Progetto non conforme e committente consapevole: il progettista ha diritto al compenso?
Il tecnico autore di un progetto non conforme non ha diritto al compenso, anche se il progetto risulta approvato dal committente consapevole. Lo chiarisce la Cassazione
Sappiamo dalla giurisprudenza che un progetto non conforme, cioè non corrispondente alle norme e quindi irrealizzabile almeno secondo legge, risulterebbe come opera professionale inadempiente alle aspettative del committente. Tutto ciò significherebbe la non remunerabilità della prestazione al tecnico autore come da contratto (Cassazione n. 3052/2020, Cassazione n. 1214/2017). Ma cosa accadrebbe se il committente fosse consapevole e consenziente delle carenze di un progetto? Ce lo spiega ancora una volta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8058/2023. Ti ricordo che costituisce obbligo professionale, ma anche per una maggiore garanzia di trasparenza, la redazione in forma scritta o digitale del preventivo spesa della prestazione (legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, che ha modificato l’articolo 9, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). Tutto questo non costituisce più un problema con il software per il calcolo delle parcelle che ti consentirà di preparare preventivi chiari e professionali in linea con il D.M. 140/2012.
Progettare un abuso edilizio in accordo con il committente
Un tecnico era incaricato della redazione di un progetto di ristrutturazione di due immobili con la previsione di un collegamento coperto tra i due rustici esistenti. Ma la realizzazione di tale progetto rimaneva incompleta di tale collegamento, oltretutto risultando alcuni abusi edilizi.
Per tali eventualità i committenti citavano in tribunale il progettista, domandando la risoluzione del contratto d’opera intellettuale, con conseguente restituzione dei compensi già versati e risarcimento danni.
Il Tribunale rigettava le domande degli attori nei confronti del progettista, sull’assunto che questi aveva svolto soltanto l’incarico di progettista e non gli era addebitabile alcuna responsabilità per la inesecuzione dei lavori e per gli abusi edilizi.
Il giudizio della Corte d’Appello
La questione passava quindi alla Corte d’Appello, quest’ultima accoglieva solo in parte le richieste dei committenti in base alla perizia CTU che appurava che:
- non c’era stato inadempimento del tecnico incaricato nella progettazione, in quanto la mancata realizzazione del collegamento tra i due edifici era dovuta al fatto che tale intervento non era consentito dalla vigente normativa;
- i committenti erano a conoscenza (su avviso dello stesso tecnico) del progetto approvato in contrasto con la normativa, delle opere in corso e degli abusi edilizi.
Si giungeva quindi al ricorso in Cassazione da parte dei committenti che insistevano sulla inadempienza del tecnico.
Il progetto non conforme in accordo con la committenza è ugualmente inadempiente e non ha diritto al compenso
Gli ermellini spiegano che la Corte d’Appello è pervenuta alla conclusione che il tecnico non dovesse rispondere di inadempimento per l’attività di progettazione dell’intervento edilizio, in quanto egli aveva fatto presente alla committenza che il collegamento al piano terra tra i due edifici, seppur contemplato tra le ipotesi progettuali presentate, non era consentito dalla vigente normativa.
Essi ribadiscono che in tema di contratto d’opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo esso, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell’opera, il progettista deve certamente assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente (Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8014; Cass. Sez. 3, 09/07/2019, n. 18342).
Ed ancora, secondo un orientamento consolidato, l’architetto, l’ingegnere o il geometra, nell’espletamento dell’attività professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.
L’accordo con il committente non giustifica il progetto non conforme
Ma, a differenza di quanto affermato dalla Corte d’Appello, la Cassazione conclude che la responsabilità del professionista non viene meno e né può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, “e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto“.
Il ricorso in merito a tale punto è accolto.
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Per maggiore approfondimento, leggi anche questo articolo di BibLus-net: “Difetti d’opera: il tecnico progettista e direttore dei lavori ha diritto al compenso?”

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/progetto-non-conforme-e-committente-consapevole-il-progettista-ha-diritto-al-compenso/


