenza di consumo intestata al cliente finale e un altro a cui è collegato un impianto di produzione.
Approfondimenti sulle CER e le altre configurazioni di autoconsumo
Incentivi CER 2026: la mappa completa delle agevolazioni alle Comunità Energetiche
Autoconsumo collettivo: cos’è come accedere agli incentivi per il fotovoltaico
Autoconsumo a distanza per il fotovoltaico: guida agli incentivi e novità 2026

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/facility-cacer/


