Legge 13/89: eliminazione delle barriere architettoniche
La legge 13/89 contiene importanti misure normative in riferimento all’eliminazione delle barriere architettoniche e all’accessibilità agevolata degli edifici
Se sei coinvolto nel settore delle costruzioni o stai pensando a lavori di ristrutturazione, è essenziale essere al corrente delle disposizioni legali che riguardano l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche. La Legge n. 13 del 1989 è un documento fondamentale in questo contesto e contiene le direttive del Ministero dei Lavori Pubblici per migliorare la vita di coloro che vivono con disabilità o limitazioni motorie. La legge fa riferimento alle abitazioni private, sia agli edifici di nuova costruzione che a quelli oggetto di ristrutturazione, nonché agli spazi esterni ad essi collegati. L’obiettivo principale è garantire che tutti abbiano accesso alle strutture e ai servizi senza ostacoli.
Cosa sono le barriere architettoniche?
Prima di entrare nel vivo dell’argomento, soffermiamoci sul concetto di “barriere architettoniche“. Esse comprendono tutti gli elementi strutturali che impediscono, limitano o complicano l’uso di un ambiente o che ostacolano la mobilità e l’accesso ai servizi per le persone con capacità motorie e sensoriali ridotte. Questo può includere individui diversamente abili o persone temporaneamente limitate nelle loro abilità a causa dell’età o di eventi occasionali, che trovano difficoltà nell’usufruire in modo agevole degli ambienti circostanti. L’abbattimento delle barriere architettoniche significa eliminare l’impedimento che compromette l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità degli spazi.
Legge 13/89: i 3 punti chiave
La legge 13/89 può essere divisa in 3 parti:
- la prima è dedicata alle indicazioni sulla costruzione di nuovi edifici ed alla ristrutturazione di edifici interi (art. 1);
- la seconda riguarda le innovazioni da apportare su edifici esistenti per eliminare le barriere architettoniche (articoli 2-7);
- la terza riguarda la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate agli impedimenti/ostacoli (articoli 8-12).
Campo di applicazione della legge
La Legge 13/1989 si applica a:
- edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non;
- edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di nuova costruzione;
- ristrutturazione di edifici privati, anche se erano già esistenti prima dell’entrata in vigore della legge;
- spazi esterni collegati agli edifici sopra menzionati.
Gli accorgimenti nella progettazione
La progettazione deve tenere conto di una serie di accorgimenti tecnici, tra cui l’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori e l’implementazione di accessi adeguati sia alle parti comuni degli edifici che alle singole unità immobiliari. Inoltre, è fondamentale prevedere almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o mezzi di sollevamento. Gli edifici con più di tre piani devono essere dotati di un ascensore per ogni scala principale accessibile tramite rampe prive di gradini. Nello specifico, la progettazione deve prevedere:
- accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
- almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
- l’installazione, nel caso di immobili con più di tre piani, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
L’installazione di un ascensore
L’eliminazione delle barriere architettoniche si può ottenere attraverso diverse soluzioni pratiche, ma una delle più efficaci consiste nell’installare un ascensore o una piattaforma elevatrice a movimento verticale. Questi dispositivi possono essere collocati sia all’interno del vano scala che all’esterno dell’edificio, consentendo il trasporto di persone in piedi o su carrozzina. Le piattaforme elevatrici del tipo “uomo presente” sono in grado di servire fino a 7 piani dell’edificio e possono essere realizzate anche in una versione autoportante che non richiede il fissaggio alle pareti del fabbricato. Allo stesso modo, un ascensore rappresenta un’ottima soluzione per garantire l’accessibilità e superare le barriere architettoniche.
Grazie al software progettazione edilizia puoi abbattere le barriere architettoniche e progettare secondo le norme di riferimento aggiungendo, togliendo e/o ridimensionando gli elementi presenti sulla scena o nell’archivio con pochi semplici click: scalini, corrimano, rampe di scale, ecc. Nell’immagine sottostante puoi vedere graficamente come viene eliminata una finestra per lasciare il posto ad un ascensore.

Abbattimento barriere architettoniche | Ascensore | Render realizzato con Edificius
Costruzione di una rampa
Costruire una rampa è un’altra soluzione per abbattere le barriere architettoniche. La rampa è un piano inclinato che ha lo scopo di consentire il superamento di un dislivello. Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione. Nella foto sottostante puoi vedere come è stata creata una rampa ex novo, abbattendo gli scalini con i quali prima si accedeva all’abitazione.

Abbattimento barriere architettoniche | Rampa | Render realizzato con Edificius
L’accessibilità
La legge specifica che le barriere architettoniche comprendono ostacoli fisici che limitano la mobilità di persone con disabilità permanente o temporanea, ostacoli che rendono difficoltoso l’uso di spazi e attrezzature per chiunque e la mancanza di segnalazioni riconoscibili per chi ha limitazioni visive o uditive. La legge promuove, quindi, l’accessibilità.
Questo requisito implica che un edificio e le sue unità immobiliari debbano essere facilmente raggiungibili e percorribili da persone con disabilità motorie, comprese quelle in carrozzina. È importante fare attenzione anche alla parte esterna degli edifici dove è necessario prevedere un percorso senza barriere, eliminando gradini e ostacoli.
Per gli edifici fino a tre piani, è importante garantire l’accesso al pian terreno e prevedere la possibilità di installare mezzi di sollevamento per i piani superiori, se necessario. Questo significa che l’edificio deve essere progettato in modo da consentire l’installazione di ascensori o montascale, se richiesto in futuro.
La visitabilità
Altro aspetto importante da tener presente è la visitabilità, ossia consentire l’accesso, da parte di persona su sedia a rotelle, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. Bisogna quindi progettare l’interno degli edifici in modo tale da eliminare tutti quelli che possono essere ostacoli per il passaggio di una persona con disabilità.
L’adattabilità
L’adattabilità si riferisce alla possibilità di apportare modifiche allo spazio costruito in modo da renderlo facilmente utilizzabile anche da persone con limitazioni motorie o sensoriali. Questo aspetto si concentra principalmente sugli spazi interni dell’abitazione e richiede che gli ambienti siano progettati in modo da consentire modifiche con costi limitati, ad esempio per l’installazione di dispositivi di sollevamento o montascale.
Abbattere le barriere architettoniche
Di seguito ti mostro un video che spiega il funzionamento pratico del software progettazione edilizia. Puoi vedere come è semplice progettare grazie all’interfaccia intuitiva e dinamica, avendo la certezza di rispettare parametri ed indicazioni delle normative vigenti, in riferimento ad una tematica complessa e delicata come quella delle barriere architettoniche.
Agevolazioni fiscali
Per coloro che effettuano interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche presso la loro residenza o condominio, sono disponibili detrazioni fiscali e agevolazioni. Le domande per questi benefici devono essere presentate entro il primo marzo di ogni anno e i fondi vengono distribuiti in base al fabbisogno delle regioni.
1.
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
(le prescrizioni tecniche sono state emanate con il d.m. n. 236 del 1989)
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. E’ fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.
2.
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (ora d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503- n.d.r.), nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile. Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile.
(comma così modificato dall’art. 27 della legge n. 220 del 2012 poi dall’art. 10, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020)
1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
3.
1. Le opere di cui all’articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
2. E’ fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune
4.
1. Per gli interventi di cui all’articolo 2, ove l’immobile sia soggetto al vincolo di cui all’articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l’autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. L’autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato.
5.
1. Nel caso in cui per l’immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell’articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall’articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 4 e 5.
6.
1. L’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2. Resta fermo l’obbligo del preavviso e dell’invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell’articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.
7.
1. L’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 2 non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente all’inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo 26, l’interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, si applicano le disposizioni relative all’autorizzazione di cui all’articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.
8.
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l’handicap e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l’ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
(articolo abrogato dall’art. 10, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020)
9.
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap
2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.
4.(omissis)
10.
1. E’ istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell’articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
4. Nell’ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.
11.
1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l’immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.
2. (omissis)
3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8.
4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 2.

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