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Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » MUD 2026: il modulo e le regole per l’invio

MUD 2026: il modulo e le regole per l’invio

Pubblicato il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2025 che va presentato entro il 3 luglio 2026. Scarica il documento

Tempo di lettura stimato: 9 minutidi Redazione BibLus / 6 Marzo 2026/2 Commenti/in Lavori pubblici /di
MUD_2026_modello

Con D.P.C.M. 30/01/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026, è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2026, da utilizzare per le dichiarazioni relative all’anno 2025.

Il termine per la presentazione del MUD 2026 è fissata al 3 luglio 2026 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale).

Il Modello Unico di dichiarazione ambientale così come il verbale dei materiali e manufatti, sono degli adempimenti che enti e imprese devono presentare, al riguardo, ti consiglio un software ideale per redigere rapidamente ed in assoluta sicurezza tutta la documentazione per le opere pubbliche e private.

Indice

  • MUD 2026: modelli e istruzioni
  • Cos’è il Modello unico dichiarazione ambientale (MUD)
  • Quali informazioni contiene il MUD, come e quando va compilato
  • Chi è obbligato alla presentazione del MUD
  • Modello MUD non richiesto per i rifiuti edili non pericolosi
  • Dichiarazione MUD: come si presenta
  • Quanti MUD vanno presentati e a quale Camera di commercio?
  • Quali sono le sanzioni previste per il MUD non inviato
  • FAQ sul MUD 2026
  • Gli approfondimenti BibLus sui rifiuti edili

MUD 2026: modelli e istruzioni

Il D.P.C.M. 30/01/2026 recante l’approvazione del MUD per l’anno 2026 contiene i seguenti allegati (qui disponibili per il download gratuito):

  • D.P.C.M. 30 gennaio 2026 – Decreto di approvazione del MUD 2026;
  • Allegato 1 – Istruzioni per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
  • Allegato 2 – Comunicazione rifiuti in forma semplificata;
  • Allegato 3 – Modelli per la raccolta dei dati;
  • Allegato 4 – Istruzioni per la trasmissione telematica;
  • Sintesi delle modifiche al MUD 2026.
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Download Gratuito D.P.C.M. 30/01/2026 - Approvazione MUD 2026

Quali sono le novità MUD 2026?

Le modifiche introdotte nel MUD 2026 sono state apportate per adeguare il modello alle più recenti disposizioni normative e per armonizzare alcune sezioni con il RENTRI.

In particolare, gli aggiornamenti riguardano:

  • aggiornamento della Scheda AUT: le tipologie di autorizzazioni sono state adeguate per renderle coerenti con quelle previste dal RENTRI;
  • revisione delle diciture sullo stato fisico dei rifiuti: nella Scheda RIF e nella Comunicazione semplificata sono stati aggiornati i termini relativi allo stato fisico dei rifiuti per uniformarli alla terminologia adottata dal RENTRI;
  • indicazioni sulla conservazione dei calcoli: nelle Istruzioni per la compilazione del MUD (punti 7.1, 9.1, 9.2 e 9.3) è stato specificato che i calcoli effettuati dagli operatori devono essere conservati presso l’unità locale, in linea con quanto previsto dal RENTRI;
  • modifica terminologica nella Scheda MATERIALI SECONDARI: il termine aggregati riciclati è stato sostituito con aggregati recuperati, per allineare la definizione al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127/2024, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per gli inerti da costruzione e demolizione;
  • nuove informazioni sulla raccolta delle bottiglie in plastica: nella Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione è stata aggiornata la Scheda RU (Raccolta rifiuti urbani), introducendo nel punto 10.1.2.2 relativo alla raccolta differenziata l’indicazione specifica della raccolta selettiva delle bottiglie in plastica tramite eco-compattatori, effettuata dai Comuni attraverso accordi o convenzioni con sistemi EPR o altri soggetti.

Cos’è il Modello unico dichiarazione ambientale (MUD)

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno ai sensi della legge 70/1994, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell’anno precedente.

La legge 70/1994 stabilisce specifici obblighi di comunicazione, dichiarazione e notificazione in materia ambientale, adempiuti tramite la presentazione del MUD e prevede precisi obblighi per comunicazione, dichiarazione di denuncia, di notificazione, resi noti tramite il MUD e i soggetti che procedono con il tardivo adempimento sono puniti con sanzioni che possono arrivare fino a 10.000 €.

Se l’impresa non ha prodotto rifiuti, né ha conferito quelli in giacenza dell’anno precedente, non ha trasportato né gestito rifiuti, non deve presentare il MUD.

Il MUD consente di raccogliere i dati sui rifiuti prodotti da imprese ed enti. È utile per controllare le diverse fasi della gestione dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, fino al recupero. L’adempimento garantisce trasparenza nelle attività e la salvaguardia del territorio.

Quali informazioni contiene il MUD, come e quando va compilato

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è suddiviso in diverse comunicazioni:

  • comunicazione Rifiuti,
  • comunicazione Veicoli Fuori Uso,
  • comunicazione Imballaggi, articolata in:
    • sezione consorzi,
    • sezione gestione rifiuti di imballaggio,
  • comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE),
  • comunicazione Rifiuti Urbani e Raccolti in Convenzione,
  • comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Ogni dichiarante deve presentare un solo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, contenente tutte le Comunicazioni dovute per l’Unità Locale dichiarante.

La dichiarazione MUD va compilata sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006. Unica eccezione la scheda Materiali (SCHEDA MAT) dove devono essere riportati i quantitativi prodotti dei singoli materiali rientranti nella definizione di “end of waste” o di materiali secondari.

Il MASE non fornisce un esempio di mud compilato ma sono fornite le istruzioni per la corretta compilazione del modello e per la trasmissione.

Chi è obbligato alla presentazione del MUD

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono individuati dal:

  • dall’articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;
  • dall’articolo 4,comma 8, del D.lgs. 197/2021.

In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000 euro;
  • imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’art. 184 comma 3 lettere c),d) e g) del D.Lgs. 152/2026);
  • i consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
  • i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.Lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) gli imprenditori agricoli individuati dall’Articolo 2135 del Codice Civile con un volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro, le imprese che raccolgono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/2006 e le imprese o gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non superano i dieci dipendenti.

L’esonero riguarda inoltre le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi rientranti nelle categorie previste dall’Articolo 184 comma 3 del Decreto Legislativo 152/2006, purché tali rifiuti non derivino da attività industriali, artigianali, di recupero e smaltimento dei rifiuti, dal trattamento delle acque o da attività sanitarie.

Per alcune categorie di operatori, tra cui imprenditori agricoli e soggetti che svolgono attività di servizi alla persona individuate da specifici codici ATECO, la normativa prevede inoltre modalità semplificate di adempimento: in base all’Articolo 69 della Legge 221/2015 e all’Articolo 190 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, anche in presenza di rifiuti pericolosi gli obblighi possono essere assolti mediante la conservazione per tre anni dei formulari di identificazione dei rifiuti o dei documenti di conferimento previsti dalla normativa.

Modello MUD non richiesto per i rifiuti edili non pericolosi

Sono esclusi da MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) tutti i rifiuti non pericolosi – indipendentemente dal Codice CER Rifiuti – che si producono in cantiere a seguito delle attività di costruzione e demolizione.

La nota ISPRA dell’8 aprile 2016, ricorda che si possono comprendere nelle tipologie di rifiuti escluse dall’obbligo di MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) anche quelle tipologie di rifiuti non appartenenti/attribuibili al Capitolo CER 17 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti ma che sono funzionali all’attività di costruzione e demolizione svolta in cantiere come, ad esempio, i rifiuti di imballaggio Capitolo CER 15 01:

  • 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;
  • 15 01 02 imballaggi di plastica;
  • 15 01 03 imballaggi in legno;
  • 15 01 04 imballaggi metallici;
  • 15 01 05 imballaggi compositi;
  • 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
  • 15 01 07 imballaggi di vetro;
  • 15 01 09 imballaggi in materia tessile.

La nota ISPRA chiarisce inoltre che l’esclusione riguarda i soli rifiuti non pericolosi che sono prodotti in cantiere a seguito delle attività di costruzione e demolizione.

Inoltre, le imprese edili sono escluse dall’obbligo di tenuta del registro di carico-scarico (previsto dall’art. 190 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) se in cantiere, a prescindere dal numero dei propri dipendenti, si producono rifiuti non pericolosi.

Diversamente se l’impresa dovesse produrre rifiuti non pericolosi in un luogo diverso dal cantiere e, quindi la produzione dei citati rifiuti non pericolosi non possa essere attribuibile all’attività di costruzione e demolizione, (ad esempio si producono rifiuti non pericolosi nell’officina privata ove avviene la manutenzione ordinaria del parco veicolare), detti rifiuti di imballaggio non pericolosi provenienti ad esempio da contenitori in cartone dei filtri olio, aria o gasolio, pezzi meccanici ecc., devono essere annotati sul registro di carico e scarico rifiuti e comunicati annualmente alla CCIAA con apposito MUD.

Diversamente e indipendentemente dal luogo di produzione, tutti i rifiuti pericolosi (ad esempio rifiuti di manufatti in cemento-amianto, terre contaminate, accumulatori, olio e filtri esausti, ecc…) soggiacciono all’obbligo di registro di carico/scarico, MUD e RENTRI.

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Dichiarazione MUD: come si presenta

La trasmissione avviene esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it

Le seguenti comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazione Veicoli fuori uso;
  • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Chi può presentare la Comunicazione Rifiuti Semplificata

Possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata attraverso il sito mudsemplificato.ecocerved.it i soggetti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  • sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di 7 rifiuti;
  • i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
  • per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di 3 trasportatori e più di 3 destinatari;
  • conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

Chi può presentare la comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione

I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione Rifiuti urbani devono compilare la comunicazione rifiuti urbani esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it.

I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Comune o soggetti da questo delegati) comunicano le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

  • la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
  • la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
  • i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
  • i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi provenienti dai Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
  • i dati relativi alla raccolta differenziata;
  • le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita ai sensi dell’articolo 189 comma 4 del d.lgs. 152/2006.

I Comuni devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta così come individuati dall’art.12 del D.Lgs 49/2014.

Quanti MUD vanno presentati e a quale Camera di commercio?

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo).

Quali sono le sanzioni previste per il MUD non inviato

L’art. 258, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro; se la comunicazione è effettuata entro il 60 giorno dalla scadenza del termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.

FAQ sul MUD 2026

Di seguito sono riportate delle domande frequenti in riferimento al MUD.

Cos’è il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)?

Il MUD è la dichiarazione annuale che enti e imprese presentano ai sensi della Legge 70/1994, indicando quantità e tipologia dei rifiuti prodotti o gestiti nell’anno precedente. Garantisce trasparenza nella gestione dei rifiuti e tutela del territorio.

Chi deve presentare il MUD?

Devono presentare il MUD:

  • chi raccoglie o trasporta rifiuti a titolo professionale;
  • commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che recuperano o smaltiscono rifiuti;
  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi e alcune categorie di rifiuti non pericolosi (es. imprese con più di 10 dipendenti);
  • consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero e riciclaggio di rifiuti, esclusi quelli di imballaggio.

Sono esonerati, tra gli altri: piccole imprese agricole con fatturato ≤ 8.000 €, liberi professionisti, alcune attività artigianali che producono rifiuti pericolosi a rischio infettivo e imprese che producono rifiuti non pericolosi in cantiere per costruzione e demolizione.

Chi è escluso dall’obbligo MUD?

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione del MUD gli imprenditori agricoli di cui all’Articolo 2135 del Codice Civile con volume d’affari annuo inferiore a 8.000 euro, le imprese che trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell’Articolo 212 comma 8 del Decreto Legislativo 152/2006 e i produttori di rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti.

Per alcune categorie, anche in presenza di rifiuti pericolosi, l’obbligo può essere assolto conservando per tre anni la documentazione di trasporto o conferimento prevista dagli articoli 69 della Legge 221/2015 e 190 del Decreto Legislativo 152/2006.

Quali informazioni contiene il MUD e come si compila?

Il MUD raccoglie dati sulle diverse tipologie di rifiuti tramite comunicazioni dedicate rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi, RAEE, Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione, produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La compilazione si basa sui dati del registro di carico e scarico (D.Lgs. 152/2006), fatta eccezione per la scheda Materiali, che include i quantitativi di materiali “end of waste” o secondari.

Come e dove va presentato il MUD?

La trasmissione avviene esclusivamente via telematica:

  • comunicazioni Rifiuti, Veicoli Fuori Uso, Imballaggi e RAEE → tramite www.mudtelematico.it
  • comunicazione Rifiuti Semplificata → tramite mudsemplificato.ecocerved.it
  • comunicazione Rifiuti Urbani e Raccolti in Convenzione → tramite www.mudcomuni.it

Qual è il termine per la presentazione del MUD 2026?

Il termine è fissato al 3 luglio 2026, corrispondente a 120 giorni dalla pubblicazione del D.P.C.M. 30 gennaio 2026.

Quante dichiarazioni MUD devono essere presentate?

Va presentato un MUD per ogni unità locale obbligata alla dichiarazione, intesa come sede in cui i rifiuti sono stati prodotti, detenuti, recuperati o smaltiti.

Quali sono le principali novità del MUD 2026?

Le modifiche principali riguardano:

  • adeguamento delle tipologie di autorizzazioni (Scheda AUT) al RENTRI;
  • aggiornamento delle diciture sullo stato fisico dei rifiuti (Scheda RIF e Comunicazione semplificata);
  • conservazione dei calcoli effettuati dagli operatori presso l’unità locale;
  • terminologia aggiornata per i materiali secondari (aggregati riciclati → aggregati recuperati);
  • nuove informazioni sulla raccolta differenziata di bottiglie in plastica tramite eco-compattatori.

Quali sono le sanzioni per MUD non inviato o inviato in ritardo?

Le sanzioni sono:

  • MUD non inviato: sanzione da 2.000 € a 10.000 €;
  • Comunicazione tardiva entro 60 giorni: sanzione ridotta da 26 € a 160 €.

 

Gli approfondimenti BibLus sui rifiuti edili

Ulteriori approfondimenti sul tema dei rifiuti edili:

  • Rifiuti edili: guida completa per la corretta gestione
  • Rifiuti da attività manutentive
  • Rifiuti inerti da costruzione e demolizione: le regole per il riutilizzo
  • Dichiarazione smaltimento rifiuti edili
  • RENTRi: il sistema di tracciabilità dei rifiuti
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  • Formulario identificazione dei rifiuti (FIR): cos’è e come si compila per i rifiuti edili
  • Rifiuti da costruzione e demolizione in fase di costruzione: come vanno gestiti e riutilizzati
  • Demolizione selettiva, cos’è e quali sono gli obiettivi
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
2 commenti
  1. ANTONIO FODERARO
    ANTONIO FODERARO dice:
    18 Febbraio 2021 en 18:40

    Io so che è il 16 giugno la scadenza e non il 30 aprile.

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      19 Febbraio 2021 en 8:43

      Ciao Antonio,
      l’art.1 comma 2 del DPCM 23 dicembre 2020 riporta:
      ” 2. Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70″

      Rispondi
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