Chiosco bar serve il permesso di costruire

Chiosco bar amovibile: serve il permesso di costruire?

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Il Tar Abruzzo chiarisce che per l’istallazione di un chiosco bar serve il permesso di costruire anche se amovibile o stagionale

Con la sentenza n. 273/2019 del Tar Abruzzo si chiarisce che l’installazione di un chiosco bar, anche se amovibile, deve essere considerata (ai sensi dell’art. 3 lettera e del dpr n. 380/2001) un intervento di nuova costruzione e quindi necessita di permesso di costruire.

I fatti in breve

Il comodatario di una particella nel 2013 ha realizzato sull’area un manufatto amovibile in legno, di superficie pari a 9 m² e altezza di 2,50 m, per l’esercizio di attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande, segnalandola al Comune con una SCIA.

A seguito dell’ordinanza con la quale il Comune gli ha intimato la demolizione del manufatto, in quanto abusivo (poiché sarebbe stato necessario il permesso di costruire),  presenta ricorso al Tar.

Il comodatario premette che il manufatto in questione, sebbene situato in zona agricola e sottoposto a vincolo paesaggistico, sarebbe stato anche autorizzato sotto il profilo della compatibilità paesaggistica dall’Ente Parco nazionale “Gran Sasso e Monti della Laga”, nel cui territorio è compreso.

Inoltre, il ricorrente asserisce che:

il manufatto non sarebbe soggetto al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 3 lettera e.5) del DPR 380/2001, in quanto compreso in una struttura ricettiva, in specie un’area di sosta per camper sulle particelle del Comune concessagli in gestione per dieci anni dall’Ente civico con contratto del 3 giugno 2016.

La decisione del Tar

Il Tribunale premette che:

la natura precaria del manufatto va intesa, ai fini dell’identificazione del relativo regime abilitativo edilizio, non tanto e non solo con riferimento alla consistenza strutturale e dell’ancoraggio al suolo dei materiali di cui si compone, ma in termini funzionali, ovvero occorre accertare se si tratta di un’opera destinata a soddisfare bisogni duraturi, ancorché realizzata in modo da poter essere agevolmente rimossa.

Infatti il nulla osta dell’Ente parco, che il ricorrente indica a sostegno della legittimità del manufatto, ha validità permanente a dimostrazione del fatto che si tratta di un’opera destinata ad un uso, non già provvisorio, né connesso ad esigenze contingenti, ma destinato a rinnovarsi annualmente in primavera, come si evince dalle SCIA commerciali che ininterrottamente, dal 2013 al 2015, il ricorrente ha presentato al Comune.

Il ricorrente, secondo il Tar, non prova inoltre che il manufatto in questione sia ricompreso in una struttura ricettiva all’aperto, ma si limita ad allegare un contratto di gestione decennale dell’area comunale di sosta per camper allestita su aree identificate da particelle catastali diverse da quelle sulle quali insiste il manufatto in legno.

Peraltro dalla consultazione per via telematica si evince agevolmente che le particelle di sedime dell’area di sosta non sono neppure contigue alla particella sulla quale, come asserito dal Comune e non contestato dal ricorrente, insiste quasi per intero il chiosco da questi realizzato.

Ne consegue che, come osservato dal Comune, il manufatto in questione, quand’anche fosse strutturalmente amovibile, deve essere considerato, ai sensi dell’art. 3 lettera e) del d.P.R. n. 380/2001, un intervento di nuova costruzione che ai sensi dell’art. 10 dello stesso decreto necessita di permesso di costruire e, di converso, se realizzato in assenza del permesso di costruire, se ne deve ordinare la demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Il ricorso pertanto è ritenuto infondato.

Provvisorietà e stagionalità

Va osservato che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il carattere stagionale dell’uso del manufatto non implica la provvisorietà dell’attività, né di per sé la precarietà del manufatto ove si svolge, anzi il rinnovarsi dell’attività con frequenza stagionale è indicativo della stabilità dell’attività e dell’opera a ciò necessaria (Consiglio di stato, sez. 6, 21 febbraio 2017, n. 795; Consiglio di Stato, sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2842; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 13 marzo 2017 n. 409; Cass. pen. sez. III, 30 giugno 2016 n. 36107).

 

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