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Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » La progettazione di impianti sportivi: tutto quello che c’è da sapere

La progettazione di impianti sportivi: tutto quello che c’è da sapere

Norme di sicurezza per la Costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, dal D.M. 18/03/1996 al D.Lgs. 38/2021

Tempo di lettura stimato: 8 minutidi Redazione BibLus / 24 Ottobre 2025/0 Commenti/in Lavori pubblici, Professioni tecniche e imprese edili /di
Progettazione impianti sportivi

La realizzazione di impianti sportivi è soggetta alle norme che regolano le costruzioni edilizie in generale (norme urbanistiche, norme tecniche per le costruzioni, norme di sicurezza) ed a norme specifiche stabilite dagli enti sportivi (Coni e Federazioni sportive) per quanto riguarda campi di gara, attrezzature e servizi.

Il progettista dell’impianto sportivo deve garantire il rispetto di tutte le norme citate in modo da superare tutti i controlli previsti ed ottenere tutte le necessarie (e numerose!) autorizzazioni ed omologazioni previste per l’esercizio dell’impianto sportivo.

Oltre quindi a tutte le norme che devono essere rispettate quando si realizza un opera edile la realizzazione di un impianto sportivo deve sottostare a regole specifiche emanate da organi istituzionali e organi sportivi.

Indice

  • Le norme per la progettazione degli impianti sportivi
  • D.M. 18/03/1996: norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi
  • Le norme del D.Lgs. 38/2021 sugli impianti sportivi

Le norme per la progettazione degli impianti sportivi

Attualmente, le principali norme di riferimento specifiche per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi sono:

    • il D.M. 18/03/1996 recante “Norme di sicurezza per la Costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” (come modificato dal D.M. 6 Giugno 2005)
    • le Norme Coni per l’impiantistica sportiva
    • il D.Lgs. 38/2021 recante “misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”. 

D.M. 18/03/1996: norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi

Le disposizione del D.M. 18/03/2024 si applicano ai complessi e agli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 31, lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n. 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I. ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.

Gli impianti devono essere conformi, oltre che a tali disposizioni, anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.

Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente documentazione:

  1. una planimetria rappresentante l’impianto o il complesso sportivo, l’area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;
  2. piante ai vari livelli rappresentanti l’impianto sportivo con gli spazi e lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d’uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;
  3. sezioni longitudinali e trasversali dell’impianto sportivo;
  4. documento da cui risulti che il proprietario dell’impianto ha diritto d’uso dell’area di servizio dell’impianto stesso;
  5. dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l’impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell’impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate dal locatario;
  6. parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302 e successive modificazioni.
  7. relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e disposizioni collegate, nonché alla presente regola tecnica. (punto aggiunto dall’art. 3 del D.M. 06/06/2005. N.d.R.).

Il comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per l’esercizio da parte di quest’ultima delle attribuzioni di cui all’art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell’impianto alle presenti norme.

Il verbale deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare al comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ai fini della prevenzione incendi.

Tali procedure si applicano in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distributive e funzionali dell’impianto o quando si verifichino sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al comune, un certificato di idoneità statica dell’impianto, rilasciato da tecnico abilitato.

Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.

Il D.M. 18/03/1996 detta norme specifiche anche in merito a:

  • Ubicazione degli impianti
  • Area di servizio annessa all’impianto
  • Spazi riservati agli spettatori e all’attività sportiva
  • Settori
  • Sistema di vie di uscita
  • Aree di sicurezza e varchi
  • Distribuzione interna
  • Servizi di supporto della zona spettatori
  • Spogliatoi
  • Manifestazioni occasionali
  • Coperture pressostatiche
  • Piscine
  • Strutture, finiture ed arredi
  • Depositi
  • Impianti tecnici
  • Dispositivi di controllo degli spettatori
  • Gestione della sicurezza antincendio

All’art. 20, inoltre, sono previste norme specifiche anche per i complessi e gli impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori.

Il decreto 13/08/2024 apporta alcune modifiche ed integrazioni al D.M. 18/03/1996, introducendo il nuovo articolo “23-bis” e stabilendo che qualsiasi riferimento alle norme tecniche nel decreto del 1996 deve essere inteso come un rinvio alla regola dell’arte aggiornata, ossia alle pratiche tecniche e scientifiche più avanzate e attuali.

In pratica, nelle more dell’emanazione dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 38/2021, si rinvia ai criteri inerenti alle modalità di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti sportivi alle conoscenze e capacità tecniche e scientifiche nella loro vigenza ed evoluzione.

L’obiettivo è garantire che gli impianti sportivi siano progettati, costruiti e gestiti secondo i più elevati e attuali standard di sicurezza disponibili, eliminando il rischio di fare affidamento su norme ormai obsolete.

Ricordiamo che il D.Lgs. 38/2021 prevede all’art 8 l’emanazione di un apposito decreto per il riordino e l’aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio per gli impianti sportivi.

Icona

Download Gratuito D.M. 18/03/1996 - Norme di sicurezza per gli impianti sportivi

Le norme del D.Lgs. 38/2021 sugli impianti sportivi

Il decreto detta norme in materia di:

  • costruzione;
  • ristrutturazione;
  • gestione;
  • sicurezza;

degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici.

Al fine di favorire l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli spettatori, il soggetto che intende realizzare l’intervento presenta al Comune o al diverso ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con una o più delle Associazioni o Società sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell’impianto, un documento di fattibilità delle alternative progettuali (art. 3, comma 1, D.Lgs. 50/2016).

Tale documento dovrà essere corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Sì a destinazioni d’uso complementari (commerciale, turistico, ecc.)

Le alternative progettuali possono prevedere la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.

Tali immobili devono essere compresi nell’ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all’intervento di costruzione o di ristrutturazione dell’impianto sportivo.

Il documento di fattibilità può inoltre prevedere il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell’impianto in tutti i giorni della settimana.

Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico dell’edilizia, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente sull’area.

Cessione dei diritti di superficie e di usufrutto

I progetti possono prevedere la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, nonché il trasferimento della proprietà degli stessi all’associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice.

Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all’articolo 168, comma 2, del codice di cui al D.Lgs.  n. 50/2016, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di 90 e di 30 anni.

Prevista l’occupazione di suolo pubblico per un raggio di 3oo m dall’impianto

Il documento di fattibilità nell’ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che, a far tempo da cinque ore prima dell’inizio delle competizioni ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell’area riservata, l’occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all’associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto sportivo.

In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate ad altri soggetti all’interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri di indennizzo a carico dell’associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima associazione o società sportiva.

Nell’ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell’area riservata.

Dichiarazione di pubblico interesse

Il Comune o l’ente locale o pubblico interessato, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell’interessato in ordine al documento di fattibilità, ove ne valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione del documento medesimo, il pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilità a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta e nell’allegato piano economico-finanziario ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto.

Alla conferenza di servizi preliminare partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente.

Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse, il soggetto proponente presenta al Comune il progetto definitivo.

Recupero degli impianti esistenti

Gli interventi di cui al presente decreto, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.

Fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza antincendio, in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all’interno dell’impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali e durante gli allenamenti, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

Regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza

Con un nuovo D.P.C.M. o un diverso provvedimento dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, entro 150 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (ossia dal 3 aprile), viene emanato il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi.

Il regolamento unico:

  1. procede al riordino, all’ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell’impiantistica sportiva;
  2. definisce i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l’esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell’impianto sportivo; area di servizio annessa all’impianto; spazi riservati agli spettatori e all’attività sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica;
  3. organizza le disposizioni in funzione della tipologia dell’impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti;
  4. dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attività;
  5. dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi;
  6. individua criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l’accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l’accesso e l’esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l’impianto, dei mezzi di soccorso, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l’impianto e del sistema di vie d’uscita dallo stesso, nonché i criteri progettuali e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all’interno e all’esterno degli impianti sportivi;
  7. recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);
  8. indica i criteri per l’elaborazione di prezziari digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli stessi;
  9. disciplina il procedimento per la verifica di conformità dell’impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica.
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Download Gratuito Decreto legislativo 38/2021 - Riforma norme per gli impianti sportivi

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/la-progettazione-di-impianti-sportivi-tutto-quello-che-c-e-da-sapere/
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