Superbonus 110% su una pertinenza
Un intervento trainante può essere realizzato anche solo su una pertinenza dell’edificio e beneficiare comunque del Superbonus, se rispettati tutti i requisiti
Un nuovo quesito riguardante la possibilità di usufruire del Superbonus in caso di interventi trainanti, ossia quelli che danno diritto all’agevolazione al 110%, è stato rivolto all’Agenzia delle Entrate.
La domanda riguarda interventi “trainanti” realizzati esclusivamente su una pertinenza dell’edificio oggetto dei lavori di ristrutturazione per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza. In particolare, viene chiesto se:
È possibile usufruire del Superbonus 110% se si eseguono lavori “trainanti” solo su una pertinenza dell’abitazione?
Il Fisco richiama innanzitutto la circolare n. 30/2020 che risponde a vari quesiti; in particolare chiarisce che gli interventi trainanti (di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio) possono essere agevolati con la detrazione del 110% anche se eseguiti unicamente su pertinenze dell’immobile.
Inoltre, la circolare n. 24/E del 2020, in linea con la prassi in materia di agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero di cui all’articolo 16-bis del Tuir, rappresenta che il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi “trainati”) realizzati, tra l’altro:
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Pertanto, in riferimento al quesito in esame, si ha che un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale; condizione necessaria è che detto intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.
Infine, la citata circolare n. 24/E precisa anche che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.
Clicca qui per scaricare la circolare n. 30/E del 2020

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