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Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » La sicurezza antincendio negli impianti sportivi

La sicurezza antincendio negli impianti sportivi

Il D.M. 18/03/1996 sulle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e i controlli di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 151/2011

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 19 Febbraio 2025/2 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
sicurezza-antincendio-impianti-sportivi

La sicurezza antincendio negli impianti sportivi è un tema di particolare complessità. Gli impianti sportivi sono soggetti a normative specifiche che devono fare i conti con l’evoluzione del concetto di impianto sportivo, che da semplice “contenitore per attività sportiva”, è diventato un complesso polifunzionale che può ospitare eventi secondari ed extrasportivi.

La sicurezza antincendio per gli impianti sportivi è disciplinata dal D.M. 18/03/1996 e dal D.P.R. 151/2011; non va tuttavia trascurato che ogni impianto sportivo è anche luogo di lavoro, e pertanto soggetto alle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008.

Analizziamo tutti i dettagli della normativa antincendio degli impianti sportivi, suggerendo anche per questo ambito l’utilizzo di un software di prevenzione incendi sempre in linea con tutte norme di settore.

Indice

  • Normativa antincendio palestre: il punto della situazione
  • Regola tecnica prevenzione palestre
  • Relazione prevenzione incendi palestra
  • Esempi prevenzione incendi palestra
  • Gestione della sicurezza antincendio negli impianti sportivi
  • Realizzazione impianti sportivi: esempi

Normativa antincendio palestre: il punto della situazione

La norma che in modo più approfonditamente ha trattato per prima l’argomento è stata la Circolare n° 16 del 15/02/51. Varie volte modificata, essa, è stata quasi del tutto sostituita dal D.M. 19/08/96. Gli argomenti trattati dalla citata circolare, e non modificati dal decreto, sono ancora validi.

Per gli impianti sportivi il decreto vigente è il D.M. 18/03/1996. Precedentemente erano stati emanati il D.M. 10/09/1986 ed il D.M. 25/08/1989, entrambi non espressamente abrogati, per cui, per le zone spettatori, le disposizioni contenute nel D.M. 25/08/1989, più recente, devono ritenersi applicabili anche agli ippodromi come riporta l’art. 20 dello stesso decreto. Essendo, la materia, di competenza anche dalle commissioni di vigilanza (provinciale o comunale) si ritiene utile conoscere le norme procedurali-amministrative che regolamentano il pubblico spettacolo alle quali si rimanda.

È opportuno precisare che l’obbligatorietà dell’applicazione del D.M. 18/03/1996 lo si ha per quegli impianti nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell’allegato, come indicato nell’art. 1 dello stesso decreto, per cui negli impianti sportivi dove non si svolgono tali manifestazione, e nelle palestre, il D.M. può essere un utile riferimento ma non è cogente.

Le norme di sicurezza per le piste e le strade sedi di competizioni velocistiche per auto e motoveicoli sono riportate nella circolare 02/07/1962, n. 68. Il decreto riporta pure le misure di prevenzione incendi per gli impianti sportivi con capienza non superiore a 100 spettatori, anche se non soggette a controllo da parte dei VV.F. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

Il decreto 13/08/2024

Il decreto 13/08/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2024, apporta alcune modifiche ed integrazioni al D.M. 18/03/1996, il testo ancora oggi punto di riferimento delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.

Il provvedimento introduce nel D.M. 18/03/1996 il nuovo articolo “23-bis” stabilendo che qualsiasi riferimento alle norme tecniche nel decreto del 1996 deve essere inteso come un rinvio alla regola dell’arte aggiornata, ossia alle pratiche tecniche e scientifiche più avanzate e attuali.

In pratica, nelle more dell’emanazione dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 38/2021, si rinvia ai criteri inerenti alle modalità di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti sportivi alle conoscenze e capacità tecniche e scientifiche nella loro vigenza ed evoluzione.

L’obiettivo è garantire che gli impianti sportivi siano progettati, costruiti e gestiti secondo i più elevati e attuali standard di sicurezza disponibili, eliminando il rischio di fare affidamento su norme ormai obsolete.

Ricordiamo che il D.Lgs. 38/2021 prevede all’art 8 l’emanazione di un apposito decreto per il riordino e l’aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio per gli impianti sportivi.

Prevenzione incendi palestre nel D.P.R. 151

Le palestre rientrano nell’elenco delle 80 attività soggette presenti nell’allegato al D.P.R. 151/2011: “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico“.

Gli “impianti sportivi” sono ricompresi al numero 65 dell’allegato I in categoria B e C.

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

651BLocali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.
Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Fino a 200 persone
2CLocali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.
Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Oltre 200 persone

Pertanto:

  • per le strutture sportive al di sotto di 100 persone e di 200 m2 non è previsto l’obbligo di presentazione della SCIA o di documentazione, ma la sicurezza antincendio deve essere valutata e devono essere adottate le misure di sicurezza che derivano dalla valutazione del rischio;
  • per le attività di categoria B occorre chiedere al Comando il parere di conformità sul progetto. Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa e entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa si pronuncia sulla conformità. A lavori ultimati, come per la categoria A, l’istanza per l’inizio dell’attività viene presentata tramite SCIA antincendio e quindi l’attività può iniziare subito. In questo caso sono previsti controlli a campione;
  • per le attività in categoria C è richiesto il parere di conformità dei VV.F. relativamente al progetto. Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa ed entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa si pronuncia sulla conformità. L’attività può iniziare subito dopo la presentazione della SCIA, tuttavia, i VV.F. procederanno in ogni caso al controllo dell’attività. Solo in caso di esito positivo del controllo, il Comando rilascerà il CPI (Certificato di prevenzione incendi).

Regola tecnica prevenzione palestre

È applicabile, per l’attività 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento, in alternativa alle norme specifiche antincendio, il D.M. 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi), essendo stata pubblicata, col D.M. 22/11/2022, la specifica RTV.15 “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”.

La regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo.

Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:

  • i luoghi non delimitati;
  • gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori. Ad esempio bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke, …, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per danzare.
  • attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 337, per cui si applica la normativa vigente.

D.M. 18/03/1996: le norme antincendio per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi

Il D.M. 18/03/1996 si applica ai complessi e agli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 31 lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n. 457.

Il D.M. 18/03/1996 si applica ai complessi e agli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., ove è prevista la presenza di oltre 100 spettatori.

Gli impianti devono essere conformi anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.

Il D.M. 18/03/1996 detta norme specifiche in merito a:

  • Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi
  • Ubicazione degli impianti
  • Area di servizio annessa all’impianto
  • Spazi riservati agli spettatori e all’attività sportiva
  • Settori
  • Sistema di vie di uscita
  • Aree di sicurezza e varchi
  • Distribuzione interna
  • Servizi di supporto della zona spettatori
  • Spogliatoi
  • Manifestazioni occasionali
  • Coperture pressostatiche
  • Piscine
  • Strutture, finiture ed arredi
  • Depositi
  • Impianti tecnici
  • Dispositivi di controllo degli spettatori
  • Gestione della sicurezza antincendio
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Download Gratuito D.M. 18/03/1996 - Norme di sicurezza per gli impianti sportivi

Il D.M. 18/03/1996 è datato?

I mutamenti avvenuti nel quadro generale della prevenzione incendi (nuove norme procedurali, nuove normative tecniche, l’emanazione del Codice di Prevenzione incendi) e più in generale la stratificazione nel tempo di modifiche, circolari e chiarimenti, fanno sì che il D.M. 18/03/1996, seppur solido e ancora attuale, sia comunque datato e presenti non pochi elementi di criticità.

In effetti, il D.Lgs. 38/2021 prevede all’art. 8 l’emanazione di un apposito decreto per il riordino e l’aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.

A tal proposito, proponiamo il materiale di alcuni interventi sulle “norme di prevenzione incendi e i possibili ambiti di aggiornamento” alla Giornata Nazionale dell’Impiantistica Sportiva, organizzata il 4 aprile 2024 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con il patrocinio del CONI.

  • “Norme di prevenzione incendi: il D.M. 18 marzo 1996 e possibili ambiti di aggiornamento”
    Gianni Biggi – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza VV.F.
  • “Prevenzione incendi delle attività sportive: progettazione, conformità e criticità”
    Tiziana Petrillo – Consigliera nazionale CNI

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Download Gratuito Atti della Giornata nazionale dell'impiantistica sportiva (aprile 2024)

Prevenzione incendi palestre private inferiori a 100 spettatori o privi

Per quanto riguarda le palestre private (impianti fino a 100 spettatori o privi), anche se non soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, il D.M. 18/03/1996 riporta all’articolo 20 le misure di prevenzione incendi che dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare o del progettista:

  • l’indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo;
  • l’impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m); per la seconda uscita è consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m;
  • negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all’aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi;
  • deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita;
  • gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all’aperto devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili. Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A – 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo;
  • deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa.

Nonostante la capienza limitata, è comunque richiesta una documentazione che attesti la conformità alle normative di sicurezza e, i controlli da parte delle autorità competenti possono essere meno frequenti, ma devono comunque garantire la sicurezza degli utenti. Gli impianti che ospitano attività sportive regolamentate dal C.O.N.I. e dalle federazioni sportive nazionali devono comunque seguire le linee guida stabilite, anche se la capienza è ridotta.

Infine, gli impianti devono conformarsi non solo alle disposizioni del D.M. 18/03/1996, ma anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali, assicurando che tutte le strutture siano in linea con le normative di sicurezza e prevenzione incendi vigenti.

Relazione prevenzione incendi palestra

La relazione tecnica antincendio per una palestra attesta il rispetto dei principi generali di sicurezza, valutando i pericoli e i rischi associati alla specifica attività e illustrando le misure preventive da adottare. Questo documento è particolarmente articolato, poiché comprende diversi elementi essenziali, tra cui elaborati grafici e una dettagliata descrizione dell’ambiente. Per questo motivo, l’utilizzo del software antincendio dedicato è di grande aiuto: fornisce una guida passo dopo passo nella redazione della relazione antincendio in conformità al D.M. 3 agosto 2015 e al D.M. 3 settembre 2021.

Esempi prevenzione incendi palestra

Possiamo fare alcuni esempi di prevenzione incendi, servendoci di 2 chiarimenti forniti dai Vigili del Fuoco.

Locali adibiti a “bowling” (PROT. n° P908/4109 sott. 44/c)

Quale normativa antincendio di sicurezza deve essere applicata ai locali adibiti a “bowling”? Si configurano come attività n. 83 del D.M. 16 febbraio 1982, qualora il numero di persone presenti superi le 100?

I “bowling” sono soggetti alle disposizioni del D.M. 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi – S.O.G.U. n. 85 dell’11 aprile 1996), in quanto in essi si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell’allegato al decreto medesimo.

Gli articoli 4 e 20 del decreto citato, consentono che i locali di che trattasi possano essere ubicati nel volume di edifici ove si svolgono attività commerciali (attività 87 del D.M. 16 febbraio 1982), sotto l’osservanza di specifiche disposizioni sulla resistenza al fuoco delle separazioni e sulle eventuali comunicazioni. Si precisa che i “bowling” con numero di presenze superiore a 100, rientrano nell’attività 83 del D.M. 16 febbraio 1982, e come tali sono soggetti all’obbligo di acquisire il Certificato di Prevenzione Incendi dal locale Comando Provinciale Vigili del Fuoco secondo le procedure di cui al D.P.R. 12 Gennaio 1998, n. 37.

Piscina aperta al pubblico senza spettatori (PROT. n° P104/4139 sott. 4)

Una piscina aperta al pubblico, senza spettatori, rientra nelle attività soggette al controllo di prevenzione incendi (come attività n. 83 del D.M. 16/02/82) ed al controllo da parte della competente Commissione Provinciale di Vigilanza?

La natura pubblica dell’impianto sportivo lo rende soggetto ai controlli da parte della C.P.V.L.P.S.; inoltre, qualora la capienza, intesa come affollamento complessivo, superi le 100 unità, l’attività rientra al punto 83 dell’allegato al D.M. 16/02/82. Per quanto riguarda la normativa di riferimento, il D.M. 18/03/96 è applicabile solamente se il numero di spettatori è superiore a 100 persone, pertanto nel caso in esame risulta applicabile solo l’art. 20 del D.M. suddetto.

La Circolare del M.I. n. 559/C del 12.01.1995 ai commi 5, 6 ed 8 stabilisce che le piscine aperte al pubblico dietro pagamento di un biglietto, sono soggette al controllo da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Gestione della sicurezza antincendio negli impianti sportivi

L’art. 19 del D.M. 18/03/1996 stabilisce che i criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono quelli enunciati dal D.M. 10/03/1998, abrogato e sostituito dal D.M. 3/9/2021 (Minicodice antincendio).

Il titolare dell’impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l’esercizio dell’attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.

Essi, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Il piano deve tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve:

  1. disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;
  2. prevedere l’istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull’uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
  3. contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
  4. garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori;
  5. garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
  6. garantire la manutenzione e l’efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
  7. garantire la manutenzione e l’efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
  8. garantire la manutenzione e l’efficienza degli impianti;
  9. contenere l’indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
  10. prevedere l’istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell’attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

La segnaletica di sicurezza deve consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso. All’ingresso dell’impianto o complesso sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:

  1. delle scale e delle vie di esodo;
  2. dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
  3. dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell’elettricità;
  4. del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
  5. del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
  6. degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;
  7. degli spazi calmi.

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d’orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata. In prossimità dell’uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l’attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l’altro:

  1. l’organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell’emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
  2. le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell’emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
  3. le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
  4. le procedure per l’esodo del pubblico.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell’impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

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Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali

I complessi sportivi multifunzionali hanno l’obbligo di istituire l’unità gestionale, cui compete il coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per tali complessi deve essere individuato il titolare, responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell’intero complesso, ai fini dell’attuazione degli adempimenti e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Il piano di emergenza generale deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l’organicità degli adempimenti e delle procedure.

In caso di esercizio parziale del complesso devono essere predisposte pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste.

Realizzazione impianti sportivi: esempi

La realizzazione di impianti sportivi è soggetta alle norme sulle costruzioni edilizie in generale (norme urbanistiche, norme tecniche per le costruzioni, norme di sicurezza) ed a norme specifiche stabilite dagli enti sportivi (Coni e Federazioni sportive), per quanto riguarda campi di gara, attrezzature e servizi. Il progettista dell’impianto sportivo deve garantire il rispetto di tutte le norme citate in modo da superare tutti i controlli previsti ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni ed omologazioni previste per l’esercizio dell’impianto sportivo.

Oltre a tutte le norme che devono essere rispettate quando si progetta un’opera edile, la realizzazione di un impianto sportivo deve seguire regole specifiche emanate da organi istituzionali e organi sportivi.

Al riguardo, ti rimando ad un articolo di approfondimento nel quale avrai la possibilità di scaricare 6 progetti di impianti sportivi, le guide e molto altro.

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/sicurezza-antincendio-impianti-sportivi/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
2 commenti
  1. Marco Baraldi
    Marco Baraldi dice:
    11 Novembre 2025 en 10:23

    Buongiorno, chiedo gentilmente conferma se anche le palestre con capienza inferiore a 100 persone ma con superficie lorda al chiuso superiore a 200 mq siano soggette alla richiesta di parere di conformità ai Vigili del Fuoco e al deposito di SCIA antincendio, in quanto tali palestre nel capitolo “Prevenzione incendi palestre nel D.P.R. 151” non mi sembra siano citate.
    Rimango in attesa di un vostro gentile riscontro e cordialmente vi saluto.
    Arch. Marco Baraldi

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      12 Novembre 2025 en 9:00

      Per le strutture sportive al di sotto di 100 persone e di 200 m2 non è previsto l’obbligo di presentazione della SCIA o di documentazione, ma la sicurezza antincendio deve essere valutata e devono essere adottate le misure di sicurezza che derivano dalla valutazione del rischio;

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