Quando il cambio infissi esterni non è edilizia libera?
Il Tar Lazio ritorna sulla necessità di un’analisi d’insieme dei singoli abusi edilizi, approfondendo l’applicazione delle normative regionali e il valore dei titoli abilitativi nell’ambito dei procedimenti amministrativi in materia edilizia
In edilizia non tutti gli interventi apparentemente semplici si possono considerare automaticamente “edilizia libera”. La distinzione tra lavori che richiedono titoli abilitativi specifici e quelli invece esonerati è spesso sottile e di grande rilevanza pratica. Questo rende essenziale un’analisi attenta e complessiva, soprattutto quando si tratta di valutare singole modifiche che, nel loro insieme, possono assumere un peso ben diverso da quello apparentemente isolato.
Al riguardo, il caso proposto dalla recente sentenza n. 13019/2025 del Tar Lazio fornisce un buon esempio di eccezione alle regole.
La scelta del titolo abilitativo per la realizzazione di qualsiasi opera che lo richieda, costituisce uno step particolarmente delicato e bisognoso di molta attenzione, onde evitare di commettere un abuso edilizio con serie e spiacevoli conseguenze giuridiche ed economiche, che possano, oltretutto, penalizzare la credibilità professionale di un tecnico. Per tale complessità il gestire e compilare anche numerosi moduli edilizi non aiuta di certo, ed è per questo che puoi valutare l’utilizzo di un software per i titoli abilitativi in edilizia che può rendere il tuo lavoro più veloce attraverso l’utilizzo di uno straordinario wizard che consente di individuare correttamente il titolo abilitativo in funzione dell’intervento da realizzare. Potrai inoltre archiviare facilmente i tuoi modelli da tenere in ordine e consultare agevolmente.
Cambio infissi e limiti dell’edilizia libera: quando serve un permesso di costruire?
Una S.r.l. ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio chiedendo l’annullamento del silenzio diniego formatosi sull’istanza di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativa a lavori eseguiti in un immobile di sua proprietà.
La disputa trae origine dall’ordinanza con la quale il Comune di riferimento accertava la realizzazione abusiva di opere edili qualificabili come ristrutturazione edilizia, realizzate senza il prescritto titolo abilitativo. L’Amministrazione ordinava la rimozione delle opere in quanto realizzate senza titolo. Nonostante le osservazioni inviate dalla ricorrente entro i termini concessi, quest’ultima non impugnava l’ordinanza, che pertanto diventava definitiva.
In seguito, la S.r.l. ricorrente presentava una SCIA in sanatoria, ma il Comune attivava la procedura di demolizione d’ufficio, ritenendo la SCIA insufficiente. A seguito di un altro procedimento giudiziario, la società otteneva una pronuncia che le riconosceva la possibilità di presentare una nuova SCIA, completa e conforme.
Successivamente la S.r.l. presentava quindi una nuova SCIA, protocollata dal Comune, ma questa non era seguita dal rilascio del previsto provvedimento, determinando così il silenzio diniego impugnato.
Di particolare rilievo è il fatto che tra le opere abusive vi fosse anche un intervento consistente nel cambio degli infissi, con lo spostamento della porta su altra via, oltre alla rimozione della doppia porta di ingresso principale, e alla realizzazione di una seconda canna fumaria con installazione di forno prefabbricato.
La S.r.l., attraverso il proprio ricorso, solleva due principali motivi:
- contestazione del silenzio diniego formatosi sull’ultima SCIA. La ricorrente sostiene che le opere abusive rientrerebbero nella fattispecie di ristrutturazione edilizia leggera, sanabile mediante SCIA ex art. 22 TUE e sanzionabile ex post tramite SCIA in sanatoria. In particolare, la ricorrente ritiene che la nuova SCIA superi tutte le problematiche evidenziate nella precedente istanza e che quindi il Comune avrebbe dovuto procedere al rilascio del titolo richiesto;
- contestazione della legittimità costituzionale del meccanismo del silenzio diniego previsto dall’art. 22, comma 4, della L.R. 15/2008 (Lazio). La ricorrente lamenta che tale istituto non permette alla parte di conoscere le ragioni dello diniego, chiedendo eventualmente al TAR di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 24, 97 e 113 Cost.
Sull’aspetto specifico del cambio infissi, la ricorrente considera tale intervento parte integrante della ristrutturazione leggera sanabile tramite SCIA, senza necessità di permesso di costruire, ipotesi che chiede venga riconosciuta anche dall’Amministrazione.
Il Comune, opponendosi al ricorso, difende l’efficacia e la regolarità dell’ordinanza di accertamento delle opere abusive ormai definitiva e impone la prevalenza del permesso di costruire come titolo abilitativo necessario per regolarizzare gli interventi nel caso specifico.
Il Comune sottolinea che il cambio infissi con spostamento della porta su altra via, così come gli altri interventi di modifica – la rimozione della doppia porta e la realizzazione della seconda canna fumaria con forno prefabbricato – nel loro complesso, costituiscono modifiche strutturali rilevanti che vanno valutate unitariamente e non in modo frazionato; pertanto, non possono essere considerate meri esempi di “ristrutturazione leggera” sanabile tramite SCIA.
Il Comune mette in evidenza che il principio giurisprudenziale consolidato richiede una valutazione complessiva e funzionale dell’impatto degli interventi sul corpo edilizio, evitando un approccio atomistico che ne minimizzi la portata. In tal senso, i lavori in oggetto modificano in modo significativo l’organismo edilizio, rendendo necessario il permesso di costruire come previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c) del TUE.
Quanto alla questione costituzionale sollevata dalla ricorrente, il Comune richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 42/2023) la quale ha già affermato la legittimità del silenzio diniego nelle procedure vincolate di edilizia, specificando che tale meccanismo tutela sia l’interesse pubblico alla tutela territoriale, impedendo abusi e ritardi, sia il diritto del privato a una pronuncia definitiva, anche se negativa, evitando il silenzio inadempimento.
Il Tar Lazio: il cambio infissi con modifiche strutturali rilevanti non rientra nell’edilizia libera, ma richiede il titolo abilitativo appropriato in base alla complessità e all’impatto complessivo dell’intervento
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, confrontandosi con le questioni poste, rigetta integralmente il ricorso.
Innanzitutto, il TAR conferma la validità e l’efficacia dell’ordinanza di accertamento dell’abuso, dato che la stessa è stata integrata da una valutazione definitiva non contestata. Ne consegue che non è consentito alla ricorrente utilizzare la SCIA in sanatoria ex art. 37, comma 4, TUE per sanare interventi che richiedevano, secondo la legge, il permesso di costruire.
Sulla specifica questione del cambio infissi con spostamento della porta, il Tribunale evidenzia che:
l’insieme delle opere abusive per cui è causa può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, trattandosi di opere che non devono essere valutate ex se, ma in chiave funzionale e in regime di connessione con le altre opere cui esse accedono.
Pertanto, trattandosi di interventi di ristrutturazione edilizia che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con aumento della volumetria complessiva, essi devono essere ricondotti nell’alveo dell’art. 10, comma 1, lett. c), TUE e quindi avrebbero necessitato, ex ante, di apposito permesso di costruire ex artt. 20 e ss. TUE e, ex post, del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 TUE.
Le modifica degli infissi, così come le altre opere contestate, non può essere considerata un intervento di modesta entità. Infatti, questi interventi contribuiscono a formare, nel complesso, un organismo edilizio trasformato in modo sostanziale rispetto allo stato precedente, imponendo l’obbligo del permesso di costruire.
Inoltre, il TAR richiama i principi giurisprudenziali (CdS, nn. 8032/2024, 8313/2021) che impongono una valutazione globale, anziché frammentaria, degli interventi abusivi. Solo mediante questa visione complessiva si può apprezzare appieno l’impatto sull’assetto urbano e l’impossibilità di sanare l’abuso attraverso mezzi procedurali più limitati.
Relativamente alla presunta incostituzionalità del silenzio diniego, il Tribunale aderisce al consolidato orientamento della Corte Costituzionale che ne ha riconosciuto la legittimità, anche in materia edilizia. Il silenzio diniego, che fissa un termine certo per la risposta al privato, non lede i suoi diritti ma anzi meglio tutela l’interesse pubblico alla preservazione del territorio da interventi abusivi.
In conseguenza di quanto sopra, la domanda della S.r.l. volta a ottenere l’annullamento del silenzio diniego e la condanna del Comune al rilascio del titolo edilizio viene respinta.
Per maggiore approfondimento, leggi: “Sostituzione infissi: edilizia libera o titolo abilitativo?” e “SCIA in sanatoria costo“

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/quando-il-cambio-infissi-esterni-non-e-edilizia-libera/


