Impugnazione del titolo edilizio del vicino: quali le condizioni?
Per il CdS non basta il requisito della "vicinitas", occorre provare il pregiudizio concreto per contestare il titolo edilizio del proprio vicino
In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ma la recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 5398/2024, fa ulteriore chiarezza sulle domande: posso impugnare il titolo edilizio del mio vicino? Cosa occorre provare?
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Per impugnare il permesso di costruire del vicino basta il requisito della “vicinitas”? Il caso
Il Comune concedeva ai titolari di trasferire il proprio chiosco (precedentemente assentito con una SCIA) per la vendita di bevande e cibo da una piazza ad una via di un centro cittadino. Ma un condominio vicino alla nuova posizione del chiosco si ribellava facendo ricorso al Tar, lamentando:
- la mancanza del titolo edilizio abilitativo (permesso di costruire) necessario per l’installazione del chiosco;
- l’illegittimità della localizzazione prescelta dal Comune in quanto si sarebbe trattato di area non individuata, negli atti di programmazione commerciale, tra quelle destinate a chioschi o posteggi.
Il Tar accoglieva il ricorso ritenendo fondato il motivo relativo alla necessità del rilascio del permesso di costruire per il posizionamento del chiosco, ma respingeva, invece, i motivi diretti a contestare la legittimità della nuova ubicazione del chiosco.
Una successiva decisione del Consiglio di Stato accoglieva invece il ricorso in appello del condominio in merito al trasferimento del chiosco in un area non designata dal regolamento comunale.
Il Comune decideva allora di ricorrere con nuovo appello presso Palazzo Spada lamentando, dal canto suo, la mancanza di motivazioni e difetto d’interesse del condominio, non essendo di per sé sufficiente il requisito della “vicinitas”, tesi a contrastare lo spostamento del manufatto e l’erroneità dell’affermazione secondo la quale sarebbe stato necessario il permesso di costruire.
Per il CdS il maggior disturbo alla quiete causato dagli avventori del chiosco è un motivo ulteriore a quello della vicinitas
I Giudici di Palazzo Spada convengono che occorra in tale questione accertare, oltre alla “vicinitas”, quale ulteriore condizione, un pregiudizio concreto che:
può essere dimostrato dal ricorrente anche attraverso massime d’esperienza o presunzioni anche semplici, ma dotate dei requisiti posti dall’art. 2729 del codice civile, sul tipo di attività, opere o interventi e sulle conseguenze pregiudizievoli a questi ascrivibili. Può essere sufficiente anche il solo aggravamento del pregiudizio agli interessi tutelati; e può essere un pregiudizio anche non attuale quando si tratti di un pregiudizio futuro ma certo (come nel caso di specie in cui il pregiudizio diventerebbe attuale solo con l’installazione del chiosco).
In altre parole, un pregiudizio concreto può essere dimostrato attraverso:
massime d’esperienza e presunzioni
- il pregiudizio può essere dimostrato attraverso “massime d’esperienza” o “presunzioni anche semplici”;
- queste massime d’esperienza e presunzioni devono però avere i requisiti posti dall’art. 2729 del codice civile;
requisiti dell’art. 2729 c.c.
- i requisiti riguardano il “tipo di attività, opere o interventi” e le “conseguenze pregiudizievoli a questi ascrivibili”;
- quindi il ricorrente deve dimostrare il nesso tra l’attività/opera/intervento e il pregiudizio che ne deriva;
pregiudizio attuale o futuro
- non è necessario dimostrare solo un pregiudizio attuale;
- può essere sufficiente anche un pregiudizio futuro, ma che sia “certo” di verificarsi (come nel caso dell’installazione del chiosco).
In sintesi, il ricorrente può dimostrare un pregiudizio concreto anche attraverso elementi indiretti come massime d’esperienza e presunzioni, purché rispettino determinati requisiti legali.
Il CdS spiega che, volendo applicare al caso in esame gli enunciati appena espressi, emergono con sufficiente evidenza i profili concretamente lesivi dell’autorizzazione alla installazione del chiosco, costituiti dal maggior traffico veicolare, dal maggiore afflusso pedonale, dall’aumento dei livelli di rumore, che colpiscono i diversi interessi di cui sono titolari i ricorrenti (dal diritto alla salute al diritto a un ambiente salubre e al rispetto dei livelli di rumore nell’area o nell’isolato).
Ci vuole il permesso di costruire per spostare il chiosco già autorizzato da una SCIA?
In ultimo, Palazzo Spada precisa che il chiosco era già stato autorizzato dalla presentazione di una SCIA, ne consegue che “in tale contesto appare evidente l’inutilità di una decisione sul tema della necessità, o non, del permesso di costruire per il trasferimento o l’installazione del chiosco di cui trattasi“.
Il ricorso è, quindi, in parte accettato ed in parte dichiarato improcedibile.
Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus:
- Pregiudizio alla vista panoramica: è annullabile il titolo del vicino?
- “Chi può impugnare il permesso di costruire?“
- “Permesso di costruire: quali sono i termini per l’impugnazione“

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/impugnazione-del-titolo-edilizio-del-vicino-quali-le-condizioni/


